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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Benevento, sez. III, sentenza 22/01/2026, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Benevento |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 60/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 3, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale: DE TULLIO GIUSEPPE, Presidente
CH AU, OR
ARGENIO GIULIO, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 707/2021 depositato il 13/10/2021
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ceppaloni - Piazza Carmine Rossi 1 82014 Ceppaloni BN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 771 TASI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Benevento in data 13.10.21,
Ricorrente 1 impugnava l'avviso di accertamento n.771 del 31/12/2020 notificato il 17.03.2021 avente ad oggetto TASI anno 2015 per €153,00 oltre sanzioni, interessi e spese
Eccepiva il difetto di legittimazione del funzionario responsabile ad emettere e firmare l'avviso di accertamento, la mancata sottoscrizione dell'avviso di accertamento e la violazione della privacy da parte del Comune.
Chiedeva l'annullamento dell'atto, con condanna al pagamento delle spese, con distrazione e condanna al risarcimento danni ex art.96 c.p.c. per lite temeraria.
II COMUNE DI CEPPALONI, regolarmente costituito, eccepiva preliminarmente l'inammissibilità del ricorso perché atto scannerizzato depositato telematicamente e non già documento "nativo"; nel merito contestava l'infondatezza del ricorso
Concludeva chiedendo "rigettare il ricorso proposto dal contribuente, in quanto inammissibile e/o illegittimo e/o comunque infondato. CONDANNA ALLE SPESE DI GIUDIZIO".
Il Collegio, disposta l'interruzione per il decesso del difensore, ha deliberato in camera di consiglio in data 15.01.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai sensi dell' 45 Codice del processo tributario (D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546): "1. Il processo si estingue nei casi in cui le parti alle quali spetta di proseguire, riassumere o integrare il giudizio non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo.
2. Le spese del processo estinto a norma del comma 1 restano a carico delle parti che le hanno anticipate".
Nel caso in esame il giudizio veniva interrotto in data 27.02.2025 per decesso del difensore e non veniva riassunto.
Ne consegue che deve dichiararsene l'estinzione per inattività delle parti.
P.Q.M.
1) Dichiara l'estinzione del giudizio;
2) Nulla per le spese.
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 3, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale: DE TULLIO GIUSEPPE, Presidente
CH AU, OR
ARGENIO GIULIO, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 707/2021 depositato il 13/10/2021
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ceppaloni - Piazza Carmine Rossi 1 82014 Ceppaloni BN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 771 TASI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Benevento in data 13.10.21,
Ricorrente 1 impugnava l'avviso di accertamento n.771 del 31/12/2020 notificato il 17.03.2021 avente ad oggetto TASI anno 2015 per €153,00 oltre sanzioni, interessi e spese
Eccepiva il difetto di legittimazione del funzionario responsabile ad emettere e firmare l'avviso di accertamento, la mancata sottoscrizione dell'avviso di accertamento e la violazione della privacy da parte del Comune.
Chiedeva l'annullamento dell'atto, con condanna al pagamento delle spese, con distrazione e condanna al risarcimento danni ex art.96 c.p.c. per lite temeraria.
II COMUNE DI CEPPALONI, regolarmente costituito, eccepiva preliminarmente l'inammissibilità del ricorso perché atto scannerizzato depositato telematicamente e non già documento "nativo"; nel merito contestava l'infondatezza del ricorso
Concludeva chiedendo "rigettare il ricorso proposto dal contribuente, in quanto inammissibile e/o illegittimo e/o comunque infondato. CONDANNA ALLE SPESE DI GIUDIZIO".
Il Collegio, disposta l'interruzione per il decesso del difensore, ha deliberato in camera di consiglio in data 15.01.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai sensi dell' 45 Codice del processo tributario (D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546): "1. Il processo si estingue nei casi in cui le parti alle quali spetta di proseguire, riassumere o integrare il giudizio non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo.
2. Le spese del processo estinto a norma del comma 1 restano a carico delle parti che le hanno anticipate".
Nel caso in esame il giudizio veniva interrotto in data 27.02.2025 per decesso del difensore e non veniva riassunto.
Ne consegue che deve dichiararsene l'estinzione per inattività delle parti.
P.Q.M.
1) Dichiara l'estinzione del giudizio;
2) Nulla per le spese.