CGT1
Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIII, sentenza 28/01/2026, n. 1263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1263 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1263/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 13, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
DA RO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4523/2025 depositato il 11/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490070106 TARI 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato dinanzi a questa Corte, Ricorrente_1 proponeva opposizione contro l'avviso di accertamento esecutivo per omessa denuncia TARI n. 112490070106, notificato dal Comune di Roma
Capitale, deducendo di aver provveduto al parziale pagamento delle somme richieste, per mq 115, rispetto all'utenza ancora intestata al padre, e che la richiesta era eccessiva rispetto alla metratura dei beni, pari, complessivamente, a mq 203 e non a mq 317, come indicato nell'atto impugnato. Il Comune di Roma Capitale si costituiva in prossimità dell'udienza e chiedeva il rigetto del ricorso.
La causa era decisa all'udienza del 27 gennaio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto.
La contribuente ha invero documentato pagamenti parziali per la somma di euro 1.966,33 e che gli immobili misurano complessivamente mq 203 e non 317 mq.
Il Comune ha contestato il ricorso, pur fondato su tali puntuali e documentate doglianze, solo genericamente.
L'assoluta difformità tra la richiesta contenuta nell'avviso di accertamento e gli importi effettivamente dovuti,
e la necessità di ricalcolare interessi ed eventuali sanzioni, comporta che il potere impositivo debba essere riesercitato, con conseguente annullamento dell'atto impugnato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e conclusione disattesa e reietta, così provvede:
accoglie il ricorso;
condanna il Comune di Roma Capitale al pagamento delle spese in favore di parte ricorrente, liquidate nell'importo di euro 600,00 oltre accessori di legge e contributo unificato.
Roma, 27 gennaio 2026
Il Giudice monocraticoRosaria Giordano
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 13, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
DA RO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4523/2025 depositato il 11/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490070106 TARI 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato dinanzi a questa Corte, Ricorrente_1 proponeva opposizione contro l'avviso di accertamento esecutivo per omessa denuncia TARI n. 112490070106, notificato dal Comune di Roma
Capitale, deducendo di aver provveduto al parziale pagamento delle somme richieste, per mq 115, rispetto all'utenza ancora intestata al padre, e che la richiesta era eccessiva rispetto alla metratura dei beni, pari, complessivamente, a mq 203 e non a mq 317, come indicato nell'atto impugnato. Il Comune di Roma Capitale si costituiva in prossimità dell'udienza e chiedeva il rigetto del ricorso.
La causa era decisa all'udienza del 27 gennaio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto.
La contribuente ha invero documentato pagamenti parziali per la somma di euro 1.966,33 e che gli immobili misurano complessivamente mq 203 e non 317 mq.
Il Comune ha contestato il ricorso, pur fondato su tali puntuali e documentate doglianze, solo genericamente.
L'assoluta difformità tra la richiesta contenuta nell'avviso di accertamento e gli importi effettivamente dovuti,
e la necessità di ricalcolare interessi ed eventuali sanzioni, comporta che il potere impositivo debba essere riesercitato, con conseguente annullamento dell'atto impugnato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e conclusione disattesa e reietta, così provvede:
accoglie il ricorso;
condanna il Comune di Roma Capitale al pagamento delle spese in favore di parte ricorrente, liquidate nell'importo di euro 600,00 oltre accessori di legge e contributo unificato.
Roma, 27 gennaio 2026
Il Giudice monocraticoRosaria Giordano