Sentenza breve 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Campobasso, sez. I, sentenza breve 16/03/2026, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Campobasso |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00109/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00040/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 40 del 2026, proposto dal sig. AR AM, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudio Di Pietro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Interno, la Questura di Campobasso, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Campobasso, via Insorti D'Ungheria, n.74;
per l'annullamento
del provvedimento del Questore della Provincia di Campobasso, prot. 117, Div. Pas/Cat. A12/Imm/2025/2^ Sez. Del 27.10.2025, notificato il 19.12.2025, di rifiuto di conversione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale in soggiorno per lavoro subordinato, richiesto dal ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Amministrazione intimata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 il dott. ER CC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con il ricorso introduttivo del presente giudizio il sig. AR AM, cittadino extracomunitario, già titolare di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale, ha impugnato il provvedimento avente prot. 117, Div. Pas/Cat. A12/Imm/2025/2^ Sez. Del 27.10.2025, notificato il 19.12.2025, con il quale il Questore della Provincia di Campobasso ha decretato il rifiuto di conversione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale in soggiorno per lavoro subordinato, richiesto dall’interessato.
A motivo del provvedimento questorile oggetto di gravame è stato evidenziato che “ alla data odierna, è scaduto il periodo per il quale lo straniero è stato autorizzato al lavoro stagionale nel territorio dello Stato ” e che “ dagli atti a corredo dell’istanza che lo stesso non ha presentato analoga richiesta presso lo Sportello Unico per Immigrazione territorialmente competente ”; nel detto provvedimento è stata altresì posta in rilievo “ l’impossibilità di questo Ufficio di valutare eventuali scritti e/o documentazione utile alla conversione del titolo di soggiorno poiché non è stato possibile notificare la relativa comunicazione, redatta ex art. 10bis L. 241/90, per l’irreperibilità dello straniero, accertata da personale del Commissariato della P.S. di Termoli (CB), incaricato della notifica ”.
2. Contro tale determinazione l’interessato ha proposto il presente ricorso, affidato alle seguenti censure:
I. Violazione e falsa applicazione di legge: Omessa comunicazione del preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10 bis l. 241/90. Manifesto vizio di violazione di legge ed eccesso di potere;
II. Violazione e falsa applicazione di legge, in particolare dell’art. 24, comma 10, del D.Lgs. n. 286/98, per errata interpretazione dell’obbligo di nulla osta. Difetto di istruttoria.
In estrema sintesi, con il primo mezzo il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 10 bis l. n. 241/1990: nel provvedimento è stato infatti rappresentato che la notifica del cd. preavviso di rigetto ai sensi della suddetta norma non si sarebbe perfezionata per l’ “irreperibilità” dell’interessato, ma sul punto quest’ultimo ha evidenziato di aver “ ritualmente trasferito la propria residenza in Termoli, alla via Mascilongo, 15, ove convive con la madre TA HAMETAJ, in un appartamento regolarmente condotto in locazione dalla stessa ”, sicché “ ai sensi dell’art. 6, comma 7, TU Immigrazione, il Comune di Termoli ha (o comunque avrebbe dovuto) comunicato alla Questura la variazione di residenza ” ( cfr. ricorso introduttivo, pag. 3).
Con il secondo mezzo, il ricorrente ha lamentato la violazione e falsa applicazione dell’art. 24, comma 10, d.lgs. n. 286/1998, deducendo che l’onere della richiesta di “ autorizzazione al lavoro non stagionale per l’anno in corso” non è posto a carico del richiedente, sicché la Questura non si sarebbe dovuta determinare per il rigetto dell’istanza, ma avrebbe dovuto provvedere con determinazione di contenuto positivo sussistendo, nella specie, i requisiti sostanziali al fine della invocata conversione del titolo di soggiorno.
Al riguardo, ha evidenziato il ricorrente che il Questore “ motiva il rigetto della istanza con la circostanza che il procedimento ha preso avvio direttamente avanti la Questura e non presso il S.U.I., con istanza di conversione finalizzata al preventivo rilascio del nulla osta relativo al rispetto della capienza delle quote di ingresso di cui all’art. 3, comma 4, del medesimo decreto ” ( cfr. ricorso, pag. 4).
3. In resistenza al ricorso si è costituita in giudizio, nell’interesse dell’Amministrazione intimata, l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, che ha dedotto l’integrale infondatezza del gravame.
4. All’udienza cautelare del 11.3.2026, dato avviso alle parti della possibilità di una definizione della controversia nel merito mediante sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm., la causa, sentiti i difensori presenti, è stata trattenuta in decisione.
5. Il ricorso è fondato, per l’assorbente fondatezza del suo secondo motivo, nel quale il Collegio ravvisa la ragione più liquida ai fini della soluzione della controversia.
6. Al riguardo, il Collegio deve ricordare che a fondamento del gravato provvedimento di diniego il Questore rileva che “ le condizioni per la conversione del titolo da lavoro stagionale a lavoro a tempo determinato o indeterminato prevedono che lo straniero abbia ottenuto, ai fini della conversione, una autorizzazione al lavoro non stagionale per l’anno in corso ”; nel provvedimento è poi aggiunto che “ alla data odierna è scaduto il periodo per il quale lo straniero è stato autorizzato al lavoro stagionale nel territorio dello Stato ” e che “ dagli atti a corredo dell’istanza che lo stesso non ha presentato analoga richiesta presso lo Sportello unico per l’Immigrazione territorialmente competente ”.
6.1. Ciò posto, per costante e condiviso indirizzo giurisprudenziale: “ quanto all'errata individuazione dell'Ufficio competente a rilasciare il provvedimento di conversione vale richiamare quanto disposto dall'art. 6, co. 1, lett. e) l. n. 24171990 secondo cui "Il responsabile del procedimento:...e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione", seguendone che, trattandosi di mera irregolarità, la presentazione dell'istanza dinanzi ad un organo incompetente lascia impregiudicato l'obbligo dell'Amministrazione di provvedere comunque sulla richiesta del privato (T.A.R. Lazio, sez. II, 01/02/2022, n. 1172), costituendo principio generale del vigente procedimento amministrativo che l'amministrazione, ove non si ritenga competente ad evadere la pratica oggetto d'istanza di un cittadino, è tenuta ad inviarla all'ufficio competente, tenendo informato di ciò il richiedente e, laddove previsto, anche a fornire all'amministrazione competente il proprio contributo istruttorio (cfr. in tal senso, ex multis, TAR Piemonte, Sez. I, n. 1136 del 10 ottobre 2013) ” ( cfr. T.A.R. Sicilia Sezione staccata di Catania, Sez. IV, sentenza n. 3034/2025; T.A.R. Lombardia – Brescia, sez. II, 27 novembre 2023 n. 867: proprio in un caso di errato invio alla Questura anziché al SUI della domanda di conversione; e nello stesso senso e sulla medesima fattispecie, si vedano anche T.A.R. Liguria, sez. I, 19 gennaio 2024, n. 23 e T.A.R. Marche sez. I 4 aprile 2013, n. 269).
6.2. Di conseguenza, anche tenendo conto del fatto che nelle procedure relative ai titoli di soggiorno in favore di cittadini extracomunitari si possono verificare disguidi del tipo di quello occorso al ricorrente (e questo proprio perché l’ordinamento è caratterizzato da una variegata tipologia di permessi di soggiorno, alcuni dei quali convertibili), era onere della Questura intimata trasmettere l’istanza del ricorrente al competente Sportello Unico per l’Immigrazione per gli adempimenti inerenti la conversione: da qui la fondatezza del secondo motivo di ricorso.
7. Alla luce delle considerazioni che precedono, dunque, con l’assorbimento del primo motivo di doglianza, il ricorso deve essere accolto, con il conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
8. L’Amministrazione dovrà pertanto rideterminarsi in ordine alla posizione dell’interessato in aderenza ai principi enunciati nella presente decisione.
9. La peculiarità della materia induce a compensare tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
ZI ER, Presidente
Luigi Lalla, Referendario
ER CC, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ER CC | ZI ER |
IL SEGRETARIO