Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXI, sentenza 08/01/2026, n. 199
CGT1
Sentenza 8 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Inammissibilità per deposito cartaceo del ricorso

    La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile poiché depositato in forma cartacea, in violazione dell'art. 16-bis, comma 3, del D. Lgs. n. 546/1992, che impone l'uso esclusivo delle modalità telematiche per il deposito degli atti processuali, anche per i soggetti privi di assistenza tecnica nelle controversie fino a € 3.000,00.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXI, sentenza 08/01/2026, n. 199
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 199
    Data del deposito : 8 gennaio 2026

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