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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Firenze, sez. III, sentenza 09/01/2026, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Firenze |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 12/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FIRENZE Sezione 3, riunita in udienza il 03/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
BIANCO ANTONIO, Giudice monocratico in data 03/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 226/2025 depositato il 05/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO n. 04120249014816381000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- SOLLECITO n. 04120249014816381000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
- SOLLECITO n. 04120249014816381000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 670/2025 depositato il
03/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna il sollecito di pagamento inerente due cartelle di pagamento non onorate e relative alla tassa automobilistica/bollo (periodo 2018-2021).
In sostanza si assume che detto sollecito sia il primo atto con cui il contribuente viene a conoscenza della pretesa tributaria, si censura la non corretta notifica del sollecito, quindi l'assenza di notifica delle cartelle sottese e comunque la maturata prescrizone del credito complessivo.
AG Entrate riscossione, regolarmente costituitasi, prende posizione sui singoli punti di doglianza ed insiste per la corretteza del proprio operato.
L'istanza cautelare è stata respinta per assenza dei presupposti ed in particolare del periculum in mora.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va respinto.
Come ben evidenziato, invero, il sollecito di pagamento non risulta essere il primo atto relativo alla pretesa tributaria (fermo restando che l'assolvimento dell'imposta automobilistica non richiede specifica richiesta di versamento, trattandosi di obbligo fiscale collegato alla titolarità del bene), risultando, per contro, prodromiche cartelle regolarmente notificate.
Non solo, risulta altresì pendente un analogo e precedente ricorso avanzato innanzi all'AG tributaria di Roma, che ebbe a rigettare l'istanza di sospensiva.
Ciò comporta l'obbligo dell'assolvimento fiscale, appunto non onorato.
Trattasi elementi pacifici, non risultando alcun elemento di segno contrario che ben avrebbe potuto (e dovuto) indicare il contribuente.
Non risulta, in definitiva, maturata alcuna prescrizione.
Queste le ragioni del rigetto.
Quanto alle spese, queste seguono la soccombenza e sono liquidate in € 200/oo oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in euro 200,00 oltre accessori come per legge.
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FIRENZE Sezione 3, riunita in udienza il 03/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
BIANCO ANTONIO, Giudice monocratico in data 03/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 226/2025 depositato il 05/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO n. 04120249014816381000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- SOLLECITO n. 04120249014816381000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
- SOLLECITO n. 04120249014816381000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 670/2025 depositato il
03/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna il sollecito di pagamento inerente due cartelle di pagamento non onorate e relative alla tassa automobilistica/bollo (periodo 2018-2021).
In sostanza si assume che detto sollecito sia il primo atto con cui il contribuente viene a conoscenza della pretesa tributaria, si censura la non corretta notifica del sollecito, quindi l'assenza di notifica delle cartelle sottese e comunque la maturata prescrizone del credito complessivo.
AG Entrate riscossione, regolarmente costituitasi, prende posizione sui singoli punti di doglianza ed insiste per la corretteza del proprio operato.
L'istanza cautelare è stata respinta per assenza dei presupposti ed in particolare del periculum in mora.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va respinto.
Come ben evidenziato, invero, il sollecito di pagamento non risulta essere il primo atto relativo alla pretesa tributaria (fermo restando che l'assolvimento dell'imposta automobilistica non richiede specifica richiesta di versamento, trattandosi di obbligo fiscale collegato alla titolarità del bene), risultando, per contro, prodromiche cartelle regolarmente notificate.
Non solo, risulta altresì pendente un analogo e precedente ricorso avanzato innanzi all'AG tributaria di Roma, che ebbe a rigettare l'istanza di sospensiva.
Ciò comporta l'obbligo dell'assolvimento fiscale, appunto non onorato.
Trattasi elementi pacifici, non risultando alcun elemento di segno contrario che ben avrebbe potuto (e dovuto) indicare il contribuente.
Non risulta, in definitiva, maturata alcuna prescrizione.
Queste le ragioni del rigetto.
Quanto alle spese, queste seguono la soccombenza e sono liquidate in € 200/oo oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in euro 200,00 oltre accessori come per legge.