Sentenza 16 ottobre 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/10/2018, n. 47062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47062 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2018 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RI IR nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 26/10/2017 del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA;
lette/santite le conclusioni del PG P—S t i cpc, (ør t-- -e ciuè -Q ,Q 4,
RITENUTO IN FATTO
1. RI RO proponeva incidente di esecuzione volto ad ottenere, ai sensi dell'art.671 cod. proc. pen., l'applicazione della disciplina della continuazione fra i reati giudicati con le seguenti sentenze: 1) sentenza emessa dal Tribunale di Napoli in data 19.4.2016, irrevocabile il 7.10.2016, di condanna alla pena di nove anni di reclusione e 32.000,00 euro di multa per il reato di cui all'art. 73 D.P.R. n. 309/90, commesso in Napoli nel gennaio 2000; 2) sentenza emessa dalla Corte di Appello di Napoli il 29.9.2011 (in riforma di quella resa il 28.10.2008 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli), irrevocabile il 18.2.2013, di condanna alla pena di undici anni e quattro mesi di reclusione per i reati di cui agli artt. 73 e 74 D.P.R. n. 309/90, commessi in Napoli tra il 2000 e il 2006; 3) sentenza emessa dalla Corte di Appello di Napoli il 26.9.2012 (a conferma di quella pronunciata il 4.10.2011 dal Tribunale di Avellino), irrevocabile 1'11.12.2012, di condanna alla pena di sei anni di reclusione e 30.000,00 euro di multa per il reato di cui all'art. 73 D.P.R. n. 309/90, commesso in Avellino il 13.4.2011; 4) sentenza emessa dalla Corte di Appello di Napoli il 24.11.2008 (in riforma di quella resa il 13.7.2007 dal Tribunale di Noia), irrevocabile 1'1.12.2009, di condanna alla pena di sette anni e sei mesi di reclusione per i reati di cui agli artt. 630 e 628 cod. pen., commessi nel luglio 2005 a Casalnuovo.
2. Con ordinanza del 26.10.2017, il Tribunale di Napoli in composizione collegiale, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza avanzata dal RI, escludendo, in base alle risultanze delle sentenze in atti, che fosse apprezzabile il benché minimo elemento da cui poter desumere che i reati in discussione, di svariata tipologia e perpetrati in un lasso di tempo notevolmente ampio in luoghi e contesti completamente diversi, fossero riconnpresi in un piano criminoso preventivamente deciso.
3. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso RI RO, per il tramite del difensore, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione, anche mediante travisamento del contenuto della sentenza sub 2) e quanto al contesto spaziale, temporale a criminale in cui risultano maturati tutti i reati. Deduce la difesa del ricorrente che il giudice dell'esecuzione era incorso in un "clamoroso" errore, in quanto, con riguardo alla sentenza sub 2), aveva fatto riferimento a un delitto associativo (partecipazione al clan camorrista MAZZARELLA dedito al narcotraffico) con condotta posta in essere nel biennio 2003/2004 a fronte di una contestazione che abbracciava il più ampio arco temporale 2000/2006; tale dato assumeva un significativo rilievo, in particolare, rispetto alla richiesta di applicazione della disciplina della continuazione con il reato oggetto della sentenza sub 1) (art. 73 D.P.R. n. 309/90), che, essendo stato commesso nel I, gennaio 2000, risultava ricompreso nell'arco temporale di operatività dell'associazione di cui all'art. 74 D.P.R. n. 309/90 risultante sia dal capo d'imputazione che dal corpo della sentenza (pag. 101). Al medesimo contesto associativo, a detta della difesa del ricorrente, doveva ricondursi anche l'episodio accertato con la sentenza sub 3), verificatosi il 13.7.2011 ad Avellino, circostanza in cui RI e tale DE SA vennero arrestati in flagrante trasporto di circa 2 kg di stupefacente;
non si trattava, invero, di una condotta sporadica, gli anni di riferimento erano gli stessi ed il ruolo del RI era rimasto immutato in funzione dell'approvvigionamento delle piazze di spaccio;
né si poteva ritenere detto episodio avulso dal precedente contesto, per il solo fatto che il ricorrente non avrebbe avuto modo di intrecciare nuovi rapporti con altri soggetti in ragione della lunga detenzione subita. Analoghe considerazioni valevano, nella prospettazione del ricorso, per i fatti giudicati con la sentenza sub 4): benché si trattasse di delitti di specie diversa (sequestro a scopo di estorsione e rapina) da quella caratterizzante i precedenti (traffico di stupefacenti), tali episodi dovevano in ogni caso ricollegarsi all'appartenenza del RI al sodalizio sub 2, in quanto il sequestro di persona avvenne per recuperare un credito nei confronti di PO CE che aveva truffato gli imputati.
4. Il Procuratore Generale preso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nei limiti di cui in motivazione.
2. Come puntualmente messo in rilievo dalla difesa del ricorrente, il Tribunale di Napoli è incorso in una palese contraddizione, emergente dal testo del provvedimento, laddove, con riferimento alla condotta associativa del RI oggetto della sentenza sub 2), ha ritenuto di circoscriverne l'operatività ai soli anni 2003/2004, a fronte di una contestazione dell'art. 74 D.P.R. che abbraccia il ben più ampio arco temporale che va dal 2000 al 2006. Tale contraddizione dovrà essere necessariamente sciolta in sede di rinvio, sia perché illogica in sé, sia perché l'eventuale arretramento della condotta associativa del RI all'anno 2000 permetterà, di nuovo, di valutare l'applicabilità della disciplina della continuazione tra i fatti di cui alla sentenza sub 2) e il reato giudicato con la sentenza sub 1) (art. 73 D.P.R. n. 309/90), in quanto commesso nel gennaio del 2000. L'ordinanza impugnata deve essere, pertanto, annullata limitatamente alla richiesta pertinente ai fatti di cui alle sentenze indicate nel provvedimento con i numeri 1) e 2), con rinvio per nuovo esame sul punto al Tribunale di Napoli in diversa composizione (v. sentenza C. Cost. n. 183 del 19.6.2013).
2. Il ricorso va, nel resto, rigettato. I rilievi critici sviluppati per sostenere la sussistenza del vincolo della continuazione anche con i fatti giudicati con le sentenze indicate con i numeri 3) e 4) scontano un approccio di tipo assertivo-confutativo e si esprimono sul piano fattuale del merito, non scalfendo l'adeguato argomentare del giudice dell'esecuzione, il quale ha correttamente posto in rilievo, quanto al reato oggetto della sentenza sub 3), il notevole iato temporale (cinque anni) che lo separava dalla fine dell'operatività dell'associazione di narcotrafficanti giudicata con la sentenza sub 2), e, quanto ai reati di cui alla sentenza sub 4), la radicale diversità tipologica rispetto a quella afferente agli altri reati e la diversa componente soggettiva caratterizzante la modalità concorsuale.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla richiesta pertinente ai fatti di cui alle sentenze indicate nel provvedimento con i numeri 1) e 2), e rinvia per nuovo esame, sul punto, al Tribunale di Napoli. Rigetta nel resto. Così deciso in Roma