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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Biella, sez. I, sentenza 11/02/2026, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Biella |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 7/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BIELLA Sezione 1, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
PIANTA PIER LUIGI, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 85/2025 depositato il 12/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Biella - Corso Europa N. 7/a 13900 Biella BI
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 132 2025 00014831 92 000 IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: (Rinuncia al ricorso) Resistente: Estinzione del giudizio. Spese compensate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso ritualmente notificato impugnava la cartella di pagamento eccependo il difetto e/o la carenza di motivazione in violazione degli articoli 7 e 12 della Legge 212/2000 (Statuto del contribuente). La controversia ha come oggetto la cartella di pagamento n 132 2025 00014831 92 000, notificata alla sig.ra Ricorrente_1 in data 15/07/2025, per un totale di € 254,31, importo iscritto a ruolo a seguito del mancato pagamento nei termini delle somme dovute in base alla comunicazione numero 23896562214, ex art 36 bis del D.P.R. n. 600/1973. L'Ufficio in data 10/12/2025 ha proceduto ad annullare totalmente la cartella di pagamento impugnata come da provvedimento di sgravio prot. N. 2025S656625. In data 12/12/2025 la ricorrente, ai sensi dell'art 44 del D.Lgs 546/1992, ha depositato la rinuncia al ricorso. Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate accettando la rinuncia e chiedendo la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione materia del contendere ai sensi dell'art.46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, con compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice, preso atto di quanto sopra, deve dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere (dovuta a rinuncia al ricorso). Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice
dichiara l'estinzione del giudizio.
Spese compensate.
Biella, 15 gennaio 2026
Il Giudice
ER LU NT
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BIELLA Sezione 1, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
PIANTA PIER LUIGI, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 85/2025 depositato il 12/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Biella - Corso Europa N. 7/a 13900 Biella BI
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 132 2025 00014831 92 000 IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: (Rinuncia al ricorso) Resistente: Estinzione del giudizio. Spese compensate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso ritualmente notificato impugnava la cartella di pagamento eccependo il difetto e/o la carenza di motivazione in violazione degli articoli 7 e 12 della Legge 212/2000 (Statuto del contribuente). La controversia ha come oggetto la cartella di pagamento n 132 2025 00014831 92 000, notificata alla sig.ra Ricorrente_1 in data 15/07/2025, per un totale di € 254,31, importo iscritto a ruolo a seguito del mancato pagamento nei termini delle somme dovute in base alla comunicazione numero 23896562214, ex art 36 bis del D.P.R. n. 600/1973. L'Ufficio in data 10/12/2025 ha proceduto ad annullare totalmente la cartella di pagamento impugnata come da provvedimento di sgravio prot. N. 2025S656625. In data 12/12/2025 la ricorrente, ai sensi dell'art 44 del D.Lgs 546/1992, ha depositato la rinuncia al ricorso. Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate accettando la rinuncia e chiedendo la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione materia del contendere ai sensi dell'art.46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, con compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice, preso atto di quanto sopra, deve dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere (dovuta a rinuncia al ricorso). Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice
dichiara l'estinzione del giudizio.
Spese compensate.
Biella, 15 gennaio 2026
Il Giudice
ER LU NT