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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/06/2025, n. 23189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23189 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: UT IE nato a [...] il [...] IP RI nato a [...] il [...] LL LV nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 12/06/2024 della CORTE D'APPELLO DI BRESCIA Udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA ELENA MELE;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale LUIGI GIORDANO, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
letta la memoria a firma dell'avv. LORENZO M. CINQUEPALMI, in data 28 marzo 2025 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 12 giugno 2024, la Corte d'appello di Brescia, in parziale riforma della decisione emessa dal GUP presso il Tribunale di Brescia all'esito di rito abbreviato, ha dichiarato: - AL CI e IE TT, nelle rispettive qualità di socia accomandataria e amministratore di fatto, responsabili dei reati di bancarotta 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 23189 Anno 2025 Presidente: VESSICHELLI MARIA Relatore: MELE MARIA ELENA Data Udienza: 16/04/2025 fraudolenta distrattiva e documentale in relazione alla società GALVANO ART GROUP DI IP RI & C. sas, dichiarata fallita in data 28 aprile 2010, con l'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità (capo 10) - SI BE e IE TT, nelle rispettive qualità di socia accomandataria e di amministratore di fatto, responsabili dei reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale in relazione alla società EK DI LL LV & C. sas, dichiarata fallita in data 22 dicembre 2010 (capo 11.312i532..) _ - SI BE e IE TT, nelle rispettive qualità di socia accomandataria e di amministratore di fatto della società, responsabili dei reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale in relazione al fallimento della società LV snc DI LL LV (capo 11 b1 e b3); - IE TT responsabile del reato di cui all'art. 10, d.lgs. n. 74 del 2000, quale amministratore di fatto della società NE LV PR (capo 4) e della ditta individuale CI US (7b). - non doversi procedere nei confronti di IE TT per i reati di cui ai capi 2a), 2b), 3) e 9) perché estinti per intervenuta prescrizione. La Corte d'appello ha quindi rideterminato la pena irrogata per le residue imputazioni quanto a TT;
ha ridotto la pena inflitta a CI e ha confermato la pena irrogata a BE. 2. Avverso tale sentenza tutti gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione. 3. Il ricorso proposto da SI BE articola un unico motivo di censura con il quale deduce vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità della ricorrente per il reato di bancarotta fraudolenta documentale di cui al capo 11-a2) e b3) a titolo di dolo eventuale. Tale forma dell'elemento soggettivo sarebbe tuttavia incompatibile con il dolo specifico richiesto dal reato di cui all'art. 216, comma 2, legge fall., prima ipotesi, contestato all'imputata. In ogni caso difetterebbe la motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo, essendosi la sentenza impugnata limitata a rinviare per relationem alla decisione di primo grado. 4. Il ricorso proposto da IE TT e AL CI formula quattro motivi di censura. 4.1. Il primo motivo denuncia vizio di motivazione in relazione alla ritenuta utilizzabilità delle dichiarazioni spontanee e di quelle rese al curatore fallimentare da soggetti terzi successivamente indagati nel medesimo procedimento. Il 2 ricorrente sostiene che, benché nella specie si fosse proceduto con rito abbreviato, la possibilità di utilizzare dette dichiarazioni sarebbe subordinata alla condizione che il giudice ne accerti la natura effettivamente spontanea, rendendo sul punto una adeguata motivazione che nella specie sarebbe del tutto omessa. 4.2. Con il secondo motivo si denuncia il vizio di motivazione e il travisamento del fatto in relazione alla attribuzione al TT della qualità di amministratore di fatto delle società individuate al capo 11) dell'imputazione. A tal fine sarebbero state valorizzate le dichiarazioni della coimputata BE, di cui tuttavia era stata dedotta l'inutilizzabilità, nonché le dichiarazioni di altri soggetti dalle quali tuttavia non emergerebbe che il TT aveva posto in essere atti di gestione imprenditoriale. Inoltre, il rinvenimento presso la sua abitazione di documentazione relativa alle società fallite sarebbe compatibile con il ruolo di consulente bancario dal medesimo svolta. 4.3. Il terzo motivo deduce vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'applicazione della disciplina della continuazione. Nel riconoscere la continuazione "esterna" tra la i reati di cui ai capi 10) del presente procedimento e il reato giudicato con sentenza di applicazione della pena n. 510 del 2012 dal Tribunale di Brescia, la sentenza impugnata avrebbe erroneamente individuato il reato più grave. Inoltre, insufficiente sarebbe la motivazione concernente la determinazione degli aumenti di pena per i reati satellite. 4.4. Il quarto motivo denuncia vizio di violazione di legge in relazione all'applicazione della disciplina della prescrizione e vizio di motivazione in relazione alla individuazione del tempus commissi delictí per il reato di cui all'art. 10, d.lgs. n. 74 del 2000 contestato ai capi 4) e 7b) dell'imputazione. La sentenza impugnata avrebbe individuato nella data di conclusione della verifica fiscale, nel cui ambito era emersa la mancanza dei documenti, il momento di commissione del reato dal quale decorrerebbe il termine prescrizionale. Tale conclusione contrasterebbe con il principio del favor rei, per effetto del quale, non essendo emersi elementi che consentano di ritenere se nella specie si sarebbe verificata un'ipotesi di occultamento ovvero di distruzione dei documenti, nell'incertezza doveva preferirsi la soluzione più favorevole all'imputato e dunque ritenere integrata l'ipotesi della distruzione. Trattandosi di reato istantaneo, il tempus commissi delicti sarebbe cristallizzato al momento dell'inizio della attività di indagine. Con specifico riguardo al reato di cui all'art. 7b), dagli atti di indagine emergerebbe che l'inesistenza delle scritture contabili della ditta CI GI era documentata dall'attività di indagine fin dal 4.10.2012, sicché la sentenza impugnata sarebbe incorsa nel vizio di travisamento del fatto non avendo considerato atti presenti nel fascicolo, decisivi ai fini della prescrizione del reato. e- 3 5. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi. 6. L'avv. L. Cinquepalmi, difensore di IE TT e AL CI, ha depositato memoria contenente motivi aggiunti con la quale produce i documenti richiamati nel ricorso. In data 29 marzo 2025 ha depositato istanza di rinvio della discussione orale per legittimo impedimento. Considerato in diritto 1. Il ricorso proposto da SI BE è fondato, sicché la sentenza della Corte d'appello di Brescia deve essere annullato in parte qua. Il ricorso proposto da IE TT è fondato nei limiti di seguito specificati. Il ricorso proposto da AL CI è infondato e deve pertanto essere rigettato. 2. Preliminarmente si deve dare atto che, come da ordinanza licenziata a verbale, il Collegio ha respinto l'istanza di rinvio formulata dal difensore degli imputati IE TT e AL CI per concorrenti impegni professionali. Si è rilevato quanto segue. L'istanza difetta dei presupposti richiesti affinché sia configurabile un legittimo impedimento. Secondo il consolidato orientamento della Corte di cassazione, «L'impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire, ai sensi dell'art. 420-ter, comma quinto, cod. proc. pen., a condizione che il difensore: a) prospetti l'impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni;
b) indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l'espletamento della sua funzione nel diverso processo;
c) rappresenti l'assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l'imputato; d) rappresenti l'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio» (Sez. U, n. 4909 del 18/12/2014, Torchio, dep. 2015, Rv. 262912). Nella specie si rileva che: - la richiesta di rinvio, depositata telematicamente sabato 29 marzo 2025, non è tempestiva rispetto al momento della notizia della contestualità degli impegni, la quale era nota al difensore sin dal 14 marzo, allorché gli è stato notificato l'avviso di fissazione dell'udienza odierna dinanzi alla Corte di cassazione, mentre già in data 12 marzo era conosciuto il rinvio alla data odierna della trattazione del giudizio abbreviato dinanzi al Giudice dell'udienza preliminare 4 presso il Tribunale di Venezia nel procedimento a carico di IE TT + 1, dedotto quale concomitante impegno;
- il difensore non ha chiarito le ragioni della eventuale priorità da attribuirsi all'assistenza nel diverso processo, nel quale la discussione delle parti del giudizio abbreviato si è già conclusa e il rinvio all'odierna udienza è stato disposto per le repliche, laddove il processo di legittimità è destinato eventualmente a concludersi in via definitiva. 3. Il ricorso proposto da SI BE. 3.1. La ricorrente censura la sentenza impugnata sotto il duplice profilo della asserita incompatibilità del dolo eventuale - affermato nella specie - con il dolo specifico richiesto dal reato di bancarotta fraudolenta documentale contestato, nonché l'omessa motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo specifico. 3.2. L'esame di tale secondo profilo di censura appare preliminare e assorbente. È noto che il reato di bancarotta fraudolenta documentale di cui all'art. 216, comma 1, n. 2) legge fall. prevede due fattispecie alternative. La prima, cd. "specifica", concernente la sottrazione o distruzione dei libri e delle altre scritture contabili, nel cui alveo è compresa anche l'ipotesi di omessa tenuta delle scritture, che richiede il dolo specifico, consistente nello scopo di arrecare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori;
la seconda, cd. "generica", concernente la tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita che, diversamente dalla prima ipotesi, presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi e richiede il dolo generico (ex plurimis, Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838 - 01; Sez. 5, n. 43966 del 28/06/2017, Rossi, Rv. 271611; Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Autunno, Rv. 269904). Secondo il pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'assunzione solo formale della carica gestoria non comporta l'esenzione della responsabilità dell'amministratore dai reati di bancarotta fraudolenta documentale, atteso che egli è il diretto destinatario dell'obbligo sancito dall'art. 2392 cod. civ. della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili (Sez. 5, n. 44666 del 04/11/2021, La Porta, Rv. 282280 - 01; Sez. 5, n. 43977 del 14/07/2017, Pastechi, Rv. 271754 - 01). Pertanto, nel caso in cui egli deleghi altri alla concreta tenuta della contabilità, non è comunque esonerato dal dovere di vigilare sull'operato dei delegati ovvero degli amministratori di fatto (Sez. 5, n. 36870 del 30/11/2020, Marelli, Rv. 280133 - 01). 5 Tuttavia, si è precisato che la mera titolarità della carica formale non determina perciò solo l'automatica affermazione della responsabilità dolosa per le condotte incriminate dalla legge fallimentare. Invero questa Corte regolatrice ha specificato che è comunque necessaria la dimostrazione «effettiva e concreta della consapevolezza dello stato delle scritture, tale da impedire la ricostruzione del movimento degli affari o, per le ipotesi con dolo specifico, di procurare un ingiusto profitto a taluno, attentandosi altrimenti al principio costituzionale della personalità della responsabilità penale» (Sez. 5, n. 44666 del 04/11/2021, La Porta, cit.; Sez. 5, n. 44293 del 17/11/2005, Liberati, Rv. 232816; Sez. 5, n. 642 del 30/10/2013, dep. 2014, Demajo, Rv. 257950). Con riguardo alla fattispecie della bancarotta fraudolenta documentale cd. specifica - quale contestata nella specie - si è affermato che, ai fini dell'affermazione della responsabilità dell'amministratore di diritto, è necessario che sia fornita la dimostrazione della effettiva e concreta consapevolezza dello stato delle scritture contabili, tale da impedire la ricostruzione del movimento degli affari e che lo scopo di recare danno ai creditori, impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali, può essere desunto dalla complessiva ricostruzione della vicenda e dalle circostanze del fatto che ne caratterizzano la valenza fraudolenta colorando di specificità l'elemento soggettivo, che, pertanto, può essere ricostruito sull'attitudine del dato a evidenziare la finalizzazione del comportamento omissivo all'occultamento delle vicende gestionali (Sez. 5, n. 10968 del 31/01/2023, Di Pietra, Rv. 284304 - 01). La necessità, ai fini dell'integrazione del reato, della sussistenza del fine specifico di recare pregiudizio ai creditori e, sul piano della prova, la affermata necessità della esistenza di concrete circostanze di fatto da cui emerga tale volontà, impongono al giudice di evitare rigidi automatismi probatori, e verificare la sussistenza in concreto di indici di fraudolenza da cui desumere lo scopo di recare pregiudizio ai creditori. Tali sono stati ritenuti l'esistenza di un passivo rilevante, ricostruito attraverso le insinuazioni dei creditori, l'attività distrattiva dei beni aziendali, l'individuazione di una sede dell'impresa rivelatasi del tutto fittizia, la mancata collaborazione con la curatela e la finale condizione di irreperibilità (Sez. 5, n. 2228 del 04/11/2022, dep. 2023, Occhiuzzi, Rv. 283983 - 01; Sez. 5, n. 23704 del 17/05/2021, non massimata;
Sez. 1, n. 22733 del 08/04/2021, non massimata). 3.3. Nella specie, la sentenza impugnata ha disatteso tali principi. Invero, dopo aver riconosciuto la responsabilità di BE in relazione al reato di bancarotta fraudolenta distrattiva a titolo di dolo eventuale, avendo ella accettato il rischio del carattere fittizio e fraudolento delle operazioni poste in essere dall'amministratore di fatto IE TT (responsabilità non oggetto di 6 contestazione), con riguardo alla bancarotta documentale ha omesso di verificare la presenza di indici di fraudolenza significativi, che dessero conto della effettiva consapevolezza della ricorrente sia del concreto stato delle scritture contabili, tale da impedire la ricostruzione del movimento degli affari, sia della volontà della medesima di provocare un ingiusto profitto ovvero di cagionare un danno ai creditori sociali. L'omessa motivazione sul punto determina l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Brescia per nuovo esame. 4. I ricorsi proposti da IE TT e da AL CI, deducendo censure comuni, ad eccezione del quinto motivo, possono essere trattati congiuntamente. 4.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. I ricorrenti, nel censurare il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta utilizzabilità delle dichiarazioni spontanee rese da terzi, successivamente indagati, hanno richiamato la giurisprudenza di legittimità in ordine alla necessità del previo accertamento del carattere spontaneo di dette dichiarazioni. Effettivamente, questa Corte regolatrice ritiene utilizzabili nella fase procedimentale, e dunque nell'incidente cautelare e negli eventuali riti a prova contratta (quale, nella specie, il rito abbreviato), le dichiarazioni spontanee che la persona sottoposta alle indagini abbia reso - in assenza di difensore ed in difetto degli avvisi di cui all'art. 64 cod. proc. pen. - alla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 350, comma 7, cod. proc. pen., purché emerga con chiarezza che la medesima abbia scelto di renderle liberamente, ossia senza alcuna coercizione o sollecitazione (Sez. 1, n. 15197 del 08/11/2019, dep. 2020, Fornaro, Rv. 279125 — 01; Sez. 2, n. 22962 del 31/05/2022, Nacchia, Rv. 283409 — 01). Si è inoltre affermato che spetta al giudice accertare, anche d'ufficio, sulla base di tutti gli elementi disponibili, l'effettiva natura spontanea delle dichiarazioni, dandone atto con motivazione congrua e adeguata (Sez. 2, n. 14320 del 13/03/2018, Basso, Rv. 272541 — 01). La censura prospettata è tuttavia aspecifica. Essa invero si limita ad una enunciazione del tutto generica in quanto riferita «alle dichiarazioni rese da terzi successivamente indagati nel medesimo procedimento», senza ulteriore precisazione. La difesa, inoltre, non ha dedotto alcun concreto elemento a sostegno della tesi secondo cui potrebbe trattarsi di dichiarazioni non spontanee, ma sollecitate da domande poste dagli inquirenti, sicché essa risulta del tutto teorica e meramente congetturale. Per di più non emerge, né è stato dedotto dai ricorrenti, che BE e gli altri imputati abbiano mai negato nel prosieguo del procedimento la verità delle dichiarazioni rese, né abbiano sostenuto di essere stati sollecitati o, addirittura, costretti a renderle. 7 Peraltro - secondo quanto risulta dalla incontestata sintesi dei motivi di appello contenuti nella sentenza impugnata - tale censura era stata svolta in modo del tutto analogo con l'appello, e ad essa la Corte territoriale aveva dato adeguata risposta, evidenziando come mancasse la specifica indicazione delle dichiarazioni non spontanee utilizzate, nonché le conseguenze del loro (asserito) indebito utilizzo sul piano della prova della responsabilità. 4.2. Il secondo motivo, con cui si contesta l'affermato ruolo di amministratore di fatto di TT in relazione alle società indicate al capo 11) dell'imputazione, è infondato. 4.2.1. Nell'esaminare tale censura occorre muovere dalla premessa che l'esito conforme delle decisioni pronunciate nei due gradi di giudizio consente di operare la lettura congiunta delle sentenze di primo e secondo grado, trattandosi di motivazioni che si fondono in un unico corpo di argomenti a sostegno delle conclusioni raggiunte. Ricorre invero la cd. "doppia conforme" quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima, sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (ex plurímis, Sez. 2 n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218), al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione. 4.2.2. Ciò posto, la censura dei ricorrenti si risolve nella richiesta a questa Corte di una inammissibile rivalutazione del quadro probatorio ricostruito con coerenza e logicità di argomentazioni dalla Corte d'Appello. Il giudice di legittimità è chiamato a svolgere un controllo sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva, non manifestamente illogica e internamente coerente, a seguito delle deduzioni del ricorrente concernenti "atti del processo", mentre resta preclusa, in sede di controllo sulla motivazione, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice di merito, perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Esula invero dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata, in via esclusiva, al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. 5, n. 39048 del 25/9/2007, Casavola, Rv. 238215; Sez. 2, n. 7380 del 11/1/2007, Messina, Rv. 235716; Sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, 8 Rv. 253099; Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, 0., Rv. 262965; Sez. 6 n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601). 4.2.3. Nel caso di specie, come si è anticipato, la motivazione della Corte d'appello è logica e sostenuta da inequivoci elementi di prova, avendo i giudici di merito desunto il ruolo di amministratore di fatto svolto dal ricorrente da una pluralità indici, in conformità con quanto già ritenuto dalla sentenza di primo grado. In particolare, quest'ultima ha ritenuto provato il ruolo ricoperto nelle società formalmente intestate a SI BE sulla base delle dichiarazioni rese da costei, la quale aveva affermato di avere eseguito le direttive del coimputato, che progettava le operazioni da eseguire e gli affidamenti da chiedere alle banche, la accompagnava presso gli istituti di credito e le società di leasing per aprire conti correnti e linee di credito;
era inoltre TT ad avere la disponibilità esclusiva delle password per effettuare operazioni di home banking. Sono state altresì valorizzate le dichiarazioni del teste Rovaris, direttore della filiale della Banca popolare di Sondrio, il quale ha riferito che era l'imputato ad occuparsi degli aspetti di natura finanzia, bancaria e commerciale delle società e che ciò era risultato particolarmente evidente allorché cominciarono i problemi di insolvenza della società SI e TT divenne l'unico referente (pag. 32 della sentenza di primo grado). Accanto a tali elementi, le sentenze di merito hanno valorizzato non solo il ritrovamento su supporti informatici in uso a Mutb della documentazione societaria, ma soprattutto la circostanza che tutte le transazioni economiche svolte dalle società intestate a BE intercorrevano esclusivamente con società del cd. "gruppo TT", le quali - secondo quanto risultante dalla relazione del curatore fallimentare - emettevano fatture di vendita al fine di ottenere anticipi da parte di istituti finanziari (pag. 32-33 sentenza di primo grado;
pag. 10 sentenza impugnata). Più in generale, il ruolo di amministratore di fatto ricoperto dal ricorrente emerge (secondo quanto affermato dal curatore fallimentare) dal ruolo di ideatore e organizzatore del complessivo sistema fraudolento dal medesimo approntato attraverso la costituzione di più società e aziende, i cui amministratori formali erano sostanzialmente dei prestanome, le quali si scambiavano fatture per lo più relative ad operazioni inesistenti, di cui chiedevano l'anticipo a istituti di credito e società di leasing, creando in tal modo ingenti risorse finanziarie che venivano destinate nei confronti di altre società del gruppo. Tali evidenze, valorizzate dalla Corte territoriale ai fini della ricostruzione del ruolo di amministratore di fatto rivestito da TT, risultano coerenti con la giurisprudenza di legittimità, la quale afferma che, in tema di reati fallimentari, la prova della posizione di amministratore di fatto si traduce nell'accertamento di elementi sintomatici di gestione o cogestione della società, risultanti dall'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive - in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare - che costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione (Sez. 5, n. 8479 del 28/11/2016, dep. 2017, Faruolo, Rv. 269101; Sez. 5, n. 45134 del 27/06/2019, Rv. 277540-01; Sez. 5, n. 4865 del 25/11/2021, dep. 2022, Capece, Rv. 282775 - 01)). Questa Corte ha chiarito che i destinatari delle norme di cui agli artt. 216 e 223 legge fall. vanno individuati sulla base delle concrete funzioni esercitate, non già rapportandosi alle mere qualifiche formali ovvero alla rilevanza degli atti posti in essere in adempimento della qualifica ricoperta (Sez. 5, n. 41793 del 17/06/2016, Ottobrini, Rv. 268273). D'altra parte, ai fini della attribuzione ad un soggetto della qualifica di amministratore di fatto non occorre che egli svolga tutti i poteri tipici dell'organo di gestione, potendo ricorrere l'ipotesi di cogestione, anche di fatto, ed essendo necessaria una significativa e continua attività gestoria, svolta cioè in modo non episodico o occasionale, tale da fornire elementi sintomatici dell'organico inserimento del soggetto nell'assetto societario. Nel caso in esame, gli elementi considerati dai giudici di merito evidenziano l'effettivo ruolo di amministratore svolto dal ricorrente in modo tutt'altro che episodico, di tal che le censure difensive si risolvono in una inammissibile richiesta di rivalutazione nel merito degli elementi di prova su cui i giudici di merito hanno fondato la loro valutazione. 4.3. Infondato è il terzo motivo, con cui i ricorrenti censurano l'individuazione del reato più grave, ai fini dell'applicazione dell'art. 81 cpv., cod. pen., nella bancarotta fraudolenta di cui al capo 10) dell'imputazione, anziché nel reato giudicato con sentenza del Tribunale di Brescia n. 501 del 2012. Occorre al riguardo considerare che nel caso in esame il riconoscimento della continuazione avanti il giudice della cognizione ha avuto ad oggetto reati giudicati da giudici diversi. In tale ipotesi questa Corte di legittimità ha chiarito che è necessario fare riferimento ad una valutazione in concreto del reato più grave. Invero, di fronte ad un giudicato, il riferimento al limite edittale quale parametro di valutazione della maggiore gravità - pure indicato dalle Sezioni unite di questa Corte (Sez. U, n. 25939 del 28/02/2013, PG. c/ Chiabotti, Rv. 255347 - 01) - diviene recessivo, in quanto privo di significato in presenza della determinazione concreta della gravità del fatto espressa nella misura della pena irrogata. Viene 10 piuttosto in rilievo la regola dettata dall'art.187 disp. att. cod. proc. pen., con riguardo all'applicazione della disciplina del reato continuato in sede di esecuzione, secondo il quale si considera violazione più grave quella per la quale è stata inflitta la pena più grave, e che trova applicazione analogica alla luce della eadem ratio (Sez. 2, n. 13539 del 02/11/2023, dep. 2024, Altamura, Rv. 286206 - 01; Sez. 2, n. 21769 del 04/02/2014 De Liso, Rv. 259572 — 01; Sez. 2, n. 41574 del 04/10/2006, Carrubba, Rv. 235384- 01). Nel caso in esame, correttamente la Corte territoriale ha valutato come più grave il reato di cui al capo 10) del presente procedimento, per il quale ha determinato la pena in anni quattro di reclusione, aumentata ad anni 5 ex art. 219 legge fall., a fronte della pena di anni uno e mesi undici di reclusione, applicata ex art. 444 cod. proc. pen. con sentenza del Tribunale di Brescia n. 510 del 2012, nel separato giudizio in relazione al reato di bancarotta fraudolenta per distrazione in relazione al fallimento della società "LVo Art di CI AL & C snc". 5. L'ultimo motivo di censura attiene ai reati di cui all'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000, di cui ai capi 4) e 7b) contestati al solo IE TT e di cui si deduce l'intervenuta prescrizione. Secondo il ricorrente la Corte territoriale avrebbe erroneamente individuato il tempus commissi delicti, ancorandolo alla data di conclusione della verifica fiscale nel cui ambito era emersa la mancanza delle scritture contabili, omettendo di considerare che diverso è il momento di consumazione per le due condotte sanzionate dall'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000. Nella specie, TT ha rilevato che, quanto al capo 4), la condotta di occultamento o distruzione era contestata in via alternativa e che dagli atti non era rinvenibile alcun elemento che consentisse di privilegiare l'una o l'altra ipotesi. Quanto al capo 7b), il ricorrente ha sostenuto che la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare che dall'attività istruttoria risultava che l'inesistenza delle scritture contabili era stata documentata fin dal 4 ottobre 2012. 5.1. Tale censura non risulta manifestamente infondata. Invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la condotta del reato di cui all'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000 può consistere sia nella distruzione che nell'occultamento delle scritture contabili o dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari, con conseguenze diverse rispetto al momento consumativo, giacché la distruzione realizza un'ipotesi di reato istantaneo, che si consuma con la soppressione della documentazione, mentre l'occultamento — consistente nella temporanea o definitiva indisponibilità della documentazione da parte degli organi verificatori — costituisce un reato permanente, che si protrae sino al momento dell'accertamento fiscale, dal quale 11 soltanto inizia a decorre il termine di prescrizione (Sez. 3, n. 14461 del 25/05/2016, Quaglia, Rv. 269898, Sez. 3, n. 38376 del 09/07/2015, Palermo, Rv. 264676; Sez. 3, n. 5974 del 05/12/2012, Rv. 254425; Sez. 3, n. 3055 del 14/11/2007, Allocca, Rv. 238612). 5.2. Ciò posto, occorre rilevare che in data 30 gennaio 2025, successivamente alla pronuncia di appello, risulta maturato il termine massimo di prescrizione del reato di cui all'art. 10, d.lgs. n. 74 del 2000, contestato al capo 4) dell'imputazione (termine di prescrizione 28 novembre 2024, cui è da aggiungere la sospensione del giudizio ex art. 83, comma 4, del d.l. n. 18 del 2020), sicché esso risulta estinto per intervenuta prescrizione. Analogamente è a dirsi per il reato di cui al capo 7b), per il quale il termine di prescrizione risulta maturato in data 20 gennaio 2025 (termine di prescrizione 18 novembre 2024, cui è da aggiungere la sospensione del giudizio ex art. 83, comma 4, del d.l. n. 18 del 2020). Come ha già avuto modo di affermare questa Corte, allorquando il ricorso per cassazione non è inammissibile si deve rilevare l'intervenuta prescrizione del reato poiché la non manifesta infondatezza del ricorso non ha impedito il decorso del tempo necessario a prescrivere (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000 - dep. 2000, D.L., Rv. 21726601; Sez. (J, n. 21 del 11/11/1994 - dep. 1995, Cresci, Rv. 19990301). Nella fattispecie, per quanto si è fin qui rilevato, non emergono elementi che, in maniera incontestabile e ictu ocull giustifichino la conclusione, in termini di mera constatazione, della insussistenza del fatto, della mancata commissione da parte dell'imputato e, più in generale, della irrilevanza penale dello stesso, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. Ne consegue che, trattandosi di causa di estinzione del reato, essa deve essere rilevata in mancanza di elementi che depongano per l'immediata pronuncia assolutoria dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.; elementi che non sono evincibili, nel caso di specie, alla stregua delle stesse risultanze della pronuncia impugnata (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274). Deve pertanto essere disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di IE TT, limitatamente ai reati di cui capi 4) e 7b), perché estinti per prescrizione. 5.3. A tale declaratoria consegue la necessità di adeguare il trattamento sanzionatorio mediante l'eliminazione della pena di 30 giorni irrogata a titolo di aumento per i suddetti reati, per i quali era stato riconosciuto il vincolo della continuazione.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di BE SI, limitatamente alle bancarotte fraudolente documentali, con rinvio per nuovo esame ad altra 2. 12 Sezione della Corte di appello di Brescia. Rigetta nel resto tale ricorso. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di TT IE limitatamente ai reati di cui capi 4 e 7b, perché estinti per prescrizione ed elimina la relativa pena di gg 30 di reclusione. Rigetta nel resto il ricorso di TT. Rigetta il ricorso di CI AL che condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 16/04/2025. •
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale LUIGI GIORDANO, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
letta la memoria a firma dell'avv. LORENZO M. CINQUEPALMI, in data 28 marzo 2025 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 12 giugno 2024, la Corte d'appello di Brescia, in parziale riforma della decisione emessa dal GUP presso il Tribunale di Brescia all'esito di rito abbreviato, ha dichiarato: - AL CI e IE TT, nelle rispettive qualità di socia accomandataria e amministratore di fatto, responsabili dei reati di bancarotta 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 23189 Anno 2025 Presidente: VESSICHELLI MARIA Relatore: MELE MARIA ELENA Data Udienza: 16/04/2025 fraudolenta distrattiva e documentale in relazione alla società GALVANO ART GROUP DI IP RI & C. sas, dichiarata fallita in data 28 aprile 2010, con l'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità (capo 10) - SI BE e IE TT, nelle rispettive qualità di socia accomandataria e di amministratore di fatto, responsabili dei reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale in relazione alla società EK DI LL LV & C. sas, dichiarata fallita in data 22 dicembre 2010 (capo 11.312i532..) _ - SI BE e IE TT, nelle rispettive qualità di socia accomandataria e di amministratore di fatto della società, responsabili dei reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale in relazione al fallimento della società LV snc DI LL LV (capo 11 b1 e b3); - IE TT responsabile del reato di cui all'art. 10, d.lgs. n. 74 del 2000, quale amministratore di fatto della società NE LV PR (capo 4) e della ditta individuale CI US (7b). - non doversi procedere nei confronti di IE TT per i reati di cui ai capi 2a), 2b), 3) e 9) perché estinti per intervenuta prescrizione. La Corte d'appello ha quindi rideterminato la pena irrogata per le residue imputazioni quanto a TT;
ha ridotto la pena inflitta a CI e ha confermato la pena irrogata a BE. 2. Avverso tale sentenza tutti gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione. 3. Il ricorso proposto da SI BE articola un unico motivo di censura con il quale deduce vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità della ricorrente per il reato di bancarotta fraudolenta documentale di cui al capo 11-a2) e b3) a titolo di dolo eventuale. Tale forma dell'elemento soggettivo sarebbe tuttavia incompatibile con il dolo specifico richiesto dal reato di cui all'art. 216, comma 2, legge fall., prima ipotesi, contestato all'imputata. In ogni caso difetterebbe la motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo, essendosi la sentenza impugnata limitata a rinviare per relationem alla decisione di primo grado. 4. Il ricorso proposto da IE TT e AL CI formula quattro motivi di censura. 4.1. Il primo motivo denuncia vizio di motivazione in relazione alla ritenuta utilizzabilità delle dichiarazioni spontanee e di quelle rese al curatore fallimentare da soggetti terzi successivamente indagati nel medesimo procedimento. Il 2 ricorrente sostiene che, benché nella specie si fosse proceduto con rito abbreviato, la possibilità di utilizzare dette dichiarazioni sarebbe subordinata alla condizione che il giudice ne accerti la natura effettivamente spontanea, rendendo sul punto una adeguata motivazione che nella specie sarebbe del tutto omessa. 4.2. Con il secondo motivo si denuncia il vizio di motivazione e il travisamento del fatto in relazione alla attribuzione al TT della qualità di amministratore di fatto delle società individuate al capo 11) dell'imputazione. A tal fine sarebbero state valorizzate le dichiarazioni della coimputata BE, di cui tuttavia era stata dedotta l'inutilizzabilità, nonché le dichiarazioni di altri soggetti dalle quali tuttavia non emergerebbe che il TT aveva posto in essere atti di gestione imprenditoriale. Inoltre, il rinvenimento presso la sua abitazione di documentazione relativa alle società fallite sarebbe compatibile con il ruolo di consulente bancario dal medesimo svolta. 4.3. Il terzo motivo deduce vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'applicazione della disciplina della continuazione. Nel riconoscere la continuazione "esterna" tra la i reati di cui ai capi 10) del presente procedimento e il reato giudicato con sentenza di applicazione della pena n. 510 del 2012 dal Tribunale di Brescia, la sentenza impugnata avrebbe erroneamente individuato il reato più grave. Inoltre, insufficiente sarebbe la motivazione concernente la determinazione degli aumenti di pena per i reati satellite. 4.4. Il quarto motivo denuncia vizio di violazione di legge in relazione all'applicazione della disciplina della prescrizione e vizio di motivazione in relazione alla individuazione del tempus commissi delictí per il reato di cui all'art. 10, d.lgs. n. 74 del 2000 contestato ai capi 4) e 7b) dell'imputazione. La sentenza impugnata avrebbe individuato nella data di conclusione della verifica fiscale, nel cui ambito era emersa la mancanza dei documenti, il momento di commissione del reato dal quale decorrerebbe il termine prescrizionale. Tale conclusione contrasterebbe con il principio del favor rei, per effetto del quale, non essendo emersi elementi che consentano di ritenere se nella specie si sarebbe verificata un'ipotesi di occultamento ovvero di distruzione dei documenti, nell'incertezza doveva preferirsi la soluzione più favorevole all'imputato e dunque ritenere integrata l'ipotesi della distruzione. Trattandosi di reato istantaneo, il tempus commissi delicti sarebbe cristallizzato al momento dell'inizio della attività di indagine. Con specifico riguardo al reato di cui all'art. 7b), dagli atti di indagine emergerebbe che l'inesistenza delle scritture contabili della ditta CI GI era documentata dall'attività di indagine fin dal 4.10.2012, sicché la sentenza impugnata sarebbe incorsa nel vizio di travisamento del fatto non avendo considerato atti presenti nel fascicolo, decisivi ai fini della prescrizione del reato. e- 3 5. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi. 6. L'avv. L. Cinquepalmi, difensore di IE TT e AL CI, ha depositato memoria contenente motivi aggiunti con la quale produce i documenti richiamati nel ricorso. In data 29 marzo 2025 ha depositato istanza di rinvio della discussione orale per legittimo impedimento. Considerato in diritto 1. Il ricorso proposto da SI BE è fondato, sicché la sentenza della Corte d'appello di Brescia deve essere annullato in parte qua. Il ricorso proposto da IE TT è fondato nei limiti di seguito specificati. Il ricorso proposto da AL CI è infondato e deve pertanto essere rigettato. 2. Preliminarmente si deve dare atto che, come da ordinanza licenziata a verbale, il Collegio ha respinto l'istanza di rinvio formulata dal difensore degli imputati IE TT e AL CI per concorrenti impegni professionali. Si è rilevato quanto segue. L'istanza difetta dei presupposti richiesti affinché sia configurabile un legittimo impedimento. Secondo il consolidato orientamento della Corte di cassazione, «L'impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire, ai sensi dell'art. 420-ter, comma quinto, cod. proc. pen., a condizione che il difensore: a) prospetti l'impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni;
b) indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l'espletamento della sua funzione nel diverso processo;
c) rappresenti l'assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l'imputato; d) rappresenti l'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio» (Sez. U, n. 4909 del 18/12/2014, Torchio, dep. 2015, Rv. 262912). Nella specie si rileva che: - la richiesta di rinvio, depositata telematicamente sabato 29 marzo 2025, non è tempestiva rispetto al momento della notizia della contestualità degli impegni, la quale era nota al difensore sin dal 14 marzo, allorché gli è stato notificato l'avviso di fissazione dell'udienza odierna dinanzi alla Corte di cassazione, mentre già in data 12 marzo era conosciuto il rinvio alla data odierna della trattazione del giudizio abbreviato dinanzi al Giudice dell'udienza preliminare 4 presso il Tribunale di Venezia nel procedimento a carico di IE TT + 1, dedotto quale concomitante impegno;
- il difensore non ha chiarito le ragioni della eventuale priorità da attribuirsi all'assistenza nel diverso processo, nel quale la discussione delle parti del giudizio abbreviato si è già conclusa e il rinvio all'odierna udienza è stato disposto per le repliche, laddove il processo di legittimità è destinato eventualmente a concludersi in via definitiva. 3. Il ricorso proposto da SI BE. 3.1. La ricorrente censura la sentenza impugnata sotto il duplice profilo della asserita incompatibilità del dolo eventuale - affermato nella specie - con il dolo specifico richiesto dal reato di bancarotta fraudolenta documentale contestato, nonché l'omessa motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo specifico. 3.2. L'esame di tale secondo profilo di censura appare preliminare e assorbente. È noto che il reato di bancarotta fraudolenta documentale di cui all'art. 216, comma 1, n. 2) legge fall. prevede due fattispecie alternative. La prima, cd. "specifica", concernente la sottrazione o distruzione dei libri e delle altre scritture contabili, nel cui alveo è compresa anche l'ipotesi di omessa tenuta delle scritture, che richiede il dolo specifico, consistente nello scopo di arrecare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori;
la seconda, cd. "generica", concernente la tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita che, diversamente dalla prima ipotesi, presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi e richiede il dolo generico (ex plurimis, Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838 - 01; Sez. 5, n. 43966 del 28/06/2017, Rossi, Rv. 271611; Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Autunno, Rv. 269904). Secondo il pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'assunzione solo formale della carica gestoria non comporta l'esenzione della responsabilità dell'amministratore dai reati di bancarotta fraudolenta documentale, atteso che egli è il diretto destinatario dell'obbligo sancito dall'art. 2392 cod. civ. della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili (Sez. 5, n. 44666 del 04/11/2021, La Porta, Rv. 282280 - 01; Sez. 5, n. 43977 del 14/07/2017, Pastechi, Rv. 271754 - 01). Pertanto, nel caso in cui egli deleghi altri alla concreta tenuta della contabilità, non è comunque esonerato dal dovere di vigilare sull'operato dei delegati ovvero degli amministratori di fatto (Sez. 5, n. 36870 del 30/11/2020, Marelli, Rv. 280133 - 01). 5 Tuttavia, si è precisato che la mera titolarità della carica formale non determina perciò solo l'automatica affermazione della responsabilità dolosa per le condotte incriminate dalla legge fallimentare. Invero questa Corte regolatrice ha specificato che è comunque necessaria la dimostrazione «effettiva e concreta della consapevolezza dello stato delle scritture, tale da impedire la ricostruzione del movimento degli affari o, per le ipotesi con dolo specifico, di procurare un ingiusto profitto a taluno, attentandosi altrimenti al principio costituzionale della personalità della responsabilità penale» (Sez. 5, n. 44666 del 04/11/2021, La Porta, cit.; Sez. 5, n. 44293 del 17/11/2005, Liberati, Rv. 232816; Sez. 5, n. 642 del 30/10/2013, dep. 2014, Demajo, Rv. 257950). Con riguardo alla fattispecie della bancarotta fraudolenta documentale cd. specifica - quale contestata nella specie - si è affermato che, ai fini dell'affermazione della responsabilità dell'amministratore di diritto, è necessario che sia fornita la dimostrazione della effettiva e concreta consapevolezza dello stato delle scritture contabili, tale da impedire la ricostruzione del movimento degli affari e che lo scopo di recare danno ai creditori, impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali, può essere desunto dalla complessiva ricostruzione della vicenda e dalle circostanze del fatto che ne caratterizzano la valenza fraudolenta colorando di specificità l'elemento soggettivo, che, pertanto, può essere ricostruito sull'attitudine del dato a evidenziare la finalizzazione del comportamento omissivo all'occultamento delle vicende gestionali (Sez. 5, n. 10968 del 31/01/2023, Di Pietra, Rv. 284304 - 01). La necessità, ai fini dell'integrazione del reato, della sussistenza del fine specifico di recare pregiudizio ai creditori e, sul piano della prova, la affermata necessità della esistenza di concrete circostanze di fatto da cui emerga tale volontà, impongono al giudice di evitare rigidi automatismi probatori, e verificare la sussistenza in concreto di indici di fraudolenza da cui desumere lo scopo di recare pregiudizio ai creditori. Tali sono stati ritenuti l'esistenza di un passivo rilevante, ricostruito attraverso le insinuazioni dei creditori, l'attività distrattiva dei beni aziendali, l'individuazione di una sede dell'impresa rivelatasi del tutto fittizia, la mancata collaborazione con la curatela e la finale condizione di irreperibilità (Sez. 5, n. 2228 del 04/11/2022, dep. 2023, Occhiuzzi, Rv. 283983 - 01; Sez. 5, n. 23704 del 17/05/2021, non massimata;
Sez. 1, n. 22733 del 08/04/2021, non massimata). 3.3. Nella specie, la sentenza impugnata ha disatteso tali principi. Invero, dopo aver riconosciuto la responsabilità di BE in relazione al reato di bancarotta fraudolenta distrattiva a titolo di dolo eventuale, avendo ella accettato il rischio del carattere fittizio e fraudolento delle operazioni poste in essere dall'amministratore di fatto IE TT (responsabilità non oggetto di 6 contestazione), con riguardo alla bancarotta documentale ha omesso di verificare la presenza di indici di fraudolenza significativi, che dessero conto della effettiva consapevolezza della ricorrente sia del concreto stato delle scritture contabili, tale da impedire la ricostruzione del movimento degli affari, sia della volontà della medesima di provocare un ingiusto profitto ovvero di cagionare un danno ai creditori sociali. L'omessa motivazione sul punto determina l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Brescia per nuovo esame. 4. I ricorsi proposti da IE TT e da AL CI, deducendo censure comuni, ad eccezione del quinto motivo, possono essere trattati congiuntamente. 4.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. I ricorrenti, nel censurare il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta utilizzabilità delle dichiarazioni spontanee rese da terzi, successivamente indagati, hanno richiamato la giurisprudenza di legittimità in ordine alla necessità del previo accertamento del carattere spontaneo di dette dichiarazioni. Effettivamente, questa Corte regolatrice ritiene utilizzabili nella fase procedimentale, e dunque nell'incidente cautelare e negli eventuali riti a prova contratta (quale, nella specie, il rito abbreviato), le dichiarazioni spontanee che la persona sottoposta alle indagini abbia reso - in assenza di difensore ed in difetto degli avvisi di cui all'art. 64 cod. proc. pen. - alla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 350, comma 7, cod. proc. pen., purché emerga con chiarezza che la medesima abbia scelto di renderle liberamente, ossia senza alcuna coercizione o sollecitazione (Sez. 1, n. 15197 del 08/11/2019, dep. 2020, Fornaro, Rv. 279125 — 01; Sez. 2, n. 22962 del 31/05/2022, Nacchia, Rv. 283409 — 01). Si è inoltre affermato che spetta al giudice accertare, anche d'ufficio, sulla base di tutti gli elementi disponibili, l'effettiva natura spontanea delle dichiarazioni, dandone atto con motivazione congrua e adeguata (Sez. 2, n. 14320 del 13/03/2018, Basso, Rv. 272541 — 01). La censura prospettata è tuttavia aspecifica. Essa invero si limita ad una enunciazione del tutto generica in quanto riferita «alle dichiarazioni rese da terzi successivamente indagati nel medesimo procedimento», senza ulteriore precisazione. La difesa, inoltre, non ha dedotto alcun concreto elemento a sostegno della tesi secondo cui potrebbe trattarsi di dichiarazioni non spontanee, ma sollecitate da domande poste dagli inquirenti, sicché essa risulta del tutto teorica e meramente congetturale. Per di più non emerge, né è stato dedotto dai ricorrenti, che BE e gli altri imputati abbiano mai negato nel prosieguo del procedimento la verità delle dichiarazioni rese, né abbiano sostenuto di essere stati sollecitati o, addirittura, costretti a renderle. 7 Peraltro - secondo quanto risulta dalla incontestata sintesi dei motivi di appello contenuti nella sentenza impugnata - tale censura era stata svolta in modo del tutto analogo con l'appello, e ad essa la Corte territoriale aveva dato adeguata risposta, evidenziando come mancasse la specifica indicazione delle dichiarazioni non spontanee utilizzate, nonché le conseguenze del loro (asserito) indebito utilizzo sul piano della prova della responsabilità. 4.2. Il secondo motivo, con cui si contesta l'affermato ruolo di amministratore di fatto di TT in relazione alle società indicate al capo 11) dell'imputazione, è infondato. 4.2.1. Nell'esaminare tale censura occorre muovere dalla premessa che l'esito conforme delle decisioni pronunciate nei due gradi di giudizio consente di operare la lettura congiunta delle sentenze di primo e secondo grado, trattandosi di motivazioni che si fondono in un unico corpo di argomenti a sostegno delle conclusioni raggiunte. Ricorre invero la cd. "doppia conforme" quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima, sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (ex plurímis, Sez. 2 n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218), al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione. 4.2.2. Ciò posto, la censura dei ricorrenti si risolve nella richiesta a questa Corte di una inammissibile rivalutazione del quadro probatorio ricostruito con coerenza e logicità di argomentazioni dalla Corte d'Appello. Il giudice di legittimità è chiamato a svolgere un controllo sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva, non manifestamente illogica e internamente coerente, a seguito delle deduzioni del ricorrente concernenti "atti del processo", mentre resta preclusa, in sede di controllo sulla motivazione, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice di merito, perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Esula invero dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata, in via esclusiva, al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. 5, n. 39048 del 25/9/2007, Casavola, Rv. 238215; Sez. 2, n. 7380 del 11/1/2007, Messina, Rv. 235716; Sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, 8 Rv. 253099; Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, 0., Rv. 262965; Sez. 6 n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601). 4.2.3. Nel caso di specie, come si è anticipato, la motivazione della Corte d'appello è logica e sostenuta da inequivoci elementi di prova, avendo i giudici di merito desunto il ruolo di amministratore di fatto svolto dal ricorrente da una pluralità indici, in conformità con quanto già ritenuto dalla sentenza di primo grado. In particolare, quest'ultima ha ritenuto provato il ruolo ricoperto nelle società formalmente intestate a SI BE sulla base delle dichiarazioni rese da costei, la quale aveva affermato di avere eseguito le direttive del coimputato, che progettava le operazioni da eseguire e gli affidamenti da chiedere alle banche, la accompagnava presso gli istituti di credito e le società di leasing per aprire conti correnti e linee di credito;
era inoltre TT ad avere la disponibilità esclusiva delle password per effettuare operazioni di home banking. Sono state altresì valorizzate le dichiarazioni del teste Rovaris, direttore della filiale della Banca popolare di Sondrio, il quale ha riferito che era l'imputato ad occuparsi degli aspetti di natura finanzia, bancaria e commerciale delle società e che ciò era risultato particolarmente evidente allorché cominciarono i problemi di insolvenza della società SI e TT divenne l'unico referente (pag. 32 della sentenza di primo grado). Accanto a tali elementi, le sentenze di merito hanno valorizzato non solo il ritrovamento su supporti informatici in uso a Mutb della documentazione societaria, ma soprattutto la circostanza che tutte le transazioni economiche svolte dalle società intestate a BE intercorrevano esclusivamente con società del cd. "gruppo TT", le quali - secondo quanto risultante dalla relazione del curatore fallimentare - emettevano fatture di vendita al fine di ottenere anticipi da parte di istituti finanziari (pag. 32-33 sentenza di primo grado;
pag. 10 sentenza impugnata). Più in generale, il ruolo di amministratore di fatto ricoperto dal ricorrente emerge (secondo quanto affermato dal curatore fallimentare) dal ruolo di ideatore e organizzatore del complessivo sistema fraudolento dal medesimo approntato attraverso la costituzione di più società e aziende, i cui amministratori formali erano sostanzialmente dei prestanome, le quali si scambiavano fatture per lo più relative ad operazioni inesistenti, di cui chiedevano l'anticipo a istituti di credito e società di leasing, creando in tal modo ingenti risorse finanziarie che venivano destinate nei confronti di altre società del gruppo. Tali evidenze, valorizzate dalla Corte territoriale ai fini della ricostruzione del ruolo di amministratore di fatto rivestito da TT, risultano coerenti con la giurisprudenza di legittimità, la quale afferma che, in tema di reati fallimentari, la prova della posizione di amministratore di fatto si traduce nell'accertamento di elementi sintomatici di gestione o cogestione della società, risultanti dall'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive - in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare - che costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione (Sez. 5, n. 8479 del 28/11/2016, dep. 2017, Faruolo, Rv. 269101; Sez. 5, n. 45134 del 27/06/2019, Rv. 277540-01; Sez. 5, n. 4865 del 25/11/2021, dep. 2022, Capece, Rv. 282775 - 01)). Questa Corte ha chiarito che i destinatari delle norme di cui agli artt. 216 e 223 legge fall. vanno individuati sulla base delle concrete funzioni esercitate, non già rapportandosi alle mere qualifiche formali ovvero alla rilevanza degli atti posti in essere in adempimento della qualifica ricoperta (Sez. 5, n. 41793 del 17/06/2016, Ottobrini, Rv. 268273). D'altra parte, ai fini della attribuzione ad un soggetto della qualifica di amministratore di fatto non occorre che egli svolga tutti i poteri tipici dell'organo di gestione, potendo ricorrere l'ipotesi di cogestione, anche di fatto, ed essendo necessaria una significativa e continua attività gestoria, svolta cioè in modo non episodico o occasionale, tale da fornire elementi sintomatici dell'organico inserimento del soggetto nell'assetto societario. Nel caso in esame, gli elementi considerati dai giudici di merito evidenziano l'effettivo ruolo di amministratore svolto dal ricorrente in modo tutt'altro che episodico, di tal che le censure difensive si risolvono in una inammissibile richiesta di rivalutazione nel merito degli elementi di prova su cui i giudici di merito hanno fondato la loro valutazione. 4.3. Infondato è il terzo motivo, con cui i ricorrenti censurano l'individuazione del reato più grave, ai fini dell'applicazione dell'art. 81 cpv., cod. pen., nella bancarotta fraudolenta di cui al capo 10) dell'imputazione, anziché nel reato giudicato con sentenza del Tribunale di Brescia n. 501 del 2012. Occorre al riguardo considerare che nel caso in esame il riconoscimento della continuazione avanti il giudice della cognizione ha avuto ad oggetto reati giudicati da giudici diversi. In tale ipotesi questa Corte di legittimità ha chiarito che è necessario fare riferimento ad una valutazione in concreto del reato più grave. Invero, di fronte ad un giudicato, il riferimento al limite edittale quale parametro di valutazione della maggiore gravità - pure indicato dalle Sezioni unite di questa Corte (Sez. U, n. 25939 del 28/02/2013, PG. c/ Chiabotti, Rv. 255347 - 01) - diviene recessivo, in quanto privo di significato in presenza della determinazione concreta della gravità del fatto espressa nella misura della pena irrogata. Viene 10 piuttosto in rilievo la regola dettata dall'art.187 disp. att. cod. proc. pen., con riguardo all'applicazione della disciplina del reato continuato in sede di esecuzione, secondo il quale si considera violazione più grave quella per la quale è stata inflitta la pena più grave, e che trova applicazione analogica alla luce della eadem ratio (Sez. 2, n. 13539 del 02/11/2023, dep. 2024, Altamura, Rv. 286206 - 01; Sez. 2, n. 21769 del 04/02/2014 De Liso, Rv. 259572 — 01; Sez. 2, n. 41574 del 04/10/2006, Carrubba, Rv. 235384- 01). Nel caso in esame, correttamente la Corte territoriale ha valutato come più grave il reato di cui al capo 10) del presente procedimento, per il quale ha determinato la pena in anni quattro di reclusione, aumentata ad anni 5 ex art. 219 legge fall., a fronte della pena di anni uno e mesi undici di reclusione, applicata ex art. 444 cod. proc. pen. con sentenza del Tribunale di Brescia n. 510 del 2012, nel separato giudizio in relazione al reato di bancarotta fraudolenta per distrazione in relazione al fallimento della società "LVo Art di CI AL & C snc". 5. L'ultimo motivo di censura attiene ai reati di cui all'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000, di cui ai capi 4) e 7b) contestati al solo IE TT e di cui si deduce l'intervenuta prescrizione. Secondo il ricorrente la Corte territoriale avrebbe erroneamente individuato il tempus commissi delicti, ancorandolo alla data di conclusione della verifica fiscale nel cui ambito era emersa la mancanza delle scritture contabili, omettendo di considerare che diverso è il momento di consumazione per le due condotte sanzionate dall'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000. Nella specie, TT ha rilevato che, quanto al capo 4), la condotta di occultamento o distruzione era contestata in via alternativa e che dagli atti non era rinvenibile alcun elemento che consentisse di privilegiare l'una o l'altra ipotesi. Quanto al capo 7b), il ricorrente ha sostenuto che la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare che dall'attività istruttoria risultava che l'inesistenza delle scritture contabili era stata documentata fin dal 4 ottobre 2012. 5.1. Tale censura non risulta manifestamente infondata. Invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la condotta del reato di cui all'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000 può consistere sia nella distruzione che nell'occultamento delle scritture contabili o dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari, con conseguenze diverse rispetto al momento consumativo, giacché la distruzione realizza un'ipotesi di reato istantaneo, che si consuma con la soppressione della documentazione, mentre l'occultamento — consistente nella temporanea o definitiva indisponibilità della documentazione da parte degli organi verificatori — costituisce un reato permanente, che si protrae sino al momento dell'accertamento fiscale, dal quale 11 soltanto inizia a decorre il termine di prescrizione (Sez. 3, n. 14461 del 25/05/2016, Quaglia, Rv. 269898, Sez. 3, n. 38376 del 09/07/2015, Palermo, Rv. 264676; Sez. 3, n. 5974 del 05/12/2012, Rv. 254425; Sez. 3, n. 3055 del 14/11/2007, Allocca, Rv. 238612). 5.2. Ciò posto, occorre rilevare che in data 30 gennaio 2025, successivamente alla pronuncia di appello, risulta maturato il termine massimo di prescrizione del reato di cui all'art. 10, d.lgs. n. 74 del 2000, contestato al capo 4) dell'imputazione (termine di prescrizione 28 novembre 2024, cui è da aggiungere la sospensione del giudizio ex art. 83, comma 4, del d.l. n. 18 del 2020), sicché esso risulta estinto per intervenuta prescrizione. Analogamente è a dirsi per il reato di cui al capo 7b), per il quale il termine di prescrizione risulta maturato in data 20 gennaio 2025 (termine di prescrizione 18 novembre 2024, cui è da aggiungere la sospensione del giudizio ex art. 83, comma 4, del d.l. n. 18 del 2020). Come ha già avuto modo di affermare questa Corte, allorquando il ricorso per cassazione non è inammissibile si deve rilevare l'intervenuta prescrizione del reato poiché la non manifesta infondatezza del ricorso non ha impedito il decorso del tempo necessario a prescrivere (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000 - dep. 2000, D.L., Rv. 21726601; Sez. (J, n. 21 del 11/11/1994 - dep. 1995, Cresci, Rv. 19990301). Nella fattispecie, per quanto si è fin qui rilevato, non emergono elementi che, in maniera incontestabile e ictu ocull giustifichino la conclusione, in termini di mera constatazione, della insussistenza del fatto, della mancata commissione da parte dell'imputato e, più in generale, della irrilevanza penale dello stesso, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. Ne consegue che, trattandosi di causa di estinzione del reato, essa deve essere rilevata in mancanza di elementi che depongano per l'immediata pronuncia assolutoria dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.; elementi che non sono evincibili, nel caso di specie, alla stregua delle stesse risultanze della pronuncia impugnata (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274). Deve pertanto essere disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di IE TT, limitatamente ai reati di cui capi 4) e 7b), perché estinti per prescrizione. 5.3. A tale declaratoria consegue la necessità di adeguare il trattamento sanzionatorio mediante l'eliminazione della pena di 30 giorni irrogata a titolo di aumento per i suddetti reati, per i quali era stato riconosciuto il vincolo della continuazione.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di BE SI, limitatamente alle bancarotte fraudolente documentali, con rinvio per nuovo esame ad altra 2. 12 Sezione della Corte di appello di Brescia. Rigetta nel resto tale ricorso. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di TT IE limitatamente ai reati di cui capi 4 e 7b, perché estinti per prescrizione ed elimina la relativa pena di gg 30 di reclusione. Rigetta nel resto il ricorso di TT. Rigetta il ricorso di CI AL che condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 16/04/2025. •