Art. 46.
Il controllo sugli atti degli enti locali e' esercitato da organi della Regione nei nodi e nei limiti stabiliti con legge regionale in armonia coi principi delle leggi dello Stato.
Il controllo sugli atti degli enti locali e' esercitato da organi della Regione nei nodi e nei limiti stabiliti con legge regionale in armonia coi principi delle leggi dello Stato.