Sentenza 19 maggio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/05/2023, n. 21628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21628 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2023 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile ND RI nato a [...] il [...] nel procedimento a carico di: CH VA nato a [...] il [...] IA AR nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 31/05/2022 del TRIBUNALE di RAGUSAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLA MASTROBERARDINO che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla condanna della parte civile al rimborso delle spese processuali in favore degli imputati, riportandosi alla requisitoria scritta già depositata. udito il difensore l'avvocato FERRARI VA chiede l'inammissibilità del ricorso della parte civile.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Ragusa, su appello della parte civile costituita Andolina, ha confermato la pronunzia assolutoria emessa in primo grado dal giudice di pace nei confronti degli imputati HI e RI per il delitto di minaccia ai danni di quest'ultima, che ha condannato al pagamento delle spese processuali ed al rimborso delle spese sostenute dagli imputati nel giudizio di appello. Fatti di Luglio ed Agosto 2018. 1.Avverso la sentenza ha proposto ricorso la parte civile, attraverso il difensore e procuratore speciale denunciando erronea applicazione delle legge processuale, in quanto la sentenza impugnata ha condannato la parte civile soccombente alla rifusione delle spese del giudizio di appello in favore degli imputati, pur in assenza di richiesta in tal senso. Il ricorrente, pertanto, chiede la cassazione dell'impugnata sentenza relativamente alla condanna della parte civile alla rifusione delle spese processuali. Il difensore della parte civile ha depositato note scritte con le quali ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza limitatamente alla condanna alle spese in favore degli imputati. A seguito di istanza per la trattazione orale presentata dalla difesa degli imputati è stata fissata l'odierna udienza, nel corso della quale il PG, drssa Mastroberardino, ha concluso per l'annullamento senza rinvio limitatamente alla statuizione di condanna della parte civile alla rifusione delle spese e l'avvocato Ferrai per gli imputati ha insistito per l'inammissibilità dei motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato. Rileva, infatti, il Collegio che, come si evince dal verbale dell'udienza in grado di appello del 31/05/2022, allegato all'atto di ricorso, l'imputato non ha formulato alcuna richiesta di rifusione delle spese sostenute nel grado. In assenza di richiesta, la statuizione del giudice di appello è illegittima: muovendo da una lettura unitaria dell'art. 541, comma 2, e dell'art. 592, comma 4, cod. proc. pen., questa Corte ha correlato la condanna della parte civile appellante e soccombente al pagamento delle spese sostenute dall'imputato alla «esplicita richiesta di rifusione delle spese sostenute» da parte dell'imputato stesso (Sez. 2, n. 20485, del 11/02/2011 - dep. 24/05/2011, Previti). In senso conforme questa stessa Sezione ha già chiarito che è illegittima la decisione con cui il giudice di appello - confermando la sentenza di assoluzione di primo grado - condanni la parte civile al rimborso delle spese sostenute nel grado dall'imputato, in assenza di esplicita richiesta di quest'ultimo. (Sez. 5, Sentenza n. 28709 del 29/04/2015 Ud. (dep. 06/07/2015 ) Rv. 264852. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla condanna della parte civile al rimborso delle spese dall'imputato.
PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla condanna della parte civile alla rifusione delle spese in favore dell'imputato, condanna che elimina Deciso il 3.2.2023 Il Consigliere estensore Il Presidente Dr Eduardo de Gregorio Dr. Clièrdp Sabeone E c_ CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DEPOSITATA