Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. X, sentenza 08/01/2026, n. 97
CGT1
Sentenza 8 gennaio 2026

Argomenti

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  • Inammissibile
    Mancata integrazione del contraddittorio

    La mancata ottemperanza all'ordinanza di integrazione del contraddittorio comporta l'inammissibilità del ricorso relativamente agli avvisi di accertamento indicati nell'intimazione impugnata.

  • Inammissibile
    Irregolare costituzione degli enti impositori

    La Corte ha ritenuto inammissibili le costituzioni della Regione Calabria e della Camera di Commercio di Reggio Calabria in quanto effettuate in violazione della norma che regola le forme dell'intervento volontario.

  • Rigettato
    Mancata notifica dei titoli di riscossione

    L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha prodotto documentazione comprovante la regolare notifica delle cartelle di pagamento e di atti interruttivi della prescrizione, non impugnati.

  • Rigettato
    Prescrizione dei tributi

    La prescrizione non è maturata, essendo stati notificati atti interruttivi della prescrizione e non essendo decorso il termine dalla notifica dell'intimazione e del preavviso di fermo amministrativo.

  • Rigettato
    Mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi

    La motivazione sui criteri di calcolo degli interessi e delle spese di riscossione non è necessaria in quanto si tratta di applicazione di parametri normativi e matematici.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. X, sentenza 08/01/2026, n. 97
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 97
    Data del deposito : 8 gennaio 2026

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