Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Abruzzo, sentenza 11/02/2026, n. 77
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Sentenza 11 febbraio 2026

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    Mancanza del debito di custodia

    Il Collegio ritiene che la gestione rendicontata non riguardi beni per i quali sussista un debito di custodia, ma solo un obbligo di vigilanza. La descrizione aggregata dei beni non corrisponde al modello ministeriale e non consente di individuare una gestione di magazzino. I beni immobili, come l'impianto di illuminazione pubblica, sono esclusi dal giudizio di conto in quanto non rientrano nel concetto di 'custodia' o 'maneggio' che implicano operazioni di carico e scarico tipiche dei beni mobili. La giurisprudenza distingue tra debito di custodia (gestione di magazzino, inversione dell'onere della prova) e debito di vigilanza (mera sorveglianza sul corretto impiego dei beni).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Abruzzo, sentenza 11/02/2026, n. 77
    Giurisdizione : Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Abruzzo
    Numero : 77
    Data del deposito : 11 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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