Sentenza 8 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/06/2001, n. 7812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7812 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2001 |
Testo completo
Aula A REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORT SU781 2 /0 1 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Annunziata R.G.N.15187/00 Michele Presidente Dott. Vigolo Luciano Consigliere Guido Consigliere lepiz Dott. Vidiri Cron. Dott. De Biase Arcangelo Consigliere Rep. Dott. De Matteis Aldo Ud. 6/03/01Consigliere Raffaele Cons.relatore CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEDott. Di Lella UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente: Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L. 3000 SENTENZA il IL CAN BU 2001 sul ricorso proposto da VI OV rapp.to e difeso, giusta procura a margine ricorso, dall'avv.to Antonio Liserre, del ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.to Paolo DE Camelis, in Roma, Via Azuni n.9.
- ricorrente -
contro
EDITORIALE IO ON SP in persona del legale rapp.te pro tempore, rapp.to e difeso dall'avv. Antonio Magnocavallo, giusta procura in calce al ricorso per cassazione notificato, ed elettivamente domiciliato 1045 presso lo studio dell'avv.to Mario Bussoletti, in Roma, via XXIV Maggio n. 43. controricorrente- avverso la ordinanza dell'11/7/2000 del Tribunale del lavoro di Milano- RG 10156/99 - Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 6/3/2000 dal Relatore Cons. Raffaele Di Lella;
Lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio Martone, che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità d e 1 r i c o r s o SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 2/12/99 la Editoriale OR ON SP proponeva opposizione innanzi al Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, avverso il decreto ingiuntivo emesso il 16/9/99, con il quale il suddetto Tribunale gli aveva intimato di M corrispondere al suo ex amministratore delegato, VI IN, la somma di £ 544.421.535. A fondamento della opposizione eccepiva preliminarmente l'inapplicabilità del rito del 2 lavoro poiché i crediti azionati non attenevano ad un rapporto di lavoro subordinato, né ad altro dei rapporti di cui all'art 409 cpc. Con ordinanza dell'11/7/2000 il giudice del lavoro, della eccezione preliminare,in accoglimento ritenuto che la causa dovesse essere trattata dalla sezione ordinaria del Tribunale di Milano, disponeva la trasmissione del fascicolo al Consigliere dirigente della Sezione lavoro al fine degli eventuali adempimenti per la assegnazione e la conversione del rito. Avverso tale ordinanza VI IN propone ricorso per regolamento di competenza. resiste conLa Editoriale OR ON SP memoria ai sensi dell'art 47, comma 5°, cpc. Ha inoltre depositato successiva memoria ex art 378 cpc. 3 MOTIVI DELLA DECISIONE Con il ricorso proposto, VI IN sostiene che il provvedimento impugnato, pur emesso in forma di ordinanza, avrebbe natura di sentenza erroneamente affermativa della competenza del Tribunale ordinario di Milano, laddove detta competenza spetta al Giudice del lavoro di Milano. Il ricorso va dichiarato inammissibile. Il D.lgs. n. 51 del 1998, nell'istituire il giudice unico di primo grado, ha soppresso l'ufficio del Pretore, abrogando l'art. 8 c.p.c., ed attribuendo al Tribunale tutte le cause che prima rientravano nella competenza di tale organo soppresso (cfr. art. 50 del citato decreto). Pertanto, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo richiamato, per il quale la causa deve essere comunque attribuita al Tribunale, la questione se una controversia spetti al giudice lle del lavoro, ovvero ad altro magistrato dello stesso ufficio giudiziario, non pone un problema di competenza in senso proprio, bensi' di rito, ovvero di ripartizione tra giudice monocratico e giudice collegialex (anch'essa non attinente alla competenza). Va dunque dichiarata la inammissibilità del ricorso per regolamento di competenza, essendo venuta meno la condizione di ammissibilita' dello stesso, costituita dalla possibilita' di scelta tra due giudici diversi, cioe' non appartenenti allo stesso ufficio, ognuno dei quali astrattamente competente a giudicare la controversia.. Le spese del giudizio vanno poste a carico del ricorrente nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara la inammissibilità del ricorso;
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese in £ 20.000, del giudizio che si liquidano oltre £ 1.000.000 per onorari. Così deciso in Roma, il 6/3/2001 Il Consigliere estensore Il Presidente Raffaele Di Lella Michele Annunziata Mr. Aunmurah I D , A O S L S 0 L Shel 1 A O T . , B 3 T I A 3 R S D 5 'A E P L . A S L T N I E S N D O IL CANCELLIERE 3 G P I -7 O S IM Depositato in Cancelleria -8 N A E A 1 D S 1 D E I , E A oggi, 8.6102001 E O T R G O N T T E G IS IT S E G IL CANCELLIERE E L IR E R D A L O L E D 5