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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VII, sentenza 10/02/2026, n. 2193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2193 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2193/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 7, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale: PAPPA MONTEFORTE VINCENZO, Presidente
DI AR SALVATORE, Relatore
MIGLIOZZI ANDREA, Giudice in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente SENTENZA
- sul ricorso n. 15612/2025 depositato il 13/09/2025 proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_1 Srl - Difeso da
Difensore_1 CF_Difensore_1 - ed elettivamente domiciliato presso
Email_1 contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via R. Bracco 20 80133 Napoli NA Difeso da
Difensore_2 CF_Difensore_2 - Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Guglielmo
Nominativo_1, 1 - 3 80134 Napoli NA elettivamente domiciliato presso
Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220119090884000 IVA-
1 ALIQUOTE 2017 proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_1 Srl - Difeso da
Difensore_1 CF_Difensore_1 - ed elettivamente domiciliato presso
Email_1 contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via R. Bracco 20 80133 Napoli NA Difeso da
Difensore_2 CF_Difensore_2 - Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Ministero Della Giustizia Corte D'Appello Napoli - Piazza Porzio
80143 Napoli NA Difeso da
Nominativo_2 CF_1 -
Nominativo_3 CF_2 - ed elettivamente domiciliato presso
Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240037708671001
CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2023 proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_1 Srl - Difeso da
Difensore_1 CF_Difensore_1 - ed elettivamente domiciliato presso
Email_1 contro
2 Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via R. Bracco 20 80133 Napoli NA Difeso da
Difensore_2 CF_Difensore_2 - Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta - Via Cirigliano 204 81031
AV CE elettivamente domiciliato presso
Email_5 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240041345678000
REGISTRO 2021 proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_1 Srl - Difeso da
Difensore_1 CF_Difensore_1 - ed elettivamente domiciliato presso
Email_1 contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via R. Bracco 20 80133 Napoli NA Difeso da
Difensore_2 CF_Difensore_2 - Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Ministero Della Giustizia Tribunale Napoli Nord - Piazza Trieste E
Trento 81031 AV CE Difeso da
Nominativo_4 CF_3 - ed elettivamente domiciliato presso
Email_6
3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240041345880000
CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2023
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240041345981000
CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2023 proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_1 Srl - Difeso da
Difensore_1 CF_Difensore_1 - ed elettivamente domiciliato presso
Email_1 contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via R. Bracco 20 80133 Napoli NA Difeso da
Difensore_2 CF_Difensore_2 - Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Guglielmo
Nominativo_1, 1 - 3 80134 Napoli NA elettivamente domiciliato presso
Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240072361481000 IRPEF-
ADDIZIONALE COMUNALE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240072361481000 IVA-
ALIQUOTE 2020 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2008/2026 depositato il 04/02/2026
4 Richieste delle parti: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato in data 18 agosto 2025 e depositato presso la segreteria di questa Corte il 13 settembre 2025,
Ricorrente_1la società S.r.l. ha impugnato l'avviso di intimazione n.
071/2025/90286855/27/000, notificato a mezzo PEC in data 18 giugno 2025, recante la richiesta di pagamento della somma complessiva di euro 18.790,94.
L'impugnazione è stata espressamente limitata alle seguenti cartelle di pagamento:
Numero Cartella Ente Impositore Natura del Credito Importo €
07120220119090884000 Ag. Entrate Dir. Prov. I di Napoli IVA anno 2017 10.347,25
07120240037708671001 Corte di Appello di Napoli Contributo Unificato 860,08
07120240041345678000 Ag. Entrate Dir. Prov. di Caserta Imposta di Registro 287,02
07120240041345880000 Tribunale di Napoli Nord Contributo Unificato 195,44
07120240041345981000 Tribunale di Napoli Nord Contributo Unificato 167,48
07120240072361481000 Ag. Entrate Dir. Prov. I di Napoli IVA e IRPEF anno 2020 6.933,67
A fondamento del gravame, la parte ricorrente ha eccepito, in via principale, la nullità dell'atto impugnato e della pretesa impositiva per omessa notifica “degli avvisi di accertamento”, quali atti presupposti delle suindicate cartelle. La società ha altresì dedotto l'intervenuta decadenza dal potere di riscossione e la prescrizione dei crediti erariali, nonché il difetto di motivazione dell'atto per mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi e delle sanzioni. Ha infine lamentato la violazione dell'art. 6, comma 5, della
Legge n. 212/2000 per l'omesso invio della comunicazione preventiva di irregolarità.
Si sono costituite in giudizio tutte le parti resistenti: l'Agenzia delle
5 Entrate – Riscossione, l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale
I di Napoli, l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Caserta, il Ministero della Giustizia – Corte di Appello di Napoli e il Ministero della Giustizia – Tribunale di Napoli Nord.
L'Agente della Riscossione ha contestato in fatto e in diritto l'avversa impugnazione, eccependo l'inammissibilità del ricorso per tardività rispetto alla notifica delle cartelle di pagamento. Ha altresì eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alle doglianze attinenti al merito della pretesa e alla prescrizione, riservate agli enti impositori. Gli Enti creditori costituiti, ciascuno per la parte di propria competenza, hanno ribadito la legittimità del proprio operato, confermando la definitività dei ruoli per mancata impugnazione nei termini di legge e chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A parere di questa Corte il ricorso non può essere accolto e deve essere rigettato per le ragioni di seguito esposte.
Con riguardo al primo motivo di impugnazione, deve rilevarsi che la società ricorrente ha lamentato espressamente la nullità dell'atto impugnato per mancata notifica dell'avviso di accertamento. Nel «L'intimazione di ricorso introduttivo, infatti, si legge testualmente: pagamento oggetto dell'odierna opposizione è affetta da nullità e/o annullabilità, in ragione del fatto che non risulta a questa difesa la previa e necessaria notifica dell'avviso di accertamento, quale atto presupposto dalle cartelle stesse in oggetto». Alla evidenza, allora, la ricorrente non ha lamentato l'omessa notifica delle cartelle, limitandosi a contestare la mancata conoscenza dell'atto impositivo presupposto. È fin troppo evidente, allora, che il motivo di impugnazione di cui trattasi è inammissibile in questa sede, in quanto avrebbe dovuto essere fatto valere avverso la cartella di
6 pagamento a suo tempo notificata, la quale costituisce il primo atto con cui la pretesa è stata portata a conoscenza della parte (specie per le somme derivanti da controllo automatizzato ex artt. 36-bis e
54-bis, dove la cartella funge da atto impositivo).
In ogni caso, quand'anche si dovesse ritenere che la parte, pur facendo letterale riferimento alla mancata notifica dell'avviso di accertamento, abbia nella sostanza inteso eccepire l'omessa notifica degli atti presupposti in generale, e tra essi delle stesse cartelle di pagamento, si deve dare atto che l'Agente della Riscossione, nel costituirsi in giudizio, ha diligentemente prodotto la documentazione probatoria attestante la rituale notifica degli atti presupposti, mediante deposito in data 28 dicembre 2025 delle ricevute di avvenuta consegna, in formato *.eml, delle notifiche eseguite a mezzo PEC.
La Corte ha proceduto a un rigoroso controllo della documentazione prodotta dalla parte resistente, per verificare la regolarità delle notificazioni degli atti prodromici.
Da tale esame è risultato che le cartelle sono state validamente notificate come segue:
Numero Cartella Data Notifica
07120220119090884000 21/10/2022
07120240037708671001 07/03/2024
07120240041345678000 07/03/2024
07120240041345880000 07/03/2024
07120240041345981000 07/03/2024
07120240072361481000 23/04/2024
L'onere della prova della ritualità della notifica, che grava sulla parte resistente, è stato, quindi, pienamente assolto.
7 È fondamentale rilevare che, a fronte di tale puntuale produzione documentale da parte della resistente, il ricorrente, sebbene posto nelle condizioni di contestare specificamente la regolarità delle notifiche o di approfondire i vizi di merito degli atti presupposti, non ha sollevato ulteriori motivi di doglianza, né ha ritenuto di depositare motivi aggiunti o memorie difensive nei termini di legge, per contestare specificamente e ulteriormente la regolarità delle notifiche così provate, né sono stati dedotti vizi che potessero inficiare la regolarità della documentazione depositata o la validità delle notifiche stesse.
La mancata proposizione di tali doglianze nel rispetto dei termini processuali ha comportato una implicita accettazione e non contestazione della regolarità delle notifiche.
Pertanto, essendo gli atti presupposti ritualmente e validamente notificati, la pretesa in essi contenuta è divenuta definitiva. L'odierna impugnazione, fondata sulla dedotta omessa o invalida notifica degli atti prodromici, è conseguentemente inammissibile, in quanto rivolta a sindacare un profilo della pretesa tributaria ormai cristallizzato e non più contestabile in questa sede. Ogni altra questione risulta assorbita dalla presente statuizione di inammissibilità.
Peraltro, la cartella numero 07120220119090884000 è stata posta altresì a fondamento dell'avviso di intimazione numero
07120249004112116000 notificato a mezzo PEC in data 23 gennaio
2024.
Come già affermato in altri precedenti, non vi è dubbio alcuno che tra gli atti necessariamente impugnabili rientri l'intimazione di pagamento ex art. 50 co. 2° DPR n. 602/1973. Si tratta, infatti, di atto tipico della sequenza procedimentale, in tutto equiparabile all'avviso di mora di cui all'art. 46 del citato DPR, in cui sostituzione è stato
8 introdotto dall'art. 16 comma 1° d.lgs. n. 46 del 1999, quindi espressamente soggetto ad impugnazione ex art. 19 lettera e) del d.lgs. n. 546 del 1992 nel termine di de-cadenza di giorni sessanta di cui al successivo art. 21 [tra le altre, cfr. Cass. sez. 5, sent. n. 31240 del 29.11.2019; sent. n. 1658 del 24.1.2013; ord. n. 2227 del
30.1.2018. Si veda, altresì, la pronuncia n. 22108/2024 emessa dalla
Suprema Corte in data 5 agosto 2024, ove si legge testualmente: l'intimazione di pagamento in senso proprio è, invero, atto tipico, < assimilato all'avviso di cui all'art. 50, comma 2, del d.P.R. 29 settembre
1973, n. 602 (sulla corrispondenza del quale al “vecchio” avviso di mora ex art. 46 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nel testo previgente, cui fa espresso riferimento l'art. 19, comma 1, lett. e, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, vedansi: Cass., Sez. Un., 31 marzo 2008, n. 8279;
Cass., Sez. 5^, 24 gennaio 2013, n. 1658; Cass., Sez. 5^, 30 gennaio
2018, n. 2227; Cass., Sez. 5^, 27 novembre 2019, n. 30911), il cui scopo
è quello di invitare il contribuente al pagamento, entro cinque giorni, prima di dare avvio all'esecuzione forzata, nel caso in cui la cartel-la di pagamento sia stata notificata da più di un anno (tra le tante: Cass.,
Sez. 5^, 9 novembre 2018, n. 28689; Cass., Sez. 6^-5, 14 settembre
2022, n. 27093)>>].
Giammai, poi, potrebbe essere fatta valere la prescrizione maturata precedentemente, in quanto per costante orientamento della
Suprema Corte, in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato
(tra le tante: Cass., Sez. 5^, 29 luglio 2011, n. 16641; Cass., Sez. 5^, 10
9 aprile 2013, n. 8704; Cass., Sez. 5^, 7 febbraio 2020, n. 3005; Cass.,
Sez. 5^, 29 novembre 2021, n. 37259; Cass., Sez. 6^-5, 28 aprile
2022, n. 13260; Cass., Sez. 5^, 13 dicembre 2023, n. 34902); si è anche detto che l'affermazione del principio secondo cui il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento non viene impugnata
(facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (da ultima: Cass., Sez. 5^, 22 aprile 2024, n.
10736).
Sulla questione è intervenuta ancor più di recente la Suprema Corte con la sentenza n. 6436/2025 dell'11 marzo 2025, la quale ha in tema di contenzioso tributario, ulteriormente precisato che < qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato>>.
Con la stessa pronuncia, poi, il giudice di legittimità, ha preso chiara posizione (con argomentazioni che qui si condividono integralmente) in ordine alla questione dell'obbligatorietà o facoltatività dell'impugnazione dell'avviso di cui all'art. 50, comma 2,
d.P.R. n. 602 del 1973 in ragione della sua riconducibilità o meno all'elenco di atti di cui all'art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992 (per il che si
10 veda, da ultimo, Cass. 7578/2025 del 31 dicembre 2025).
Ebbene si è precisato ancora una volta che l'avviso di cui all'art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973, corrisponde al precedente «avviso Non di mora» di cui all'art. 46 d.P.R. cit. nella versione precedente: < vi è dubbio, pertanto, che si tratti del medesimo atto e che, di conseguenza, l'avviso di cui all'art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973 è riconducibile all'avviso di mora cui fa riferimento l'art. 19, comma 1, lett. e) d.lgs. n. 546 del 1992 se >>; con la conseguenza che <
l'intimazione di pagamento – … – non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica>>.
Conseguentemente, la mancata impugnazione degli avvisi di intimazione sopra indicati non consente alcuna ulteriore contestazione delle sottostanti cartelle di pagamento e delle relative notifiche, neppure con riguardo alla eventuale prescrizione maturata precedentemente.
Appurata quindi la regolare notifica delle cartelle di pagamento,
l'eccezione di violazione del termine di decadenza risulta del tutto inconferente ed inammissibile, in quanto doveva essere fatta valere attraverso la tempestiva impugnazione delle predette cartelle ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 546/92. La mancata impugnazione nei termini di legge ha determinato la definitività della pretesa tributaria, rendendo intangibili i vizi propri degli atti presupposti.
Deve, poi, escludersi che sia sopravvenuta la prescrizione dei crediti, tenuto conto della data di notifica di ciascuna singola cartella, così come indicata nella tabella che precede.
Dalla lettura dei dati sopra esposti, emerge chiaramente che tra la
11 data di notifica delle singole cartelle (e dei successivi atti interruttivi, quale l'intimazione del gennaio 2024 per la cartella del 2022) e la data di notifica dell'intimazione di pagamento oggetto dell'odierno giudizio (18 giugno 2025), non è mai decorso il termine di prescrizione, sia esso quinquennale o decennale.
Parimenti infondata è l'eccezione di omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi, delle sanzioni e degli accessori in quanto già contenute nelle cartelle di pagamento, che costituiscono i titoli esecutivi divenuti definitivi. È principio consolidato, infatti, che la cartella di pagamento emessa ex art. 36-bis D.P.R. 600/73, avendo natura vincolata, reca in sé, mediante il richiamo alla normativa di riferimento (art. 20 D.P.R. 602/73), gli elementi sufficienti per il calcolo degli accessori.
Infine, è destituita di fondamento la doglianza relativa alla violazione dell'articolo 6, comma 5, dello Statuto dei diritti del contribuente (L.
212/2000). Tale disposizione riguarda la fase anteriore all'iscrizione a ruolo, imponendo l'invito al contraddittorio prima della formazione del titolo esecutivo solo in presenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. Laddove invece ciò di cui si discute in questa sede è l'avviso di intimazione ex art. 50 D.P.R.
602/73, atto che ha fatto seguito all'iscrizione a ruolo e alla notifica della cartella, fase in cui tale obbligo di contraddittorio preventivo non sussiste. In ogni caso, la censura è inammissibile in quanto avrebbe dovuto essere sollevata avverso le cartelle di pagamento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli – Sezione n.
7, così provvede:
12 • rigetta il ricorso;
• condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore delle parti resistenti costituite che, in ragione del valore della controversia e in proporzione ai rispettivi crediti, liquida come segue:
◦ in favore dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione: euro 1.500,00
(millecinquecento/00);
◦ in favore dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di
Napoli: euro 1.500,00 (millecinquecento/00);
◦ in favore del Ministero della Giustizia – Corte di Appello di
Napoli: euro 400,00 (quattrocento/00);
◦ in favore dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di
Caserta: euro 400,00 (quattrocento/00);
◦ in favore del Ministero della Giustizia – Tribunale di Napoli
Nord: euro 400,00 (quattrocento/00); il tutto oltre rimborso spese generali (15%) ed accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Napoli in data 29 gennaio 2026
Il Giudice est. Il Presidente
13
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 7, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale: PAPPA MONTEFORTE VINCENZO, Presidente
DI AR SALVATORE, Relatore
MIGLIOZZI ANDREA, Giudice in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente SENTENZA
- sul ricorso n. 15612/2025 depositato il 13/09/2025 proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_1 Srl - Difeso da
Difensore_1 CF_Difensore_1 - ed elettivamente domiciliato presso
Email_1 contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via R. Bracco 20 80133 Napoli NA Difeso da
Difensore_2 CF_Difensore_2 - Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Guglielmo
Nominativo_1, 1 - 3 80134 Napoli NA elettivamente domiciliato presso
Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220119090884000 IVA-
1 ALIQUOTE 2017 proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_1 Srl - Difeso da
Difensore_1 CF_Difensore_1 - ed elettivamente domiciliato presso
Email_1 contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via R. Bracco 20 80133 Napoli NA Difeso da
Difensore_2 CF_Difensore_2 - Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Ministero Della Giustizia Corte D'Appello Napoli - Piazza Porzio
80143 Napoli NA Difeso da
Nominativo_2 CF_1 -
Nominativo_3 CF_2 - ed elettivamente domiciliato presso
Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240037708671001
CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2023 proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_1 Srl - Difeso da
Difensore_1 CF_Difensore_1 - ed elettivamente domiciliato presso
Email_1 contro
2 Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via R. Bracco 20 80133 Napoli NA Difeso da
Difensore_2 CF_Difensore_2 - Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta - Via Cirigliano 204 81031
AV CE elettivamente domiciliato presso
Email_5 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240041345678000
REGISTRO 2021 proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_1 Srl - Difeso da
Difensore_1 CF_Difensore_1 - ed elettivamente domiciliato presso
Email_1 contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via R. Bracco 20 80133 Napoli NA Difeso da
Difensore_2 CF_Difensore_2 - Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Ministero Della Giustizia Tribunale Napoli Nord - Piazza Trieste E
Trento 81031 AV CE Difeso da
Nominativo_4 CF_3 - ed elettivamente domiciliato presso
Email_6
3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240041345880000
CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2023
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240041345981000
CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2023 proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_1 Srl - Difeso da
Difensore_1 CF_Difensore_1 - ed elettivamente domiciliato presso
Email_1 contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via R. Bracco 20 80133 Napoli NA Difeso da
Difensore_2 CF_Difensore_2 - Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Guglielmo
Nominativo_1, 1 - 3 80134 Napoli NA elettivamente domiciliato presso
Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240072361481000 IRPEF-
ADDIZIONALE COMUNALE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240072361481000 IVA-
ALIQUOTE 2020 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2008/2026 depositato il 04/02/2026
4 Richieste delle parti: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato in data 18 agosto 2025 e depositato presso la segreteria di questa Corte il 13 settembre 2025,
Ricorrente_1la società S.r.l. ha impugnato l'avviso di intimazione n.
071/2025/90286855/27/000, notificato a mezzo PEC in data 18 giugno 2025, recante la richiesta di pagamento della somma complessiva di euro 18.790,94.
L'impugnazione è stata espressamente limitata alle seguenti cartelle di pagamento:
Numero Cartella Ente Impositore Natura del Credito Importo €
07120220119090884000 Ag. Entrate Dir. Prov. I di Napoli IVA anno 2017 10.347,25
07120240037708671001 Corte di Appello di Napoli Contributo Unificato 860,08
07120240041345678000 Ag. Entrate Dir. Prov. di Caserta Imposta di Registro 287,02
07120240041345880000 Tribunale di Napoli Nord Contributo Unificato 195,44
07120240041345981000 Tribunale di Napoli Nord Contributo Unificato 167,48
07120240072361481000 Ag. Entrate Dir. Prov. I di Napoli IVA e IRPEF anno 2020 6.933,67
A fondamento del gravame, la parte ricorrente ha eccepito, in via principale, la nullità dell'atto impugnato e della pretesa impositiva per omessa notifica “degli avvisi di accertamento”, quali atti presupposti delle suindicate cartelle. La società ha altresì dedotto l'intervenuta decadenza dal potere di riscossione e la prescrizione dei crediti erariali, nonché il difetto di motivazione dell'atto per mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi e delle sanzioni. Ha infine lamentato la violazione dell'art. 6, comma 5, della
Legge n. 212/2000 per l'omesso invio della comunicazione preventiva di irregolarità.
Si sono costituite in giudizio tutte le parti resistenti: l'Agenzia delle
5 Entrate – Riscossione, l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale
I di Napoli, l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Caserta, il Ministero della Giustizia – Corte di Appello di Napoli e il Ministero della Giustizia – Tribunale di Napoli Nord.
L'Agente della Riscossione ha contestato in fatto e in diritto l'avversa impugnazione, eccependo l'inammissibilità del ricorso per tardività rispetto alla notifica delle cartelle di pagamento. Ha altresì eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alle doglianze attinenti al merito della pretesa e alla prescrizione, riservate agli enti impositori. Gli Enti creditori costituiti, ciascuno per la parte di propria competenza, hanno ribadito la legittimità del proprio operato, confermando la definitività dei ruoli per mancata impugnazione nei termini di legge e chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A parere di questa Corte il ricorso non può essere accolto e deve essere rigettato per le ragioni di seguito esposte.
Con riguardo al primo motivo di impugnazione, deve rilevarsi che la società ricorrente ha lamentato espressamente la nullità dell'atto impugnato per mancata notifica dell'avviso di accertamento. Nel «L'intimazione di ricorso introduttivo, infatti, si legge testualmente: pagamento oggetto dell'odierna opposizione è affetta da nullità e/o annullabilità, in ragione del fatto che non risulta a questa difesa la previa e necessaria notifica dell'avviso di accertamento, quale atto presupposto dalle cartelle stesse in oggetto». Alla evidenza, allora, la ricorrente non ha lamentato l'omessa notifica delle cartelle, limitandosi a contestare la mancata conoscenza dell'atto impositivo presupposto. È fin troppo evidente, allora, che il motivo di impugnazione di cui trattasi è inammissibile in questa sede, in quanto avrebbe dovuto essere fatto valere avverso la cartella di
6 pagamento a suo tempo notificata, la quale costituisce il primo atto con cui la pretesa è stata portata a conoscenza della parte (specie per le somme derivanti da controllo automatizzato ex artt. 36-bis e
54-bis, dove la cartella funge da atto impositivo).
In ogni caso, quand'anche si dovesse ritenere che la parte, pur facendo letterale riferimento alla mancata notifica dell'avviso di accertamento, abbia nella sostanza inteso eccepire l'omessa notifica degli atti presupposti in generale, e tra essi delle stesse cartelle di pagamento, si deve dare atto che l'Agente della Riscossione, nel costituirsi in giudizio, ha diligentemente prodotto la documentazione probatoria attestante la rituale notifica degli atti presupposti, mediante deposito in data 28 dicembre 2025 delle ricevute di avvenuta consegna, in formato *.eml, delle notifiche eseguite a mezzo PEC.
La Corte ha proceduto a un rigoroso controllo della documentazione prodotta dalla parte resistente, per verificare la regolarità delle notificazioni degli atti prodromici.
Da tale esame è risultato che le cartelle sono state validamente notificate come segue:
Numero Cartella Data Notifica
07120220119090884000 21/10/2022
07120240037708671001 07/03/2024
07120240041345678000 07/03/2024
07120240041345880000 07/03/2024
07120240041345981000 07/03/2024
07120240072361481000 23/04/2024
L'onere della prova della ritualità della notifica, che grava sulla parte resistente, è stato, quindi, pienamente assolto.
7 È fondamentale rilevare che, a fronte di tale puntuale produzione documentale da parte della resistente, il ricorrente, sebbene posto nelle condizioni di contestare specificamente la regolarità delle notifiche o di approfondire i vizi di merito degli atti presupposti, non ha sollevato ulteriori motivi di doglianza, né ha ritenuto di depositare motivi aggiunti o memorie difensive nei termini di legge, per contestare specificamente e ulteriormente la regolarità delle notifiche così provate, né sono stati dedotti vizi che potessero inficiare la regolarità della documentazione depositata o la validità delle notifiche stesse.
La mancata proposizione di tali doglianze nel rispetto dei termini processuali ha comportato una implicita accettazione e non contestazione della regolarità delle notifiche.
Pertanto, essendo gli atti presupposti ritualmente e validamente notificati, la pretesa in essi contenuta è divenuta definitiva. L'odierna impugnazione, fondata sulla dedotta omessa o invalida notifica degli atti prodromici, è conseguentemente inammissibile, in quanto rivolta a sindacare un profilo della pretesa tributaria ormai cristallizzato e non più contestabile in questa sede. Ogni altra questione risulta assorbita dalla presente statuizione di inammissibilità.
Peraltro, la cartella numero 07120220119090884000 è stata posta altresì a fondamento dell'avviso di intimazione numero
07120249004112116000 notificato a mezzo PEC in data 23 gennaio
2024.
Come già affermato in altri precedenti, non vi è dubbio alcuno che tra gli atti necessariamente impugnabili rientri l'intimazione di pagamento ex art. 50 co. 2° DPR n. 602/1973. Si tratta, infatti, di atto tipico della sequenza procedimentale, in tutto equiparabile all'avviso di mora di cui all'art. 46 del citato DPR, in cui sostituzione è stato
8 introdotto dall'art. 16 comma 1° d.lgs. n. 46 del 1999, quindi espressamente soggetto ad impugnazione ex art. 19 lettera e) del d.lgs. n. 546 del 1992 nel termine di de-cadenza di giorni sessanta di cui al successivo art. 21 [tra le altre, cfr. Cass. sez. 5, sent. n. 31240 del 29.11.2019; sent. n. 1658 del 24.1.2013; ord. n. 2227 del
30.1.2018. Si veda, altresì, la pronuncia n. 22108/2024 emessa dalla
Suprema Corte in data 5 agosto 2024, ove si legge testualmente: l'intimazione di pagamento in senso proprio è, invero, atto tipico, < assimilato all'avviso di cui all'art. 50, comma 2, del d.P.R. 29 settembre
1973, n. 602 (sulla corrispondenza del quale al “vecchio” avviso di mora ex art. 46 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nel testo previgente, cui fa espresso riferimento l'art. 19, comma 1, lett. e, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, vedansi: Cass., Sez. Un., 31 marzo 2008, n. 8279;
Cass., Sez. 5^, 24 gennaio 2013, n. 1658; Cass., Sez. 5^, 30 gennaio
2018, n. 2227; Cass., Sez. 5^, 27 novembre 2019, n. 30911), il cui scopo
è quello di invitare il contribuente al pagamento, entro cinque giorni, prima di dare avvio all'esecuzione forzata, nel caso in cui la cartel-la di pagamento sia stata notificata da più di un anno (tra le tante: Cass.,
Sez. 5^, 9 novembre 2018, n. 28689; Cass., Sez. 6^-5, 14 settembre
2022, n. 27093)>>].
Giammai, poi, potrebbe essere fatta valere la prescrizione maturata precedentemente, in quanto per costante orientamento della
Suprema Corte, in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato
(tra le tante: Cass., Sez. 5^, 29 luglio 2011, n. 16641; Cass., Sez. 5^, 10
9 aprile 2013, n. 8704; Cass., Sez. 5^, 7 febbraio 2020, n. 3005; Cass.,
Sez. 5^, 29 novembre 2021, n. 37259; Cass., Sez. 6^-5, 28 aprile
2022, n. 13260; Cass., Sez. 5^, 13 dicembre 2023, n. 34902); si è anche detto che l'affermazione del principio secondo cui il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento non viene impugnata
(facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (da ultima: Cass., Sez. 5^, 22 aprile 2024, n.
10736).
Sulla questione è intervenuta ancor più di recente la Suprema Corte con la sentenza n. 6436/2025 dell'11 marzo 2025, la quale ha in tema di contenzioso tributario, ulteriormente precisato che < qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato>>.
Con la stessa pronuncia, poi, il giudice di legittimità, ha preso chiara posizione (con argomentazioni che qui si condividono integralmente) in ordine alla questione dell'obbligatorietà o facoltatività dell'impugnazione dell'avviso di cui all'art. 50, comma 2,
d.P.R. n. 602 del 1973 in ragione della sua riconducibilità o meno all'elenco di atti di cui all'art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992 (per il che si
10 veda, da ultimo, Cass. 7578/2025 del 31 dicembre 2025).
Ebbene si è precisato ancora una volta che l'avviso di cui all'art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973, corrisponde al precedente «avviso Non di mora» di cui all'art. 46 d.P.R. cit. nella versione precedente: < vi è dubbio, pertanto, che si tratti del medesimo atto e che, di conseguenza, l'avviso di cui all'art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973 è riconducibile all'avviso di mora cui fa riferimento l'art. 19, comma 1, lett. e) d.lgs. n. 546 del 1992 se >>; con la conseguenza che <
l'intimazione di pagamento – … – non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica>>.
Conseguentemente, la mancata impugnazione degli avvisi di intimazione sopra indicati non consente alcuna ulteriore contestazione delle sottostanti cartelle di pagamento e delle relative notifiche, neppure con riguardo alla eventuale prescrizione maturata precedentemente.
Appurata quindi la regolare notifica delle cartelle di pagamento,
l'eccezione di violazione del termine di decadenza risulta del tutto inconferente ed inammissibile, in quanto doveva essere fatta valere attraverso la tempestiva impugnazione delle predette cartelle ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 546/92. La mancata impugnazione nei termini di legge ha determinato la definitività della pretesa tributaria, rendendo intangibili i vizi propri degli atti presupposti.
Deve, poi, escludersi che sia sopravvenuta la prescrizione dei crediti, tenuto conto della data di notifica di ciascuna singola cartella, così come indicata nella tabella che precede.
Dalla lettura dei dati sopra esposti, emerge chiaramente che tra la
11 data di notifica delle singole cartelle (e dei successivi atti interruttivi, quale l'intimazione del gennaio 2024 per la cartella del 2022) e la data di notifica dell'intimazione di pagamento oggetto dell'odierno giudizio (18 giugno 2025), non è mai decorso il termine di prescrizione, sia esso quinquennale o decennale.
Parimenti infondata è l'eccezione di omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi, delle sanzioni e degli accessori in quanto già contenute nelle cartelle di pagamento, che costituiscono i titoli esecutivi divenuti definitivi. È principio consolidato, infatti, che la cartella di pagamento emessa ex art. 36-bis D.P.R. 600/73, avendo natura vincolata, reca in sé, mediante il richiamo alla normativa di riferimento (art. 20 D.P.R. 602/73), gli elementi sufficienti per il calcolo degli accessori.
Infine, è destituita di fondamento la doglianza relativa alla violazione dell'articolo 6, comma 5, dello Statuto dei diritti del contribuente (L.
212/2000). Tale disposizione riguarda la fase anteriore all'iscrizione a ruolo, imponendo l'invito al contraddittorio prima della formazione del titolo esecutivo solo in presenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. Laddove invece ciò di cui si discute in questa sede è l'avviso di intimazione ex art. 50 D.P.R.
602/73, atto che ha fatto seguito all'iscrizione a ruolo e alla notifica della cartella, fase in cui tale obbligo di contraddittorio preventivo non sussiste. In ogni caso, la censura è inammissibile in quanto avrebbe dovuto essere sollevata avverso le cartelle di pagamento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli – Sezione n.
7, così provvede:
12 • rigetta il ricorso;
• condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore delle parti resistenti costituite che, in ragione del valore della controversia e in proporzione ai rispettivi crediti, liquida come segue:
◦ in favore dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione: euro 1.500,00
(millecinquecento/00);
◦ in favore dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di
Napoli: euro 1.500,00 (millecinquecento/00);
◦ in favore del Ministero della Giustizia – Corte di Appello di
Napoli: euro 400,00 (quattrocento/00);
◦ in favore dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di
Caserta: euro 400,00 (quattrocento/00);
◦ in favore del Ministero della Giustizia – Tribunale di Napoli
Nord: euro 400,00 (quattrocento/00); il tutto oltre rimborso spese generali (15%) ed accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Napoli in data 29 gennaio 2026
Il Giudice est. Il Presidente
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