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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. V, sentenza 20/01/2026, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 244/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 5, riunita in udienza il 23/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
NOCERINO CARLO, Presidente
DI UI, OR
MICELI CONCETTA, Giudice
in data 23/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1958/2025 depositato il 29/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B012202777/2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B012202777/2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B012202777/2024 IRPEF-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B012202777/2024 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B012202777/2024 IRAP 2018
- sul ricorso n. 1970/2025 depositato il 30/04/2025 proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B012202781/2024 IRPEF-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B012202781/2024 IVA-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B012202781/2024 IRAP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3550/2025 depositato il
08/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Fatto:
Con ricorso RGR n. 1958/2025 Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_2, si oppone ad ACCERTAMENTO PF T9B012202777-2024, relativo all'anno d'imposta 2018, avente valore di € 37.124,00. Con analogo ricorso, iscritto al n. RGR 1970/2025, la stessa contribuente formula opposizione ad ACCERTAMENTO PF T9B012202781-2024, relativo all'anno 2019, per un valore di € 86.018,00. In sede di accertamento con adesione, la contribuente presentava documentazione che l'Agenzia riteneva idonea a giustificare in parte le movimentazioni contestate. Cosicché il citato ricorso
RGR n. 1970/2025 viene proposto unicamente per la parte residua.
Eccepisce violazione dell'art. 32, c. 1, DPR n. 600/73 e dell'art. 51, c. 2, n. 2, DPR n. 633/72. L'atto impugnato sarebbe, a proprio dire, illegittimo perché la contribuente ha sottoposto ad imposizione l'importo di euro 32.700,00 (versamenti in contanti sul conto corrente).
Si costituisce l'Agenzia delle entrate DP I di Milano, che ha emesso l'accertamento, contestando quanto dedotto dalla ricorrente, sostenendo in primo luogo che gli accertamenti bancari costituirebbero mezzo istruttorio legittimo avente efficacia di presunzione legale. E non avendo dunque fornito prova di quanto asserito, legittimo sarebbe l'accertamento fondato su tale elemento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevata l'ammissibilità del ricorso, che risulta essere tempestivo, stante la regolare proposizione ed instaurazione del contraddittorio nei confronti dell'Ente che aveva provveduto alla formulazione dell'atto impugnato, la cui tipologia rientra tra quelle soggette a questa giurisdizione tributaria.
Va quindi, sempre in via preliminare, rilevata l'esistenza di connessione soggettiva ed anche oggettiva tra i due ricorsi, che si ritiene possano essere trattati e decisi unitariamente. E per questo la Corte procede alla loro riunione.
Va osservato nel merito che l'eccezione sollevata dalla contribuente, circa l'erronea-falsa applicazione della 32, c. 1, DPR n. 600/73 e dell'art. 51, c. 2, n. 2, DPR n. 633/72, non trova riscontro effettivo nello svolgimento dei fatti e, quindi, nella formulazione dell'atto oggetto di opposizione. Questo poiché, come correttamente osservato dalla resistente Agenzia, in caso di accertamenti bancari, l'onere probatorio circa una differente giustificazione delle movimentazioni, compete esclusivamente alla parte accertata. Sul punto, la Corte di Cassazione sez. V, con sentenza n. 36281/2023, ha stabilito: << In materia di accertamenti bancari qualora l'accertamento effettuato dall'ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l'onere probatorio dell'Amministrazione è soddisfatto, secondo l'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, determinandosi un'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare, con una prova non generica ma analitica per ogni versamento bancario, che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili e sono prive di rilevanza fiscale ciò vale anche in tema di IVA, al fine di superare la presunzione di imponibilità delle operazioni confluite nelle movimentazioni bancarie posta a carico del contribuente dall'art. 51, secondo comma, numero 2, del DPR n.633/1972.>>.
Nel merito della presente controversia, va dunque considerato che la prova attesa in capo alla parte ricorrente non appare versata in atti. E ciò conferisce piena validità a quanto accertato dall'ufficio tributario. E d'altro canto, l'operato stesso dell'Agenzia DP I di Milano evidenzia l'assoluta correttezza e legittimità del procedimento attivato, avendo essa provveduto, in via preliminare in sede di accertamento con adesione, ad annullare parte del carico inizialmente attivato, a seguito di idonea produzione documentale che aveva giustificato, in relazione a quanto accertato per l'anno 2019, quota parte delle movimentazioni rilevate sui conti correnti bancari, a cura dell'Ente fiscale. Nessuna prova, al contrario, appare sufficiente a ritenere immotivati gli atti d'ufficio, che per il 2019, appaiono già ampiamente emendati.
Non c'è ragione dunque per discostarsi dagli accertamenti d'ufficio che si palesano ad ogni effetto legittimi e corretti.
Vanno pertanto respinti i ricorsi riuniti, in virtù di quanto fin qui dedotto e argomentato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in € 2.000,00.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado rigetta i ricorsi riuniti e condanna la ricorrente al pagamento di euro 2000 per spese di giustizia.
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 5, riunita in udienza il 23/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
NOCERINO CARLO, Presidente
DI UI, OR
MICELI CONCETTA, Giudice
in data 23/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1958/2025 depositato il 29/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B012202777/2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B012202777/2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B012202777/2024 IRPEF-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B012202777/2024 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B012202777/2024 IRAP 2018
- sul ricorso n. 1970/2025 depositato il 30/04/2025 proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B012202781/2024 IRPEF-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B012202781/2024 IVA-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B012202781/2024 IRAP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3550/2025 depositato il
08/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Fatto:
Con ricorso RGR n. 1958/2025 Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_2, si oppone ad ACCERTAMENTO PF T9B012202777-2024, relativo all'anno d'imposta 2018, avente valore di € 37.124,00. Con analogo ricorso, iscritto al n. RGR 1970/2025, la stessa contribuente formula opposizione ad ACCERTAMENTO PF T9B012202781-2024, relativo all'anno 2019, per un valore di € 86.018,00. In sede di accertamento con adesione, la contribuente presentava documentazione che l'Agenzia riteneva idonea a giustificare in parte le movimentazioni contestate. Cosicché il citato ricorso
RGR n. 1970/2025 viene proposto unicamente per la parte residua.
Eccepisce violazione dell'art. 32, c. 1, DPR n. 600/73 e dell'art. 51, c. 2, n. 2, DPR n. 633/72. L'atto impugnato sarebbe, a proprio dire, illegittimo perché la contribuente ha sottoposto ad imposizione l'importo di euro 32.700,00 (versamenti in contanti sul conto corrente).
Si costituisce l'Agenzia delle entrate DP I di Milano, che ha emesso l'accertamento, contestando quanto dedotto dalla ricorrente, sostenendo in primo luogo che gli accertamenti bancari costituirebbero mezzo istruttorio legittimo avente efficacia di presunzione legale. E non avendo dunque fornito prova di quanto asserito, legittimo sarebbe l'accertamento fondato su tale elemento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevata l'ammissibilità del ricorso, che risulta essere tempestivo, stante la regolare proposizione ed instaurazione del contraddittorio nei confronti dell'Ente che aveva provveduto alla formulazione dell'atto impugnato, la cui tipologia rientra tra quelle soggette a questa giurisdizione tributaria.
Va quindi, sempre in via preliminare, rilevata l'esistenza di connessione soggettiva ed anche oggettiva tra i due ricorsi, che si ritiene possano essere trattati e decisi unitariamente. E per questo la Corte procede alla loro riunione.
Va osservato nel merito che l'eccezione sollevata dalla contribuente, circa l'erronea-falsa applicazione della 32, c. 1, DPR n. 600/73 e dell'art. 51, c. 2, n. 2, DPR n. 633/72, non trova riscontro effettivo nello svolgimento dei fatti e, quindi, nella formulazione dell'atto oggetto di opposizione. Questo poiché, come correttamente osservato dalla resistente Agenzia, in caso di accertamenti bancari, l'onere probatorio circa una differente giustificazione delle movimentazioni, compete esclusivamente alla parte accertata. Sul punto, la Corte di Cassazione sez. V, con sentenza n. 36281/2023, ha stabilito: << In materia di accertamenti bancari qualora l'accertamento effettuato dall'ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l'onere probatorio dell'Amministrazione è soddisfatto, secondo l'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, determinandosi un'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare, con una prova non generica ma analitica per ogni versamento bancario, che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili e sono prive di rilevanza fiscale ciò vale anche in tema di IVA, al fine di superare la presunzione di imponibilità delle operazioni confluite nelle movimentazioni bancarie posta a carico del contribuente dall'art. 51, secondo comma, numero 2, del DPR n.633/1972.>>.
Nel merito della presente controversia, va dunque considerato che la prova attesa in capo alla parte ricorrente non appare versata in atti. E ciò conferisce piena validità a quanto accertato dall'ufficio tributario. E d'altro canto, l'operato stesso dell'Agenzia DP I di Milano evidenzia l'assoluta correttezza e legittimità del procedimento attivato, avendo essa provveduto, in via preliminare in sede di accertamento con adesione, ad annullare parte del carico inizialmente attivato, a seguito di idonea produzione documentale che aveva giustificato, in relazione a quanto accertato per l'anno 2019, quota parte delle movimentazioni rilevate sui conti correnti bancari, a cura dell'Ente fiscale. Nessuna prova, al contrario, appare sufficiente a ritenere immotivati gli atti d'ufficio, che per il 2019, appaiono già ampiamente emendati.
Non c'è ragione dunque per discostarsi dagli accertamenti d'ufficio che si palesano ad ogni effetto legittimi e corretti.
Vanno pertanto respinti i ricorsi riuniti, in virtù di quanto fin qui dedotto e argomentato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in € 2.000,00.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado rigetta i ricorsi riuniti e condanna la ricorrente al pagamento di euro 2000 per spese di giustizia.