TAR Milano, sez. II, sentenza 01/04/2026, n. 1526
TAR
Sentenza 1 aprile 2026

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  • Rigettato
    Violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990

    Il TAR ha ritenuto la doglianza infondata, affermando che non sussiste un sostanziale contrasto tra la ragione ostativa indicata nel preavviso di rigetto e quella contenuta nel provvedimento finale. La motivazione è stata precisata e dettagliata nell'atto finale, ma il concetto di fondo (inidoneità della separazione fisica) è rimasto lo stesso, senza introdurre motivi del tutto nuovi.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione del par. 10.2 del bando ed eccesso di potere

    Il TAR ha ritenuto la doglianza infondata. Ha evidenziato che il bando richiede una separazione fisica chiara ed effettiva tra unità biologiche e non biologiche, come previsto anche dalla normativa UE. La ‘capezzagna’ non è considerata una fascia tampone idonea a causa delle sue dimensioni ridotte e irregolarità. La valutazione ex ante, basata su ortofoto, è ritenuta legittima e non sostituibile da un controllo ex post. La coltivazione di erba medica non esclude la contaminazione, specie considerando la rotazione colturale con il mais che richiede fitosanitari. Il mancato sopralluogo diretto è giustificato dalla chiarezza delle emergenze documentali e dall'esigenza di speditezza della procedura.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. II, sentenza 01/04/2026, n. 1526
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 1526
    Data del deposito : 1 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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