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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/05/2025, n. 19465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19465 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DA SA, nato il [...] in [...], nato il [...] in [...], nato il [...] in [...] avverso la sentenza del 12/11/2024 dalla Corte di appello di Genova;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ombretta Di Giovine;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore EL LO, che chiede il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 6 Num. 19465 Anno 2025 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: DI GIOVINE OMBRETTA Data Udienza: 30/04/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte d'appello di Genova confermava la condanna di SA DA per corruzione propria (artt. 319, 321 cod. pen.) perché, in concorso con un agente della polizia penitenziaria in servizio presso il carcere di NR (TO EO) consegnava, e/o prometteva al suddetto agente importi di denaro per il recapito di telefoni cellulari che poi rivendeva ad altri detenuti (capo D). Confermava inoltre la condanna di SA DA per resistenza pubblico ufficiale (artt. 337, 61, n. 2, cod. pen.) perché, fine di occultare il reato sub capo D), usava violenza, consistita in spintoni nei confronti di un assistente di polizia penitenziaria, per opporsi allo stesso che era intento a recuperare un telefono cellulare da lui illecitamente detenuto presso la cella (capo E). Confermava la condanna di FR ON e HA ON per corruzione propria (artt. 319, 321 cod. pen.) perché, in concorso tra loro e con l'agente TO EO, ripetutamente consegnavano al predetto agente cocaina - di fatto scontandone il corrispettivo al debito che questi aveva per pregressi acquisti di sostanze stupefacenti, dallo stesso FR ON- e/o denaro e /o gli promettevano denaro per recapitare a HA ON, detenuto presso la medesima casa di reclusione, telefoni cellulari, una sim card e quantitativi di sostanza stupefacente di tipo hashish (capo F). Confermava la condanna di FR ON per il reato di cui agli artt. 73, comma 1 e 4, 80 lett. g) d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in numerose occasioni illecitamente deteneva a fini di spaccio quantitativi di cocaina di cui si approvvigionava a Milano;
cedeva dietro corrispettivo in denaro a TO EO quantitativi di cocaina nonché gli consegnava, in almeno due o tre occasioni, quantitativi di hashish da recapitare all'interno del carcere al figlio HA ON ivi detenuto (capo G). Confermava la condanna di HA ON per il reato di cui agli artt. 73, comma 5, 80, lett g), d.P.R. n. 309 del 1990 cìt. perché, essendo detenuto presso la suddetta casa di reclusione, in almeno due occasioni cedeva ad altri detenuti quantitativi di hashish fornitigli dal padre e consegnatigli dall'agente di polizia penitenziaria TO EO (capo H). 2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso SA DA, articolando un unico motivo in cui lamenta l'omessa motivazione in ordine alla richiesta di riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 323-bis cod. pen. Nell'atto di appello si richiamava il particolare contesto in cui si sono verificati i fatti e la scarsa entità delle conseguenze dell'azione criminosa, nonché 2 l'ordinanza con cui il Tribunale per il riesame di Genova, nel sostituire la misura cautelare con altra meno afflittiva, osservava che il ruolo del DA nel rapporto corruttivo «era da ricostruirsi a traino di ben più strutturati rapporti e, conseguentemente, in termini di minore gravità». Ma la Corte ha omesso di motivare sul punto. 3. Presentano ricorso anche FR ON e HA ON i quali deducono, nell'unico motivo di ricorso presentato, vizio di motivazione quanto alla mancata assoluzione di entrambi dal reato di cui al capo F). Dalle conversazioni confluite nel materiale probatorio erano emerse le costanti richieste di pagamento avanzate dal ON nei confronti di EO che era sempre in ritardo con i pagamenti, e dunque la prova delle plurime cessioni;
non quella della corruzione. In particolare, in una conversazione del 26 luglio 2019, EO, raccomandandosi con HA di non trattenersi per troppo tempo sotto le telecamere insieme a lui, gli promette che pagherà il padre con la tredicesima e cercherà di versargli C 1.500, atteggiamento incompatibile con il ruolo ascritto all'imputato dalle sentenze. Né dalle suddette conversazioni emergono condotte identificabili in una dazione di denaro ovvero in una volontà di concedere a EO sconti e quindi vantaggi a fronte dell'introduzione, da parte sua, nell'istituto penitenziario di sostanze stupefacenti. 3. Hanno presentato conclusioni scritte FR ON e HA ON, insistendo per l'accoglimento dei ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi, relativi alla condanna degli imputati per una vicenda di corruzione di un agente di polizia penitenziaria, mirata ad introdurre in carcere droga e cellulari a beneficio di due detenuti (padre e figlio), sono inammissibili. 2. Inammissibile è il motivo unico di cui consta il ricorso di SA DA. Infatti, è vero che la Corte d'appello si limita ad affermare che nessuna censura merita la dosimetria della pena, facendo riferimento alla disapplicazione della contestata recidiva e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, attesa la gravità dei reati e la totale assenza di collaborazione con l'autorità giudiziaria. 3 oò)\ Dal canto suo, però, il motivo di ricorso, formulato, già in appello nei termini, pressocché testuali, replicati nel "ritenuto in fatto", è chiaramente aspecifico, non indicando elementi a cui ancorare il riconoscimento della circostanza attenuante richiesta. 3. Del pari inammissibili sono i ricorsi di FR ON e HA ON, i quali deducono l'erronea qualificazione del fatto, da cui non si evincerebbero gli elementi costitutivi della corruzione, considerato che il corrotto non soltanto non avrebbe ricevuto utilità economiche, ma, al contrario, sarebbe stato pressantemente richiesto di far fronte ai debiti contratti per gli acquisti di droga presso l'imputato padre, per sé e per altri. In realtà, potendo il prezzo della corruzione consistere, oltre che in denaro, altresì in utilità economicamente valutabili (purché in rapporto di proporzionale corrispettività: tra le altre, Sez. 6, n. 10084 del 08/01/2021, Lacchini, Rv. 281502; Sez. 6, n. 51765 del 13/07/2018, Ozzimo, Rv. 277562), nel caso di specie, è agevole ravvisare una reciprocità di interesse tra detenuti e agente di polizia penitenziaria, consistente nel fatto che i primi ottenevano il lasciapassare all'ingresso di cose proibite nel carcere e il secondo riceveva - non già danaro, bensì - un sicuro e comodo approvvigionamento di merce "di qualità", con annessa possibilità di dilazionarne i pagamenti. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e al versamento delle somme indicate nel dispositivo, ritenute eque, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30/04/2025
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ombretta Di Giovine;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore EL LO, che chiede il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 6 Num. 19465 Anno 2025 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: DI GIOVINE OMBRETTA Data Udienza: 30/04/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte d'appello di Genova confermava la condanna di SA DA per corruzione propria (artt. 319, 321 cod. pen.) perché, in concorso con un agente della polizia penitenziaria in servizio presso il carcere di NR (TO EO) consegnava, e/o prometteva al suddetto agente importi di denaro per il recapito di telefoni cellulari che poi rivendeva ad altri detenuti (capo D). Confermava inoltre la condanna di SA DA per resistenza pubblico ufficiale (artt. 337, 61, n. 2, cod. pen.) perché, fine di occultare il reato sub capo D), usava violenza, consistita in spintoni nei confronti di un assistente di polizia penitenziaria, per opporsi allo stesso che era intento a recuperare un telefono cellulare da lui illecitamente detenuto presso la cella (capo E). Confermava la condanna di FR ON e HA ON per corruzione propria (artt. 319, 321 cod. pen.) perché, in concorso tra loro e con l'agente TO EO, ripetutamente consegnavano al predetto agente cocaina - di fatto scontandone il corrispettivo al debito che questi aveva per pregressi acquisti di sostanze stupefacenti, dallo stesso FR ON- e/o denaro e /o gli promettevano denaro per recapitare a HA ON, detenuto presso la medesima casa di reclusione, telefoni cellulari, una sim card e quantitativi di sostanza stupefacente di tipo hashish (capo F). Confermava la condanna di FR ON per il reato di cui agli artt. 73, comma 1 e 4, 80 lett. g) d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in numerose occasioni illecitamente deteneva a fini di spaccio quantitativi di cocaina di cui si approvvigionava a Milano;
cedeva dietro corrispettivo in denaro a TO EO quantitativi di cocaina nonché gli consegnava, in almeno due o tre occasioni, quantitativi di hashish da recapitare all'interno del carcere al figlio HA ON ivi detenuto (capo G). Confermava la condanna di HA ON per il reato di cui agli artt. 73, comma 5, 80, lett g), d.P.R. n. 309 del 1990 cìt. perché, essendo detenuto presso la suddetta casa di reclusione, in almeno due occasioni cedeva ad altri detenuti quantitativi di hashish fornitigli dal padre e consegnatigli dall'agente di polizia penitenziaria TO EO (capo H). 2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso SA DA, articolando un unico motivo in cui lamenta l'omessa motivazione in ordine alla richiesta di riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 323-bis cod. pen. Nell'atto di appello si richiamava il particolare contesto in cui si sono verificati i fatti e la scarsa entità delle conseguenze dell'azione criminosa, nonché 2 l'ordinanza con cui il Tribunale per il riesame di Genova, nel sostituire la misura cautelare con altra meno afflittiva, osservava che il ruolo del DA nel rapporto corruttivo «era da ricostruirsi a traino di ben più strutturati rapporti e, conseguentemente, in termini di minore gravità». Ma la Corte ha omesso di motivare sul punto. 3. Presentano ricorso anche FR ON e HA ON i quali deducono, nell'unico motivo di ricorso presentato, vizio di motivazione quanto alla mancata assoluzione di entrambi dal reato di cui al capo F). Dalle conversazioni confluite nel materiale probatorio erano emerse le costanti richieste di pagamento avanzate dal ON nei confronti di EO che era sempre in ritardo con i pagamenti, e dunque la prova delle plurime cessioni;
non quella della corruzione. In particolare, in una conversazione del 26 luglio 2019, EO, raccomandandosi con HA di non trattenersi per troppo tempo sotto le telecamere insieme a lui, gli promette che pagherà il padre con la tredicesima e cercherà di versargli C 1.500, atteggiamento incompatibile con il ruolo ascritto all'imputato dalle sentenze. Né dalle suddette conversazioni emergono condotte identificabili in una dazione di denaro ovvero in una volontà di concedere a EO sconti e quindi vantaggi a fronte dell'introduzione, da parte sua, nell'istituto penitenziario di sostanze stupefacenti. 3. Hanno presentato conclusioni scritte FR ON e HA ON, insistendo per l'accoglimento dei ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi, relativi alla condanna degli imputati per una vicenda di corruzione di un agente di polizia penitenziaria, mirata ad introdurre in carcere droga e cellulari a beneficio di due detenuti (padre e figlio), sono inammissibili. 2. Inammissibile è il motivo unico di cui consta il ricorso di SA DA. Infatti, è vero che la Corte d'appello si limita ad affermare che nessuna censura merita la dosimetria della pena, facendo riferimento alla disapplicazione della contestata recidiva e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, attesa la gravità dei reati e la totale assenza di collaborazione con l'autorità giudiziaria. 3 oò)\ Dal canto suo, però, il motivo di ricorso, formulato, già in appello nei termini, pressocché testuali, replicati nel "ritenuto in fatto", è chiaramente aspecifico, non indicando elementi a cui ancorare il riconoscimento della circostanza attenuante richiesta. 3. Del pari inammissibili sono i ricorsi di FR ON e HA ON, i quali deducono l'erronea qualificazione del fatto, da cui non si evincerebbero gli elementi costitutivi della corruzione, considerato che il corrotto non soltanto non avrebbe ricevuto utilità economiche, ma, al contrario, sarebbe stato pressantemente richiesto di far fronte ai debiti contratti per gli acquisti di droga presso l'imputato padre, per sé e per altri. In realtà, potendo il prezzo della corruzione consistere, oltre che in denaro, altresì in utilità economicamente valutabili (purché in rapporto di proporzionale corrispettività: tra le altre, Sez. 6, n. 10084 del 08/01/2021, Lacchini, Rv. 281502; Sez. 6, n. 51765 del 13/07/2018, Ozzimo, Rv. 277562), nel caso di specie, è agevole ravvisare una reciprocità di interesse tra detenuti e agente di polizia penitenziaria, consistente nel fatto che i primi ottenevano il lasciapassare all'ingresso di cose proibite nel carcere e il secondo riceveva - non già danaro, bensì - un sicuro e comodo approvvigionamento di merce "di qualità", con annessa possibilità di dilazionarne i pagamenti. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e al versamento delle somme indicate nel dispositivo, ritenute eque, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30/04/2025