Provvedimento: […] 4 – tale legge, secondo la ricorrente, dopo le significative modifiche apportate all'art. 2 dalla legge n. 61/1984, era diretta applicazione del principio comunitario di proporzionalità territoriale, dovendo pertanto ripartire il numero di seggi a livello territoriale esclusivamente in ragione del numero di cittadini-residenti come risultante dall'ultimo censimento, con una disciplina normativa del procedimento elettorale del Parlamento Europeo perfettamente speculare a quella che regolava l'elezione della Camera dei Deputati, in ordine alla suddivisione del territorio in circoscrizioni ed al riparto dei seggi, su base circoscrizionale, in ragione della popolazione in ogni circoscrizione (art. 56, quarto comma, della Costituzione);.
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