Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VII, sentenza 10/02/2026, n. 2193
CGT1
Sentenza 10 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Nullità per omessa notifica avviso di accertamento

    La Corte rileva che la contestazione riguarda la mancata notifica dell'atto presupposto e non delle cartelle di pagamento, rendendo il motivo inammissibile. In ogni caso, anche volendo interpretare la doglianza come omessa notifica degli atti presupposti in generale, la documentazione prodotta dall'Agente della Riscossione attesta la rituale notifica delle cartelle a mezzo PEC.

  • Rigettato
    Decadenza e prescrizione dei crediti erariali

    La Corte ritiene che, essendo le cartelle di pagamento divenute definitive per mancata impugnazione nei termini, ogni eccezione relativa a vizi propri degli atti presupposti o alla prescrizione maturata anteriormente alla notifica delle cartelle sia preclusa. Inoltre, verifica che i termini di prescrizione non sono decorsi tra la notifica delle cartelle e l'intimazione di pagamento successiva.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione per mancata indicazione criteri di calcolo interessi e sanzioni

    La Corte esclude tale doglianza, affermando che le cartelle di pagamento, in quanto titoli esecutivi definitivi, contengono gli elementi sufficienti per il calcolo degli accessori, anche tramite richiamo alla normativa di riferimento.

  • Rigettato
    Violazione art. 6, comma 5, L. 212/2000 per omessa comunicazione preventiva di irregolarità

    La Corte ritiene che tale disposizione si applichi alla fase anteriore all'iscrizione a ruolo e non all'avviso di intimazione. Inoltre, la censura sarebbe dovuta essere sollevata avverso le cartelle di pagamento.

  • Inammissibile
    Nullità per omessa notifica avviso di accertamento

    La Corte rileva che la contestazione riguarda la mancata notifica dell'atto presupposto e non delle cartelle di pagamento, rendendo il motivo inammissibile. In ogni caso, anche volendo interpretare la doglianza come omessa notifica degli atti presupposti in generale, la documentazione prodotta dall'Agente della Riscossione attesta la rituale notifica delle cartelle a mezzo PEC.

  • Rigettato
    Decadenza e prescrizione dei crediti erariali

    La Corte ritiene che, essendo le cartelle di pagamento divenute definitive per mancata impugnazione nei termini, ogni eccezione relativa a vizi propri degli atti presupposti o alla prescrizione maturata anteriormente alla notifica delle cartelle sia preclusa. Inoltre, verifica che i termini di prescrizione non sono decorsi tra la notifica delle cartelle e l'intimazione di pagamento successiva.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione per mancata indicazione criteri di calcolo interessi e sanzioni

    La Corte esclude tale doglianza, affermando che le cartelle di pagamento, in quanto titoli esecutivi definitivi, contengono gli elementi sufficienti per il calcolo degli accessori, anche tramite richiamo alla normativa di riferimento.

  • Rigettato
    Violazione art. 6, comma 5, L. 212/2000 per omessa comunicazione preventiva di irregolarità

    La Corte ritiene che tale disposizione si applichi alla fase anteriore all'iscrizione a ruolo e non all'avviso di intimazione. Inoltre, la censura sarebbe dovuta essere sollevata avverso le cartelle di pagamento.

  • Inammissibile
    Nullità per omessa notifica avviso di accertamento

    La Corte rileva che la contestazione riguarda la mancata notifica dell'atto presupposto e non delle cartelle di pagamento, rendendo il motivo inammissibile. In ogni caso, anche volendo interpretare la doglianza come omessa notifica degli atti presupposti in generale, la documentazione prodotta dall'Agente della Riscossione attesta la rituale notifica delle cartelle a mezzo PEC.

  • Rigettato
    Decadenza e prescrizione dei crediti erariali

    La Corte ritiene che, essendo le cartelle di pagamento divenute definitive per mancata impugnazione nei termini, ogni eccezione relativa a vizi propri degli atti presupposti o alla prescrizione maturata anteriormente alla notifica delle cartelle sia preclusa. Inoltre, verifica che i termini di prescrizione non sono decorsi tra la notifica delle cartelle e l'intimazione di pagamento successiva.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione per mancata indicazione criteri di calcolo interessi e sanzioni

    La Corte esclude tale doglianza, affermando che le cartelle di pagamento, in quanto titoli esecutivi definitivi, contengono gli elementi sufficienti per il calcolo degli accessori, anche tramite richiamo alla normativa di riferimento.

  • Rigettato
    Violazione art. 6, comma 5, L. 212/2000 per omessa comunicazione preventiva di irregolarità

    La Corte ritiene che tale disposizione si applichi alla fase anteriore all'iscrizione a ruolo e non all'avviso di intimazione. Inoltre, la censura sarebbe dovuta essere sollevata avverso le cartelle di pagamento.

  • Inammissibile
    Nullità per omessa notifica avviso di accertamento

    La Corte rileva che la contestazione riguarda la mancata notifica dell'atto presupposto e non delle cartelle di pagamento, rendendo il motivo inammissibile. In ogni caso, anche volendo interpretare la doglianza come omessa notifica degli atti presupposti in generale, la documentazione prodotta dall'Agente della Riscossione attesta la rituale notifica delle cartelle a mezzo PEC.

  • Rigettato
    Decadenza e prescrizione dei crediti erariali

    La Corte ritiene che, essendo le cartelle di pagamento divenute definitive per mancata impugnazione nei termini, ogni eccezione relativa a vizi propri degli atti presupposti o alla prescrizione maturata anteriormente alla notifica delle cartelle sia preclusa. Inoltre, verifica che i termini di prescrizione non sono decorsi tra la notifica delle cartelle e l'intimazione di pagamento successiva.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione per mancata indicazione criteri di calcolo interessi e sanzioni

    La Corte esclude tale doglianza, affermando che le cartelle di pagamento, in quanto titoli esecutivi definitivi, contengono gli elementi sufficienti per il calcolo degli accessori, anche tramite richiamo alla normativa di riferimento.

  • Rigettato
    Violazione art. 6, comma 5, L. 212/2000 per omessa comunicazione preventiva di irregolarità

    La Corte ritiene che tale disposizione si applichi alla fase anteriore all'iscrizione a ruolo e non all'avviso di intimazione. Inoltre, la censura sarebbe dovuta essere sollevata avverso le cartelle di pagamento.

  • Inammissibile
    Nullità per omessa notifica avviso di accertamento

    La Corte rileva che la contestazione riguarda la mancata notifica dell'atto presupposto e non delle cartelle di pagamento, rendendo il motivo inammissibile. In ogni caso, anche volendo interpretare la doglianza come omessa notifica degli atti presupposti in generale, la documentazione prodotta dall'Agente della Riscossione attesta la rituale notifica delle cartelle a mezzo PEC.

  • Rigettato
    Decadenza e prescrizione dei crediti erariali

    La Corte ritiene che, essendo le cartelle di pagamento divenute definitive per mancata impugnazione nei termini, ogni eccezione relativa a vizi propri degli atti presupposti o alla prescrizione maturata anteriormente alla notifica delle cartelle sia preclusa. Inoltre, verifica che i termini di prescrizione non sono decorsi tra la notifica delle cartelle e l'intimazione di pagamento successiva.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione per mancata indicazione criteri di calcolo interessi e sanzioni

    La Corte esclude tale doglianza, affermando che le cartelle di pagamento, in quanto titoli esecutivi definitivi, contengono gli elementi sufficienti per il calcolo degli accessori, anche tramite richiamo alla normativa di riferimento.

  • Rigettato
    Violazione art. 6, comma 5, L. 212/2000 per omessa comunicazione preventiva di irregolarità

    La Corte ritiene che tale disposizione si applichi alla fase anteriore all'iscrizione a ruolo e non all'avviso di intimazione. Inoltre, la censura sarebbe dovuta essere sollevata avverso le cartelle di pagamento.

  • Inammissibile
    Nullità per omessa notifica avviso di accertamento

    La Corte rileva che la contestazione riguarda la mancata notifica dell'atto presupposto e non delle cartelle di pagamento, rendendo il motivo inammissibile. In ogni caso, anche volendo interpretare la doglianza come omessa notifica degli atti presupposti in generale, la documentazione prodotta dall'Agente della Riscossione attesta la rituale notifica delle cartelle a mezzo PEC.

  • Rigettato
    Decadenza e prescrizione dei crediti erariali

    La Corte ritiene che, essendo le cartelle di pagamento divenute definitive per mancata impugnazione nei termini, ogni eccezione relativa a vizi propri degli atti presupposti o alla prescrizione maturata anteriormente alla notifica delle cartelle sia preclusa. Inoltre, verifica che i termini di prescrizione non sono decorsi tra la notifica delle cartelle e l'intimazione di pagamento successiva.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione per mancata indicazione criteri di calcolo interessi e sanzioni

    La Corte esclude tale doglianza, affermando che le cartelle di pagamento, in quanto titoli esecutivi definitivi, contengono gli elementi sufficienti per il calcolo degli accessori, anche tramite richiamo alla normativa di riferimento.

  • Rigettato
    Violazione art. 6, comma 5, L. 212/2000 per omessa comunicazione preventiva di irregolarità

    La Corte ritiene che tale disposizione si applichi alla fase anteriore all'iscrizione a ruolo e non all'avviso di intimazione. Inoltre, la censura sarebbe dovuta essere sollevata avverso le cartelle di pagamento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VII, sentenza 10/02/2026, n. 2193
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 2193
    Data del deposito : 10 febbraio 2026

    Testo completo