TRIB
Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 05/12/2025, n. 1463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1463 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i M o d e n a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Eugenio Bolondi, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 3602 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno
2022 promossa da
C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avvocato Parte_1 C.F._1
IE PE
ATTRICE contro
(C.F. ), (C.F.: Controparte_1 C.F._2 CP_2
), rappresentati e difesi dall'Avvocato FONTANESI EROS C.F._3
CONVENUTI con la chiamata in causa di
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avvocato FORNI EUGENIO
OGGETTO: Altri istituti in materia di diritti reali possesso e trascrizioni
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in verbale di udienza del 10/06/2025 e quindi l'attrice come in atto di citazione, i convenuti come in memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1 c.p.c. e la terza chiamata come in comparsa di costituzione e risposta.
RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1 1. Oggetto del presente contenzioso è la richiesta di di declaratoria di nullità del Parte_1 decreto del 28/03/2022 con cui l'intestato Tribunale, a conclusione della procedura di espropriazione forzata immobiliare R.G.E. 602/2015, ha trasferito dall'odierna attrice ai convenuti Controparte_1
e la proprietà (rispettivamente per le quote del 70% e 30%) di appartamento e autorimessa CP_4 siti in Formigine (MO), via Secchia n. 3A (identificati catastalmente nel suddetto decreto).
in sintesi, lamenta il difetto di legittimazione ad agire in executivis delle Parte_1 cessionarie del credito che si sono succedute nel tempo, non avendo le stesse, a suo dire, dato prova dei relativi contratti di cessione.
2. La causa, di natura documentale, viene decisa in applicazione del criterio della cosiddetta “ragione più liquida”, che, come noto, consente di risolvere la controversia sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. tra le tante Cass., sez. un., 8.5.2014, n. 9936).
3. Ciò premesso, è fondata l'eccezione preliminare, svolta sia dai convenuti sia dalla terza chiamata, di inammissibilità della domanda dell'attrice.
Le doglianze di relative alla carenza di prova della titolarità del credito azionato Parte_1 in executivis non attengono infatti all'inesistenza o alla nullità del decreto di trasferimento
(ravvisabile in differenti e macroscopiche ipotesi quali, ad esempio, la sua emissione da parte di giudice privo di potere o di provvedimento privo dei requisiti minimi per essere qualificato come tale) ma al merito del provvedimento stesso.
Il rimedio da utilizzare per simili censure era dunque solo quello appositamente previsto dell'art. 617
c.p.c., vale a dire l'opposizione agli atti esecutivi, i cui termini sono spirati, e non l'actio nullitatis esercitata, che viene quindi dichiarata inammissibile.
4. Ai sensi dell'art. 2668 c.c. va, di conseguenza, ordinata alla Conservatoria dei registri immobiliari di Modena la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale di Parte_1 presentata il 15/11/2022, Reg. Gen. n. 36395, Reg. Part. n. 25388.
5. Per il principio di causalità, nonché vista la sua soccombenza, le spese di lite e sono poste a carico dell'attrice, anche nei confronti di la cui chiamata si è resa necessaria a fronte CP_3 dell'infondata prospettazione della (cfr. ex multis Cass. 07/03/2024, n. 6144). Parte_1
Le stesse sono quantificate ai sensi del d.m. 55/2014, come aggiornato dal d.m. 147/2022, in complessivi euro 7.500,00 per compenso professionale di Avvocato, oltre accessori di legge e costi vivi di causa documentati (contributo unificato, marca da bollo, spese di notifica, di registrazione della sentenza e di cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale), considerando la controversia di valore indeterminabile alto, dunque ricompresa nello scaglione da euro 52.000,00 a euro 260.000,00, ritenendo svolte le quattro fasi e liquidando valori prossimi a quelli minimi tariffari
2 stante la sostanziale semplicità delle questioni trattate.
6. Non sussistono, infine, i presupposti per una condanna della parte attrice anche ai sensi dell'art. 96
c.p.c.
L'art. 96, primo comma, c.p.c. richiede infatti la prova di uno specifico ulteriore danno (rispetto al costo del Difensore, già ristorato dalla condanna di cui al punto che precede), prova che non è stata fornita e di cui, a monte, manca anche invero precisa allegazione.
L'art. 96, terzo comma, c.p.c., invece, nello stabilire una sanzione di natura non intrinsecamente difforme dal danno punitivo, richiede, per quanto qui più rileva, uno sviamento pretestuoso dello strumento processuale dalla sua funzione, non ravvisabile nel caso di specie, in cui si riscontra mera, fisiologica, opinabilità del diritto fatto, infondatamente, valere.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione monocratica, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
- dichiara inammissibile la domanda di Parte_1
- ordina alla Conservatoria dei registri immobiliari di Modena la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale di presentata il 15/11/2022, Reg. Gen. n. 36395, Reg. Part. Parte_1
n. 25388;
- condanna l'attrice a rifondere le spese di lite sia ai convenuti sia alla terza chiamata, liquidate per ciascuna parte in euro 7.500,00 per compenso professionale di Avvocato, oltre 15% per spese generali, 4% per CPA, 22% per IVA, oltre costi vivi di causa documentati (contributo unificato, marca da bollo, spese di notifica, di registrazione della sentenza e di cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale);
- respinge la domanda di condanna della parte attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Si comunichi.
Modena, 05/12/2025
IL GIUDICE dott. Eugenio Bolondi
3