Sentenza 21 settembre 2017
Massime • 1
Non sussiste l'obbligo di notifica dell'appello dell'imputato al coimputato appellante, al fine della proposizione di appello incidentale, stante la naura di impugnazione antagonista dello strumento previsto dall'art. 595 cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/09/2017, n. 51100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51100 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2017 |
Testo completo
51100-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: PUBBLICA UDIENZA DEL 21/09/2017 - Presidente GERARDO SABEONE Sent. n. sez. - 2017/2017 ROSSELLA CATENA Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE ALFREDO GUARDIANO N.48318/2016 LUCA PISTORELLI GIUSEPPE RICCARDI ha pronunciato la seguente ся SENTENZA sul ricorso proposto da: DE AN RC nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 25/03/2016 della CORTE APPELLO di ANCONA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore CIRO ANGELILLIS che ha concluso per Il Proc. Gen. conclude per il rigetto Udito il difensore LA DIFESA RIPORTANDOSI AL RICORSO NE CHIEDE L'ACCOGLIMENTO FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte d'appello di Ancona, confermava la sentenza con cui il tribunale di Fermo, decidendo in sede di giudizio abbreviato, in data 1.7.2015, aveva condannato De GE AR e CA RI, ciascuno alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato di cui agli artt. 61, n. 5, 110, 624 e 625, co. 1, n. 2) c.p., loro in rubrica ascritto.
2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il De GE, a mezzo del suo difensore di fiducia, lamentando: 1) violazione di legge in ordine agli artt. 584 e 595, c.p.p., avendo il giudice di appello erroneamente asserito, con riferimento all'eccezione preliminare di mancata notifica dell'appello del coimputato CA all'imputato De GE, che "l'appello principale proposto da uno dei coimputati non deve essere notificato agli altri imputati, perché in capo a questi non vi è interesse alla proposizione di appello incidentale, che è previsto come impugnazione antagonista rispetto a quella della parte processualmente avversa", rifacendosi al principio affermato dalla Prima Sezione della Corte di Cassazione, nella sentenza n. 978 dell'8 novembre 2011, laddove il giudice dell'appello ha erroneamente interpretato tale arresto, che, invece, se letto correttamente, conferma la tesi della difesa, sulla necessità della notifica al ricorrente dell'appello proposto dal coimputato CA, in quanto il discrimen che nella sentenza citata opera la Corte Suprema nell'ambito degli imputati cui debba essere notificato l'appello del coimputato e quelli cui non spetti tale diritto, va individuato esclusivamente nella circostanza che essi si siano o meno avvalsi dell'autonoma facoltà di impugnazione, dovendo solo ai primi essere notificato l'appello del coimputato finalizzato alla proposizione dell'appello incidentale di cui all'art. 595 c.p. Nell'interpretazione proposta dalla difesa, la sentenza sancisce l'obbligo di notifica dell'appello dell'imputato ai coimputati che, come il De GE, abbiano autonomamente impugnato la sentenza, affinché questi possano esercitare, ai sensi dell'art. 595, c.p.p. il diritto di proporre appello incidentale nei termini di legge, per cui, avendo la mancata notifica dell'atto di appello del coimputato precluso all'imputato un suo preciso ed incontestabile diritto (quello di valutare se procedere ad appello incidentale o meno), il ricorrente chiede che vengano restituiti gli atti al giudice competente, affinché la cancelleria di quest'ultimo provveda, ex art. 584, c.p.p., alla notifica dell'appello del coimputato non eseguita;
2) violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 5, c.p., non configurabile;
3) violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, co. 1, n. 2, c.p., ad avviso del ricorrente non configurabile, posto che la chiave utilizzata dall'imputato per entrare nel locale dove è stato consumato furto, non può esser considerata mezzo fraudolento atteso ся che è stata sottratta dall'autore del furto durante il furto stesso, ossia in un'unica azione unitaria, sia pur intervallata da un lasso di tempo;
4) violazione di legge in relazione all'art. 99, c.p., nella parte in cui la corte di appello riconosce la recidiva contestata al De GE, senza specificare sufficientemente le ragioni per cui il fatto verificatosi sia significativo di una maggiore pericolosità sociale e non di un'attitudine già appurata.
3. Il ricorso va rigettato, essendo sorretto da motivi infondati.
4. Con particolare riferimento al primo motivo di ricorso, si evidenzia l'infondatezza della tesi difensiva. dall'orientamento dominante nellaCome affermato, infatti, giurisprudenza di legittimità, l'appello incidentale svolge l'esclusiva funzione di contrastare la pretesa principale avanzata nei confronti del destinatario della relativa facoltà. In conseguenza, non esiste alcun obbligo di notificare l'appello principale proposto da uno dei coimputati ad altro imputato, che non si sia avvalso autonomamente del suo potere di impugnazione. Invero, in capo a quest'ultimo, non sussiste interesse alla proposizione del gravame incidentale, il quale è previsto come impugnazione antagonista rispetto 2 a quella della parte processualmente avversa (Cass. Sez, II, 1.10.2008, n. 38810, rv. 242048; Cass., sez. V, 24.9.1999, n. 4255; Cass., sez. VI, 11.12.2013, n. 14818, rv. 259443). Orbene, stante la natura di impugnazione antagonista rispetto a quella della parte processualmente avversa, il ricorso del De GE appare viziato da evidente genericità, posto che il ricorrente non specifica in che termini il coimputato CA assume la qualità di parte a lui processualmente avversa, tale, dunque, da giustificare la proposizione nei confronti del CA stesso dell'appello incidentale. L'interpretazione del richiamato orientamento giurisprudenziale proposta dal ricorrente, secondo cui all'imputato appellante, a differenza di quello non appellante, cui si riferiscono i menzionati arresti, va notificato l'appello del coimputato, per consentirgli la proposizione del gravame incidentale, risulta, in realtà, frutto di un evidente equivoco, ponendosi in contrasto con la stessa previsione dell'art. 595, co. 1, c.p.p., che, per l'appunto, riserva alla sola parte non impugnante la possibilità di я с proporre appello incidentale (circostanza, quest'ultima, sia detto per inciso, che fa comprendere perché nei menzionati arresti della Suprema Corte il tema affrontato è sempre quello della notifica dell'appello al coimputato non appellante).
5. Infondato deve ritenersi anche il secondo motivo di ricorso. Secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, la circostanza aggravante dell'aver profittato di circostanze tali da ostacolare la privata difesa ha carattere oggettivo ed è integrata per il solo fatto della ricorrenza di condizioni utili a facilitare il compimento dell'azione criminosa, a nulla rilevando che dette condizioni siano maturate occasionalmente о indipendentemente dalla volontà dell'agente. Come è stato opportunamente chiarito la valutazione della sussistenza dell'aggravante della minorata difesa va operata dal giudice, caso per caso, valorizzando situazioni, di cui l'agente si è profittato, che abbiano ridotto o comunque ostacolato, cioè reso più difficile, la difesa del soggetto passivo, pur senza renderla del tutto o quasi impossibile, 3 agevolando in concreto la commissione del reato (cfr., ex plurimis, Cass., sez. II, 14.11.2013, n. 6608, rv. 258337; Cass., sez. V, 23.2.2005, n. 14995; Cass., sez. II, 13.2.2005, n. 5266, rv. 233573). Orbene la decisione della corte territoriale sul punto appare assolutamente conforme al richiamato orientamento, avendo il giudice di appello individuato, con logico ed esaustivo argomentare, insindacabile in questa sede di legittimità, le situazioni di fatto che hanno oggettivamente agevolato in concreto la commissione del reato, perché hanno consentito agli autori del furto di agire indisturbati, facendo riferimento non solo all'orario serale in cui venne consumato il furto (le 19.40 circa), ma alla circostanza che in quel momento lo "chalet" dove fu posta in essere l'azione predatoria, essendo ancora in fase di allestimento in vista dell'inizio della stagione estiva, era deserto, mentre "la sorveglianza degli aventi diritto era solitamente più tenue ovvero addirittura assente". Le doglianze svolte sul punto dal ricorrente, che lamenta un travisamento del fatto (peraltro non denunciabile in sede di legittimità: cfr., ex plurimis, Cass., sez. III, 8.3.2016, n. 33051), appaiono, in realtà, tutte censure di natura fattuale, riguardanti le caratteristiche dello "chalet" dove venne consumato il furto;
la natura dei luoghi, in rapporto alla stagione estiva;
la circostanza che gli imputati vennero sorpresi dal titolare del locale, una volta consumato il furto, mentre si allontanavano con il provento del reato, a bordo di un ciclomotore, come tali non scrutinabili in questa sede.
6. Anche il terzo motivo di ricorso non coglie nel segno. Al riguardo occorre ribadire il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui integra la circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 2 c.p., l'utilizzazione, al fine di introdursi nel luogo del reato, di una chiave vera ottenuta indebitamente (cfr. Cass., sez. II, 23/09/2005, n. 40793, rv. 232523; Cass., sez. I, 17.12.1991, n. 320, rv. 191102), laddove solo nel caso in cui la chiave utilizzata per la consumazione del furto sia venuta in possesso dell'agente in modo casuale e occasionale, può escludersi la sussistenza dell'aggravante dell'uso del mezzo fraudolento (cfr. Cass., sez. V, 17.10.2008, n. 43224, rv. 241940). Anche in questo caso la motivazione della sentenza oggetto di ricorso si colloca all'interno del menzionato alveo giurisprudenziale, risultando del tutto immune dai denunciati vizi. Il giudice di appello, infatti, partendo dalle dichiarazioni confessorie dello stesso imputato, ha evidenziato come il ricorrente venne indebitamente in possesso della chiave utilizzata per accedere al luogo del commesso delitto, "la mattina del fatto, quando era penetrato all'interno del locale attraverso un vetro rotto...... per poi usarla la sera in un momento più opportuno e prima che il gestore cambiasse la serratura", sicché risulta soddisfatta anche l'ulteriore condizione richiesta dalla giurisprudenza di legittimità per integrare l'aggravante di cui si discute: che la condotta "fraudolenta" sia posta in essere prima o nel corso dell'azione delittuosa e non successivamente all'impossessamento del bene oggetto di furto (cfr. Cass., sez. V, 30.1.2017, n. 22204, rv. 270129).
7. Inammissibile, infine, deve ritenersi l'ultimo motivo di ricorso, con il quale vengono dedotti rilievi di natura meramente fattuale e manifestamente infondati, avendo la corte territoriale, in conformità all'insegnamento della Suprema Corte, specificamente indicato le ragioni che non consentono di escludere la contestata recidiva (individuandole nei plurimi precedenti penali, anche specifici e di rilevante gravità, del reo;
nelle allarmanti modalità di consumazione del reato, commesso da una pluralità di persone, denotanti "una particolare spregiudicatezza e pericolosità sociale"), tali da attribuire al nuovo episodio delittuoso, anche alla luce dei criteri fissati dall'art. 133, c.p., l'indubbio valore sintomatico di una maggiore pericolosità sociale del ricorrente. L'applicazione dell'aumento di pena conseguente al riconoscimento della recidiva facoltativa, infatti, attiene all'esercizio di un potere discrezionale del giudice, del quale deve essere fornita adeguata motivazione, con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capacità a delinquere 5 del reo (cfr., ex plurimis, Cass., sez. VI, 15.3.2011, n. 14550, rv. 250039; Cass., sez. III, 17.12.2014, n. 19170, rv. 263464).
7. Al rigetto del ricorso, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 21.9.2017. Il Presidente Il Consigliere Estensore 09 NOV 2017 acc мн 6