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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 10/12/2025, n. 39569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39569 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso presentato da BO GI, nato a [...] il [...] avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno del 07/11/2023 e l'ordinanza della Corte di Cassazione del 24/0/2024 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Cinzia Vergine;
lette le conclusioni rassegnate, ex art. 23, comma 8, del decreto legge n. 137 del 2020 dal Procuratore generale che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 7 novembre 2023 la Corte di appello di Salerno, pronunciandosi in sede di giudizio di appello promosso da IA IO avverso la sentenza con la quale, il 4 maggio 2023, il Giudice dell'udienza preliminare Penale Sent. Sez. 3 Num. 39569 Anno 2025 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: VERGINE CINZIA Data Udienza: 23/10/2025 presso il Tribunale di Salerno, all'esito del rito abbreviato, lo aveva ritenuto responsabile dei reati a lui ascritti, di cui agli artt. 110, 424, 61, n. 2 cod.pen., (capo à), e 81, 110, 513-bis cod.pen. (capo b) -entrambi in concorso con BO, originario coimputato, nella veste di mandante del delitto contestato, laddove allo IA era contestato il concorso nella medesima condotta, quale esecutore materiale- e, riconosciute le aggravanti e la recidiva come contestate, lo aveva condannato alla pena di anni quattro di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali, con la pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque, e la condanna al risarcimento del danno, da liquidarsi in separata sede, con provvisionale di euro 20.000, ed alla rifusione in suo favore delle spese di costituzione e difesa, in parziale riforma della sentenza di primo grado, su accordo delle parti e con rinuncia da parte dell'imputato IA ai motivi di appello diversi da quelli proposti in tema di dosimetria della pena, ha, ex art. 599-bis cod.proc.pen., ridotto la pena ad anni tre e mesi quattro di reclusione, con conseguente revoca della pena accessoria inflitta dal Tribunale, e condanna dell'imputato alla rifusione delle spese di difesa e rappresentanza sostenute dalla parte civile. 2. BO GI -coimputato con IA, come da rubrica sopra indicata, ma giudicato separatamente, con rito ordinario- ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, tempestivo ricorso avverso la sentenza della Corte di appello del 7 novembre 2023, nella parte in cui ha confermato la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Salerno del 4 maggio 2023, di condanna del coimputato IA, nonché avverso l'ordinanza della Corte di cassazione del 24 maggio 2024, con cui è stata dichiarata l'inammissibilità dell'impugnazione proposta sempre solo dal coimputato IO IA, nonché avverso tutte le ordinanze pronuncia dal Giudice dell'udienza preliminare, dalla Corte di appello, e dalla Corte di Cassazione, nel corso dei relativi processi. Il ricorso è svolto con peculiare riferimento ai capi della sentenza, relativi al "motivo I.), contestato perché il G.u.p. di Salerno, nel corso del giudizio abbreviato richiesto da IO IA, ha affermato la responsabilità .di GI BO, benché quest'ultimo non abbia partecipato al processo, non sia stato evocato in giudizio, non abbia avuto la possibilità di difendersi". La sentenza della Corte territoriale sarebbe abnorme, strutturalmente, "nella parte in cui afferma la responsabilità di GI BO -perché formula una valutazione di responsabilità nei confronti di un soggetto che non ha partecipato al processo, che non è stato evocato in giudizio, che non ha avuto la possibilità di difendersi. [..1". Invoca, pertanto, l'annullamento della impugnata sentenza del G.u.p. e tutte le altre sentenze e ordinanze succitate. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. È evidente la carenza di legittimazione del ricorrente BO ad impugnare provvedimenti emessi tutti nei confronti del coimputato, in concorso, IA IO. Ed infatti, l'interesse ad impugnare e la legittimazione a proporre l'impugnazione del ricorrente BO sussiste unicamente con riferimento ai provvedimenti emessi nei suoi confronti. 2. Né sussiste alcuna abnormità della sentenza avverso cui l'impugnazione, inammissibile, è stata svolta, per effetto dell'affermazione di responsabilità contenuta nei suddetti provvedimenti in relazione alla posizione di BO, non ravvisandosi tale vizio sotto il profilo strutturale (ravvisabile qualora l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale) e tanto meno funzionale (ravvisabile in presenza di atto estraneo al sistema normativo, che determini una stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo). 3. Né certamente legittimazione alcuna può ritenersi per effetto dell'avvenuto deposito di tale provvedimento, all'udienza del 7 marzo 2025, nel processo a carico dell'BO, celebrato nelle forme del rito ordinario, nella piena legittimità di una siffatta acquisizione documentale (in termini Sez. 1, n. 50706 del 05/06/2014 Ud. (dep. 03/12/2014) Rv. 261480 — 01, secondo cui «[R]ientrano tra le sentenze divenute irrevocabili che possono essere acquisite ai fini della prova del fatto in esso accertato ai sensi dell'art. 238-bis cod.proc.pen., anche le sentenze emesse a seguito di giudizio abbreviato o di patteggiamento», principio, in seguito, reiteratamente ribadito, da ultimo da Sez. 2, n. 32364 del 2025, poiché una siffatta sentenza, legislativamente espressamente equiparata a una sentenza di condanna (art. 445, comma 1-bis, terzo periodo, cod.proc.pen.), divenuta irrevocabile, può essere utilizzata, a fini probatori, in un altro procedimento penale -ai sensi del citato art. 238-bis cod. proc. pen., quanto alla prova del fatto e della sua attribuibilità, pur se, sempre a norma dell'art. 238-bis cod.proc.pen., che richiama gli articoli 187 e 192, comma 3, dello stesso codice, la menzionata sentenza non costituisce piena prova dei fatti con essa accettati, ma necessita dei cosiddetti riscontri esterni (che, come chiarito da questa Corte di legittimità, possono 3 La C s.t. consistere in elementi di prova, sia rappresentativa sia logica, di cui il giudice deve dare evidentemente conto). Con la conseguenza che, nel caso specifico, il rimedio avverso l'eventuale utilizzazione dei provvedimenti a carico del coimputato IA nel processo a carico di BO (ove si sta procedendo con il rito ordinario) è costituito dall'impugnazione del provvedimento emesso a carico di quest'ultimo, qualora siano ravvisabili vizi denunciabili ai sensi dell'art. 606, comma 1, cod.proc.pen.. 3. Ne consegue la inammissibilità del ricorso con onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara .inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23 ottobre 2025
udita la relazione svolta dal consigliere Cinzia Vergine;
lette le conclusioni rassegnate, ex art. 23, comma 8, del decreto legge n. 137 del 2020 dal Procuratore generale che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 7 novembre 2023 la Corte di appello di Salerno, pronunciandosi in sede di giudizio di appello promosso da IA IO avverso la sentenza con la quale, il 4 maggio 2023, il Giudice dell'udienza preliminare Penale Sent. Sez. 3 Num. 39569 Anno 2025 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: VERGINE CINZIA Data Udienza: 23/10/2025 presso il Tribunale di Salerno, all'esito del rito abbreviato, lo aveva ritenuto responsabile dei reati a lui ascritti, di cui agli artt. 110, 424, 61, n. 2 cod.pen., (capo à), e 81, 110, 513-bis cod.pen. (capo b) -entrambi in concorso con BO, originario coimputato, nella veste di mandante del delitto contestato, laddove allo IA era contestato il concorso nella medesima condotta, quale esecutore materiale- e, riconosciute le aggravanti e la recidiva come contestate, lo aveva condannato alla pena di anni quattro di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali, con la pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque, e la condanna al risarcimento del danno, da liquidarsi in separata sede, con provvisionale di euro 20.000, ed alla rifusione in suo favore delle spese di costituzione e difesa, in parziale riforma della sentenza di primo grado, su accordo delle parti e con rinuncia da parte dell'imputato IA ai motivi di appello diversi da quelli proposti in tema di dosimetria della pena, ha, ex art. 599-bis cod.proc.pen., ridotto la pena ad anni tre e mesi quattro di reclusione, con conseguente revoca della pena accessoria inflitta dal Tribunale, e condanna dell'imputato alla rifusione delle spese di difesa e rappresentanza sostenute dalla parte civile. 2. BO GI -coimputato con IA, come da rubrica sopra indicata, ma giudicato separatamente, con rito ordinario- ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, tempestivo ricorso avverso la sentenza della Corte di appello del 7 novembre 2023, nella parte in cui ha confermato la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Salerno del 4 maggio 2023, di condanna del coimputato IA, nonché avverso l'ordinanza della Corte di cassazione del 24 maggio 2024, con cui è stata dichiarata l'inammissibilità dell'impugnazione proposta sempre solo dal coimputato IO IA, nonché avverso tutte le ordinanze pronuncia dal Giudice dell'udienza preliminare, dalla Corte di appello, e dalla Corte di Cassazione, nel corso dei relativi processi. Il ricorso è svolto con peculiare riferimento ai capi della sentenza, relativi al "motivo I.), contestato perché il G.u.p. di Salerno, nel corso del giudizio abbreviato richiesto da IO IA, ha affermato la responsabilità .di GI BO, benché quest'ultimo non abbia partecipato al processo, non sia stato evocato in giudizio, non abbia avuto la possibilità di difendersi". La sentenza della Corte territoriale sarebbe abnorme, strutturalmente, "nella parte in cui afferma la responsabilità di GI BO -perché formula una valutazione di responsabilità nei confronti di un soggetto che non ha partecipato al processo, che non è stato evocato in giudizio, che non ha avuto la possibilità di difendersi. [..1". Invoca, pertanto, l'annullamento della impugnata sentenza del G.u.p. e tutte le altre sentenze e ordinanze succitate. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. È evidente la carenza di legittimazione del ricorrente BO ad impugnare provvedimenti emessi tutti nei confronti del coimputato, in concorso, IA IO. Ed infatti, l'interesse ad impugnare e la legittimazione a proporre l'impugnazione del ricorrente BO sussiste unicamente con riferimento ai provvedimenti emessi nei suoi confronti. 2. Né sussiste alcuna abnormità della sentenza avverso cui l'impugnazione, inammissibile, è stata svolta, per effetto dell'affermazione di responsabilità contenuta nei suddetti provvedimenti in relazione alla posizione di BO, non ravvisandosi tale vizio sotto il profilo strutturale (ravvisabile qualora l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale) e tanto meno funzionale (ravvisabile in presenza di atto estraneo al sistema normativo, che determini una stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo). 3. Né certamente legittimazione alcuna può ritenersi per effetto dell'avvenuto deposito di tale provvedimento, all'udienza del 7 marzo 2025, nel processo a carico dell'BO, celebrato nelle forme del rito ordinario, nella piena legittimità di una siffatta acquisizione documentale (in termini Sez. 1, n. 50706 del 05/06/2014 Ud. (dep. 03/12/2014) Rv. 261480 — 01, secondo cui «[R]ientrano tra le sentenze divenute irrevocabili che possono essere acquisite ai fini della prova del fatto in esso accertato ai sensi dell'art. 238-bis cod.proc.pen., anche le sentenze emesse a seguito di giudizio abbreviato o di patteggiamento», principio, in seguito, reiteratamente ribadito, da ultimo da Sez. 2, n. 32364 del 2025, poiché una siffatta sentenza, legislativamente espressamente equiparata a una sentenza di condanna (art. 445, comma 1-bis, terzo periodo, cod.proc.pen.), divenuta irrevocabile, può essere utilizzata, a fini probatori, in un altro procedimento penale -ai sensi del citato art. 238-bis cod. proc. pen., quanto alla prova del fatto e della sua attribuibilità, pur se, sempre a norma dell'art. 238-bis cod.proc.pen., che richiama gli articoli 187 e 192, comma 3, dello stesso codice, la menzionata sentenza non costituisce piena prova dei fatti con essa accettati, ma necessita dei cosiddetti riscontri esterni (che, come chiarito da questa Corte di legittimità, possono 3 La C s.t. consistere in elementi di prova, sia rappresentativa sia logica, di cui il giudice deve dare evidentemente conto). Con la conseguenza che, nel caso specifico, il rimedio avverso l'eventuale utilizzazione dei provvedimenti a carico del coimputato IA nel processo a carico di BO (ove si sta procedendo con il rito ordinario) è costituito dall'impugnazione del provvedimento emesso a carico di quest'ultimo, qualora siano ravvisabili vizi denunciabili ai sensi dell'art. 606, comma 1, cod.proc.pen.. 3. Ne consegue la inammissibilità del ricorso con onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara .inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23 ottobre 2025