CGT1
Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Trapani, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trapani |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 76/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 1, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DE MARIA MICHELE, Presidente
VITA AE LO, RE
GANDOLFO GIUSEPPE ERNESTO, Giudice
in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1316/2023 depositato il 14/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.dogane E Monopoli Direzione Regionale Sicilia-Um-Sot Di Trapani
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso uadm.sicilia5@pec.adm.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. MUG180010983U GIOCHI-LOTTERIE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 14.12.2023, RGR 1316/23, Ricorrente_1, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli Avv.ti Difensore_1 e Difensore_2, impugnava l'avviso di accertamento n. MUG180010983U, relativo all'anno d'imposta 2018, recante l'importo complessivo di
€ 68.265,53, (di cui € 28.741,89 a titolo di omesso versamento dell'imposta unica di cui al D. lgs 504/1998,
€ 5.033,37 a titolo di interessi ed € 34.490,27 a titolo di sanzione amministrativa) notificato al ricorrente, nella qualità di coobbligato solidale e socio accomandante della s.a.s. Società_1 da parte dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli, sez. op. territoriale di Trapani, in data 25.05.2023, sostenendone la illegittimità.
A sostegno del proprio gravame parte ricorrente assumeva il difetto di territorialità del tributo, l'inesigibilità delle somme azionate nei suoi confronti e la nullità dell'avviso di accertamento per omessa notifica degli atti prodromici.
Chiedeva, pertanto, l'accoglimento del ricorso, con condanna alle spese di lite.
L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, costituitasi in giudizio con controdeduzioni depositate il 09.04.2024, comunicava che in data 07.11.2023 veniva accolto il reclamo proposto e che nei giorni immediatamente successivi (13.11.2023) veniva emesso il provvedimento di annullamento dell'avviso di accertamento n.
MUG180010983U, limitatamente alla pretesa rivolta nei confronti del ricorrente.
Seguiva, in data 22.11.2023, il provvedimento di sgravio totale del ruolo iscritto.
Successivamente, in data 29.11.2023, riceveva una richiesta di pagamento da parte del legale del ricorrente, Avv. Difensore_1, cui seguiva nota di riscontro datata 04.12.2023.
Nonostante l'accoglimento del reclamo ed il provvedimento di sgravio totale degli importi iscritti a ruolo, in data 14.12.2023, veniva depositato il presente ricorso.
Chiedeva, pertanto, dichiararsi la cessata materia del contendere con compensazione delle spese.
Rigettata l'istanza di sospensione dell'atto impugnato con ordinanza del 17.05.2024, all'udienza del
09.01.2026, la controversia veniva chiamata e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva, in via preliminare ed assorbente rispetto ad ogni altra questione, che nelle more del giudizio è intervenuta, da parte di Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, la richiesta di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con compensazione delle spese del giudizio. L'art. 46 d.lgs. 546/1992 dispone che "il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge e in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere".
Ciò premesso, va dichiarata cessata la materia del contendere e la conseguente estinzione del giudizio.
Quanto alle spese si osserva che, essendo lo sgravio in autotutela intervenuto prima dell'istaurazione del giudizio, esse vanno compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Trapani, contrariis reiectis, dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Trapani, addì 09.01.2026
Il Presidente Il RE
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 1, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DE MARIA MICHELE, Presidente
VITA AE LO, RE
GANDOLFO GIUSEPPE ERNESTO, Giudice
in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1316/2023 depositato il 14/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.dogane E Monopoli Direzione Regionale Sicilia-Um-Sot Di Trapani
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso uadm.sicilia5@pec.adm.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. MUG180010983U GIOCHI-LOTTERIE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 14.12.2023, RGR 1316/23, Ricorrente_1, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli Avv.ti Difensore_1 e Difensore_2, impugnava l'avviso di accertamento n. MUG180010983U, relativo all'anno d'imposta 2018, recante l'importo complessivo di
€ 68.265,53, (di cui € 28.741,89 a titolo di omesso versamento dell'imposta unica di cui al D. lgs 504/1998,
€ 5.033,37 a titolo di interessi ed € 34.490,27 a titolo di sanzione amministrativa) notificato al ricorrente, nella qualità di coobbligato solidale e socio accomandante della s.a.s. Società_1 da parte dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli, sez. op. territoriale di Trapani, in data 25.05.2023, sostenendone la illegittimità.
A sostegno del proprio gravame parte ricorrente assumeva il difetto di territorialità del tributo, l'inesigibilità delle somme azionate nei suoi confronti e la nullità dell'avviso di accertamento per omessa notifica degli atti prodromici.
Chiedeva, pertanto, l'accoglimento del ricorso, con condanna alle spese di lite.
L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, costituitasi in giudizio con controdeduzioni depositate il 09.04.2024, comunicava che in data 07.11.2023 veniva accolto il reclamo proposto e che nei giorni immediatamente successivi (13.11.2023) veniva emesso il provvedimento di annullamento dell'avviso di accertamento n.
MUG180010983U, limitatamente alla pretesa rivolta nei confronti del ricorrente.
Seguiva, in data 22.11.2023, il provvedimento di sgravio totale del ruolo iscritto.
Successivamente, in data 29.11.2023, riceveva una richiesta di pagamento da parte del legale del ricorrente, Avv. Difensore_1, cui seguiva nota di riscontro datata 04.12.2023.
Nonostante l'accoglimento del reclamo ed il provvedimento di sgravio totale degli importi iscritti a ruolo, in data 14.12.2023, veniva depositato il presente ricorso.
Chiedeva, pertanto, dichiararsi la cessata materia del contendere con compensazione delle spese.
Rigettata l'istanza di sospensione dell'atto impugnato con ordinanza del 17.05.2024, all'udienza del
09.01.2026, la controversia veniva chiamata e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva, in via preliminare ed assorbente rispetto ad ogni altra questione, che nelle more del giudizio è intervenuta, da parte di Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, la richiesta di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con compensazione delle spese del giudizio. L'art. 46 d.lgs. 546/1992 dispone che "il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge e in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere".
Ciò premesso, va dichiarata cessata la materia del contendere e la conseguente estinzione del giudizio.
Quanto alle spese si osserva che, essendo lo sgravio in autotutela intervenuto prima dell'istaurazione del giudizio, esse vanno compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Trapani, contrariis reiectis, dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Trapani, addì 09.01.2026
Il Presidente Il RE