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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXVI, sentenza 19/01/2026, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 211/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 26, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LUPI ANDREA, Presidente e Relatore
POLIGNANO ANTONIO, Giudice
VALENTE MARIA MICHELA MA, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1296/2020 depositato il 13/05/2020
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 963/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale FOGGIA sez. 3 e pubblicata il 07/11/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK01403815 IRPEF-ALTRO 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Le parti si riportano agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate – DP di Foggia – propone appello avverso la sentenza n. 963/03/19 con la quale la CTP di Foggia ha accolto il ricorso di Resistente_1 contro l'avviso di accertamento di un maggior reddito per l'anno 2012.
Il giudice di prime cure ha accolto il ricorso perché ha ritenuto giustificate le movimentazioni sui conti correnti della contribuente. In particolare, quelle riferite alla complessiva somma di 99 mila euro ricevute dai promissari acquirenti di un immobile della signora Resistente_1.
Con l'appello l'ufficio si duole della decisione e ne chiede la riforma perché illogica e contraddittoria, rilevando che la caparra confirmatoria è assoggettabile a imposizione diretta, ove la prestazione principale rimanga ineseguita, può costituire reddito ai sensi dell'art. 67 TUIR. Inoltre, rileva che il giudice di primo grado non ha tenuto conto che la somma di euro 6.000,00 costituisce un reddito che va recuperato a tassazione, come ammesso dalla stessa contribuente, trattandosi di reddito derivante da locazione di immobile.
Si è costituita la contribuente che insiste per l'inamissibilità e infondatezza del gravame.
All'odierna udienza, i difensori delle parti si sono riportati agli scritti confermandone le conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è meritevole di accoglimento parziale.
Il Collegio non ha ragioni per discostarsi dalla decisione di prime cure per ciò che concerne la somma di euro 99 mila afferente al preliminare di vendita, a tutt'oggi non ancora stipulato e registrato di ufficio il 31 maggio 2012. Risulta, inoltre, che la contribuente ha saldato le imposte (in misura fissa, proporzionale e di bollo).
Ciò premesso, va rilevato che, da una parte, non risulta che l'Ufficio abbia contestato l'autenticità delle dichiarazioni sostitutive relative all'identità dei promissari acquirenti, nè, d'altra parte, è possibile affermare che la somma sia stata pagata a titolo di caparra confirmatoria perché le parti non hanno espressamente attribuito alla somma versata tale funzione risarcitoria, nè è possibile desumere dal contenuto del contratto che la loro effettiva intenzione fosse in tal senso.
Si concorda, altresì, con parte appellata circa il fatto che il contratto preliminare è ancora in corso di validità perchè la data entro la quale stipulare la compravendita non costituisce termine essenziale oltre il quale il preliminare perde efficacia, nè dal preliminare stesso emerge la volontà delle parti in tal senso.
Ciò proprio perché esse non hanno esplicitamente attribuito alla somma pagata la funzione di caparra confirmatoria.
Va invece accolto il gravame relativamente alla somma di 6.000,00 euro ricevuta a titolo di canoni di locazione. Anche nel corso dell'udienza la stessa parte appellata ha confermato che tale somme costituisce un reddito imponibile.
Poiché, pertanto, risulta legittimo l'accertamento con riferimento a tale somma, conseguentemente,
l'appello, limitatamente a tale reddito, va accolto.
L'accoglimento parziale giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Puglia - Sezione 26 di Foggia - accoglie parzialmente nei sensi di cui in motivazione l'appello dell'Agenzia delle Entrate. Spese compensate.
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 26, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LUPI ANDREA, Presidente e Relatore
POLIGNANO ANTONIO, Giudice
VALENTE MARIA MICHELA MA, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1296/2020 depositato il 13/05/2020
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 963/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale FOGGIA sez. 3 e pubblicata il 07/11/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK01403815 IRPEF-ALTRO 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Le parti si riportano agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate – DP di Foggia – propone appello avverso la sentenza n. 963/03/19 con la quale la CTP di Foggia ha accolto il ricorso di Resistente_1 contro l'avviso di accertamento di un maggior reddito per l'anno 2012.
Il giudice di prime cure ha accolto il ricorso perché ha ritenuto giustificate le movimentazioni sui conti correnti della contribuente. In particolare, quelle riferite alla complessiva somma di 99 mila euro ricevute dai promissari acquirenti di un immobile della signora Resistente_1.
Con l'appello l'ufficio si duole della decisione e ne chiede la riforma perché illogica e contraddittoria, rilevando che la caparra confirmatoria è assoggettabile a imposizione diretta, ove la prestazione principale rimanga ineseguita, può costituire reddito ai sensi dell'art. 67 TUIR. Inoltre, rileva che il giudice di primo grado non ha tenuto conto che la somma di euro 6.000,00 costituisce un reddito che va recuperato a tassazione, come ammesso dalla stessa contribuente, trattandosi di reddito derivante da locazione di immobile.
Si è costituita la contribuente che insiste per l'inamissibilità e infondatezza del gravame.
All'odierna udienza, i difensori delle parti si sono riportati agli scritti confermandone le conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è meritevole di accoglimento parziale.
Il Collegio non ha ragioni per discostarsi dalla decisione di prime cure per ciò che concerne la somma di euro 99 mila afferente al preliminare di vendita, a tutt'oggi non ancora stipulato e registrato di ufficio il 31 maggio 2012. Risulta, inoltre, che la contribuente ha saldato le imposte (in misura fissa, proporzionale e di bollo).
Ciò premesso, va rilevato che, da una parte, non risulta che l'Ufficio abbia contestato l'autenticità delle dichiarazioni sostitutive relative all'identità dei promissari acquirenti, nè, d'altra parte, è possibile affermare che la somma sia stata pagata a titolo di caparra confirmatoria perché le parti non hanno espressamente attribuito alla somma versata tale funzione risarcitoria, nè è possibile desumere dal contenuto del contratto che la loro effettiva intenzione fosse in tal senso.
Si concorda, altresì, con parte appellata circa il fatto che il contratto preliminare è ancora in corso di validità perchè la data entro la quale stipulare la compravendita non costituisce termine essenziale oltre il quale il preliminare perde efficacia, nè dal preliminare stesso emerge la volontà delle parti in tal senso.
Ciò proprio perché esse non hanno esplicitamente attribuito alla somma pagata la funzione di caparra confirmatoria.
Va invece accolto il gravame relativamente alla somma di 6.000,00 euro ricevuta a titolo di canoni di locazione. Anche nel corso dell'udienza la stessa parte appellata ha confermato che tale somme costituisce un reddito imponibile.
Poiché, pertanto, risulta legittimo l'accertamento con riferimento a tale somma, conseguentemente,
l'appello, limitatamente a tale reddito, va accolto.
L'accoglimento parziale giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Puglia - Sezione 26 di Foggia - accoglie parzialmente nei sensi di cui in motivazione l'appello dell'Agenzia delle Entrate. Spese compensate.