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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. IX, sentenza 07/01/2026, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 205/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 07/10/2025 alle ore 11:45 in composizione monocratica:
D'ANTONIO ANTONIO, Giudice monocratico in data 07/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11500/2025 depositato il 17/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Capri - P.zza Umberto I 80073 Capri NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 60 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 17480/2025 depositato il
15/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti.
Resistente/Appellato: si riporta agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Sig. Ricorrente_1, con ricorso ai sensi del D.Lgs. n.546/1992, notificato il 26/05/2025 e depositato in data 17/06/2025, impugnava l'avviso di accertamento n.60 notificato in data 28/03/2025 in qualità di erede della sig.ra Nominativo_1 e relativo all'IMU dell'anno 2019 per l'importo di euro 4.773,00, oltre sanzioni ed interessi, avverso il comune di Capri, eccependo l'intervenuta decadenza il cui termine decorreva dal 2019 essendo stato accertato già l'Imu relativa all'anno 2018, l'assenza del presupposto impositivo in quanto destinato ad abitazione principale del de cuius, la violazione dell'art. 6bis L. 212/2000 e conseguente illegittimità dell'avviso di accertamento per violazione del principio del contraddittorio in quanto l'avviso di accertamento era viziato sul piano procedimentale e andava annullato perché non preceduto dallo schema d'atto. Concludeva con la richiesta di accoglimento del ricorso e di annullamento dell'atto impugnato e, in via subordinata, di annullamento parziale per l'esistenza di un contratto di locazione dal 15/05/2019 al
31/12/2019. Chiedeva la condanna alle spese di giudizio da liquidare al procuratore antistatario.
Si costituiva il Comune di Capri che controdeduceva il rispetto dei termini decadenziali, l'obbligo di denuncia a carico del contribuente per l'anno 2019, il rispetto del principio del contraddittorio e la non obbligatorietà della notifica dello schema d'atto per gli enti locali. Concludeva con la richiesta di rigetto del ricorso e condanna alle spese di giudizio in favore del procuratore antistatario.
Veniva presentata in data 9/09/2025 istanza di rinvio per motivi aggiunti ex art.24, comma 3, D.Lgs. 546/92.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è meritevole di accoglimento per quanto di ragione.
In via preliminare il Giudice non accoglie il rinvio per motivi aggiunti ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 546/1992, in quanto sono ammissibili esclusivamente in caso di “deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione”. Nella fattispecie il ricorrente nella richiesta non ha evidenziato quali sono i documenti depositati dalla controparte e non conosciuti: il che non ha consentito al Giudice di valutarne l'ammissibilità.
L'Ufficio in data 21/10/2024 ha inviato l'invito al contraddittorio preventivo ex art. 6bis della Legge n.212/2000
e successivamente in data 28/03/2025, rilevando la mancanza di controdeduzioni da parte del contribuente nel termine assegnato, ha provveduto a notificare avviso di accertamento I.M.U. per l'anno 2019 per parziale/ omesso versamento dell'imposta, denuncia infedele e denuncia omessa.
Pertanto, risulta infondata l'eccezione di intervenuta decadenza in quanto l'avviso di accertamento è stato notificato nei termini e, precisamente nel termine di 120 giorni successivo alla scadenza del contraddittorio.
Infatti, l'art.
6-bis della L. 212/2000 in tema di contraddittorio preventivo obbligatorio stabilisce che, prima di notificare l'atto definitivo, l'Ufficio notifica l'invito al contraddittorio che apre il termine per le deduzioni difensive
(60 giorni) o per l'eventuale adesione (30 giorni). Il comma 3 dell'art.
6-bis stabilisce che, quando la scadenza dei 60 giorni per le deduzioni difensive è successiva al termine di decadenza ordinario (o dista meno di 120 giorni da esso), il termine per emettere l'accertamento viene posticipato al 120° giorno successivo alla scadenza del contraddittorio.
Infondata altresì la doglianza in ordine alla non obbligatorietà della denuncia IMU per l'annualità 2019 motivata dalla circostanza che il precedente anno 2018 era già stato oggetto di accertamento. Infatti, in base al principio dell'autonomia delle annualità tributarie ogni anno di imposta è giuridicamente indipendente dagli altri per quanto riguarda l'obbligo dichiarativo, l'obbligo di versamento, l'eventuale accertamento e le relative sanzioni. L'obbligo di presentare la denuncia dei tributi locali, si rinnova di anno in anno, così come periodicamente si rinnova, per tacita conferma, la denuncia già presentata, reiterando così la violazione commessa. Ne consegue che in assenza di dichiarazione, ogni annualità di imposta deve essere gravata della sanzione.
Riguardo poi al merito il ricorrente invoca l'esistenza di un contratto di locazione per l'annualità 2019 e, precisamente, dal 15/05/2019 al 31/12/2019, producendo un contratto di locazione per il quale non viene documentata la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate. Viene solamente esibita una ricevuta di registrazione di un contratto di locazione per il periodo dal 15/03/2018 al 31/10/2018 che, tra l'altro, non riguarda il conduttore attuale ricorrente.
La Corte, pertanto, alla luce di tutto quanto emerso nel corso del giudizio, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di giudizio.
P.Q.M.
il Giudice Monocratico rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di lite per euro 300,00, oltre oneri accessori se dovuti, in favore del resistente.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 07/10/2025 alle ore 11:45 in composizione monocratica:
D'ANTONIO ANTONIO, Giudice monocratico in data 07/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11500/2025 depositato il 17/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Capri - P.zza Umberto I 80073 Capri NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 60 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 17480/2025 depositato il
15/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti.
Resistente/Appellato: si riporta agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Sig. Ricorrente_1, con ricorso ai sensi del D.Lgs. n.546/1992, notificato il 26/05/2025 e depositato in data 17/06/2025, impugnava l'avviso di accertamento n.60 notificato in data 28/03/2025 in qualità di erede della sig.ra Nominativo_1 e relativo all'IMU dell'anno 2019 per l'importo di euro 4.773,00, oltre sanzioni ed interessi, avverso il comune di Capri, eccependo l'intervenuta decadenza il cui termine decorreva dal 2019 essendo stato accertato già l'Imu relativa all'anno 2018, l'assenza del presupposto impositivo in quanto destinato ad abitazione principale del de cuius, la violazione dell'art. 6bis L. 212/2000 e conseguente illegittimità dell'avviso di accertamento per violazione del principio del contraddittorio in quanto l'avviso di accertamento era viziato sul piano procedimentale e andava annullato perché non preceduto dallo schema d'atto. Concludeva con la richiesta di accoglimento del ricorso e di annullamento dell'atto impugnato e, in via subordinata, di annullamento parziale per l'esistenza di un contratto di locazione dal 15/05/2019 al
31/12/2019. Chiedeva la condanna alle spese di giudizio da liquidare al procuratore antistatario.
Si costituiva il Comune di Capri che controdeduceva il rispetto dei termini decadenziali, l'obbligo di denuncia a carico del contribuente per l'anno 2019, il rispetto del principio del contraddittorio e la non obbligatorietà della notifica dello schema d'atto per gli enti locali. Concludeva con la richiesta di rigetto del ricorso e condanna alle spese di giudizio in favore del procuratore antistatario.
Veniva presentata in data 9/09/2025 istanza di rinvio per motivi aggiunti ex art.24, comma 3, D.Lgs. 546/92.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è meritevole di accoglimento per quanto di ragione.
In via preliminare il Giudice non accoglie il rinvio per motivi aggiunti ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 546/1992, in quanto sono ammissibili esclusivamente in caso di “deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione”. Nella fattispecie il ricorrente nella richiesta non ha evidenziato quali sono i documenti depositati dalla controparte e non conosciuti: il che non ha consentito al Giudice di valutarne l'ammissibilità.
L'Ufficio in data 21/10/2024 ha inviato l'invito al contraddittorio preventivo ex art. 6bis della Legge n.212/2000
e successivamente in data 28/03/2025, rilevando la mancanza di controdeduzioni da parte del contribuente nel termine assegnato, ha provveduto a notificare avviso di accertamento I.M.U. per l'anno 2019 per parziale/ omesso versamento dell'imposta, denuncia infedele e denuncia omessa.
Pertanto, risulta infondata l'eccezione di intervenuta decadenza in quanto l'avviso di accertamento è stato notificato nei termini e, precisamente nel termine di 120 giorni successivo alla scadenza del contraddittorio.
Infatti, l'art.
6-bis della L. 212/2000 in tema di contraddittorio preventivo obbligatorio stabilisce che, prima di notificare l'atto definitivo, l'Ufficio notifica l'invito al contraddittorio che apre il termine per le deduzioni difensive
(60 giorni) o per l'eventuale adesione (30 giorni). Il comma 3 dell'art.
6-bis stabilisce che, quando la scadenza dei 60 giorni per le deduzioni difensive è successiva al termine di decadenza ordinario (o dista meno di 120 giorni da esso), il termine per emettere l'accertamento viene posticipato al 120° giorno successivo alla scadenza del contraddittorio.
Infondata altresì la doglianza in ordine alla non obbligatorietà della denuncia IMU per l'annualità 2019 motivata dalla circostanza che il precedente anno 2018 era già stato oggetto di accertamento. Infatti, in base al principio dell'autonomia delle annualità tributarie ogni anno di imposta è giuridicamente indipendente dagli altri per quanto riguarda l'obbligo dichiarativo, l'obbligo di versamento, l'eventuale accertamento e le relative sanzioni. L'obbligo di presentare la denuncia dei tributi locali, si rinnova di anno in anno, così come periodicamente si rinnova, per tacita conferma, la denuncia già presentata, reiterando così la violazione commessa. Ne consegue che in assenza di dichiarazione, ogni annualità di imposta deve essere gravata della sanzione.
Riguardo poi al merito il ricorrente invoca l'esistenza di un contratto di locazione per l'annualità 2019 e, precisamente, dal 15/05/2019 al 31/12/2019, producendo un contratto di locazione per il quale non viene documentata la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate. Viene solamente esibita una ricevuta di registrazione di un contratto di locazione per il periodo dal 15/03/2018 al 31/10/2018 che, tra l'altro, non riguarda il conduttore attuale ricorrente.
La Corte, pertanto, alla luce di tutto quanto emerso nel corso del giudizio, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di giudizio.
P.Q.M.
il Giudice Monocratico rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di lite per euro 300,00, oltre oneri accessori se dovuti, in favore del resistente.