Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, sentenza 12/02/2026, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00281/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01129/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1129 del 2025, proposto da
LI LI, RI FI e NI FI, rappresentati e difesi dall'avvocato Pasquale Colucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Lauro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Donato Pennetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Avellino - Sezione Seconda Civile - n. 629/2009 (recte:2008) nonché sulla sentenza del TAR di Salerno - Sezione Prima - n.2061/2012, per entrambe, per la parte relativa ai soli pagamenti
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Lauro;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 il dott. NI LF e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato al Comune di Lauro l’11 luglio 2025 e depositato il 16 luglio 2025 i ricorrenti, la prima anche in proprio e tutti quali eredi del rispettivo marito e padre, chiedono l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale civile di Avellino numero 629 del 2009 (in realtà del 2008) e sulla sentenza del Tribunale amministrativo di Salerno numero 2061 del 2012, per la parte relativa ai soli pagamenti.
Con la sentenza numero 629 del 2008 il Tribunale civile di Avellino aveva dichiarato il Comune di Lauro responsabile del dissesto del fondo di proprietà degli attori e condannato il Comune di Lauro ad eseguire i lavori indicati in motivazione, al pagamento in favore degli attori della somma di euro 12.000, oltre interessi legali fino al soddisfo e al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 1899,11, oltre accessori dovuti per legge, oltre spese della consulenza, con distrazione a favore dell’avvocato di parte ricorrente.
La parte interessata aveva proposto un giudizio di ottemperanza al Tar di Salerno per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Avellino numero 629 del 2008.
Il Tribunale amministrativo regionale di Salerno, con la sentenza numero 11.293 del 1 ottobre 2010, aveva accolto il ricorso in ottemperanza, assegnando al Comune di Lauro un termine per l’esecuzione della sentenza del Tribunale civile e incaricando il prefetto di Avellino di nominare, nel caso di ulteriore inerzia del Comune, un commissario ad acta; infine il Tar di Salerno aveva condannato il Comune di Lauro al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese processuali, liquidate in euro 500,00 oltre accessori di legge.
Il commissario ad acta, delegato dal prefetto di Avellino per l’ottemperanza alla sentenza del Tar di Salerno, con nota dell’11 novembre 2011 aveva comunicato lo stato di dissesto finanziario del Comune, con la conseguenza che, in base a quanto disposto dall’articolo 248, comma 2, del testo unico enti locali (dalla data della dichiarazione del dissesto e sino all’approvazione del rendiconto di cui all’articolo 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell’ente per i debiti che rientrano nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione. Le procedure esecutive pendenti alla data di dichiarazione di dissesto, nelle quali sono scaduti i termini per l’opposizione giudiziale da parte dell’ente o la stessa, benché proposta, è stata rigettata, sono dichiarate estinte d’ufficio dal giudice con inserimento nella massa passiva dell’importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese), risalendo il credito degli aventi diritto ad un periodo antecedente alla dichiarazione di dissesto, la trattazione del debito sarebbe rientrata nella gestione dell’organo straordinario di liquidazione che aveva dichiarato, in data 11 novembre 2011, di aver inserito tale debito nella massa passiva.
Gli interessati, quindi, avevano instaurato un ulteriore giudizio di ottemperanza, proposto con il ricorso numero 271 del 2012, censurando l’asserita inerzia del commissario ad acta.
Il Tar di Salerno, con la sentenza numero 2061 del 14 novembre 2012, aveva accolto anche il secondo ricorso in ottemperanza, ordinando al Comune di Lauro la piena esecuzione del giudicato, fissando il termine per l’esecuzione dei lavori e nominando commissario ad acta il dirigente del settore provinciale del genio civile di Avellino, condannando, infine, il Comune di Lauro al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 5000,00, oltre accessori dovuti per legge.
Nel terzo ricorso per ottemperanza, oggetto della presente decisione, parte ricorrente espone che la sentenza del Tar di Salerno numero 2061 del 2012, passata in giudicato, è stata notificata in forma esecutiva il 4 agosto 2014, ai soli residui fini di pagamento delle spese e dei compensi, essendo state realizzate nel frattempo le opere.
Con atto di precetto dell’11 dicembre 2014, il Comune è stato intimato al pagamento dell’importo di euro 6846,35, comprensivo di sorte capitale e accessori.
Parte ricorrente, dunque, deduce il proprio credito, nei confronti del Comune di Lauro, per l’importo di euro 12.768,80 (di cui euro 12.000 a titolo di risarcimento del danno ed euro 768,80 per interessi legali) in virtù della sentenza del Tribunale civile di Avellino numero 629 e per l’importo di euro 6846,35 in virtù della condanna alle spese di lite di cui alla sentenza del Tar di Salerno numero 2061 del 2012.
Con riferimento al primo credito, parte ricorrente dichiara di aver respinto una proposta di transazione del 29 novembre 2011 con liquidazione del credito riconosciuto nel piano di rilevazione della massa passiva in misura del 40%.
Di conseguenza, l’organo straordinario di liquidazione avrebbe accantonato la somma approvando, con delibera numero 7 del 29 marzo 2017, il piano di estinzione delle passività, trasmesso al Ministero dell’interno e approvato con decreto ministeriale del 13 novembre 2017, ai sensi dell’articolo 256, comma 7, del testo unico enti locali.
Dal piano di estinzione sarebbe risultata una massa attiva pari ad euro 4.713.208 e una massa passiva, ammissibile alla liquidazione, pari ad euro 3.003.388, con una differenza positiva pari ad euro 1.628.221.
Espongono i ricorrenti di aver diffidato il Comune di Lauro, in data 17 ottobre 2024, al pagamento delle somme dovute in esecuzione della sentenza del Tribunale di Avellino numero 629 e della sentenza del Tar di Salerno numero 2061 del 2012.
Non avendo il Comune pagato i debiti, gli interessati agiscono, per la terza volta, in sede di ottemperanza, allegando un credito complessivamente pari ad euro 19.615,15. Tale somma deriverebbe, per euro 12.768,80, dall’esecuzione della sentenza del Tribunale civile di Avellino e, per l’importo di euro 6846,35, dall’esecuzione della sentenza di ottemperanza del Tribunale amministrativo regionale di Salerno.
Il Comune di Lauro si costituisce in giudizio il 1 ottobre 2025 e, con memoria del 6 ottobre 2025, chiede un rinvio dell’udienza per consentire l’esperimento di un tentativo di conciliazione. In subordine eccepisce la prescrizione del credito.
Quindi, alla camera di consiglio del 22 ottobre 2025, su istanza del Comune resistente, cui parte ricorrente non si oppone, la causa è rinviata alla camera di consiglio dell’11 febbraio 2026.
Con memoria del 30 gennaio 2026, parte ricorrente ribadisce che agisce per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Avellino numero 629 del 2008, per il pagamento dell’importo di euro 12.768,80, di cui euro 12.000 a titolo di risarcimento del danno ed euro 768,80 per interessi legali e per l’ottemperanza alla sentenza del Tar di Salerno numero 2061 del 2012, per il pagamento dell’importo di euro 6846,35, dovuto in virtù della statuizione di condanna alle spese di lite.
Richiama la delibera n.7 del 29.03.2017 di approvazione del Piano di Estinzione delle Passività (trasmesso al Ministero dell’Interno e dallo stesso approvato con decreto del 13.9.2017 ai sensi dell’art.256 c.7 del TUEL) con la quale si dava atto che, a fronte di una massa attiva residua di €.5.915.365,56 il totale dei debiti che formavano la massa passiva ammissibile alla liquidazione era di €.5.119.913,00. Con la conseguenza che residuavano disponibilità finanziarie per provvedere al pagamento integrale di tutti i debiti ammessi, addirittura con prospettiva di un avanzo all’esito dell’avvenuto pagamento pari ad €.795.452,56 (=€.5.915.365,56 - €.5.119.913,00).
Replica all’eccezione di prescrizione richiamando i molteplici atti introduttivi della prescrizione:
1- istanza di ammissione alla massa passiva presentata dai coniugi LI-FI in data 25.0.3.2011 n.prot.1822/11 del Comune di Lauro (per importo di €.874 per spese di lite e C.U. in virtù di sent. TAR Sa. n.11293/2010);
2- istanza di ammissione alla massa passiva presentata dai coniugi LI-FI in data 25.0.3.2011 n.prot. 1823/11 del Comune di Lauro (per importo di €.12,768,80 in virtù di sent. Tr. di Avellino n.629/2008);
3- nota di impegno del Sindaco del Comune di Lauro del 24.10.2011 per esecuzione sentenza Tr. Av. n.629/2008 nel termine di 60 gg – Prot. n.6497/2011 del Comune di Lauro –;
4- nota del Commissario ad Acta dott. RI Sessa (Prefettura Ufficio Territoriale di Avellino) del 11.11.2011 Prot. n.24087/13/12/GAB indirizzata ai coniugi LI-FI avente ad oggetto l’ottemperanza della sentenza del Tr. di Avellino n.629/2008 -;
5- notifica sentenza “con formula esecutiva” del TAR Salerno – Sezione Prima – n.2061/2012 al Comune di Lauro in data 5.02.2013 –;
6- atto di precetto avente ad oggetto sentenza del TAR Salerno – Sezione Prima – n.2061/2012 notificato al Comune di Lauro in data 9.01.2014 a mezzo Ufficiale Giudiziario dell’UNEP del Tribunale di Avellino;
7- atto di precetto avente ad oggetto sentenza del TAR Salerno – Sezione Prima – n.2061/2012 notificato al Comune di Lauro in data 16.04.2014 a mezzo Ufficiale Giudiziario dell’UNEP del Tribunale di Avellino;
8- nota del Comune di Lauro del 27.6.2014 a firma del Segretario Comunale relativa alla sentenza del TAR Salerno n.2061/2012 avente ad oggetto l’ottemperanza alla sent. del Tribunale di Avellino n.629/2008 – Prot. n.4025/2014 del Comune di Lauro;
9- notifica sentenza “con formula esecutiva” del TAR Salerno – Sezione Prima – n.2061/2012 al Comune di Lauro in data 4.08.2014 a mezzo Ufficiale Giudiziario dell’UNEP del Tribunale di Avellino;
10- atto di precetto avente ad oggetto sentenza del TAR Salerno – Sezione Prima – n.2061/2012 notificato al Comune di Lauro in data 11.12.2014 a mezzo Ufficiale Giudiziario dell’UNEP del Tribunale di Avellino;
11- nota/richiesta del difensore di parte ricorrente del 27.02.2015 per intervento del Commissario ad Acta per l’esecuzione della sentenza del Tr. di Avellino n.629/2008 indirizzata al Genio Civile di Avellino (e p.c. alla Procura della Repubblica c/o la Corte dei Conti Regionale) Prot. Genio Civile del 27.02.2015 -;
12- nota del Comune di Lauro – Commissario Straordinario di Liquidazione – dott. Raffaele Leanza del 11.3.2015 indirizzata ai coniugi LI-FI con oggetto Ammissione credito alla massa passiva /Proposta transattiva ai sensi dell’art.258 D.lgs. 267/2000 – Prot. n.141/2015 del Comune di Lauro;
13- invito/diffida del difensore di parte ricorrente del 15.10.2024 inviata al Comune di Lauro a mezzo pec a protocollo.lauro@asmepec.it in data 17.10.2024.
Eccepisce, inoltre, che soltanto dopo l’approvazione del conto finale della gestione sarebbe maturata l’esigibilità delle somme non pagabili durante il periodo di dissesto, perché la fase di liquidazione avrebbe sospeso i termini di prescrizione, in quanto l’articolo 248 del testo unico degli enti locali stabilisce il blocco delle azioni esecutive e la temporanea inesigibilità dei crediti.
La prescrizione sarebbe stata poi interrotta dall’avvenuto riconoscimento del debito avvenuto a mezzo della richiamata nota del Comune di Lauro – Commissario Straordinario di Liquidazione – dott. Raffaele Leanza del 11.3.2015 indirizzata ai coniugi LI-FI con oggetto Ammissione credito alla massa passiva /Proposta transattiva ai sensi dell’art.258 D.lgs. 267/2000 – Prot. n.141/2015. La prescrizione sarebbe stata interrotta dal riconoscimento del credito altrui (art. 2944 c.c.) atto privo di natura negoziale, costituendo un atto giuridico in senso stretto di natura non recettizia che non implica speciali intenzioni ricognitive, essendo sufficiente volontarietà e consapevolezza del debito (Cass. civ. sez. I, 8/04/2024, n. 9221, Cass. II, n. 9097/2018, tra le tante).
Alla camera di consiglio dell’11 febbraio 2026, il ricorso passa in decisione.
A giudizio del Collegio, il ricorso è meritevole di accoglimento.
Il Comune resistente non ha ottemperato al giudicato discendente dalla sentenza del Tribunale civile di Avellino numero 629 del 2008, nella parte in cui era stato condannato al pagamento della somma di euro 12.000 a titolo di risarcimento del danno, somma oggi corrispondente ad euro 12.768,80 tenuto conto degli interessi legali maturati alla data di proposizione del giudizio.
Inoltre, il Comune non ha neppure ottemperato al giudicato formatosi sulla sentenza del Tar di Salerno numero 2061 del 2012, nella parte in cui era stato condannato al pagamento delle spese di lite, per un importo corrispondente ad euro 6846,35 alla data di notifica dell’atto di precetto (11 dicembre 2014).
L’eccezione di prescrizione del credito, opposta dal Comune è infondata.
Come è noto, l’istituto della prescrizione assolve alla funzione di assicurare la certezza dei rapporti giuridici, ponendo un limite temporale entro il quale il creditore può agire nei confronti del debitore per ottenere la condanna al pagamento di quanto dovuto.
Presupposto per il decorso della prescrizione è l’esigibilità del credito, ovvero la astratta possibilità di agire in giudizio per il soddisfacimento della pretesa corrispondente al diritto.
Nel caso controverso, fin dal 2011, quindi prima della scadenza del termine decennale di prescrizione per i crediti accertati con sentenza, il Comune debitore era stato dichiarato in dissesto finanziario.
In base all’articolo 248 del testo unico degli enti locali, in seguito alla dichiarazione di dissesto finanziario del Comune e sino all’approvazione del rendiconto finale, non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell’ente.
Pertanto, nelle more della procedura di dissesto finanziario, il creditore non può pretendere il pagamento del credito, se non con il limitato mezzo di tutela costituito dall’istanza di ammissione al passivo, affinché l’organo straordinario di liquidazione provveda al riguardo.
Parte ricorrente ha tempestivamente chiesto l’ammissione alla massa passiva del credito derivante dalla sentenza del Tribunale civile di Avellino, presentando la relativa istanza in data 25 marzo 2011.
Quanto al credito discendente dalla sentenza del Tar di Salerno numero 2061 del 2012, parte ricorrente ha più volte interrotto la prescrizione, notificando la sentenza con formula esecutiva il 5 febbraio 2013 e il 4 agosto 2014, notificando atto di precetto il 9 gennaio 2014 e l’11 dicembre 2014, infine depositando formale diffida al Comune di Lauro in data 15 ottobre 2024, interrompendo definitivamente il termine decennale di prescrizione del diritto discendente dalla sentenza.
Pertanto, il ricorso deve essere accolto, con la condanna del Comune resistente all’ottemperanza al giudicato, mediante il pagamento delle somme dovute, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza, oltre interessi compensativi decorrenti dalla data di proposizione del ricorso.
In caso di ulteriore inerzia, alla scadenza del termine, parte ricorrente potrà chiedere l’esercizio dei poteri sostitutivi da parte del commissario ad acta, nominato in persona del Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato competente per la provincia di Avellino, con facoltà di delega ad un funzionario appartenente alla stessa struttura.
Le spese del presente giudizio devono essere poste a carico della parte pubblica inadempiente, in applicazione del criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando:
accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, ordina alla pubblica amministrazione resistente di dare esecuzione al giudicato, entro il termine indicato in motivazione, mediante il pagamento della somma di euro 12.768,80, oltre interessi compensativi dalla data di proposizione del ricorso, in ottemperanza alla sentenza del Tribunale civile di Avellino numero 629 del 2008 e mediante il pagamento della somma di euro 6846,35, oltre interessi compensativi dalla data di proposizione del ricorso, in ottemperanza alla sentenza del Tar di Salerno numero 2061 del 2012.
Nomina commissario ad acta, per il caso di ulteriore inottemperanza della pubblica amministrazione, il Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato competente per la provincia di Avellino, con facoltà di delega, il quale dovrà provvedere senza indugio, su istanza della ricorrente, al pagamento di quanto dovuto.
Condanna la parte pubblica resistente al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 1500,00 oltre accessori dovuti per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LV PO, Presidente
NI LF, Consigliere, Estensore
Raffaele Esposito, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI LF | LV PO |
IL SEGRETARIO