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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 15/12/2025, n. 4432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4432 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10674/2024
Tribunale di Napoli Nord
Seconda Sezione Civile
Il Giudice, lette le note di trattazione scritta depositate entro il termine perentorio assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; preso atto di quanto dichiarato nelle suddette note, pronuncia ex art. 281 sexies c.p.c. la sentenza che segue e che fa parte integrante del presente provvedimento.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Di Leone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del dott. Giuseppe Di Leone, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 10674 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2024, avente ad oggetto: ricorso ex art. 170 D.P.R. 115/2002, promossa da:
, elettivamente domiciliata in Napoli al Corso Vittorio Emanuele n. 737, presso Parte_1 lo studio dell'avv. Francesca Parisi, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
Pag. 1 di 9 e , elettivamente domiciliati in Caserta alla Via CP_1 Controparte_2
Michele Ferrara n. 11, presso lo studio dell'avv. Gianfranco Battista, che li rappresenta e difende con l'avv. Anna D'Alessandro in virtù di procura in atti;
RESISTENTI nonché
, ; Controparte_3 C.F._1
RESISTENTE CONTUMACE
Conclusioni delle parti: come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 170 D.P.R. 115/2002, depositato in data 28.12.2024, la ricorrente Pt_1 ha proposto opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi dei C.T.U.
[...] CP_1
e , emesso dal Tribunale di Napoli Nord in persona del Dr. Luca Stanziola
[...] Controparte_2 in data 26.11.2024, per l'attività espletata dagli stessi, in qualità di consulenti tecnici d'ufficio del
Tribunale, nel procedimento per accertamento tecnico preventivo n. 965/2024 r.g.a.c.
La ricorrente lamenta che la liquidazione sarebbe stata erroneamente effettuata applicando il sistema delle vacazioni anziché secondo la tabella prevista dal DM 30 maggio 2002 in materia di consulenza medico-legale e che, in ogni caso, sarebbe eccessiva in rapporto alla concreta attività svolta dai consulenti. Pertanto, la ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Annullare il decreto di liquidazione di cui in premessa stabilendo l'importo dovuto ai consulenti resistenti secondo quanto dedotto in premessa e condannare i resistenti a restituire alla ricorrente la differenza a loro già versata in eccesso rispetto a quanto verrà statuito nel provvedimento che definirà il presente giudizio di opposizione. Con vittoria di spese e compenso
e con richiesta di porre il pagamento del contributo unificato a carico dei resistenti”.
Si sono costituiti in giudizio e , i quali hanno contestato gli assunti CP_1 Controparte_2 della controparte, hanno sostenuto la correttezza del criterio di liquidazione adottato dal tribunale nel decreto oggetto di opposizione, nonché la congruità della somma liquidata, e hanno quindi così concluso: “1) In via del tutto preliminare, accertare e dichiarare la nullità dell'originario ricorso, stante la carenza degli elementi minimi di cui all'Art. 125 C.p.C.; 2) Ancora in via preliminare, dichiarare la nullità del procedimento non essendo state convenute tutte le parti del
Giudizio in cui si è formato il Decreto opposto, trattandosi di una ipotesi di litisconsorzio necessario;
3) Nel merito, dichiarare la infondatezza dell'azione proposta, in quanto del tutto
Pag. 2 di 9 priva di fondamento tanto in fatto quanto in diritto, oltre che non provata, con rigetto delle domande relative;
4) Sempre nel merito, dichiarare legittimo il ricorso al metodo delle vacazioni
e la corretta determinazione delle stesse, confermando il Decreto di liquidazione oggetto di impugnazione;
5) In ogni caso, dichiarare la congruità della liquidazione in relazione alla tipologia ed alla natura dell'accertamento richiesto, considerato nella sua complessità e globalità, anche in ragione dell'aumento del 40 % previsto nei casi di collegialità dell'incarico;
6) Condannare la parte ricorrente a corrispondere gli importi non versati ai CTU a titolo di saldo;
7) Condannare la ricorrente al pagamento di spese e competenze di giudizio, con i dovuti accessori di legge, con l'aumento previsto nei casi di difesa di più parti processuali;
8) in considerazione della evidente temerarietà della azione così proposta condannare la ricorrente al risarcimento del danno ex Art. 96 C.p.C., da liquidarsi nella misura ritenuta equa dall'On.le
Giudice. 9) Emettere ogni provvedimento del caso.”.
All'esito della prima udienza, il giudice ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti della restante parte del giudizio da cui è originato il decreto di liquidazione qui opposto, dott. , il quale, benché ritualmente citato, non si è costituito in giudizio, sicché Controparte_3 deve esserne dichiarata la contumacia.
Le parti hanno quindi discusso la causa come da note di trattazione scritta presenti in atti.
2. Giova premettere, ai fini della delimitazione del thema decidendum, che «la valutazione del giudice del procedimento di opposizione non è limitata alla verifica della correttezza formale del decreto opposto, ma investe anche la correttezza sostanziale della liquidazione, ben potendo quindi supplire alle eventuali carenze motivazionali del decreto di liquidazione, e senza che ciò determini l'illegittimità della decisione che in tale sede ponga rimedio con le proprie motivazioni alle carenti indicazioni del primo giudice. Trattasi quindi di un procedimento a carattere interamente devolutivo che impone quindi un'integrale rivisitazione della liquidazione, con la necessità di una nuova valutazione, sebbene con il menzionato limite della non eccedenza della decisione rispetto a quanto richiesto dall'ausiliario, non essendo dato quindi addivenire alla mera declaratoria di invalidità del provvedimento per carenza della motivazione, ma dovendo il giudice dell'opposizione invece autonomamente motivare, ancorché per relationem con rinvio a quanto esposto nel decreto (laddove invece il decreto sia munito di adeguata motivazione), sul perché la liquidazione debba essere compiuta in un certo importo» (cfr. in motivazione Sez. 6 -
2, Ordinanza n. 1470 del 2018; conf. Cass. civ., Sez. II, Ord., n. 24171 del 2023).
Pag. 3 di 9 Passando al merito, va osservato che l'incarico ai Ctu è stato conferito nel giudizio iscritto al n.
r.g.a.c. 965/2024 per ottenere risposta ai seguenti quesiti: “Accertino e dichiarino i nominati consulenti se l'intervento a cui è stata sottoposta la ricorrente in data 16/10/2020 fu eseguito nel rispetto dell'arte medica, chiarendo se trattasi di intervento routinario o comportante la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà in relazione alla complessità tecnica del trattamento, proporzionata allo specifico livello di competenza del professionista, e tenendo conto delle condizioni del paziente;
se la ricorrente sottoscrisse consenso informato per
l'intervento chirurgico del 16/10/2020; evidenzino eventuali profili di colpa medica riscontrabili nella condotta di coloro che hanno eseguito l'intervento ovvero di coloro che hanno seguito il decorso post operatorio: in particolare, dica se i medici hanno violato una o più regole doverose di condotta risultanti da una condivisa prassi, ed in particolare dal codice di deontologia medica
e/o da linee guida nazionali ed internazionali, analizzando altresì l'adeguatezza e tempestività della procedura diagnostica, le indicazioni al trattamento chirurgico prescelto e concordato con il paziente, le eventuali controindicazioni, le modalità dell'esecuzione, l'assistenza nel corso del trattamento stesso e nel periodo successivo;
stabiliscano se le doglianze prospettate dalla ricorrente siano causalmente ricollegabili all'intervento predetto, specificandone, in ipotesi di risposta affermativa, le ragioni: chiariscano, in particolare, in quale misura l'eventuale errore medico accertato abbia influito sull'entità del danno riportato dalla ricorrente, tenuto conto delle sue pregresse condizioni fisiche che avevano imposto il ricovero;
quantifichino gli eventuali postumi permanenti residuati all'attrice, nonché il periodo di invalidità temporanea totale e parziale subito in conseguenza dell'asserita cattiva esecuzione del menzionato intervento ad essa praticato;
chiariscano se in futuro la stessa dovrà sottoporsi ad ulteriori cure od interventi a causa degli accertati postumi, quantificandone, ove possibile, i costi;
accertino se i postumi individuati incidano negativamente o meno sulla qualità della vita dell'attrice e sulla sua capacità lavorativa, descrivendone, in ipotesi positiva, le conseguenze” (cfr. provvedimento del
20.5.2024 allegato al ricorso introduttivo).
L'accertamento tecnico preventivo, quindi, come desumibile anche dalla lettura del ricorso introduttivo del giudizio n. r.g.a.c. 965/2024, era funzionale ad appurare la ricorrenza o meno di un'ipotesi di responsabilità sanitaria. Ciò ha giustificato la composizione di un collegio peritale, ai sensi dell'art. 15 della L. 24/2017.
Pag. 4 di 9 Dagli atti di causa (cfr. in particolare la relazione di consulenza) risulta che i Ctu, al fine di rispondere ai quesiti formulati, hanno sottoposto a visita la ricorrente, provvedendo alla raccolta anamnestica e all'esame obiettivo della stessa;
hanno inoltre esaminato la documentazione presente in atti e che qui si riporta dalla relazione di consulenza: 1) 22/10/2020, certificato medico a firma del dott. “… … Tiobec – Dol …”; 2) Controparte_3 Parte_2
31/10/2022, esame TC dei denti, centro “Igea” di Sant'Antimo (NA): “… conservata l'altezza dell'osso alveolare e la distanza del canale mandibolare della cresta. Elemento protesico in 4-6
…”; 3) 11/11/2020, esame TC dei denti, centro “Igea” di Sant'Antimo (NA): “… impianti protesici da ambo i lati. Conservata l'altezza dell'osso alveolare e la distanza del canale mandibolare della cresta …”; 4) 11/11/2022, certificato medico Università degli Studi di Napoli
“Federico II” di Napoli, Chirurgia Orale e Ricostruttiva: “… La paziente mostra una parestesia dell'emilabbro sinistro che la stessa mette in relazione ad un impianto posizionato in regione 3.6 nel mese di Ottobre 2020 e successivamente rimosso dopo circa 2 mesi. All'esame della documentazione radiografica che la paziente ha esibito, si nota l'impianto che era stato posizionato in maniera incongrua all'interno del canale mandibolare, che sia pure in maniera non molto chiara, visto il tempo passato della rimozione dell'impianto, viene confermata dalle immagini della TC effettuata di recente …”; 5) 07/11/2023, visita neurologica a firma del prof.
Centro Cefalee AOU “Federico II” di Napoli: “… Neuropatia trigeminale Persona_1 post-traumatica III branca sn … AB TE … ET …”; 6) 12/01/2024, relazione tecnica di parte a firma del dott. (odontoiatra): “… Il presente accertamento medico Tes_1 legale e la documentazione sanitaria allegata agli atti ci consentono di affermare che la responsabilità del sanitario, dott. , è certa per l'esecuzione di una scorretta ed Controparte_3 incompleta terapia implantare. A tale profilo di colpa per imperizia e negligenza, consegue il diritto al risarcimento secondo lo schema sotto esposto: Spese emergenti € 3400,00 Danno biologico permanente: 10 % (dieci per cento) Danno morale medio (49% del danno biologico)
ITT: gg.30 (trenta) ITP: gg. 30 (trenta) al 75% e gg 60 (sessanta) al 50% e gg 90 (novanta) al
25% - Altre spese dimostrate connesse al giudizio ...”.
Quindi i Ctu hanno provveduto a effettuare la propria valutazione tecnica in ordine al richiesto accertamento di eventuali profili di responsabilità professionale e hanno redatto la propria relazione di consulenza, provvedendo altresì a dare risposta alle osservazioni alla bozza formulate dal consulente di parte ricorrente.
Pag. 5 di 9 Ciò premesso, l'opposizione è solo in parte fondata, per quanto di seguito indicato.
Va innanzitutto chiarito che a norma dell'art. 4 l. 319/1980 (Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'Autorità
Giudiziaria) gli onorari sono commisurati al tempo solo nel caso di prestazioni non previste nelle tabelle dell'Allegato al D.M. 30/05/2002 (Tabelle contenenti la misura degli onorari fissi e di quelli variabili dei periti e dei consulenti tecnici, per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale, in attuazione dell'art. 2 della legge 8 luglio
1980, n. 319).
L'attività svolta dai Ctu nel caso di specie non rientra propriamente in nessuna delle tabelle previste dal richiamato D.M., atteso che ai consulenti non è stato chiesto di limitarsi a una valutazione medico-legale, bensì di svolgere un accertamento sull'operato di un altro sanitario, previa visita della ricorrente, tenendo conto della documentazione in atti e del contraddittorio tecnico sviluppatosi con il consulente della ricorrente medesima.
Costituisce invero pacifico principio giurisprudenziale, richiamato anche nel decreto di liquidazione qui opposto, quello secondo cui: «In tema di liquidazione del compenso in favore del consulente tecnico medico, il criterio dell'onorario fisso stabilito dagli artt. 20 e 21 della tabella allegata dal d.m. 30 maggio 2002 è applicabile in riferimento agli accertamenti aventi ad oggetto lo stato di salute della persona;
ne consegue che, ove la consulenza abbia avuto ad oggetto la verifica della correttezza, secondo le regole della scienza medica, dell'operazione chirurgica cui è stata sottoposta una delle parti, tale indagine ha una sua propria specificità, per cui in tal caso, mancando un'apposita previsione in tabella, il giudice può legittimamente fare ricorso al criterio fondato sulle vacazioni.» (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 24992 del 25/11/2011).
Sotto tale profilo, pertanto, le argomentazioni svolte dalla ricorrente non sono meritevoli di positivo apprezzamento.
Venendo pertanto in rilievo il criterio di liquidazione a tempo, risulta necessaria una stima realistica dell'impegno profuso dai consulenti nell'espletamento della Ctu, valutando nello specifico l'attività svolta e il tempo presumibilmente impiegato per il completamento della consulenza, come desumibile dagli atti (inizio delle operazioni di consulenza il 15.7.2024, deposito della relazione finale il 6.11.2024), depurato dei giorni festivi, per un totale di 92 giorni lavorativi.
Pag. 6 di 9 Sul punto, giova ricordare il “dettato di cui alla L. 8 luglio 1980, n. 319, art. 4, comma 7, secondo cui il calcolo del numero delle vacazioni va operato "con rigoroso riferimento al numero delle ore che siano state strettamente necessarie per l'espletamento dell'incarico, indipendentemente dal termine assegnato per il deposito della relazione". Questa disposizione impone al magistrato di calcolare il numero delle vacazioni con riferimento al tempo che si presume il consulente abbia effettivamente impiegato per svolgere l'incarico affidatogli (Cass.n.
2055 del 1989). La valutazione del magistrato deve pertanto fare riferimento unicamente al prevedibile impegno temporale occorso al consulente per assolvere l'incarico. Il termine fissato per il suo svolgimento non può, per l'effetto, costituire un parametro certo per tale valutazione, ma ne costituisce, per espresso dettato normativo, una variabile indipendente.” (così in motivazione Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2410 del 20/02/2012).
Sulla base di tale premessa, deve ritenersi che il riconoscimento di 370 vacazioni contenuto nel decreto di liquidazione qui opposto non trovi sufficiente giustificazione nell'attività svolta dai
Ctu e descritta nella relazione di consulenza.
Risulta infatti che i Ctu, esaminato il caso, a fronte della nomina ricevuta dal tribunale, abbiano accettato l'incarico, per poi sottoporre a visita la ricorrente. I Ctu hanno quindi presumibilmente sviluppato i dati raccolti, unitamente alla valutazione della documentazione medica disponibile, in un confronto interno al collegio peritale che, stante la delicatezza del compito loro demandato
– individuare eventuali profili di responsabilità di un altro professionista – può aver impegnato il collegio anche per diversi giorni.
Invero, la presenza di diverse professionalità coinvolte nella consulenza, come richiesta dalla normativa in materia di responsabilità sanitaria, impone, di per sé, di ritenere verosimile una dilatazione dei tempi di svolgimento delle operazioni peritali, a differenza di quanto accade in una consulenza che vede impegnato soltanto un Ctu, del tutto coerentemente con l'intento legislativo di garantire adeguata cautela nell'accertamento di profili di responsabilità qualificata.
I Ctu hanno poi provveduto alla stesura della bozza di consulenza, hanno esaminato le osservazioni alla bozza mosse dal consulente di parte ricorrente, per poi depositare la relazione conclusiva, rispondendo anche alle dette osservazioni.
Anche tali operazioni deve ritenersi siano avvenute in esito a uno o più confronti tra i consulenti, chiamati a operare congiuntamente per giungere alla redazione di una relazione finale unitaria.
Pag. 7 di 9 Tutto ciò posto, considerando che ai sensi dell'art. 4 l. 319/1980 non possono essere riconosciute più di 4 vacazioni al giorno, si ritiene congruo riconoscere ai Ctu, per l'attività svolta nella causa n. r.g.a.c. 965/2024, n. 138 vacazioni, pari a 1,5 vacazioni al giorno.
Quanto al valore della singola vacazione, risulta rilevante nel caso di specie il pronunciamento della Corte Costituzionale reso con sentenza n. 16/2025, con la quale quest'ultima ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'articolo 4, secondo comma, della legge 8 luglio 1980, n. 319
(Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria), nella parte in cui, per le vacazioni successive alla prima, dispone la liquidazione di un onorario inferiore a quello stabilito per la prima vacazione (cfr.
Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 13347 del 19/05/2025: «Il principio "tempus regit actum", regolante la successione nel tempo delle leggi processuali, non è riferibile alla dichiarazione di illegittimità costituzionale, dal momento che quest'ultima, non essendo una forma di abrogazione della legge ma una conseguenza della sua invalidità originaria, ha efficacia retroattiva, nel senso che investe anche situazioni processuali precedenti alla sentenza di abrogazione - salva
l'avvenuta formazione del giudicato e la presenza di preclusioni processuali già verificatesi -, in ossequio al principio enunciato dagli artt. 136 Cost. e 30 della legge n. 87 del 1957.»).
Pertanto, il valore della singola vacazione va fissato in € 14,68.
Ne consegue che deve essere riconosciuto ai Ctu un compenso totale pari a € 2.836,17, risultante dalla previsione di un compenso pari a € 2.025,84 (pari a 138 vacazioni), aumentato del 40 % ai sensi dell'art. 53 D.P.R. 115/2002.
Il compenso va posto a carico della parte richiedente l'accertamento tecnico preventivo (cfr.
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 34540 del 27/12/2024: «In tema di spese per la consulenza tecnica preventiva, è inapplicabile il regime della solidarietà tra le parti nel pagamento del compenso del consulente tecnico d'ufficio data la natura strumentale dell'accertamento preventivo e la consequenziale assenza dei presupposti che fondano la regolamentazione delle spese nel giudizio, come previsti dagli artt. 91 e 92 c.p.c. Pertanto il giudice è tenuto unicamente a liquidare il compenso del tecnico nominato, ponendolo a carico della sola parte richiedente nel cui interesse è stato svolto l'accertamento, ex art. 8 del d.P.R. n.
115 del 2002, senza alcuna statuizione sulle spese della procedura che restano propriamente stragiudiziali.»).
Pag. 8 di 9 3. Quanto alle spese di giudizio, valutato il carattere discrezionale della liquidazione effettuata in questa sede, alla luce del ricordato carattere devolutivo dell'opposizione, tenuto conto della solo parziale fondatezza delle ragioni della ricorrente, sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
La domanda avanzata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. da parte resistente deve essere rigettata, in mancanza di una chiara soccombenza di parte ricorrente.
Si consideri, inoltre, che il soggetto che intenda far valere la responsabilità aggravata, e a tal fine formuli l'istanza in argomento, non deve limitarsi ad allegare i fatti relativi alla condotta processuale della controparte, ma deve illustrare il nocumento patrimoniale e non patrimoniale effettivamente subito in virtù di detta condotta (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 691 del 18/01/2012). La relativa domanda di risarcimento, infatti, pur recando in sé una necessaria indeterminatezza quanto agli effetti lesivi immediatamente discendenti dall'improvvida iniziativa giudiziale, impone, comunque, una sia pur generica allegazione della "direzione" dei supposti danni. Per cui in mancanza della prova di un danno tangibile per la parte vittoriosa la relativa domanda di condanna al risarcimento per responsabilità aggravata dev'essere rigettata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia di;
Controparte_3
- accoglie l'opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi dei C.T.U., emesso dal
Tribunale di Napoli Nord in persona del Dr. Luca Stanziola in data 26.11.2024, n. 965/2024
r.g.a.c., e per l'effetto ridetermina il compenso dei C.T.U. in complessivi euro 2.836,17 per compensi, oltre contributi di categoria sull'onorario e IVA, se non esente, detratto l'eventuale anticipo già riscosso, ponendo il pagamento a carico di Parte_1
- compensa interamente tra le parti le spese di lite;
- rigetta la domanda avanzata da parte resistente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Si comunichi.
Così deciso in Aversa, il 15.12.2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Di Leone
Pag. 9 di 9
Tribunale di Napoli Nord
Seconda Sezione Civile
Il Giudice, lette le note di trattazione scritta depositate entro il termine perentorio assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; preso atto di quanto dichiarato nelle suddette note, pronuncia ex art. 281 sexies c.p.c. la sentenza che segue e che fa parte integrante del presente provvedimento.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Di Leone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del dott. Giuseppe Di Leone, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 10674 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2024, avente ad oggetto: ricorso ex art. 170 D.P.R. 115/2002, promossa da:
, elettivamente domiciliata in Napoli al Corso Vittorio Emanuele n. 737, presso Parte_1 lo studio dell'avv. Francesca Parisi, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
Pag. 1 di 9 e , elettivamente domiciliati in Caserta alla Via CP_1 Controparte_2
Michele Ferrara n. 11, presso lo studio dell'avv. Gianfranco Battista, che li rappresenta e difende con l'avv. Anna D'Alessandro in virtù di procura in atti;
RESISTENTI nonché
, ; Controparte_3 C.F._1
RESISTENTE CONTUMACE
Conclusioni delle parti: come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 170 D.P.R. 115/2002, depositato in data 28.12.2024, la ricorrente Pt_1 ha proposto opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi dei C.T.U.
[...] CP_1
e , emesso dal Tribunale di Napoli Nord in persona del Dr. Luca Stanziola
[...] Controparte_2 in data 26.11.2024, per l'attività espletata dagli stessi, in qualità di consulenti tecnici d'ufficio del
Tribunale, nel procedimento per accertamento tecnico preventivo n. 965/2024 r.g.a.c.
La ricorrente lamenta che la liquidazione sarebbe stata erroneamente effettuata applicando il sistema delle vacazioni anziché secondo la tabella prevista dal DM 30 maggio 2002 in materia di consulenza medico-legale e che, in ogni caso, sarebbe eccessiva in rapporto alla concreta attività svolta dai consulenti. Pertanto, la ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Annullare il decreto di liquidazione di cui in premessa stabilendo l'importo dovuto ai consulenti resistenti secondo quanto dedotto in premessa e condannare i resistenti a restituire alla ricorrente la differenza a loro già versata in eccesso rispetto a quanto verrà statuito nel provvedimento che definirà il presente giudizio di opposizione. Con vittoria di spese e compenso
e con richiesta di porre il pagamento del contributo unificato a carico dei resistenti”.
Si sono costituiti in giudizio e , i quali hanno contestato gli assunti CP_1 Controparte_2 della controparte, hanno sostenuto la correttezza del criterio di liquidazione adottato dal tribunale nel decreto oggetto di opposizione, nonché la congruità della somma liquidata, e hanno quindi così concluso: “1) In via del tutto preliminare, accertare e dichiarare la nullità dell'originario ricorso, stante la carenza degli elementi minimi di cui all'Art. 125 C.p.C.; 2) Ancora in via preliminare, dichiarare la nullità del procedimento non essendo state convenute tutte le parti del
Giudizio in cui si è formato il Decreto opposto, trattandosi di una ipotesi di litisconsorzio necessario;
3) Nel merito, dichiarare la infondatezza dell'azione proposta, in quanto del tutto
Pag. 2 di 9 priva di fondamento tanto in fatto quanto in diritto, oltre che non provata, con rigetto delle domande relative;
4) Sempre nel merito, dichiarare legittimo il ricorso al metodo delle vacazioni
e la corretta determinazione delle stesse, confermando il Decreto di liquidazione oggetto di impugnazione;
5) In ogni caso, dichiarare la congruità della liquidazione in relazione alla tipologia ed alla natura dell'accertamento richiesto, considerato nella sua complessità e globalità, anche in ragione dell'aumento del 40 % previsto nei casi di collegialità dell'incarico;
6) Condannare la parte ricorrente a corrispondere gli importi non versati ai CTU a titolo di saldo;
7) Condannare la ricorrente al pagamento di spese e competenze di giudizio, con i dovuti accessori di legge, con l'aumento previsto nei casi di difesa di più parti processuali;
8) in considerazione della evidente temerarietà della azione così proposta condannare la ricorrente al risarcimento del danno ex Art. 96 C.p.C., da liquidarsi nella misura ritenuta equa dall'On.le
Giudice. 9) Emettere ogni provvedimento del caso.”.
All'esito della prima udienza, il giudice ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti della restante parte del giudizio da cui è originato il decreto di liquidazione qui opposto, dott. , il quale, benché ritualmente citato, non si è costituito in giudizio, sicché Controparte_3 deve esserne dichiarata la contumacia.
Le parti hanno quindi discusso la causa come da note di trattazione scritta presenti in atti.
2. Giova premettere, ai fini della delimitazione del thema decidendum, che «la valutazione del giudice del procedimento di opposizione non è limitata alla verifica della correttezza formale del decreto opposto, ma investe anche la correttezza sostanziale della liquidazione, ben potendo quindi supplire alle eventuali carenze motivazionali del decreto di liquidazione, e senza che ciò determini l'illegittimità della decisione che in tale sede ponga rimedio con le proprie motivazioni alle carenti indicazioni del primo giudice. Trattasi quindi di un procedimento a carattere interamente devolutivo che impone quindi un'integrale rivisitazione della liquidazione, con la necessità di una nuova valutazione, sebbene con il menzionato limite della non eccedenza della decisione rispetto a quanto richiesto dall'ausiliario, non essendo dato quindi addivenire alla mera declaratoria di invalidità del provvedimento per carenza della motivazione, ma dovendo il giudice dell'opposizione invece autonomamente motivare, ancorché per relationem con rinvio a quanto esposto nel decreto (laddove invece il decreto sia munito di adeguata motivazione), sul perché la liquidazione debba essere compiuta in un certo importo» (cfr. in motivazione Sez. 6 -
2, Ordinanza n. 1470 del 2018; conf. Cass. civ., Sez. II, Ord., n. 24171 del 2023).
Pag. 3 di 9 Passando al merito, va osservato che l'incarico ai Ctu è stato conferito nel giudizio iscritto al n.
r.g.a.c. 965/2024 per ottenere risposta ai seguenti quesiti: “Accertino e dichiarino i nominati consulenti se l'intervento a cui è stata sottoposta la ricorrente in data 16/10/2020 fu eseguito nel rispetto dell'arte medica, chiarendo se trattasi di intervento routinario o comportante la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà in relazione alla complessità tecnica del trattamento, proporzionata allo specifico livello di competenza del professionista, e tenendo conto delle condizioni del paziente;
se la ricorrente sottoscrisse consenso informato per
l'intervento chirurgico del 16/10/2020; evidenzino eventuali profili di colpa medica riscontrabili nella condotta di coloro che hanno eseguito l'intervento ovvero di coloro che hanno seguito il decorso post operatorio: in particolare, dica se i medici hanno violato una o più regole doverose di condotta risultanti da una condivisa prassi, ed in particolare dal codice di deontologia medica
e/o da linee guida nazionali ed internazionali, analizzando altresì l'adeguatezza e tempestività della procedura diagnostica, le indicazioni al trattamento chirurgico prescelto e concordato con il paziente, le eventuali controindicazioni, le modalità dell'esecuzione, l'assistenza nel corso del trattamento stesso e nel periodo successivo;
stabiliscano se le doglianze prospettate dalla ricorrente siano causalmente ricollegabili all'intervento predetto, specificandone, in ipotesi di risposta affermativa, le ragioni: chiariscano, in particolare, in quale misura l'eventuale errore medico accertato abbia influito sull'entità del danno riportato dalla ricorrente, tenuto conto delle sue pregresse condizioni fisiche che avevano imposto il ricovero;
quantifichino gli eventuali postumi permanenti residuati all'attrice, nonché il periodo di invalidità temporanea totale e parziale subito in conseguenza dell'asserita cattiva esecuzione del menzionato intervento ad essa praticato;
chiariscano se in futuro la stessa dovrà sottoporsi ad ulteriori cure od interventi a causa degli accertati postumi, quantificandone, ove possibile, i costi;
accertino se i postumi individuati incidano negativamente o meno sulla qualità della vita dell'attrice e sulla sua capacità lavorativa, descrivendone, in ipotesi positiva, le conseguenze” (cfr. provvedimento del
20.5.2024 allegato al ricorso introduttivo).
L'accertamento tecnico preventivo, quindi, come desumibile anche dalla lettura del ricorso introduttivo del giudizio n. r.g.a.c. 965/2024, era funzionale ad appurare la ricorrenza o meno di un'ipotesi di responsabilità sanitaria. Ciò ha giustificato la composizione di un collegio peritale, ai sensi dell'art. 15 della L. 24/2017.
Pag. 4 di 9 Dagli atti di causa (cfr. in particolare la relazione di consulenza) risulta che i Ctu, al fine di rispondere ai quesiti formulati, hanno sottoposto a visita la ricorrente, provvedendo alla raccolta anamnestica e all'esame obiettivo della stessa;
hanno inoltre esaminato la documentazione presente in atti e che qui si riporta dalla relazione di consulenza: 1) 22/10/2020, certificato medico a firma del dott. “… … Tiobec – Dol …”; 2) Controparte_3 Parte_2
31/10/2022, esame TC dei denti, centro “Igea” di Sant'Antimo (NA): “… conservata l'altezza dell'osso alveolare e la distanza del canale mandibolare della cresta. Elemento protesico in 4-6
…”; 3) 11/11/2020, esame TC dei denti, centro “Igea” di Sant'Antimo (NA): “… impianti protesici da ambo i lati. Conservata l'altezza dell'osso alveolare e la distanza del canale mandibolare della cresta …”; 4) 11/11/2022, certificato medico Università degli Studi di Napoli
“Federico II” di Napoli, Chirurgia Orale e Ricostruttiva: “… La paziente mostra una parestesia dell'emilabbro sinistro che la stessa mette in relazione ad un impianto posizionato in regione 3.6 nel mese di Ottobre 2020 e successivamente rimosso dopo circa 2 mesi. All'esame della documentazione radiografica che la paziente ha esibito, si nota l'impianto che era stato posizionato in maniera incongrua all'interno del canale mandibolare, che sia pure in maniera non molto chiara, visto il tempo passato della rimozione dell'impianto, viene confermata dalle immagini della TC effettuata di recente …”; 5) 07/11/2023, visita neurologica a firma del prof.
Centro Cefalee AOU “Federico II” di Napoli: “… Neuropatia trigeminale Persona_1 post-traumatica III branca sn … AB TE … ET …”; 6) 12/01/2024, relazione tecnica di parte a firma del dott. (odontoiatra): “… Il presente accertamento medico Tes_1 legale e la documentazione sanitaria allegata agli atti ci consentono di affermare che la responsabilità del sanitario, dott. , è certa per l'esecuzione di una scorretta ed Controparte_3 incompleta terapia implantare. A tale profilo di colpa per imperizia e negligenza, consegue il diritto al risarcimento secondo lo schema sotto esposto: Spese emergenti € 3400,00 Danno biologico permanente: 10 % (dieci per cento) Danno morale medio (49% del danno biologico)
ITT: gg.30 (trenta) ITP: gg. 30 (trenta) al 75% e gg 60 (sessanta) al 50% e gg 90 (novanta) al
25% - Altre spese dimostrate connesse al giudizio ...”.
Quindi i Ctu hanno provveduto a effettuare la propria valutazione tecnica in ordine al richiesto accertamento di eventuali profili di responsabilità professionale e hanno redatto la propria relazione di consulenza, provvedendo altresì a dare risposta alle osservazioni alla bozza formulate dal consulente di parte ricorrente.
Pag. 5 di 9 Ciò premesso, l'opposizione è solo in parte fondata, per quanto di seguito indicato.
Va innanzitutto chiarito che a norma dell'art. 4 l. 319/1980 (Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'Autorità
Giudiziaria) gli onorari sono commisurati al tempo solo nel caso di prestazioni non previste nelle tabelle dell'Allegato al D.M. 30/05/2002 (Tabelle contenenti la misura degli onorari fissi e di quelli variabili dei periti e dei consulenti tecnici, per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale, in attuazione dell'art. 2 della legge 8 luglio
1980, n. 319).
L'attività svolta dai Ctu nel caso di specie non rientra propriamente in nessuna delle tabelle previste dal richiamato D.M., atteso che ai consulenti non è stato chiesto di limitarsi a una valutazione medico-legale, bensì di svolgere un accertamento sull'operato di un altro sanitario, previa visita della ricorrente, tenendo conto della documentazione in atti e del contraddittorio tecnico sviluppatosi con il consulente della ricorrente medesima.
Costituisce invero pacifico principio giurisprudenziale, richiamato anche nel decreto di liquidazione qui opposto, quello secondo cui: «In tema di liquidazione del compenso in favore del consulente tecnico medico, il criterio dell'onorario fisso stabilito dagli artt. 20 e 21 della tabella allegata dal d.m. 30 maggio 2002 è applicabile in riferimento agli accertamenti aventi ad oggetto lo stato di salute della persona;
ne consegue che, ove la consulenza abbia avuto ad oggetto la verifica della correttezza, secondo le regole della scienza medica, dell'operazione chirurgica cui è stata sottoposta una delle parti, tale indagine ha una sua propria specificità, per cui in tal caso, mancando un'apposita previsione in tabella, il giudice può legittimamente fare ricorso al criterio fondato sulle vacazioni.» (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 24992 del 25/11/2011).
Sotto tale profilo, pertanto, le argomentazioni svolte dalla ricorrente non sono meritevoli di positivo apprezzamento.
Venendo pertanto in rilievo il criterio di liquidazione a tempo, risulta necessaria una stima realistica dell'impegno profuso dai consulenti nell'espletamento della Ctu, valutando nello specifico l'attività svolta e il tempo presumibilmente impiegato per il completamento della consulenza, come desumibile dagli atti (inizio delle operazioni di consulenza il 15.7.2024, deposito della relazione finale il 6.11.2024), depurato dei giorni festivi, per un totale di 92 giorni lavorativi.
Pag. 6 di 9 Sul punto, giova ricordare il “dettato di cui alla L. 8 luglio 1980, n. 319, art. 4, comma 7, secondo cui il calcolo del numero delle vacazioni va operato "con rigoroso riferimento al numero delle ore che siano state strettamente necessarie per l'espletamento dell'incarico, indipendentemente dal termine assegnato per il deposito della relazione". Questa disposizione impone al magistrato di calcolare il numero delle vacazioni con riferimento al tempo che si presume il consulente abbia effettivamente impiegato per svolgere l'incarico affidatogli (Cass.n.
2055 del 1989). La valutazione del magistrato deve pertanto fare riferimento unicamente al prevedibile impegno temporale occorso al consulente per assolvere l'incarico. Il termine fissato per il suo svolgimento non può, per l'effetto, costituire un parametro certo per tale valutazione, ma ne costituisce, per espresso dettato normativo, una variabile indipendente.” (così in motivazione Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2410 del 20/02/2012).
Sulla base di tale premessa, deve ritenersi che il riconoscimento di 370 vacazioni contenuto nel decreto di liquidazione qui opposto non trovi sufficiente giustificazione nell'attività svolta dai
Ctu e descritta nella relazione di consulenza.
Risulta infatti che i Ctu, esaminato il caso, a fronte della nomina ricevuta dal tribunale, abbiano accettato l'incarico, per poi sottoporre a visita la ricorrente. I Ctu hanno quindi presumibilmente sviluppato i dati raccolti, unitamente alla valutazione della documentazione medica disponibile, in un confronto interno al collegio peritale che, stante la delicatezza del compito loro demandato
– individuare eventuali profili di responsabilità di un altro professionista – può aver impegnato il collegio anche per diversi giorni.
Invero, la presenza di diverse professionalità coinvolte nella consulenza, come richiesta dalla normativa in materia di responsabilità sanitaria, impone, di per sé, di ritenere verosimile una dilatazione dei tempi di svolgimento delle operazioni peritali, a differenza di quanto accade in una consulenza che vede impegnato soltanto un Ctu, del tutto coerentemente con l'intento legislativo di garantire adeguata cautela nell'accertamento di profili di responsabilità qualificata.
I Ctu hanno poi provveduto alla stesura della bozza di consulenza, hanno esaminato le osservazioni alla bozza mosse dal consulente di parte ricorrente, per poi depositare la relazione conclusiva, rispondendo anche alle dette osservazioni.
Anche tali operazioni deve ritenersi siano avvenute in esito a uno o più confronti tra i consulenti, chiamati a operare congiuntamente per giungere alla redazione di una relazione finale unitaria.
Pag. 7 di 9 Tutto ciò posto, considerando che ai sensi dell'art. 4 l. 319/1980 non possono essere riconosciute più di 4 vacazioni al giorno, si ritiene congruo riconoscere ai Ctu, per l'attività svolta nella causa n. r.g.a.c. 965/2024, n. 138 vacazioni, pari a 1,5 vacazioni al giorno.
Quanto al valore della singola vacazione, risulta rilevante nel caso di specie il pronunciamento della Corte Costituzionale reso con sentenza n. 16/2025, con la quale quest'ultima ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'articolo 4, secondo comma, della legge 8 luglio 1980, n. 319
(Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria), nella parte in cui, per le vacazioni successive alla prima, dispone la liquidazione di un onorario inferiore a quello stabilito per la prima vacazione (cfr.
Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 13347 del 19/05/2025: «Il principio "tempus regit actum", regolante la successione nel tempo delle leggi processuali, non è riferibile alla dichiarazione di illegittimità costituzionale, dal momento che quest'ultima, non essendo una forma di abrogazione della legge ma una conseguenza della sua invalidità originaria, ha efficacia retroattiva, nel senso che investe anche situazioni processuali precedenti alla sentenza di abrogazione - salva
l'avvenuta formazione del giudicato e la presenza di preclusioni processuali già verificatesi -, in ossequio al principio enunciato dagli artt. 136 Cost. e 30 della legge n. 87 del 1957.»).
Pertanto, il valore della singola vacazione va fissato in € 14,68.
Ne consegue che deve essere riconosciuto ai Ctu un compenso totale pari a € 2.836,17, risultante dalla previsione di un compenso pari a € 2.025,84 (pari a 138 vacazioni), aumentato del 40 % ai sensi dell'art. 53 D.P.R. 115/2002.
Il compenso va posto a carico della parte richiedente l'accertamento tecnico preventivo (cfr.
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 34540 del 27/12/2024: «In tema di spese per la consulenza tecnica preventiva, è inapplicabile il regime della solidarietà tra le parti nel pagamento del compenso del consulente tecnico d'ufficio data la natura strumentale dell'accertamento preventivo e la consequenziale assenza dei presupposti che fondano la regolamentazione delle spese nel giudizio, come previsti dagli artt. 91 e 92 c.p.c. Pertanto il giudice è tenuto unicamente a liquidare il compenso del tecnico nominato, ponendolo a carico della sola parte richiedente nel cui interesse è stato svolto l'accertamento, ex art. 8 del d.P.R. n.
115 del 2002, senza alcuna statuizione sulle spese della procedura che restano propriamente stragiudiziali.»).
Pag. 8 di 9 3. Quanto alle spese di giudizio, valutato il carattere discrezionale della liquidazione effettuata in questa sede, alla luce del ricordato carattere devolutivo dell'opposizione, tenuto conto della solo parziale fondatezza delle ragioni della ricorrente, sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
La domanda avanzata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. da parte resistente deve essere rigettata, in mancanza di una chiara soccombenza di parte ricorrente.
Si consideri, inoltre, che il soggetto che intenda far valere la responsabilità aggravata, e a tal fine formuli l'istanza in argomento, non deve limitarsi ad allegare i fatti relativi alla condotta processuale della controparte, ma deve illustrare il nocumento patrimoniale e non patrimoniale effettivamente subito in virtù di detta condotta (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 691 del 18/01/2012). La relativa domanda di risarcimento, infatti, pur recando in sé una necessaria indeterminatezza quanto agli effetti lesivi immediatamente discendenti dall'improvvida iniziativa giudiziale, impone, comunque, una sia pur generica allegazione della "direzione" dei supposti danni. Per cui in mancanza della prova di un danno tangibile per la parte vittoriosa la relativa domanda di condanna al risarcimento per responsabilità aggravata dev'essere rigettata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia di;
Controparte_3
- accoglie l'opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi dei C.T.U., emesso dal
Tribunale di Napoli Nord in persona del Dr. Luca Stanziola in data 26.11.2024, n. 965/2024
r.g.a.c., e per l'effetto ridetermina il compenso dei C.T.U. in complessivi euro 2.836,17 per compensi, oltre contributi di categoria sull'onorario e IVA, se non esente, detratto l'eventuale anticipo già riscosso, ponendo il pagamento a carico di Parte_1
- compensa interamente tra le parti le spese di lite;
- rigetta la domanda avanzata da parte resistente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Si comunichi.
Così deciso in Aversa, il 15.12.2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Di Leone
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