Art. 1.
E' abolito il diritto per i servizi amministrativi sulle merci importate dall'estero, istituito con legge 15 giugno 1950, n. 330 , quando le merci stesse rispondano alle condizioni richieste dalle disposizioni relative alla non applicazione dei dazi, dei prelievi e delle tasse di effetto equivalente tra gli Stati membri delle Comunita' europee istituite con i trattati ratificati con leggi 25 giugno 1952, n. 766, e 14 ottobre 1957, n. 1203 .
La disposizione del precedente comma si applica alle merci per le quali la relativa dichiarazione d'importazione e' stata accettata successivamente al 30 giugno 1968.
E' abolito il diritto per i servizi amministrativi sulle merci importate dall'estero, istituito con legge 15 giugno 1950, n. 330 , quando le merci stesse rispondano alle condizioni richieste dalle disposizioni relative alla non applicazione dei dazi, dei prelievi e delle tasse di effetto equivalente tra gli Stati membri delle Comunita' europee istituite con i trattati ratificati con leggi 25 giugno 1952, n. 766, e 14 ottobre 1957, n. 1203 .
La disposizione del precedente comma si applica alle merci per le quali la relativa dichiarazione d'importazione e' stata accettata successivamente al 30 giugno 1968.