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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. X, sentenza 08/01/2026, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 97/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 10, riunita in udienza il
11/12/2025 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
PETROLO PAOLO, Presidente
EA IU, Relatore
BUCARELLI ENZO, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1993/2025 depositato il 25/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Comune di San Luca - Indirizzo_1 89030 San Luca RC
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249013746208000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249013746208000 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249013746208000 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249013746208000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249013746208000 IMU 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249013746208000 IMU 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249013746208000 IMU 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249013746208000 IMU 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249013746208000 TASI 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249013746208000 BOLLO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249013746208000 BOLLO 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249013746208000 BOLLO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249013746208000 BOLLO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249013746208000 BOLLO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249013746208000 BOLLO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249013746208000 BOLLO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249013746208000 BOLLO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249013746208000 BOLLO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249013746208000 BOLLO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249013746208000 BOLLO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249013746208000 BOLLO 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249013746208000 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249013746208000 2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249013746208000 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7359/2025 depositato il
15/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 25.3.2025, Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso l'intimazione di pagamento descritta in epigrafe emessa da Agenzia Entrate Riscossione, relativamente a n. 14 cartelle di pagamento e N. 3 avvisi di accertamento, ivi indicati, concernenti debiti tributari per varie annualità, per un valore di causa di €. 17.381,31.
Parte ricorrente sosteneva la illegittimità dell'atto impugnato, deducendo la mancata notificazione dei titoli di riscossione indicati in ricorso. Eccepiva altresì la prescrizione dei tributi, anche maturata successivamente alla eventuale notifica dei suddetti titoli. Si doleva altresì della mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi.
Si costituiva l'Agenzia Entrate Riscossione che sosteneva l'infondatezza del ricorso, allegando documentazione a riscontro della notificazione delle cartelle di quella di successivi atti interruttivi del termine di prescrizione. Effettuava litis denuntiatio nei confronti degli enti impositori.
Si costituivano la Regione Calabria, il Comune di San Luca e la Camera di Commercio di Reggio Calabria, che chiedevano il rigetto del ricorso, allegando documentazione a comprova della notifica dei provvedimenti impositivi di propria rispettiva competenza.
All'udienza del 11.9.2025 la Corte emetteva la seguente ordinanza:” Ritenuto che il ricorso non è stato notificato nè all'Agenzia Entrate di Reggio Cal. nè al Comune di San Luca che hanno emesso i rispettivi avvisi di accertamento di cui parte ricorrente ha disconosciuto la notifica
P.Q.M.
La Corte ordina che parte ricorrente integri il contraddittorio nei confronti dell'Agenzia Entrate di Reggio Cal. e del Comune di San
Luca entro giorni 30 dalla comunicazione della presente ordinanza e rinvia all' udienza dell'11/12/25 ore
15.30.”
All'odierna udienza, celebrata come da verbale, la causa veniva mandata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente osservarsi che parte ricorrente non risulta avere ottemperato all'ordinanza di integrazione del contraddittorio sopra trascritta.
Il ricorso pertanto deve essere dichiarato inammissibile relativamente agli avvisi di accertamento indicati nell'intimazione impugnata. Per quanto Agenzia Entrate Riscossione abbia effettuato litis denuntiatio nei confronti dei suddetti enti, l'Agenzia delle Entrate non è intervenuta in giudizio, e il Comune di San Luca si
è costituito sic et simpliciter, senza notificare alle controparti il proprio atto di intervento, ciò che rende inammissibile detta costituzione in quanto non effettuata con le forme previste dall'art. 14 , comma 5, del
Dlgs n. 546/1992. Da qui l'ordinanza con la quale parte ricorrente era stata gravata dell'integrazione del contraddittorio nei confronti dei suddetti enti, obbligatoriamente prevista dall'art. 14, comma 6 bis, Dlgs citato.
La mancata ottemperanza alla suddetta ordinanza comporta pertanto la inammissibilità del ricorso relativamente agli avvisi di accertamento ivi indicati e portati dalla impugnata intimazione di pagamento.
In nessun conto possono essere tenute le analoghe costituzioni della Regione Calabria e della Camera di
Commercio di Reggio Calabria, anch'esse effettuate in violazione della norma sopra citata, che regola le forme dell'intervento volontario.
Riguardo agli altri titoli di riscossione, il ricorso deve essere rigettato.
Agenzia Entrate Riscossione ha prodotto documentazione relativa alla regolare notifica di tutte le cartelle di pagamento sopra elencate, nelle date rispettivamente indicate. Ha altresì documentato la regolare notifica di molteplici ulteriori provvedimenti aventi efficacia interruttiva dei termini di prescrizione, gli ultimi dei quali, in ordine di tempo, sono l'intimazione di pagamento N. 09420239003891154000 notificata il 14-7-2023 e il preavviso di fermo amministrativo N.09480202400003940000, notificato in data 10-5-2024. Essi riguardano tutte le cartelle di pagamento indicate in ricorso. Detti provvedimenti non risultano essere stati impugnati.
Ciò ha prodotto l'effetto della irretrattabilità dei crediti tributari reclamati con il suddetto provvedimento.
Illuminante è, al proposito, la recente sentenza della S.C. di cassazione N. 22108/2024 del 05/08/2024, di cui si riportano di seguito i passi più rilevanti:
“2.1 invero, per costante orientamento di questa Corte, in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 29 luglio 2011, n. 16641; Cass., Sez. 5^, 10 aprile 2013, n. 8704;
Cass., Sez. 5^, 7 febbraio 2020, n. 3005; Cass., Sez. 5^, 29 novembre 2021, n. 37259; Cass., Sez. 6^-5,
28 aprile 2022, n. 13260; Cass., Sez. 5^, 13 dicembre 2023, n. 34902); si è anche detto che l'affermazione del principio secondo cui il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. 31 dicembre
1992, n. 546 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (da ultima: Cass., Sez. 5^, 22 aprile 2024, n. 10736);
….
2.3 ne consegue che l'iscrizione ipotecaria, che faccia seguito ad una pluralità di atti prodromici (nella specie, in ordine cronologico inverso, ad un preavviso di iscrizione ipotecaria, a tre intimazioni di pagamento e a due cartelle di pagamento) divenuti definitivi per mancata impugnazione, non integrando un nuovo e autonomo atto impositivo, è sindacabile in giudizio, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre
1992, n. 546, soltanto per vizi propri e non per vizi attinenti ad un atto prodromico (nella specie, la prescrizione decennale delle pretese fondate sulle cartelle di pagamento), che, peraltro, si sarebbe potuto far valere con l'impugnazione dell'atto prodromico immediatamente successivo (nella specie, delle intimazioni di pagamento, prima della cui notifica la prescrizione decennale era maturata) nella progressione della sequenza procedimentale;
2.4 queste considerazioni valgono, quindi, anche in relazione alla cartella di pagamento per la quale in controricorso si fa valere il giudicato concernente la mancanza di notificazione (ossia la cartella di pagamento n. 02220000055856843), in quanto l'omessa impugnazione dell'intimazione di pagamento ad essa seguita ha determinato la cristallizzazione della pretesa ivi contenuta (vedasi, in motivazione: Cass., Sez. Un., 18 febbraio 2014, n. 3773);
2.5 non è, difatti, pertinente la giurisprudenza richiamata in controricorso a sostegno della tesi della mera facoltatività dell'impugnazione dell'avviso d'intimazione, che si riferisce agli atti non tipici (tra le tante: Cass.,
Sez. 5^, 8 ottobre 2007, n. 21045; Cass., Sez. 5^, 25 febbraio 2009, n. 4513; Cass., Sez. Un., 11 maggio
2009, n. 10672; Cass., Sez. 5^, 11 maggio 2015, n. 2616; Cass., Sez. 5^, 8 maggio 2019, n. 12150; Cass.,
Sez. 5^, 21 gennaio 2020, n. 1230; Cass., Sez. 5^, 3 novembre 2021, n. 31259; Cass., Sez. 6^-5, 3 febbraio
2022, n. 3347; Cass., Sez. 5^, 8 aprile 2022, n. 11481; Cass., Sez. 5^, 7 giugno 2023, nn. 16118 e 16122;
Cass., Sez. 5^, 18 luglio 2024, n. 19891), o a statuizioni irrilevanti ai fini auspicati in controricorso (Cass.,
Sez. 5^, 5 marzo 2020, n. 6245 e Cass., Sez. 5^, 5 febbraio 2019, n. 3259 concernono impugnazioni di intimazioni di pagamento, nel primo caso proprio per far valere la prescrizione del tributo maturatasi successivamente alla notifica di due avvisi di irrogazione sanzioni non opposti;
Cass., Sez. 5 ^, 11 febbraio
2015, n. 2616 riguarda impugnazione di atti denominati intimazioni di pagamento, ma aventi natura di avvisi di liquidazione del tributo, in quanto inerenti all'imposta sui concorsi pronostici e sulle scommesse che, operando con gli automatismi del totalizzatore, comportano soltanto il riversamento di un'imposta già predefinita nell'ammontare complessivo del costo di ogni scommessa);
2.6 l'intimazione di pagamento in senso proprio è, invero, atto tipico, assimilato all'avviso di cui all'art. 50, comma 2, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (sulla corrispondenza del quale al “vecchio” avviso di mora ex art. 46 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nel testo previgente, cui fa espresso riferimento l'art. 19, comma
1, lett. e, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, vedansi: Cass., Sez. Un., 31 marzo 2008, n. 8279; Cass.,
Sez. 5^, 24 gennaio 2013, n. 1658; Cass., Sez. 5^, 30 gennaio 2018, n. 2227; Cass., Sez. 5^, 27 novembre
2019, n. 30911), il cui scopo è quello di invitare il contribuente al pagamento, entro cinque giorni, prima di dare avvio all'esecuzione forzata, nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata notificata da più di un anno (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 9 novembre 2018, n. 28689; Cass., Sez. 6^-5, 14 settembre 2022, n.
27093);”
I principi di diritto posti dalla sentenza sopra indicata sono condivisi da questa Corte. Pertanto, una volta assunta la prova della notificazione di precedente intimazione di pagamento ( o di altro atto equipollente) non opposta, concernente i medesimi titoli di riscossione relativi al provvedimento impugnato, i relativi crediti devono considerarsi cristallizzati e nessuna obiezione è ammissibile in relazione ad essi.
Anche l'eccezione di prescrizione è infondata, non essendo decorso il relativo termine, per nessuno dei debiti tributari, dalla data di notifica dell'intimazione e del preavviso di fermo amministrativo sopra indicati a quella della notifica dell'odierno provvedimento.
Non può essere accolta, infine, l'eccezione relativa alla motivazione in ordine al calcolo degli interessi ed alle spese di riscossione, trattandosi della semplice applicazione di parametri normativi e matematici che non devono essere motivati, ma solo verificati dal contribuente ed eventualmente puntualmente e non genericamente contestati. Sul punto, infatti, va rammentato come l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità in ordine alla necessaria motivazione del criterio di calcolo degli interessi fa riferimento ad ipotesi nelle quali la pluralità delle basi di calcolo, il tempo trascorso, la molteplicità dei parametri applicabili aveva reso incomprensibile il risultato finale che andava, perciò, spiegato. Mentre è evidente come la fattispecie sia esente dalle citate complessità e non imponesse, quindi, alcun onere motivazionale supplementare.
Il ricorso, riguardo alle cartelle di pagamento, è da ritenersi pertanto infondato e deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, solo nei confronti di Agenzia Entrate
Riscossione, unica parte convenuta regolarmente costituitasi.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'intimazione di pagamento descritta in epigrafe emessa da Agenzia Entrate Riscossione, dichiara inammissibile il ricorso relativamente al carico tributario portato dagli avvisi di accertamento emessi rispettivamente dal Comune di San Luca e dall'Agenzia delle Entrate di Reggio Calabria. Rigetta, nel resto, il ricorso. Condanna parte ricorrente a rifondere, in favore di Agenzia Entrate Riscossione le spese del presente grado di giudizio, che liquida in
€. 950,00, oltre oneri di legge, se dovuti.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 10, riunita in udienza il
11/12/2025 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
PETROLO PAOLO, Presidente
EA IU, Relatore
BUCARELLI ENZO, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1993/2025 depositato il 25/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Comune di San Luca - Indirizzo_1 89030 San Luca RC
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249013746208000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249013746208000 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249013746208000 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249013746208000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249013746208000 IMU 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249013746208000 IMU 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249013746208000 IMU 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249013746208000 IMU 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249013746208000 TASI 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249013746208000 BOLLO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249013746208000 BOLLO 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249013746208000 BOLLO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249013746208000 BOLLO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249013746208000 BOLLO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249013746208000 BOLLO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249013746208000 BOLLO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249013746208000 BOLLO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249013746208000 BOLLO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249013746208000 BOLLO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249013746208000 BOLLO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249013746208000 BOLLO 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249013746208000 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249013746208000 2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249013746208000 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7359/2025 depositato il
15/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 25.3.2025, Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso l'intimazione di pagamento descritta in epigrafe emessa da Agenzia Entrate Riscossione, relativamente a n. 14 cartelle di pagamento e N. 3 avvisi di accertamento, ivi indicati, concernenti debiti tributari per varie annualità, per un valore di causa di €. 17.381,31.
Parte ricorrente sosteneva la illegittimità dell'atto impugnato, deducendo la mancata notificazione dei titoli di riscossione indicati in ricorso. Eccepiva altresì la prescrizione dei tributi, anche maturata successivamente alla eventuale notifica dei suddetti titoli. Si doleva altresì della mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi.
Si costituiva l'Agenzia Entrate Riscossione che sosteneva l'infondatezza del ricorso, allegando documentazione a riscontro della notificazione delle cartelle di quella di successivi atti interruttivi del termine di prescrizione. Effettuava litis denuntiatio nei confronti degli enti impositori.
Si costituivano la Regione Calabria, il Comune di San Luca e la Camera di Commercio di Reggio Calabria, che chiedevano il rigetto del ricorso, allegando documentazione a comprova della notifica dei provvedimenti impositivi di propria rispettiva competenza.
All'udienza del 11.9.2025 la Corte emetteva la seguente ordinanza:” Ritenuto che il ricorso non è stato notificato nè all'Agenzia Entrate di Reggio Cal. nè al Comune di San Luca che hanno emesso i rispettivi avvisi di accertamento di cui parte ricorrente ha disconosciuto la notifica
P.Q.M.
La Corte ordina che parte ricorrente integri il contraddittorio nei confronti dell'Agenzia Entrate di Reggio Cal. e del Comune di San
Luca entro giorni 30 dalla comunicazione della presente ordinanza e rinvia all' udienza dell'11/12/25 ore
15.30.”
All'odierna udienza, celebrata come da verbale, la causa veniva mandata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente osservarsi che parte ricorrente non risulta avere ottemperato all'ordinanza di integrazione del contraddittorio sopra trascritta.
Il ricorso pertanto deve essere dichiarato inammissibile relativamente agli avvisi di accertamento indicati nell'intimazione impugnata. Per quanto Agenzia Entrate Riscossione abbia effettuato litis denuntiatio nei confronti dei suddetti enti, l'Agenzia delle Entrate non è intervenuta in giudizio, e il Comune di San Luca si
è costituito sic et simpliciter, senza notificare alle controparti il proprio atto di intervento, ciò che rende inammissibile detta costituzione in quanto non effettuata con le forme previste dall'art. 14 , comma 5, del
Dlgs n. 546/1992. Da qui l'ordinanza con la quale parte ricorrente era stata gravata dell'integrazione del contraddittorio nei confronti dei suddetti enti, obbligatoriamente prevista dall'art. 14, comma 6 bis, Dlgs citato.
La mancata ottemperanza alla suddetta ordinanza comporta pertanto la inammissibilità del ricorso relativamente agli avvisi di accertamento ivi indicati e portati dalla impugnata intimazione di pagamento.
In nessun conto possono essere tenute le analoghe costituzioni della Regione Calabria e della Camera di
Commercio di Reggio Calabria, anch'esse effettuate in violazione della norma sopra citata, che regola le forme dell'intervento volontario.
Riguardo agli altri titoli di riscossione, il ricorso deve essere rigettato.
Agenzia Entrate Riscossione ha prodotto documentazione relativa alla regolare notifica di tutte le cartelle di pagamento sopra elencate, nelle date rispettivamente indicate. Ha altresì documentato la regolare notifica di molteplici ulteriori provvedimenti aventi efficacia interruttiva dei termini di prescrizione, gli ultimi dei quali, in ordine di tempo, sono l'intimazione di pagamento N. 09420239003891154000 notificata il 14-7-2023 e il preavviso di fermo amministrativo N.09480202400003940000, notificato in data 10-5-2024. Essi riguardano tutte le cartelle di pagamento indicate in ricorso. Detti provvedimenti non risultano essere stati impugnati.
Ciò ha prodotto l'effetto della irretrattabilità dei crediti tributari reclamati con il suddetto provvedimento.
Illuminante è, al proposito, la recente sentenza della S.C. di cassazione N. 22108/2024 del 05/08/2024, di cui si riportano di seguito i passi più rilevanti:
“2.1 invero, per costante orientamento di questa Corte, in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 29 luglio 2011, n. 16641; Cass., Sez. 5^, 10 aprile 2013, n. 8704;
Cass., Sez. 5^, 7 febbraio 2020, n. 3005; Cass., Sez. 5^, 29 novembre 2021, n. 37259; Cass., Sez. 6^-5,
28 aprile 2022, n. 13260; Cass., Sez. 5^, 13 dicembre 2023, n. 34902); si è anche detto che l'affermazione del principio secondo cui il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. 31 dicembre
1992, n. 546 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (da ultima: Cass., Sez. 5^, 22 aprile 2024, n. 10736);
….
2.3 ne consegue che l'iscrizione ipotecaria, che faccia seguito ad una pluralità di atti prodromici (nella specie, in ordine cronologico inverso, ad un preavviso di iscrizione ipotecaria, a tre intimazioni di pagamento e a due cartelle di pagamento) divenuti definitivi per mancata impugnazione, non integrando un nuovo e autonomo atto impositivo, è sindacabile in giudizio, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre
1992, n. 546, soltanto per vizi propri e non per vizi attinenti ad un atto prodromico (nella specie, la prescrizione decennale delle pretese fondate sulle cartelle di pagamento), che, peraltro, si sarebbe potuto far valere con l'impugnazione dell'atto prodromico immediatamente successivo (nella specie, delle intimazioni di pagamento, prima della cui notifica la prescrizione decennale era maturata) nella progressione della sequenza procedimentale;
2.4 queste considerazioni valgono, quindi, anche in relazione alla cartella di pagamento per la quale in controricorso si fa valere il giudicato concernente la mancanza di notificazione (ossia la cartella di pagamento n. 02220000055856843), in quanto l'omessa impugnazione dell'intimazione di pagamento ad essa seguita ha determinato la cristallizzazione della pretesa ivi contenuta (vedasi, in motivazione: Cass., Sez. Un., 18 febbraio 2014, n. 3773);
2.5 non è, difatti, pertinente la giurisprudenza richiamata in controricorso a sostegno della tesi della mera facoltatività dell'impugnazione dell'avviso d'intimazione, che si riferisce agli atti non tipici (tra le tante: Cass.,
Sez. 5^, 8 ottobre 2007, n. 21045; Cass., Sez. 5^, 25 febbraio 2009, n. 4513; Cass., Sez. Un., 11 maggio
2009, n. 10672; Cass., Sez. 5^, 11 maggio 2015, n. 2616; Cass., Sez. 5^, 8 maggio 2019, n. 12150; Cass.,
Sez. 5^, 21 gennaio 2020, n. 1230; Cass., Sez. 5^, 3 novembre 2021, n. 31259; Cass., Sez. 6^-5, 3 febbraio
2022, n. 3347; Cass., Sez. 5^, 8 aprile 2022, n. 11481; Cass., Sez. 5^, 7 giugno 2023, nn. 16118 e 16122;
Cass., Sez. 5^, 18 luglio 2024, n. 19891), o a statuizioni irrilevanti ai fini auspicati in controricorso (Cass.,
Sez. 5^, 5 marzo 2020, n. 6245 e Cass., Sez. 5^, 5 febbraio 2019, n. 3259 concernono impugnazioni di intimazioni di pagamento, nel primo caso proprio per far valere la prescrizione del tributo maturatasi successivamente alla notifica di due avvisi di irrogazione sanzioni non opposti;
Cass., Sez. 5 ^, 11 febbraio
2015, n. 2616 riguarda impugnazione di atti denominati intimazioni di pagamento, ma aventi natura di avvisi di liquidazione del tributo, in quanto inerenti all'imposta sui concorsi pronostici e sulle scommesse che, operando con gli automatismi del totalizzatore, comportano soltanto il riversamento di un'imposta già predefinita nell'ammontare complessivo del costo di ogni scommessa);
2.6 l'intimazione di pagamento in senso proprio è, invero, atto tipico, assimilato all'avviso di cui all'art. 50, comma 2, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (sulla corrispondenza del quale al “vecchio” avviso di mora ex art. 46 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nel testo previgente, cui fa espresso riferimento l'art. 19, comma
1, lett. e, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, vedansi: Cass., Sez. Un., 31 marzo 2008, n. 8279; Cass.,
Sez. 5^, 24 gennaio 2013, n. 1658; Cass., Sez. 5^, 30 gennaio 2018, n. 2227; Cass., Sez. 5^, 27 novembre
2019, n. 30911), il cui scopo è quello di invitare il contribuente al pagamento, entro cinque giorni, prima di dare avvio all'esecuzione forzata, nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata notificata da più di un anno (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 9 novembre 2018, n. 28689; Cass., Sez. 6^-5, 14 settembre 2022, n.
27093);”
I principi di diritto posti dalla sentenza sopra indicata sono condivisi da questa Corte. Pertanto, una volta assunta la prova della notificazione di precedente intimazione di pagamento ( o di altro atto equipollente) non opposta, concernente i medesimi titoli di riscossione relativi al provvedimento impugnato, i relativi crediti devono considerarsi cristallizzati e nessuna obiezione è ammissibile in relazione ad essi.
Anche l'eccezione di prescrizione è infondata, non essendo decorso il relativo termine, per nessuno dei debiti tributari, dalla data di notifica dell'intimazione e del preavviso di fermo amministrativo sopra indicati a quella della notifica dell'odierno provvedimento.
Non può essere accolta, infine, l'eccezione relativa alla motivazione in ordine al calcolo degli interessi ed alle spese di riscossione, trattandosi della semplice applicazione di parametri normativi e matematici che non devono essere motivati, ma solo verificati dal contribuente ed eventualmente puntualmente e non genericamente contestati. Sul punto, infatti, va rammentato come l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità in ordine alla necessaria motivazione del criterio di calcolo degli interessi fa riferimento ad ipotesi nelle quali la pluralità delle basi di calcolo, il tempo trascorso, la molteplicità dei parametri applicabili aveva reso incomprensibile il risultato finale che andava, perciò, spiegato. Mentre è evidente come la fattispecie sia esente dalle citate complessità e non imponesse, quindi, alcun onere motivazionale supplementare.
Il ricorso, riguardo alle cartelle di pagamento, è da ritenersi pertanto infondato e deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, solo nei confronti di Agenzia Entrate
Riscossione, unica parte convenuta regolarmente costituitasi.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'intimazione di pagamento descritta in epigrafe emessa da Agenzia Entrate Riscossione, dichiara inammissibile il ricorso relativamente al carico tributario portato dagli avvisi di accertamento emessi rispettivamente dal Comune di San Luca e dall'Agenzia delle Entrate di Reggio Calabria. Rigetta, nel resto, il ricorso. Condanna parte ricorrente a rifondere, in favore di Agenzia Entrate Riscossione le spese del presente grado di giudizio, che liquida in
€. 950,00, oltre oneri di legge, se dovuti.