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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVII, sentenza 29/01/2026, n. 1048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1048 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1048/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 17, riunita in udienza il
07/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GHIONNI CRIVELLI SC MARCO, Presidente
IO MM, LA
CIARDIELLO STEFANO, Giudice
in data 07/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2723/2025 depositato il 08/04/2025
proposto da
Società_1 S.r.l. In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ottaviano - Piazza Municipio 1 80044 Ottaviano NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 12856/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
19 e pubblicata il 13/09/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 929 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1411 IMU 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6671/2025 depositato il
07/11/2025
Richieste delle parti:
Come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Società_1 s.r.l. in liquidazione proponeva ricorso, nei confronti del Comune di Ottaviano, avverso due avvisi di accertamento IMU (n. 929 e n. 1411 dell'11.08.2023) relativi agli anni 2018 e 2019, ciascuno per
€ 9.087,00 oltre sanzioni e interessi, deducendo la violazione del D.L. 102/2013 in tema di esenzione per i fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall'impresa costruttrice (c.d. “immobili merce”).
La Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, con sentenza n. 12856/2024, accoglieva parzialmente il ricorso, rigettando il motivo sull'esenzione IMU e accogliendo quello relativo alla rideterminazione delle sanzioni.
Avverso tale decisione la società proponeva appello, chiedendo la riforma integrale della sentenza e l'annullamento degli avvisi, o in subordine la riduzione dell'importo accertato e delle sanzioni, deducendo i seguenti motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione del diritto di difesa (artt. 7
e 32 d.lgs. 546/92); 2) eccezione di tardiva costituzione del Comune in primo grado;
3) erronea interpretazione dell'art. 2 D.L. 102/2013, sostenendo di aver effettuato interventi di ristrutturazione ex art. 3 DPR 380/2001
e di aver rispettato i requisiti per l'esenzione.
Il Comune di Ottaviano si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello, deducendo l'inapplicabilità dell'esenzione per mancanza dei requisiti di legge e la legittimità degli avvisi impugnati.
All'esito dell'odierna udienza di trattazione, svoltasi come da verbale, la causa viene decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È preliminarmente opportuno precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della "ragione più liquida" desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008;
Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
Sempre preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di tardiva costituzione del Comune nel primo grado del processo, essendo essa avvenuta nel nel rispetto dei termini di cui all'art. 32 d.lgs. 546/92, considerata la trattazione in pubblica udienza. Non ricorre dunque alcuna violazione del diritto di difesa.
Deve altresì essere disatteso il secondo motivo dell'appello, inerente la nullità della sentenza di primo grado, essendo la motivazione di essa, sebbene sintetica, idonea a consentire di ricostruire il percorso logico- giuridico seguito dal Collegio, sicché non sussiste la dedotta nullità per motivazione apparente.
In ultimo, la sentenza di prime cure è fondata anche in punto di merito. L'esenzione IMU ex art. 2 D.L.
102/2013, di stretta interpretazione, richiede (i) che i fabbricati siano costruiti dall'impresa costruttrice o oggetto di interventi di recupero incisivi;
(ii) che siano destinati alla vendita e non locati;
(iii) che sia presentata la dichiarazione IMU nei termini. Nel caso di specie, dalla documentazione esibita dalle parti, emerge che gli immobili risultano acquistati da terzi e non edificati dalla società; non è stata fornita prova sufficiente di interventi di ristrutturazione rilevanti ai sensi dell'art. 3 DPR 380/2001 per gli anni d'imposta contestati;
la documentazione prodotta
(visure catastali e titoli edilizi) attesta lavori eseguiti nel 2010-2011, anteriori al periodo oggetto di accertamento, senza dimostrare la permanenza dei requisiti richiesti dalla norma.
L'appello deve dunque essere rigettato e la sentenza di primo grado confermata.
In considerazione della particolarità delle questioni trattate, le spese del giudizio possono essere confermate.
P.Q.M.
Rigetta l'appello ;
compensa le spese .
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 17, riunita in udienza il
07/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GHIONNI CRIVELLI SC MARCO, Presidente
IO MM, LA
CIARDIELLO STEFANO, Giudice
in data 07/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2723/2025 depositato il 08/04/2025
proposto da
Società_1 S.r.l. In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ottaviano - Piazza Municipio 1 80044 Ottaviano NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 12856/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
19 e pubblicata il 13/09/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 929 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1411 IMU 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6671/2025 depositato il
07/11/2025
Richieste delle parti:
Come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Società_1 s.r.l. in liquidazione proponeva ricorso, nei confronti del Comune di Ottaviano, avverso due avvisi di accertamento IMU (n. 929 e n. 1411 dell'11.08.2023) relativi agli anni 2018 e 2019, ciascuno per
€ 9.087,00 oltre sanzioni e interessi, deducendo la violazione del D.L. 102/2013 in tema di esenzione per i fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall'impresa costruttrice (c.d. “immobili merce”).
La Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, con sentenza n. 12856/2024, accoglieva parzialmente il ricorso, rigettando il motivo sull'esenzione IMU e accogliendo quello relativo alla rideterminazione delle sanzioni.
Avverso tale decisione la società proponeva appello, chiedendo la riforma integrale della sentenza e l'annullamento degli avvisi, o in subordine la riduzione dell'importo accertato e delle sanzioni, deducendo i seguenti motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione del diritto di difesa (artt. 7
e 32 d.lgs. 546/92); 2) eccezione di tardiva costituzione del Comune in primo grado;
3) erronea interpretazione dell'art. 2 D.L. 102/2013, sostenendo di aver effettuato interventi di ristrutturazione ex art. 3 DPR 380/2001
e di aver rispettato i requisiti per l'esenzione.
Il Comune di Ottaviano si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello, deducendo l'inapplicabilità dell'esenzione per mancanza dei requisiti di legge e la legittimità degli avvisi impugnati.
All'esito dell'odierna udienza di trattazione, svoltasi come da verbale, la causa viene decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È preliminarmente opportuno precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della "ragione più liquida" desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008;
Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
Sempre preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di tardiva costituzione del Comune nel primo grado del processo, essendo essa avvenuta nel nel rispetto dei termini di cui all'art. 32 d.lgs. 546/92, considerata la trattazione in pubblica udienza. Non ricorre dunque alcuna violazione del diritto di difesa.
Deve altresì essere disatteso il secondo motivo dell'appello, inerente la nullità della sentenza di primo grado, essendo la motivazione di essa, sebbene sintetica, idonea a consentire di ricostruire il percorso logico- giuridico seguito dal Collegio, sicché non sussiste la dedotta nullità per motivazione apparente.
In ultimo, la sentenza di prime cure è fondata anche in punto di merito. L'esenzione IMU ex art. 2 D.L.
102/2013, di stretta interpretazione, richiede (i) che i fabbricati siano costruiti dall'impresa costruttrice o oggetto di interventi di recupero incisivi;
(ii) che siano destinati alla vendita e non locati;
(iii) che sia presentata la dichiarazione IMU nei termini. Nel caso di specie, dalla documentazione esibita dalle parti, emerge che gli immobili risultano acquistati da terzi e non edificati dalla società; non è stata fornita prova sufficiente di interventi di ristrutturazione rilevanti ai sensi dell'art. 3 DPR 380/2001 per gli anni d'imposta contestati;
la documentazione prodotta
(visure catastali e titoli edilizi) attesta lavori eseguiti nel 2010-2011, anteriori al periodo oggetto di accertamento, senza dimostrare la permanenza dei requisiti richiesti dalla norma.
L'appello deve dunque essere rigettato e la sentenza di primo grado confermata.
In considerazione della particolarità delle questioni trattate, le spese del giudizio possono essere confermate.
P.Q.M.
Rigetta l'appello ;
compensa le spese .