Art. 4. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Articolo 4 della Legge 10 novembre 1997, n. 415
Articolo 3
- Legge 10 novembre 1997, n. 415
Articolo 4 della Legge 10 novembre 1997, n. 415
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5 dicembre 1997
5 dicembre 1997