Sentenza 12 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/12/2002, n. 17755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17755 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2002 |
Testo completo
C.C. 62 P161 7795/0 2 PUBBLICA ITALIANA ZIO A R IST 5 IOME DEL POPOLO ITALIANO . /19 G N E - 26/4 R B . A R R . L A D L P. T D. A E IBU . T EL B N D A TR E SI T S SEN E 1 13 I IA A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE . R N E Oggetto T A M SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria "Inerenza d 61 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO - Presidente R.G.N. 21494/98 Cron. 41724 Dott. Vincenzo DI NUBILA · Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE Rel. Consigliere Rep. Dott. Bruno SPAGNA MUSSO Consigliere Ud. 09/05/02 Dott. Antonino DI BLASI - Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEHA OL ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SENTENZA sul ricorso proposto da: N. 62391 MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
ITAL VETRO SIV SOC, in persona dell'amministratore delegato pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA CORSO TRIESTE 87, presso lo studio dell'avvocato BELLI BRUNO, difeso dall'avvocato GUASTADISEGNI ANTONINO, giusta procura in calce;
2002 1929 controricorrente -1- avverso la sentenza n. 818/97 della Commissione tributaria regionale di L'AQUILA, depositata il 18/06/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/05/02 dal Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE;
udito per il resistente, l'Avvocato GUASTADISEGNI, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo La Società Italiana Vetro- Siv ha impugnato una rettifica relativa al 1988, con recupero a tassazione di una somma portata in detrazione dalla Siv, pagata alla società Efimservizi s.p.a.- La Siv ha sostenuto la liceità della detrazione in quanto la somma pagata rappresentava il corrispettivo di prestazioni consistenti in attività promozionali e pubblicitarie svolte dalla predetta società nei confronti del gruppo, e dunque anche a beneficio di essa ricorrente, appartenente al gruppo. La Commissione di primo grado sul punto ha accolto il ricorso, e la sentenza è stata confermata dalla Commissione Regionale, che ha ritenuto che i costi affrontati dalla Siv per l'acquisizione dei servizi pubblicitari e promozionali forniti dalla Efimservizi dovevano essere considerati "inerenti” all'attività di impresa, in quanto finalizzati ad una proficua acquisizione di propaganda e di clientela. Ha proposto ricorso l'Amministrazione Finanziaria dello Stato deducendo un unico motivo. Ha resistito la Siv con controricorso e con memoria. Motivi della decisione Con l'unico motivo la ricorrente ha dedotto violazione dell'articolo 75 t.u.d.p.r. n.917/86 e insufficiente motivazione su un punto decisivo in quanto la Commissione Regionale non ha tenuto conto che il nostro ordinamento tributario impone che, per determinare l'inerenza dei costi ripartiti fra le consociate, nel caso di fornitura di servizi intragruppo, si deve avere riguardo all'effettiva utilità o all'effettivo beneficio che la società destinataria del servizio ne ha ritratto, effettiva utilità o beneficio quantificabile e documentato dal nesso causa-effetto esistente tra il servizio reso ed il beneficio ritratto. Ha sostenuto che nella specie non vi è traccia di documentazione che provi la sussistenza dei requisiti di determinabilità dei servizi resi proprio alla Siv fra tutte le società del gruppo, e che la sentenza ha omesso di esaminare tale circostanza anche se l'appello è stato proposto proprio con riferimento al difetto di prova dello svolgimento di attività specifica a vantaggio della Siv. La Siv ha rilevato innanzitutto la inammissibilità e la improponibilità del ricorso perché, mentre nel verbale della Guardia di Finanza e nell'accertamento l'indeducibilità della somma era basata sull'articolo 64 Tuir, poi nel corso del giudizio l'ufficio ha introdotto la questione dell'inerenza di cui all'articolo 75 Tuir. Nel merito, ha dedotto che è sufficiente, per la deducibilità del costo, che vi sia una relazione tra la spesa sostenuta e l'attività d'impresa, tanto più che, trattandosi di risultato pubblicitario, è indifferente se tale risultato si sia prodotto attraverso l'esaltazione dell'immagine del gruppo, al quale la Siv appartiene, o attraverso la esaltazione di un proprio prodotto, atteso che, per la sussistenza della inerenza, è sufficiente che l'Azienda, attraverso l'attività promozionale riesca, comunque, a realizzare il rafforzamento della propria immagine o di un proprio prodotto. Ha poi aggiunto che è intervenuta la sentenza n.71/97, emessa dalla Commissione Regionale dell'Abruzzo, passata in giudicato, con la quale a fini Iva è stata riconosciuta la inerenza delle prestazioni dei servizi pubblicitari e promozionali, effettuate dalla Efimservizi in favore della Siv per l'anno di riferimento, e con la quale è stata riconosciuta la detraibilità tra l'imposta pagata e quella incassata dalla Siv. Ritiene la Corte che il ricorso è fondato e merita accoglimento. Innanzitutto, va disattesa l'eccezione di inammissibilità e di improponibilità del ricorso dal momento che oggetto della controversia è stato sempre anche quello relativo alla “inerenza" della somma detratta dalla Siv, tanto che entrambi i giudici di merito (quello di primo grado e quello di secondo grado) hanno esaminato questa questione e l'hanno я ка risolta favorevolmente alla società. Non si può, allora, sostenere che vi è stata in corso di causa, da parte dell'ufficio, una modifica significativa delle ragioni della pretesa, dal momento che sin dal primo grado uno dei problemi trattati è stato sempre quello del recupero a tassazione delle somme detratte e ritenute dai giudici "inerenti”. Va disattesa, altresì, l'altra eccezione con la quale la società ha invocato un giudicato derivante dalla sentenza n.71/97, emessa dalla Commissione Regionale dell'Aquila in materia di Iva. Sul punto è sufficiente rilevare che la sentenza ha riguardato una imposta (l'Iva), che ha presupposti, struttura, contenuti e metodi di determinazione differenti, sicchè quella sentenza è del tutto irrilevante ai fini Irpeg ed Ilor. Nel merito, c'è da rilevare che il giudice di appello, dopo avere riferito le ragioni addotte dal primo giudice sul problema dell'inerenza della somma portata in detrazione dalla società, si è limitato ad affermare che è innegabile che i costi affrontati dalla Siv per l'acquisizione dei servizi pubblicitari e promozionali forniti dalla Efimservizi debbano, in quanto finalizzati ad una proficua acquisizione di propaganda e di clientela, essere considerati "inerenti” all'attività dell'impresa. Orbene, una tale motivazione è del tutto generica ed insufficiente poiché non contiene alcun riferimento alla situazione concreta sottoposta all'esame del giudicante, che ha omesso totalmente di esaminare in maniera specifica i costi portati in detrazione dalla società e le attività svolte dalla stessa, onde potere effettuare ed esplicitare una valutazione adeguata in ordine al problema dell'inerenza. E' ormai giurisprudenza consolidata di questa Corte (cfr. per tutte Cass. sent. n. 14016/99) quella secondo la quale incombe sul contribuente l'onere di dare la prova che i costi dedotti sono inerenti alla sua attività d'impresa, sicchè in caso di contestazione da parte dell'ufficio il giudice dovrà sottoporre ad esame la prova offerta JO ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. B. N. 5 dal contribuente, onde verificare se sussiste o mend MATERIAIO PRIVUTAKIA dell'inerenza. Nella specie, nella sentenza impugnata nessuna disamina è stata fatta in ordine alla natura ed alla qualità dei costi (ingenti), sostenuti in concreto in relazione alle attività d'impresa svolte, ma è stata fatta solo una affermazione di carattere generale, del tutto svincolata dalla realtà aziendale della Società, sulla quale pur incombeva l'onere di provare l'inerenza nei sensi testè indicata. L'accoglimento del ricorso comporta la cassazione della sentenza con rinvio ad altra Sezione della Commissione Regionale dell'Abruzzo anche per le spese.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese ad altra Sezione della Commissione Regionale dell'Abruzzo. Così deciso in Roma il 9.5.2002 nella camera di consiglio della Sezione Tributaria. Il cons. est. Il Presidente Dr. Francesco Cristarella Orestano Dr. Giuseppe Falcone вятла Очита Ar abesПишель ешь 12 DIC. 2002.