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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXI, sentenza 08/01/2026, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 199/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 31, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
VILLANI CARLO, Giudice monocratico in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7618/2025 depositato il 05/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Via Sentiero Delle Mimose 14 00046 Grottaferrata RM
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097202402000752343000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2022
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249114674971000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto spedito in data 5.4.2025 Ricorrente_1, C.F. CF_Ricorrente_1 , in proprio, proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento n. 097 2024 0200752343000 e l'intimazione di pagamento n. 097 2024 9114674971/000, entrambi notificati il 15.2.2025, con cui l'Agenzia delle Entrate –
Riscossione gli richiedeva rispettivamente il pagamento della somma complessiva di € 489,36= a titolo di bollo auto per l'anno 2022 e di € 1.326,74= per il mancato di ulteriori n. 4 cartelle di pagamento non pagate sempre relative a tasse automobilistiche.
Premessa l'ammissibilità di un ricorso cumulativo con cui si impugnano due distinti atti, deduceva il ricorrente l'infondatezza della pretesa tributaria per i seguenti motivi: 1) nullità dell'avviso per mancata notifica degli atti prodromici, nonché indeterminatezza e mancanza di motivazione dell'atto; 2) nullità dell'atto per notifica irregolare – sent. 364/88 Corte Costituzionale “errore inevitabile” e nullità del procedimento di riscossione;
3) intervenuta prescrizione del credito e decadenza delle sanzioni. Pertanto, chiedeva, in accoglimento del ricorso e previa loro sopsensiva, l'annullamento degli atti impugnati, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione in data 16.5.2025 con apposita memoria nella quale eccepiva preliminarmente l'inammissibilità del ricorso sotto quattro diversi profili: il primo poiché notificato in modalità cartacea;
il secondo perché relativo a due distinti atti;
il terzo perché il ricorso è stato iscritto quando ancora non era stato notificato e cioè il 5.4.2025 mentre il ricorso è stato notificato in data
9.4.2025; il quarto perché in violazione degli artt. 19 e 21, comma 1, D. Lgs. n. 546/1992. Infine, dopo aver ribattuto agli altri motivi di ricorso, concludeva per l'inammissibilità del ricorso o comunque per il suo rigetto, con condanna al pagamento delle spese, competenze ed onorari del giudizio.
All'udienza del 2.10.2025 il Giudice tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado che il ricorso è inammissibile sotto diversi profili.
La prima causa di inammissibilità è quella relativa al deposito del ricorso in forma cartacea.
Infatti, come previsto dall'art. 16-bis, comma 3, del D. Lgs. n. 546/1992, le parti, i consulenti e gli organi tecnici hanno l'obbligo di utilizzare esclusivamente le modalità telematiche per la notifica e il deposito di atti processuali, documenti e provvedimenti giurisdizionali (art. 1, comma 1 lett. g), n. 2, D. Lgs. n. 220/2023) salvo i casi previsti dall'art. 79 del D. Lgs. n. 546/1992, ai sensi del quale, nei casi eccezionali previsti dalle norme tecniche per il processo tributario telematico e, fino al momento della loro individuazione, previa autorizzazione espressa del Presidente della corte di giustizia tributaria di primo o di secondo grado ovvero, in corso di causa, del relativo Presidente di sezione, la notificazione, il deposito delle notifiche, degli atti processuali, dei documenti, e dei provvedimenti giurisdizionali e le relative comunicazioni possono essere effettuate con modalità cartacea.
Dopo un primo periodo transitorio per i giudizi instaurati con ricorso notificato dal 2.9.2024 è stata eliminata la facoltà di utilizzo della modalità cartacea anche per i soggetti privi di assistenza tecnica e, pertanto, le modalità telematiche sono obbligatorie, sia per le notifiche che per i depositi, anche per tali soggetti nelle controversie fino ad € 3.000,00=.
Tale causa di inammissibilità assorbe le successive eccepite dall'Ufficio, pure sussistenti.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano a carico del ricorrente Ricorrente_1, tenendo conto del valore della causa, nell'importo di complessivi € 500,00= in favore dell'Agenzia delle
Entrate – Riscossione, costituitasi in giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente Ricorrente_1 alle spese di lite che liquida in € 500,00= omnicomprensive in favore di Agenzia delle Entrate – Riscossione.
Così deciso in Roma l'11 dicembre 2025.
Il Giudice
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 31, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
VILLANI CARLO, Giudice monocratico in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7618/2025 depositato il 05/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Via Sentiero Delle Mimose 14 00046 Grottaferrata RM
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097202402000752343000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2022
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249114674971000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto spedito in data 5.4.2025 Ricorrente_1, C.F. CF_Ricorrente_1 , in proprio, proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento n. 097 2024 0200752343000 e l'intimazione di pagamento n. 097 2024 9114674971/000, entrambi notificati il 15.2.2025, con cui l'Agenzia delle Entrate –
Riscossione gli richiedeva rispettivamente il pagamento della somma complessiva di € 489,36= a titolo di bollo auto per l'anno 2022 e di € 1.326,74= per il mancato di ulteriori n. 4 cartelle di pagamento non pagate sempre relative a tasse automobilistiche.
Premessa l'ammissibilità di un ricorso cumulativo con cui si impugnano due distinti atti, deduceva il ricorrente l'infondatezza della pretesa tributaria per i seguenti motivi: 1) nullità dell'avviso per mancata notifica degli atti prodromici, nonché indeterminatezza e mancanza di motivazione dell'atto; 2) nullità dell'atto per notifica irregolare – sent. 364/88 Corte Costituzionale “errore inevitabile” e nullità del procedimento di riscossione;
3) intervenuta prescrizione del credito e decadenza delle sanzioni. Pertanto, chiedeva, in accoglimento del ricorso e previa loro sopsensiva, l'annullamento degli atti impugnati, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione in data 16.5.2025 con apposita memoria nella quale eccepiva preliminarmente l'inammissibilità del ricorso sotto quattro diversi profili: il primo poiché notificato in modalità cartacea;
il secondo perché relativo a due distinti atti;
il terzo perché il ricorso è stato iscritto quando ancora non era stato notificato e cioè il 5.4.2025 mentre il ricorso è stato notificato in data
9.4.2025; il quarto perché in violazione degli artt. 19 e 21, comma 1, D. Lgs. n. 546/1992. Infine, dopo aver ribattuto agli altri motivi di ricorso, concludeva per l'inammissibilità del ricorso o comunque per il suo rigetto, con condanna al pagamento delle spese, competenze ed onorari del giudizio.
All'udienza del 2.10.2025 il Giudice tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado che il ricorso è inammissibile sotto diversi profili.
La prima causa di inammissibilità è quella relativa al deposito del ricorso in forma cartacea.
Infatti, come previsto dall'art. 16-bis, comma 3, del D. Lgs. n. 546/1992, le parti, i consulenti e gli organi tecnici hanno l'obbligo di utilizzare esclusivamente le modalità telematiche per la notifica e il deposito di atti processuali, documenti e provvedimenti giurisdizionali (art. 1, comma 1 lett. g), n. 2, D. Lgs. n. 220/2023) salvo i casi previsti dall'art. 79 del D. Lgs. n. 546/1992, ai sensi del quale, nei casi eccezionali previsti dalle norme tecniche per il processo tributario telematico e, fino al momento della loro individuazione, previa autorizzazione espressa del Presidente della corte di giustizia tributaria di primo o di secondo grado ovvero, in corso di causa, del relativo Presidente di sezione, la notificazione, il deposito delle notifiche, degli atti processuali, dei documenti, e dei provvedimenti giurisdizionali e le relative comunicazioni possono essere effettuate con modalità cartacea.
Dopo un primo periodo transitorio per i giudizi instaurati con ricorso notificato dal 2.9.2024 è stata eliminata la facoltà di utilizzo della modalità cartacea anche per i soggetti privi di assistenza tecnica e, pertanto, le modalità telematiche sono obbligatorie, sia per le notifiche che per i depositi, anche per tali soggetti nelle controversie fino ad € 3.000,00=.
Tale causa di inammissibilità assorbe le successive eccepite dall'Ufficio, pure sussistenti.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano a carico del ricorrente Ricorrente_1, tenendo conto del valore della causa, nell'importo di complessivi € 500,00= in favore dell'Agenzia delle
Entrate – Riscossione, costituitasi in giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente Ricorrente_1 alle spese di lite che liquida in € 500,00= omnicomprensive in favore di Agenzia delle Entrate – Riscossione.
Così deciso in Roma l'11 dicembre 2025.
Il Giudice