Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. V, sentenza 20/01/2026, n. 244
CGT1
Sentenza 20 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Violazione art. 32, c. 1, DPR n. 600/73 e art. 51, c. 2, n. 2, DPR n. 633/72

    In caso di accertamenti bancari, l'onere probatorio circa una differente giustificazione delle movimentazioni compete esclusivamente alla parte accertata. La Corte di Cassazione ha stabilito che l'onere probatorio dell'Amministrazione è soddisfatto attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, determinandosi un'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente. La prova attesa in capo alla parte ricorrente non appare versata in atti.

  • Rigettato
    Violazione art. 32, c. 1, DPR n. 600/73 e art. 51, c. 2, n. 2, DPR n. 633/72

    In caso di accertamenti bancari, l'onere probatorio circa una differente giustificazione delle movimentazioni compete esclusivamente alla parte accertata. La Corte di Cassazione ha stabilito che l'onere probatorio dell'Amministrazione è soddisfatto attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, determinandosi un'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente. La prova attesa in capo alla parte ricorrente non appare versata in atti. L'operato dell'Agenzia evidenzia la correttezza del procedimento, avendo annullato parte del carico a seguito di produzione documentale che aveva giustificato quota parte delle movimentazioni.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. V, sentenza 20/01/2026, n. 244
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano
    Numero : 244
    Data del deposito : 20 gennaio 2026

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