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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 23/12/2025, n. 1642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1642 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3451/2023
TRIBUNALE DI CASSINO
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice dott. Federico ERAMO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel proc. n.3451/2023 promosso da:
c.f. rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente Parte_1 C.F._1
dagli avv.ti Carlo Risi e Marilena Martini e con loro elettivamente domiciliato presso lo studio di questi ultimni in Aquino, alla Via Giovenale n. 31.…………………………………………………….. TT
contro c.f. in persona del legale rappresentante p.t ed elettivamente domiciliata in CP_1 P.IVA_1
Frosinone via Marco Tullio Cicerone 129 presso lo studio dell'avv. Franco Pizzutelli che la rappresenta e difende …………………………………………………………………………..…………..Convenuta
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato ha riferito che in data 27 febbraio 2021, Parte_1
nelle prime ore della mattinata, mentre percorreva con la sua bicicletta elettrica la Strada Statale
Casilina, in territorio di Roccasecca, insieme ad altri ciclisti, giunto all'altezza del km 121+720 fu improvvisamente ostacolato da un animale di piccole dimensioni che, sbucando dalla destra della carreggiata, collise con la ruota del mezzo, compromettendone la stabilità. In conseguenza di tale evento inatteso, egli perse il controllo della bicicletta e, dopo una serie di manovre incontrollate, uscì
dalla sede stradale, andando a impattare con la ruota anteriore contro un pozzetto in calcestruzzo pagina 1 di 7 presente sulla banchina e sopraelevato rispetto al piano viabile. L'urto lo proiettò all'interno di un adiacente fosso di scolo in cemento, privo in quel tratto di adeguate protezioni, nel quale cadde violentemente riportando gravi lesioni, in particolare alla spalla sinistra. Il ha riferito che Pt_1
nell'immediatezza, fu soccorso dai presenti e trasportato presso l'Ospedale di Cassino, dove gli furono diagnosticate numerose e rilevanti lesioni traumatiche, tra cui fratture costali multiple, interessamento polmonare, enfisema sottocutaneo e frattura della scapola. Considerata la gravità del quadro clinico, in serata venne trasferito presso una struttura ospedaliera romana, ove fu sottoposto a intervento chirurgico all'omero sinistro e vi rimase ricoverato per diversi giorni, con successiva dimissione accompagnata da una prognosi significativa e da specifiche prescrizioni terapeutiche e riabilitative.
L'attore ha esposto che nei mesi successivi, intraprese un lungo e complesso percorso di cure,
comprendente trattamenti riabilitativi e ulteriori interventi chirurgici, tra cui la rimozione dei mezzi di sintesi e, da ultimo, l'impianto di una protesi inversa della spalla sinistra. All'esito di tale iter,
direttamente riconducibile all'evento occorso nel febbraio 2021, residuarono in capo al Pt_1
rilevanti esiti invalidanti, conseguenti a un grave trauma toracico e a plurime fratture ossee. Il Pt_1
ha quindi, lamentato che a causa delle menomazioni riportate, subì un sensibile e duraturo peggioramento della qualità della vita, non poté più svolgere numerose attività che in precedenza caratterizzarono la sua quotidianità. In particolare, dovette abbandonare l'attività sportiva agonistica nel ciclismo, praticata da molti anni, nonché ridimensionò o cessò altre attività ricreative e funzionali,
quali la caccia, la guida per lunghi tragitti e lo svolgimento di comuni mansioni domestiche che richiesero l'uso prolungato o la forza degli arti superiori. Tali limitazioni incisero in modo significativo anche sul piano personale e relazionale, determinando una condizione di maggiore dipendenza dall'assistenza dei familiari e una progressiva riduzione delle occasioni di socialità, con evidenti ripercussioni sul benessere psicologico complessivo. Sul fondamento di tali presupposti l'attore ha rassegnato le seguenti conclusioni: “…Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni più utile
declaratoria, contrariis reiectis, per i motivi sopra esposti: – accertare e dichiarare l'esclusiva pagina 2 di 7 responsabilità dell' ai sensi dell'art 2051 c.c. per le lesioni patrimoniali e non, subite dal Sig. CP_1
a causa del sinistro di cui in premessa e, per l'effetto, – condannare l'azienda Parte_1
convenuta, in persona del l.r.p.t., al risarcimento di tutti i danni in favore dell'attore nella misura di
Euro di € 341.002,00 a titolo di danno non patrimoniale per le voci di danno così come sopra
analiticamente specificate nel paragrafo rubricato “quantificazione del danno”(A+B+C+D), oltre ad
€ 455,00 per danno patrimoniale o di quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia,
oltre agli interessi legali dal giorno del sinistro sino al soddisfo e la rivalutazione monetaria. – con
vittoria di spese”.
Si è costituita l' che ha impugnato e contestato le avverse deduzioni riferendo che l'attore ha CP_1
promosso il presente giudizio richiamando l'art. 2051 c.c., che disciplina la responsabilità per i danni derivanti da cose sottoposte a custodia, responsabilità esclusa in presenza del caso fortuito. Nella
fattispecie in esame, l'evento non risulta tuttavia riconducibile alla cosa, bensì determinato dall'improvviso attraversamento di un animale e dalla condotta imprudente del danneggiato stesso.
L'irruzione del gatto sulla carreggiata, pertanto, integra un accadimento imprevedibile e inevitabile,
idoneo a interrompere il nesso eziologico, mentre la dinamica del sinistro evidenzia come la guida tenuta dal abbia avuto un ruolo causale determinante. Dalle dichiarazioni rese dal testimone in Pt_1
sede di sommarie informazioni emerge che egli procedeva a velocità non moderata, anche in considerazione del supporto del motore elettrico, e che non si avvide tempestivamente dell'ostacolo,
circostanza confermata da testimoni che notarono l'animale a distanza e le successive manovre scoordinate della bicicletta. L'Ente ha dedotto, quindi, che dalla ricostruzione dei fatti risulta che il dopo aver perso il controllo del mezzo ed effettuato movimenti a zig-zag, venne sbalzato dalla Pt_1
bicicletta, finendo nel fosso laterale destinato al deflusso delle acque piovane. Non risultano, per contro, manovre di emergenza idonee a evitare l'animale, sicché una condotta di guida più prudente e una velocità adeguata avrebbero verosimilmente scongiurato l'evento. È inoltre priva di riscontri oggettivi l'affermazione relativa all'urto contro un pozzetto in calcestruzzo, non confermata né dagli pagina 3 di 7 operanti né dai testimoni. Sul fondamento di tali considerazioni l'ente ha rassegnato le seguenti conclusioni: “…si confida nel rigetto della domanda attorea perché infondata, con il favore delle spese
e compensi del giudizio. In via subordinata, dichiarare che l'evento è avvenuto per corresponsabilità
del con liquidazione dei danni come provati, proporzionale al grado di colpa del Pt_1 Pt_1
stesso, con integrale e/o parziale compensazione delle spese del giudizio”.
Instauratosi il giudizio, con il deposito delle memorie 171 ter I termine cpc l' ha esposto che solo CP_1
dopo la sua costituzione è stato accertato che il tratto della Casilina in cui avvenne il sinistro CP_2
rientra in una “traversa interna” dell'abitato di Roccasecca, in base a una delimitazione intervenuta tra e In tali tratti, l' è responsabile esclusivamente della gestione e manutenzione CP_1 CP_3 CP_1
del piano viabile, mentre la competenza sulle pertinenze stradali richiede una specifica intesa con il che nel caso di specie non risulta prevista. Pertanto, poiché il verbale di delimitazione non CP_3
attribuisce all' alcuna competenza sulle pertinenze, la responsabilità per il pozzetto indicato CP_1
come causa del danno non può essere ascritta alla stessa, fra l'altro, l ha precisato che, trattandosi CP_1
di strada extraurbana secondaria di tipo C, non sussiste l'obbligo di installare recinzioni per impedire l'attraversamento di animali. Sul fondamento di tali presupposti l'Ente ha così modificato le proprie conclusioni: “…Piaccia all'On.le Tribunale: - in via principale, dichiarare il difetto di legittimazione
passiva dell' con il favore dei compensi del giudizio;
- in via subordinata, rigettare CP_1
comunque la domanda attorea perché infondata, con il favore delle spese e compensi del giudizio”.
Il Giudice ha ammesso le prove orali depositate dalle parti e dopo aver ascoltato i testi con l'ordinanza del 28 gennaio 2025 ha concesso i termini ex art.189 cpc.
All'udienza virtuale del 17 dicembre 2025 i Giudice ha preso la causa in riserva per la decisione.
Per questo Giudice le richieste di parte attrice meritano il rigetto.
Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione sollevata dall' riguardante la propria carenza di CP_1
legittimazione passiva, la documentazione allegata da parte attrice, fornitole dalla TR , nello pagina 4 di 7 specifico il D.P.C.M. del 20 febbraio 2018 ha attribuito la gestione della strada all' al riguardo CP_1
sono condivisibili gli argomenti riferiti da parte attrice.
Nel merito, invece, le domande dell'attore sono infondate: l'istruttoria svolta non ha fornito prova certa e inconfutabile di quanto dichiarato da parte attrice.
Dalla disamina degli atti di causa emerge che l'attore nel circolare a bordo di una bicicletta, per l'attraversamento di un gatto di cui non è chiaro il suo ruolo nella vicenda (non si capisce se l'animale si sia limitato ad attraversare la strada o abbia urtato la ruota della bicicletta) perse ad un tratto il controllo del mezzo urtò un pozzetto in calcestruzzo e cadde nel fosso: tali lacune non sono state colmate neanche dall'istruttoria svolta.
La teste , ascoltata anche dai Carabinieri di Pontecorvo, ha dichiarato che con la sua auto Testimone_1
era dietro al ciclista e di aver visto un gatto sbucare ma di non essere sicura che ci sia stato un urto tra la bicicletta e il gatto. La teste ha riferito poi di aver visto il sbandare ma di non averlo visto Pt_1
impattare contro il pozzetto di calcestruzzo ma di aver notato solo la bicicletta a terra e il ciclista nel fosso, senza però ricordare in quale posizione si fosse trovata il veicolo dopo la caduta del Pt_1
Parimenti, gli altri testi ascoltati dai militari, in qualità di sommari informatori nulla hanno riferito sulle modalità della caduta e dell'impatto.
ha precisato di non poter descrivere la dinamica della caduta, poiché insieme al e Tes_2 Pt_1
ad altri ciclisti percorrevano la strada a fila indiana e lui era posto prima del il ha Pt_1 Tes_2
sentito solo le urla del dopo la caduta di quest'ultimo. Pt_1
Allo stesso modo, ha dichiarato di non aver assistito al sinistro essendo giunto dopo Testimone_3
che il fatto era accaduto, e, quindi, di non aver visto come era avvenuto l'incidente: egli ha affermato di aver sentito da altre persone presenti attribuire la causa della caduta del al gatto, e quindi “de Pt_1
relato”.
La circostanza che vi fossero altri ciclisti, che non hanno riferito sull'accaduto, come esposto invece,
dal e dal appare alquanto singolare: se il era davanti al in fila indiana e Pt_1 Tes_2 Tes_2 Pt_1
pagina 5 di 7 non ha potuto osservare lo svolgimento della vicenda, gli altri ciclisti avrebbero ben potuto riferire sull'accaduto ma di questi nel verbale dei Carabinieri non si fa alcuna menzione e tale particolare non sarebbe stato secondario nell'economia della vicenda.
Gli attori hanno invocato a fondamento della loro pretesa l'art. 2051 cc.: tuttavia, ai fini della valutazione richiesta dall'art. 2051 c.c. la condotta colposa del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, potendo essa valere a neutralizzare interamente la pericolosità della res, degradandola a mera occasione del sinistro ed escludendo in tal modo la responsabilità del custode, ovvero, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1, a diminuirla quale causa soltanto concorrente. Inoltre, anche se l'art. 2051
c.c. è ritenuto applicabile non solo alle cose suscettibili di produrre danni per loro natura ma anche alle cose prive di un dinamismo proprio, rispetto al quale sussiste, comunque, il dovere di controllo e di custodia allorché il danno possa verificarsi in conseguenza dell'insorgere in esse di un processo dannoso provocato da elementi esterni, nella fattispecie non è stata dimostrata la correlazione tra pericolosità del fosso con quella del pozzetto di calcestruzzo e l'attraversamento del gatto che avrebbe causato lo sbandamento del e la conseguente caduta. In tali casi, se in via generale è necessario Pt_1
al danneggiato dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, qualora si tratti di cosa di per sé statica e inerte, la prova del nesso causale, di cui è onerato l'attore, è particolarmente rilevante e delicata: il pozzetto di calcestruzzo non manifesta di per sé solo il collegamento causale, necessario ed ineliminabile, con la caduta del ciclista, ove questi non provi che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, la caduta.
Tale mancata dimostrazione ricorre nel caso in esame: la mancanza di prova circa le modalità di impatto con il gatto, quest'ultima circostanza sicuramente riconducibile al caso fortuito, la confusione dell'unica teste che ha riferito di aver visto il gatto, prima descrivendolo nero poi di colore scuro, il fatto che alcuno dei testi ha riferito di aver visto il impattare con il pozzetto e Pt_1
pagina 6 di 7 conseguenzialmente cadere nel fosso, essendosi la Pace limitata a dire che il “compiva delle Pt_1
operazioni a zig zag” e di non aver più visto il ciclista, se non dopo essersi fermata per accorgersi che era nel fosso, sono elementi che non avrebbero potuto permettere neanche lo svolgimento della CTU;
fra l'altro, i Carabinieri hanno rinvenuto sui luoghi di causa oggetti rotti non appartenenti al veicolo attoreo. Il vuoto probatorio non consente neanche la qualificazione della domanda ai sensi dell'
art.2043 cc. come dedotto dall'attore.
Le altre questioni devono ritenersi assorbite.
Le spese del grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in conformità al D.M. 55/2014
e successive modifiche ed integrazioni, con riferimento al valore dichiarato.
P.Q.M
- definitivamente pronunciando;
RIGETTA
le domande proposte da Parte_1
CO
al pagamento delle spese processuali in favore di , che si liquidano nella Parte_1 CP_1
misura di € 22.457,00 per compenso, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e C.p.A. come per legge.
Cassino, 23 dicembre 2025
Il Giudice unico
Dott. Federico Eramo
pagina 7 di 7
TRIBUNALE DI CASSINO
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice dott. Federico ERAMO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel proc. n.3451/2023 promosso da:
c.f. rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente Parte_1 C.F._1
dagli avv.ti Carlo Risi e Marilena Martini e con loro elettivamente domiciliato presso lo studio di questi ultimni in Aquino, alla Via Giovenale n. 31.…………………………………………………….. TT
contro c.f. in persona del legale rappresentante p.t ed elettivamente domiciliata in CP_1 P.IVA_1
Frosinone via Marco Tullio Cicerone 129 presso lo studio dell'avv. Franco Pizzutelli che la rappresenta e difende …………………………………………………………………………..…………..Convenuta
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato ha riferito che in data 27 febbraio 2021, Parte_1
nelle prime ore della mattinata, mentre percorreva con la sua bicicletta elettrica la Strada Statale
Casilina, in territorio di Roccasecca, insieme ad altri ciclisti, giunto all'altezza del km 121+720 fu improvvisamente ostacolato da un animale di piccole dimensioni che, sbucando dalla destra della carreggiata, collise con la ruota del mezzo, compromettendone la stabilità. In conseguenza di tale evento inatteso, egli perse il controllo della bicicletta e, dopo una serie di manovre incontrollate, uscì
dalla sede stradale, andando a impattare con la ruota anteriore contro un pozzetto in calcestruzzo pagina 1 di 7 presente sulla banchina e sopraelevato rispetto al piano viabile. L'urto lo proiettò all'interno di un adiacente fosso di scolo in cemento, privo in quel tratto di adeguate protezioni, nel quale cadde violentemente riportando gravi lesioni, in particolare alla spalla sinistra. Il ha riferito che Pt_1
nell'immediatezza, fu soccorso dai presenti e trasportato presso l'Ospedale di Cassino, dove gli furono diagnosticate numerose e rilevanti lesioni traumatiche, tra cui fratture costali multiple, interessamento polmonare, enfisema sottocutaneo e frattura della scapola. Considerata la gravità del quadro clinico, in serata venne trasferito presso una struttura ospedaliera romana, ove fu sottoposto a intervento chirurgico all'omero sinistro e vi rimase ricoverato per diversi giorni, con successiva dimissione accompagnata da una prognosi significativa e da specifiche prescrizioni terapeutiche e riabilitative.
L'attore ha esposto che nei mesi successivi, intraprese un lungo e complesso percorso di cure,
comprendente trattamenti riabilitativi e ulteriori interventi chirurgici, tra cui la rimozione dei mezzi di sintesi e, da ultimo, l'impianto di una protesi inversa della spalla sinistra. All'esito di tale iter,
direttamente riconducibile all'evento occorso nel febbraio 2021, residuarono in capo al Pt_1
rilevanti esiti invalidanti, conseguenti a un grave trauma toracico e a plurime fratture ossee. Il Pt_1
ha quindi, lamentato che a causa delle menomazioni riportate, subì un sensibile e duraturo peggioramento della qualità della vita, non poté più svolgere numerose attività che in precedenza caratterizzarono la sua quotidianità. In particolare, dovette abbandonare l'attività sportiva agonistica nel ciclismo, praticata da molti anni, nonché ridimensionò o cessò altre attività ricreative e funzionali,
quali la caccia, la guida per lunghi tragitti e lo svolgimento di comuni mansioni domestiche che richiesero l'uso prolungato o la forza degli arti superiori. Tali limitazioni incisero in modo significativo anche sul piano personale e relazionale, determinando una condizione di maggiore dipendenza dall'assistenza dei familiari e una progressiva riduzione delle occasioni di socialità, con evidenti ripercussioni sul benessere psicologico complessivo. Sul fondamento di tali presupposti l'attore ha rassegnato le seguenti conclusioni: “…Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni più utile
declaratoria, contrariis reiectis, per i motivi sopra esposti: – accertare e dichiarare l'esclusiva pagina 2 di 7 responsabilità dell' ai sensi dell'art 2051 c.c. per le lesioni patrimoniali e non, subite dal Sig. CP_1
a causa del sinistro di cui in premessa e, per l'effetto, – condannare l'azienda Parte_1
convenuta, in persona del l.r.p.t., al risarcimento di tutti i danni in favore dell'attore nella misura di
Euro di € 341.002,00 a titolo di danno non patrimoniale per le voci di danno così come sopra
analiticamente specificate nel paragrafo rubricato “quantificazione del danno”(A+B+C+D), oltre ad
€ 455,00 per danno patrimoniale o di quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia,
oltre agli interessi legali dal giorno del sinistro sino al soddisfo e la rivalutazione monetaria. – con
vittoria di spese”.
Si è costituita l' che ha impugnato e contestato le avverse deduzioni riferendo che l'attore ha CP_1
promosso il presente giudizio richiamando l'art. 2051 c.c., che disciplina la responsabilità per i danni derivanti da cose sottoposte a custodia, responsabilità esclusa in presenza del caso fortuito. Nella
fattispecie in esame, l'evento non risulta tuttavia riconducibile alla cosa, bensì determinato dall'improvviso attraversamento di un animale e dalla condotta imprudente del danneggiato stesso.
L'irruzione del gatto sulla carreggiata, pertanto, integra un accadimento imprevedibile e inevitabile,
idoneo a interrompere il nesso eziologico, mentre la dinamica del sinistro evidenzia come la guida tenuta dal abbia avuto un ruolo causale determinante. Dalle dichiarazioni rese dal testimone in Pt_1
sede di sommarie informazioni emerge che egli procedeva a velocità non moderata, anche in considerazione del supporto del motore elettrico, e che non si avvide tempestivamente dell'ostacolo,
circostanza confermata da testimoni che notarono l'animale a distanza e le successive manovre scoordinate della bicicletta. L'Ente ha dedotto, quindi, che dalla ricostruzione dei fatti risulta che il dopo aver perso il controllo del mezzo ed effettuato movimenti a zig-zag, venne sbalzato dalla Pt_1
bicicletta, finendo nel fosso laterale destinato al deflusso delle acque piovane. Non risultano, per contro, manovre di emergenza idonee a evitare l'animale, sicché una condotta di guida più prudente e una velocità adeguata avrebbero verosimilmente scongiurato l'evento. È inoltre priva di riscontri oggettivi l'affermazione relativa all'urto contro un pozzetto in calcestruzzo, non confermata né dagli pagina 3 di 7 operanti né dai testimoni. Sul fondamento di tali considerazioni l'ente ha rassegnato le seguenti conclusioni: “…si confida nel rigetto della domanda attorea perché infondata, con il favore delle spese
e compensi del giudizio. In via subordinata, dichiarare che l'evento è avvenuto per corresponsabilità
del con liquidazione dei danni come provati, proporzionale al grado di colpa del Pt_1 Pt_1
stesso, con integrale e/o parziale compensazione delle spese del giudizio”.
Instauratosi il giudizio, con il deposito delle memorie 171 ter I termine cpc l' ha esposto che solo CP_1
dopo la sua costituzione è stato accertato che il tratto della Casilina in cui avvenne il sinistro CP_2
rientra in una “traversa interna” dell'abitato di Roccasecca, in base a una delimitazione intervenuta tra e In tali tratti, l' è responsabile esclusivamente della gestione e manutenzione CP_1 CP_3 CP_1
del piano viabile, mentre la competenza sulle pertinenze stradali richiede una specifica intesa con il che nel caso di specie non risulta prevista. Pertanto, poiché il verbale di delimitazione non CP_3
attribuisce all' alcuna competenza sulle pertinenze, la responsabilità per il pozzetto indicato CP_1
come causa del danno non può essere ascritta alla stessa, fra l'altro, l ha precisato che, trattandosi CP_1
di strada extraurbana secondaria di tipo C, non sussiste l'obbligo di installare recinzioni per impedire l'attraversamento di animali. Sul fondamento di tali presupposti l'Ente ha così modificato le proprie conclusioni: “…Piaccia all'On.le Tribunale: - in via principale, dichiarare il difetto di legittimazione
passiva dell' con il favore dei compensi del giudizio;
- in via subordinata, rigettare CP_1
comunque la domanda attorea perché infondata, con il favore delle spese e compensi del giudizio”.
Il Giudice ha ammesso le prove orali depositate dalle parti e dopo aver ascoltato i testi con l'ordinanza del 28 gennaio 2025 ha concesso i termini ex art.189 cpc.
All'udienza virtuale del 17 dicembre 2025 i Giudice ha preso la causa in riserva per la decisione.
Per questo Giudice le richieste di parte attrice meritano il rigetto.
Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione sollevata dall' riguardante la propria carenza di CP_1
legittimazione passiva, la documentazione allegata da parte attrice, fornitole dalla TR , nello pagina 4 di 7 specifico il D.P.C.M. del 20 febbraio 2018 ha attribuito la gestione della strada all' al riguardo CP_1
sono condivisibili gli argomenti riferiti da parte attrice.
Nel merito, invece, le domande dell'attore sono infondate: l'istruttoria svolta non ha fornito prova certa e inconfutabile di quanto dichiarato da parte attrice.
Dalla disamina degli atti di causa emerge che l'attore nel circolare a bordo di una bicicletta, per l'attraversamento di un gatto di cui non è chiaro il suo ruolo nella vicenda (non si capisce se l'animale si sia limitato ad attraversare la strada o abbia urtato la ruota della bicicletta) perse ad un tratto il controllo del mezzo urtò un pozzetto in calcestruzzo e cadde nel fosso: tali lacune non sono state colmate neanche dall'istruttoria svolta.
La teste , ascoltata anche dai Carabinieri di Pontecorvo, ha dichiarato che con la sua auto Testimone_1
era dietro al ciclista e di aver visto un gatto sbucare ma di non essere sicura che ci sia stato un urto tra la bicicletta e il gatto. La teste ha riferito poi di aver visto il sbandare ma di non averlo visto Pt_1
impattare contro il pozzetto di calcestruzzo ma di aver notato solo la bicicletta a terra e il ciclista nel fosso, senza però ricordare in quale posizione si fosse trovata il veicolo dopo la caduta del Pt_1
Parimenti, gli altri testi ascoltati dai militari, in qualità di sommari informatori nulla hanno riferito sulle modalità della caduta e dell'impatto.
ha precisato di non poter descrivere la dinamica della caduta, poiché insieme al e Tes_2 Pt_1
ad altri ciclisti percorrevano la strada a fila indiana e lui era posto prima del il ha Pt_1 Tes_2
sentito solo le urla del dopo la caduta di quest'ultimo. Pt_1
Allo stesso modo, ha dichiarato di non aver assistito al sinistro essendo giunto dopo Testimone_3
che il fatto era accaduto, e, quindi, di non aver visto come era avvenuto l'incidente: egli ha affermato di aver sentito da altre persone presenti attribuire la causa della caduta del al gatto, e quindi “de Pt_1
relato”.
La circostanza che vi fossero altri ciclisti, che non hanno riferito sull'accaduto, come esposto invece,
dal e dal appare alquanto singolare: se il era davanti al in fila indiana e Pt_1 Tes_2 Tes_2 Pt_1
pagina 5 di 7 non ha potuto osservare lo svolgimento della vicenda, gli altri ciclisti avrebbero ben potuto riferire sull'accaduto ma di questi nel verbale dei Carabinieri non si fa alcuna menzione e tale particolare non sarebbe stato secondario nell'economia della vicenda.
Gli attori hanno invocato a fondamento della loro pretesa l'art. 2051 cc.: tuttavia, ai fini della valutazione richiesta dall'art. 2051 c.c. la condotta colposa del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, potendo essa valere a neutralizzare interamente la pericolosità della res, degradandola a mera occasione del sinistro ed escludendo in tal modo la responsabilità del custode, ovvero, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1, a diminuirla quale causa soltanto concorrente. Inoltre, anche se l'art. 2051
c.c. è ritenuto applicabile non solo alle cose suscettibili di produrre danni per loro natura ma anche alle cose prive di un dinamismo proprio, rispetto al quale sussiste, comunque, il dovere di controllo e di custodia allorché il danno possa verificarsi in conseguenza dell'insorgere in esse di un processo dannoso provocato da elementi esterni, nella fattispecie non è stata dimostrata la correlazione tra pericolosità del fosso con quella del pozzetto di calcestruzzo e l'attraversamento del gatto che avrebbe causato lo sbandamento del e la conseguente caduta. In tali casi, se in via generale è necessario Pt_1
al danneggiato dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, qualora si tratti di cosa di per sé statica e inerte, la prova del nesso causale, di cui è onerato l'attore, è particolarmente rilevante e delicata: il pozzetto di calcestruzzo non manifesta di per sé solo il collegamento causale, necessario ed ineliminabile, con la caduta del ciclista, ove questi non provi che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, la caduta.
Tale mancata dimostrazione ricorre nel caso in esame: la mancanza di prova circa le modalità di impatto con il gatto, quest'ultima circostanza sicuramente riconducibile al caso fortuito, la confusione dell'unica teste che ha riferito di aver visto il gatto, prima descrivendolo nero poi di colore scuro, il fatto che alcuno dei testi ha riferito di aver visto il impattare con il pozzetto e Pt_1
pagina 6 di 7 conseguenzialmente cadere nel fosso, essendosi la Pace limitata a dire che il “compiva delle Pt_1
operazioni a zig zag” e di non aver più visto il ciclista, se non dopo essersi fermata per accorgersi che era nel fosso, sono elementi che non avrebbero potuto permettere neanche lo svolgimento della CTU;
fra l'altro, i Carabinieri hanno rinvenuto sui luoghi di causa oggetti rotti non appartenenti al veicolo attoreo. Il vuoto probatorio non consente neanche la qualificazione della domanda ai sensi dell'
art.2043 cc. come dedotto dall'attore.
Le altre questioni devono ritenersi assorbite.
Le spese del grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in conformità al D.M. 55/2014
e successive modifiche ed integrazioni, con riferimento al valore dichiarato.
P.Q.M
- definitivamente pronunciando;
RIGETTA
le domande proposte da Parte_1
CO
al pagamento delle spese processuali in favore di , che si liquidano nella Parte_1 CP_1
misura di € 22.457,00 per compenso, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e C.p.A. come per legge.
Cassino, 23 dicembre 2025
Il Giudice unico
Dott. Federico Eramo
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