Ordinanza cautelare 2 maggio 2025
Sentenza 23 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. II, sentenza 23/03/2026, n. 526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 526 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00526/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00421/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 421 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
CE S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Davide Morri, Andrea Mussoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Rimini, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Benedetta Ricci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
M.G. Gestioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Franco Fiorenza, Paolo Righi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Rimini n. 78 del 18/03/2025 avente ad oggetto “approvazione del progetto di area per a disciplina degli arredi e dei dehors del Lungomare Sud e Parco del Mare” a seguito della quale è stato approvato il Progetto d’Area per la disciplina degli arredi e dei dehors del Lungomare Sud e Parco del Mare;
- ed altresì, in parte qua, del Progetto di Area per la disciplina degli arredi e dei dehors del Lungomare sud e Parco del mare di cui all’allegato A alla delibera di giunta comunale del Comune di Rimini n. 78 del 18/03/2025, pagina 23 - P02 Disposizioni generali – dove si stabilisce che “le occupazioni con arredi ed impianti per la somministrazione di alimenti e bevande sono consentite esclusivamente ai pubblici esercizi che abbiano ingressi e/o uscite direttamente sulle aree del Lungomare e del Parco del Mare (definite parco urbano e parco attrezzato nelle tavole P01)”;
- di ogni altro atto e/o provvedimento ad esso presupposto, conseguente e/o connesso, ancorché allo stato non noto.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti:
- del provvedimento prot. n. 0163247/2025 del 12.05.2025 di diniego alla richiesta di occupazione suolo pubblico in riferimento alla istanza del 03.03.2025 prot. n. 72751 concernente il rilascio di concessione per l’occupazione di porzione in area ex Oriental Park presentata dal soc. CE RL;
- di comunicazione di accoglimento prot. n. 0136342/2025 del 18/04/2025 della richiesta di occupazione di spazi ed aree pubbliche prot. n. 0445601 e successiva integrazione del 08.04.2025 prot. n. 0121632 concernente il rilascio della concessione per l’occupazione di una porzione di suolo pubblico in Lungomare Murri – ex area Oriental Park, presentata da soc. M.G. GESTIONI RL;
- di autorizzazione temporanea per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche n. 2025/405 rilasciata dal Dirigente del Settore Marketing Territoriale, Water Front e Nuovo Demanio del Comune di Rimini in favore di soc. M.G. Gestioni RL;
- nonché di ogni altro atto ad esso presupposto, annesso e connesso, ancorché non noto.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Rimini e della M.G. Gestioni S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 marzo 2026 la dott.ssa SS TO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La CE RL ha agito in giudizio per l’annullamento della deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Rimini n. 78 del 18/03/2025 avente ad oggetto “Approvazione del progetto di area per la disciplina degli arredi e dei dehors del Lungomare Sud e Parci del Mare”, nonché il relativo Progetto di area, laddove stabilisce che le occupazioni con arredi ed impianti per la somministrazione di alimenti e bevande sono consentite esclusivamente ai pubblici esercizi che abbiano ingressi e/o uscite direttamente sulle aree del Lungomare e del Parco del Mare (definite parco urbano e parco attrezzato nelle tavole P01).
In fatto ha allegato che in data 3 marzo 2025 la CE RL, titolare dell’esercizio commerciale adibito a ristorante all’insegna “MO” ubicato in Rimini, Viale Vespucci n. 48, ha formulato richiesta di concessione per l’occupazione di una porzione di suolo pubblico sul Lungomare Murri, area Parco del Mare, con tavolini e sedie, per la somministrazione di alimenti e bevande da parte del pubblico esercizio denominato MO.
La Giunta Comunale del Comune di Rimini, con la deliberazione n. 78 del 18 marzo 2025, ha tuttavia approvato il Progetto d’area per la disciplina degli arredi e dei dehors del Lungomare Sud e del Parco del Mare, inibendo ai pubblici esercizi collocati su tali aree, sprovvisti di ingressi e/o uscite direttamente sulle aree del Lungomare Sud e del Parco del Mare, di occupare il suolo pubblico con arredi ed impianti per la somministrazione di alimenti e bevande.
La società ha quindi agito in questa sede, impugnando col ricorso introduttivo tale atto ed articolando le seguenti doglianze in diritto.
l) “ Violazione di legge per violazione e falsa applicazione degli artt. 117 Costituzione ed all’art. 7 del decreto legislativo n. 267 del 2000, violazione del principio di legalità (anche con riferimento agli artt. 24, 97 e 113 Costituzione, nonché all’art. 1 della legge 241/1990); incompetenza. Violazione di legge, con particolare riferimento agli artt. 42, 48 e 107 del decreto legislativo n. 267 del 2000; incompetenza. Violazione di legge conseguente alla violazione dell’art. 2 del Regolamento comunale n. 18 del 2018 recante “Disposizioni per la valorizzazione dell’offerta commerciale sul territorio del Comune di Rimini”. Eccesso di potere per eccesso di delega; eccesso di potere per sviamento; eccesso di potere per erronea valutazione e travisamento dei fatti, per difetto dei presupposti, per difetto di istruttoria e difetto di motivazione ”.
La deliberazione impugnata sarebbe ad avviso della ricorrente illegittima avendo per presupposto normativo e fonte attributiva del relativo potere in capo alla Giunta Comunale l’art. 2 del Regolamento comunale n. 18 del 2018 recante “Disposizioni per la valorizzazione dell’offerta commerciale sul territorio del Comune di Rimini”, secondo cui la Giunta Comunale, sentite le Associazioni di Categoria interessate, può approvare i progetti d’area destinati alla disciplina di dettaglio dell’offerta commerciale in determinate zone del territorio comunale; tale Regolamento, tuttavia, ad avviso della società, avrebbe la finalità di disciplinare l’esercizio delle attività commerciali, artigianali e di pubblico esercizio con riferimento “alla tenuta esteriore dei locali e alle modalità di esposizione delle merci da parte dei commercianti e artigiani nonché di collocazione degli arredi e delle attrezzature necessarie per la somministrazione di alimenti e bevande”, autorizzando quindi la Giunta a dettare una disciplina di dettaglio di carattere tecnico in conseguenza delle peculiarità presenti in determinate zone del territorio comunale, ma non anche a stabilire criteri ostativi all’occupazione delle aree del Lungomare sud e del Parco del Mare.
Inoltre, la delibera impugnata, laddove approva il Progetto di area che impedisce l’occupazione ai locali sprovvisti di entrate e/o uscite “dirette” sulle aree del Lungomare e del Parco del Mare, avrebbe secondo la ricorrente natura sostanzialmente regolamentare e quindi violerebbe l’art. 42 comma 2 lettera a) del decreto legislativo n. 267 del 2000 che attribuisce la potestà regolamentare al Consiglio Comunale.
2) “ Eccesso di potere per disparità di trattamento; eccesso di potere per illogicità manifesta; eccesso di potere per irragionevolezza; eccesso di potere sotto ogni altro profilo sintomatico ”.
Il requisito sopra riportato sarebbe in ogni caso iniquo, determinando ad avviso della ricorrente una disparità di trattamento tra i diversi locali situati in prossimità del lungomare riminese, favorendo quelli con affaccio diretto, in modo illogico, irragionevole e contrario ai principi di cui agli artt. 3 e 97 Cost.
Con successivi motivi aggiunti la CE RL ha impugnato altresì il provvedimento prot. n. 0163247/2025 del 12 maggio 2025 di diniego alla sua richiesta di occupazione di suolo pubblico per il 2025 sul Lungomare Murri – ex area Oriental Park, nonché la comunicazione prot. n. 0136342/2025 del 18 aprile 2025 di accoglimento invece della richiesta di occupazione della M.G. GESTIONI RL, articolando le seguenti censure.
1 e 2) Invalidità derivata rispetto agli atti presupposti, impugnati col ricorso introduttivo.
3) Violazione di legge ed eccesso di potere in via autonoma, avendo il Comune, solo dopo la notifica del ricorso introduttivo, integrato secondo la ricorrente la motivazione del provvedimento di diniego dell’istanza di occupazione di suolo pubblico avanzata dalla CE RL per il 2025, richiamando Regolamenti comunali inconferenti mai menzionati nei propri precedenti atti (ad esempio nel diniego prot. n. 0323190/2024).
Sulla base di tali doglianze la ricorrente ha concluso chiedendo l’annullamento degli atti impugnati.
Il Comune di Rimini e la controinteressata M.G. Gestioni RL si sono costituiti eccependo preliminarmente l’inammissibilità dell’impugnazione perché le aree in questione sono interessate da un accordo di programma al quale la ricorrente non ha aderito, e perché la CE RL non ha impugnato il Regolamento comunale CUP e canone Mercatale (art. 55); nel merito le resistenti hanno contestato la fondatezza delle avverse doglianze, insistendo per il rigetto dell’impugnazione.
Dopo la fase cautelare, nel corso della quale la domanda di sospensione dei provvedimenti impugnati è stata respinta da questo Tribunale, con decisione confermata dal Consiglio di Stato, all’udienza del 12 marzo 2026 le parti hanno discusso e la causa è stata trattenuta in decisione.
Il Collegio, lette le difese delle parti ed esaminati gli atti prodotti, respinge il ricorso introduttivo e dichiara improcedibili, e comunque infondati, i motivi aggiunti.
Per quanto riguarda la deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 2025 impugnata col ricorso introduttivo, la ricorrente ha innanzitutto eccepito l’incompetenza e violazione normativa per avere a suo dire la Giunta adottato un atto di natura sostanzialmente regolamentare, spettante al Consiglio Comunale.
Tale tesi non merita di essere condivisa, atteso che l’art. 2 del Regolamento del Consiglio Comunale approvato con Delibera n. 18 del 2018 (allegato 4 al ricorso), recante “Disposizioni per la valorizzazione dell’offerta commerciale sul territorio del Comune di Rimini”, richiamato dalla stessa ricorrente, prevede espressamente: “ 1. Con deliberazione di Giunta Comunale, sentite le Associazioni di Categoria interessate, possono essere approvati “Progetti di Area” destinati alla disciplina di dettaglio dell’offerta commerciale in determinate zone del territorio comunale. 2. Con i Progetti di Area sono definite le specificazioni di natura tecnica, come elaborati cartografici, caratteristiche, dimensioni, materiali e colori degli arredi e delle attrezzature, modalità per l'esposizione di insegne e affissioni pubblicitarie, e possono essere introdotti ulteriori obblighi o altre prescrizioni ove lo richiedano le specifiche caratteristiche dell’area, in vista della sua piena valorizzazione. 3. Con i Progetti di Area di cui al presente articolo possono essere recepiti progetti o proposte di qualificazione e valorizzazione dell'offerta commerciale che siano contraddistinti da elevati livelli qualitativi, formulati da imprese, singole o organizzate in raggruppamenti ”.
Quindi, sulla base di tale Regolamento, alla Giunta è demandato il compito, attraverso i Progetti di Area, di dettare non solo specificazioni di natura tecnica, ma anche ulteriori obblighi o prescrizioni, laddove richiesto dalle specifiche caratteristiche dell’area, sicché alla luce di tale disposizione la previsione contestata in questa sede dalla CE risulta senz’altro legittima, essendosi con essa disciplinata la specifica area del Lungomare per garantire un ordinato svolgimento delle attività in zona, date le peculiarità del luogo e tenuto conto dell’obiettivo dichiarato dall’Ente di garantire il recupero della qualità urbana ed ambientale di Rimini, anche mediante la riorganizzazione del lungomare e dell’arenile per creare un sistema continuo tra l’attuale sedime stradale e la spiaggia.
Peraltro nel fare ciò la delibera impugnata ha ripreso lo stesso criterio già stabilito dall’art. 55 del Regolamento comunale CUP e Canone Mercatale (doc. 5 prodotto dal Comune in data 24.4.2025) dove in materia di “concessioni di suolo pubblico per l’esercizio di attività commerciali” stabilisce “ Nell'ipotesi di occupazione sul lato stradale del marciapiede, l'estensione in lunghezza dell'occupazione potrà estendersi oltre il fronte dell'esercizio a condizione che il medesimo spazio non sia richiesto dall'eventuale attività commerciale (pubblici esercizi, negozi, botteghe, ecc.) frontista. E' in ogni caso fatta salva la priorità del diritto di occupazione da parte del frontista ”.
In ogni caso, la decisione di limitare l’occupazione del suolo pubblico sul Lungomare ai soli esercizi aventi un entrate/uscire dirette sullo stesso, rientra nella discrezionalità comunale, insindacabile dal Giudice Amministrativo se non nelle ipotesi di manifesta arbitrarietà o irragionevolezza, non ravvisabili nel caso in discussione, essendo il criterio in esame logico e coerente con l’obiettivo predetto di garantire un ordinato svolgimento delle attività sul Lungomare, riconoscendo la possibilità di occupazione con tavoli e sedie ai soli esercizi che hanno ingressi e/o uscite direttamente sul lungomare del Parco del mare, senza quindi alcuna ingiustificata disparità di trattamento, tenuto conto della natura oggettiva del criterio.
Pertanto, nel caso in esame, il Comune di Rimini ha legittimamente negato alla ricorrente la possibilità di occupare il Lungomare, autorizzando invece in tal senso la controinteressata, atteso che i locali di quest’ultima hanno due porte di uscita sulle aree del Lungomare e del Parco del mare come richiesto dalla delibera impugnata, mentre il locale MO è ubicato dentro un condominio privo di accessi diretti sul Lungomare, risultando separato da esso dalla rampa del garage condominiale, senza vetrine o finestre che affacciano sul lato mare.
Da ciò consegue l’infondatezza del ricorso introduttivo nel merito, assorbita ogni eccezione preliminare.
I motivi aggiunti vanno invece dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, atteso che i provvedimenti con essi impugnati hanno esaurito i propri effetti nel 2025.
In ogni caso, le censure ivi articolate risultano infondate anche nel merito per quanto già si è detto (motivi 1 e 2), e non avendo alcun rilievo sotto il profilo della motivazione del diniego alla ricorrente per l’anno 2025 (motivo 3), quanto allegato dal Comune a fondamento dei dinieghi precedenti, trattandosi di decisioni distinte, ciascuna delle quali sorretta da autonoma argomentazione, comunque basata sull’applicazione della normativa sopra riportata.
Le spese di lite possono essere compensate per la peculiarità della fattispecie esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- respinge il ricorso;
- dichiara improcedibili e comunque infondati i motivi aggiunti;
- compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
GO Di BE, Presidente
Paolo Amovilli, Consigliere
SS TO, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SS TO | GO Di BE |
IL SEGRETARIO