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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bergamo, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bergamo |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 49/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BERGAMO Sezione 1, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MAURINI GIACOMINO, Presidente
DELLA VECCHIA ANGELO, Relatore
PAVONE ENRICO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 476/2025 depositato il 22/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bergamo
elettivamente domiciliato presso dp.bergamo@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9F03B301671 IVA-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 29/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: accogliere il ricorso.
Resistente: insiste per il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L' Agenzia delle Entrate,Direzione Provinciale di Bergamo, avendo riscontrato dal registro IVA l'emissione di fatture per importo pari a € 963.016,00, rispetto al totale ricavi, contabilizzato in € 2.061.443,00, riteneva omessa da parte della Società “Ricorrente_1 s.r.l.”, che esercita l'attività di “Riparazione di carrozzerie di autoveicoli”, la fatturazione di operazioni imponibili IVA per € 1.098.426,86, rappresentate dai rimborsi ricevuti direttamente dalle compagnie assicurative per sinistri occorsi a vari assicurati;
pertanto nei confronti della Società era emesso l'atto in epigrafe , ai sensi dell'art. 54, comma 2, del d.p.r. n. 63371972, ai fini IVA, richiedendo la maggiore imposta dovuta pari a € 241.654,00, calcolata con aliquota del 22% sull'imponibile di € 1.098.427,00, richiedendo i relativi maturati interessi ed irrogando le sanzioni conseguenti.
La soc. contribuente propone ricorso contestando sostanzialmente che nella fattispecie sussistesse un obbligo di fatturazione. asserendo comunque la non corretta tassazione anche sotto il profilo del quantum e l'assenza dei presupposti per irrogare le sanzioni o l'esistenza delle condizioni per prevederne la riduzione alla metà secondo il dettato dell'art. 7 del D.lgs. 472/1997.
Si costituisce l' Ufficio confermando la legittimità del proprio operato e della conseguente pretesa erarale.
Con successiva memoria la soc. ribadisce le pregresse doglianze.
All' odierno dibattimento si perviene dopo che, in data 26.11.2025, la Corte ha accolto l'istanza di sospensione cautelare del provvedimento avanzata dalla ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente sostiene che “Il pagamento dell'assicurazione non è corrispettivo della prestazione resa al cliente” ma non nega che la carrozzeria abbia effettivamente eseguito riparazioni sui veicoli degli assicurati : giacchè la prestazione è stata resa sorge l'obbligo di fattura in quanto la prestazione di servizi è l'elemento essenziale previsto dall'art. 3 DPR 633/72.
La Suprema Corte (sent.n. 10693/2025), afferma che l'obbligo di fatturazione sorge con l'esecuzione della prestazione, il pagamento del terzo non incide sull'insorgenza dell'obbligazione IVA e la prestazione di servizi
è imponibile indipendentemente dalla modalità di pagamento: il pagamento dell'assicurazione alla carrozzeria non altera la natura della prestazione del conseguenziale obbligo di fatturazione.
La tesi sulla qualificazione dei rimborsi assicurativi come contributi in conto esercizio è priva di base normativa poichè non esiste alcuna norma che qualifichi i rimborsi assicurativi come contributi, i quali devono essere previsti dalla legge ed è pure contraddetta dalla contabilità della società poichè i rimborsi sono stati registrati tra i “Ricavi delle vendite e prestazioni”.
Il ricorso riconosce che i rimborsi sono utilità economiche per la società e tale affermazione rafforza che si tratti di corrispettivi, confermando che la società ha beneficiato economicamente delle somme e confuta l'enunciazione del pagamento mediato privo di sinallagma.
L'art. 3, comma 3, DPR 633/1972 stabilisce che “Costituiscono prestazioni di servizi anche l'autoconsumo e le prestazioni gratuite” e l'art. 21 stesso DPR impone che “Per ogni operazione imponibile deve essere emessa fattura.”
L'autoconsumo è un'operazione imponibile, salvo specifiche esclusioni che non ricorrono nella fattispecie in esame: quindi la fattura è obbligatoria e necessaria anche se l'IVA è neutrale. Il ricorrente sostiene che trattandosi di proprie auto di cortesia, la società avrebbe dovuto autofatturarsi, generando IVA a debito e a credito, con effetto neutro;
la Corte reputa invece che senza autofattura regolarmente registrata non nasce il diritto alla detrazione, non si può invocare la neutralità e l'IVA a debito diventa dovuta mentre quella a credito non è detraibile, non potendo operare la neutralità dell'imposta.
La Cassazione ha recentemente ribadito (nn.10693 e 2042/2025) che l'autoconsumo di beni o servizi deve essere fatturato quando un'azienda o un professionista utilizza beni o servizi prodotti o forniti dalla stessa azienda o professionista per scopi interni, come l'acquisto di materiali di consumo o servizi di manutenzione.
L'omessa fatturazione su autoconsumo, per quanto testè esposto, non è una mera violazione formale, ma ha connotazione sostanziale che legittima il recupero dell'imposta anche se non c'è perdita di gettito.
Per ciò che concerne le sanzioni, esse sono state irrogate parametrate alle riscontrate violazioni e ampiamente motivate nel quantum, come puntualmente riportato nell'atto contestato.
Alla luce delle suesposte considerazioni si respinge il ricorso.
Il Collegio, considerato l'oggetto della controversia, valutata l'attività difensiva svolta dai contendenti, reputa opportuno disporre l'equa compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso. Spese compensate.
Bergamo, 28 gennaio 2026
Il Presidente Il Relatore Estensore
MI IN AN DE VE
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BERGAMO Sezione 1, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MAURINI GIACOMINO, Presidente
DELLA VECCHIA ANGELO, Relatore
PAVONE ENRICO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 476/2025 depositato il 22/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bergamo
elettivamente domiciliato presso dp.bergamo@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9F03B301671 IVA-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 29/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: accogliere il ricorso.
Resistente: insiste per il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L' Agenzia delle Entrate,Direzione Provinciale di Bergamo, avendo riscontrato dal registro IVA l'emissione di fatture per importo pari a € 963.016,00, rispetto al totale ricavi, contabilizzato in € 2.061.443,00, riteneva omessa da parte della Società “Ricorrente_1 s.r.l.”, che esercita l'attività di “Riparazione di carrozzerie di autoveicoli”, la fatturazione di operazioni imponibili IVA per € 1.098.426,86, rappresentate dai rimborsi ricevuti direttamente dalle compagnie assicurative per sinistri occorsi a vari assicurati;
pertanto nei confronti della Società era emesso l'atto in epigrafe , ai sensi dell'art. 54, comma 2, del d.p.r. n. 63371972, ai fini IVA, richiedendo la maggiore imposta dovuta pari a € 241.654,00, calcolata con aliquota del 22% sull'imponibile di € 1.098.427,00, richiedendo i relativi maturati interessi ed irrogando le sanzioni conseguenti.
La soc. contribuente propone ricorso contestando sostanzialmente che nella fattispecie sussistesse un obbligo di fatturazione. asserendo comunque la non corretta tassazione anche sotto il profilo del quantum e l'assenza dei presupposti per irrogare le sanzioni o l'esistenza delle condizioni per prevederne la riduzione alla metà secondo il dettato dell'art. 7 del D.lgs. 472/1997.
Si costituisce l' Ufficio confermando la legittimità del proprio operato e della conseguente pretesa erarale.
Con successiva memoria la soc. ribadisce le pregresse doglianze.
All' odierno dibattimento si perviene dopo che, in data 26.11.2025, la Corte ha accolto l'istanza di sospensione cautelare del provvedimento avanzata dalla ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente sostiene che “Il pagamento dell'assicurazione non è corrispettivo della prestazione resa al cliente” ma non nega che la carrozzeria abbia effettivamente eseguito riparazioni sui veicoli degli assicurati : giacchè la prestazione è stata resa sorge l'obbligo di fattura in quanto la prestazione di servizi è l'elemento essenziale previsto dall'art. 3 DPR 633/72.
La Suprema Corte (sent.n. 10693/2025), afferma che l'obbligo di fatturazione sorge con l'esecuzione della prestazione, il pagamento del terzo non incide sull'insorgenza dell'obbligazione IVA e la prestazione di servizi
è imponibile indipendentemente dalla modalità di pagamento: il pagamento dell'assicurazione alla carrozzeria non altera la natura della prestazione del conseguenziale obbligo di fatturazione.
La tesi sulla qualificazione dei rimborsi assicurativi come contributi in conto esercizio è priva di base normativa poichè non esiste alcuna norma che qualifichi i rimborsi assicurativi come contributi, i quali devono essere previsti dalla legge ed è pure contraddetta dalla contabilità della società poichè i rimborsi sono stati registrati tra i “Ricavi delle vendite e prestazioni”.
Il ricorso riconosce che i rimborsi sono utilità economiche per la società e tale affermazione rafforza che si tratti di corrispettivi, confermando che la società ha beneficiato economicamente delle somme e confuta l'enunciazione del pagamento mediato privo di sinallagma.
L'art. 3, comma 3, DPR 633/1972 stabilisce che “Costituiscono prestazioni di servizi anche l'autoconsumo e le prestazioni gratuite” e l'art. 21 stesso DPR impone che “Per ogni operazione imponibile deve essere emessa fattura.”
L'autoconsumo è un'operazione imponibile, salvo specifiche esclusioni che non ricorrono nella fattispecie in esame: quindi la fattura è obbligatoria e necessaria anche se l'IVA è neutrale. Il ricorrente sostiene che trattandosi di proprie auto di cortesia, la società avrebbe dovuto autofatturarsi, generando IVA a debito e a credito, con effetto neutro;
la Corte reputa invece che senza autofattura regolarmente registrata non nasce il diritto alla detrazione, non si può invocare la neutralità e l'IVA a debito diventa dovuta mentre quella a credito non è detraibile, non potendo operare la neutralità dell'imposta.
La Cassazione ha recentemente ribadito (nn.10693 e 2042/2025) che l'autoconsumo di beni o servizi deve essere fatturato quando un'azienda o un professionista utilizza beni o servizi prodotti o forniti dalla stessa azienda o professionista per scopi interni, come l'acquisto di materiali di consumo o servizi di manutenzione.
L'omessa fatturazione su autoconsumo, per quanto testè esposto, non è una mera violazione formale, ma ha connotazione sostanziale che legittima il recupero dell'imposta anche se non c'è perdita di gettito.
Per ciò che concerne le sanzioni, esse sono state irrogate parametrate alle riscontrate violazioni e ampiamente motivate nel quantum, come puntualmente riportato nell'atto contestato.
Alla luce delle suesposte considerazioni si respinge il ricorso.
Il Collegio, considerato l'oggetto della controversia, valutata l'attività difensiva svolta dai contendenti, reputa opportuno disporre l'equa compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso. Spese compensate.
Bergamo, 28 gennaio 2026
Il Presidente Il Relatore Estensore
MI IN AN DE VE