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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/03/2025, n. 11726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11726 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano PRIMA SEZIONE PENALE - Presidente - RT BI SC IF MA RI CO - Relatore - SENTENZA sul ricorso proposto da: UA AR nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 03/12/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di Roma udita la relazione del Consigliere Carmine Russo;
lette le conclusioni del PG,Giulio Monferini, che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 3 dicembre 2024 il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato l’istanza di affidamento in prova presentata nell’interesse di AR UA. Il Tribunale ha ritenuto di non poter ancora esprimere prognosi sicura di affidabilità esterna del condannato. Pur sussistendo buoni progressi trattamentali, infatti, è da rilevare che il condannato è sottoposto a procedimenti penali per reati che, anche se non aggravati dalla mafiosità, sono riconducibili al contesto associativo di provenienza nel quale il UA si è mosso fin da giovanissimo. In ossequio al criterio della gradualità della fruizione delle misure alternative, inoltre, il programma trattamentale prevede la fruizione dei permessi premio, non ancora concessi al condannato. La Direzione Distrettuale Antimafia di Catania, peraltro, segnala che nel 2022 il UA ha cominciato a collaborare rendendo dichiarazioni autoaccusatorie ed eteroaccusatorie in relazione a gravi delitti per i quali sono ancora in corso indagini segretate, ed esclude la persistenza di collegamenti tra il condannato e gli ambienti della criminalità organizzata. Però, resta preferibile una graduale sperimentazione verso l'esterno anche per meglio comprendere i rapporti con i familiari che hanno deciso di non sottoporsi al programma di protezione restando a vivere nei luoghi di provenienza. In definitiva, non si non si può allo stato concedere l'ampia misura dell'affidamento in prova non potendosi ancora esprimere una prognosi sicura di affidabilità esterna del condannato. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del Penale Sent. Sez. 1 Num. 11726 Anno 2025 Presidente: DE RZ US Relatore: RU RM Data Udienza: 14/03/2025 difensore, che, con unico motivo, sia pure preceduto da doppia intitolazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., deduce erronea applicazione della legge ex art. 47 ord. pen. quanto alla ritenuta necessità di preventiva sperimentazione di permessi premio e manifesta illogicità della motivazione, atteso che l’ordinanza sottopone la concessione della misura alternativa dell’affidamento in prova alla necessità di preventiva sperimentazione di permessi premio, che, però, non è un requisito richiesto. Gli stessi carichi pendenti che richiama l’ordinanza sono per reati comuni, non di criminalità organizzata, e non è stata riportata condanna neppure nel giudizio di primo grado. L’ordinanza ha, peraltro, trascurato i dati emergenti dal parere della D.D.A., ossia della recisione dei collegamenti con la criminalità e del consolidamento del percorso di ravvedimento. La motivazione, pertanto, viene ad essere connotata da un rigido automatismo, fondato su presunzioni che disattendono la funzione special-preventiva della pena, non valutando il percorso trattamentale svolto dal condannato. Nella relazione del carcere di Paliano del 13 novembre 2024, invero, si evidenzia la condotta regolare del UA, la scelta di collaborare con la giustizia e la consapevolezza del percorso scelto nell’ottica di cambiare la propria vita. Il ricorso deduce, inoltre, l’illogicità della motivazione nella parte in cui ritiene necessaria la preventiva fruizione dei permessi premio al fine di comprendere i rapporti con i familiari, i quali hanno deciso di non essere sottoposti al programma di protezione;
la motivazione è illogica perché si chiede l’affidamento in prova non per recuperare i rapporti familiari, bensì per dare concretezza al progetto di reinserimento nel tessuto sociale, tenuto conto del particolare status del condannato di collaboratore di giustizia. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale, Giulio Monferini, ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. Il ricorso deduce che la necessità di preventiva sperimentazione di permessi premio non è requisito previsto dalla legge per ottenere l’affidamento in prova. Pur essendo vero che la previa sperimentazione di permessi premio non è requisito previsto dalla legge per ottenere la misura alternativa, pur tuttavia il principio, espresso dalla ordinanza impugnata, della gradualità dell’accesso alle misure alternative ha superato lo scrutinio del giudice di legittimità, che ha ritenuto che il sistema di accesso ai benefici penitenziari sia fondato, in effetti, sulla progressività e gradualità (Sez. 1, n. 22443 del 17/1/2019, FR, Rv. 276213: il Tribunale di sorveglianza, anche quando siano emersi elementi positivi nel comportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali, al fine di verificare l'attitudine del soggetto ad adeguarsi alle prescrizioni da imporre). La gradualità della concessione dei benefici penitenziari, pur non costituendo una regola assoluta e codificata, risponde, infatti, a un razionale apprezzamento delle esigenze rieducative di previsione cui è ispirato il principio stesso del trattamento penitenziario (Sez. 1, n. 27264 del 14/01/2015, Sicari, Rv. 264037; Sez. 1, n. 15064 del 06/03/2003, Chiara, Rv. 224029). Il ricorso deduce che i carichi pendenti richiamati nell’ordinanza impugnata sono per reati comuni, e non di criminalità organizzata, ma l’argomento è privo di decisività, perché le valutazioni che normativamente il Tribunale di sorveglianza deve effettuare nel decidere sull’affidamento in prova sono due: che non esista un pericolo di recidiva (“assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati”, cfr. art. 47, comma 2, legge 26 luglio 1975, n. 354) e che l’affidamento sia utile 2 per il reinserimento sociale del condannato (“contribuisca alla rieducazione del reo”, ibidem), e, nel caso in esame, le pendenze processuali per fatti di incendio, minaccia, lesioni, resistenza a pubblico ufficiale commessi tra il 2019 e il 2020 non illogicamente sono stati ritenuti indice dell’esistenza di un pericolo di recidiva che induceva a valutare come prematura la concessione dell’affidamento in prova. Il ricorso deduce che con riferimento a tali fatti non vi è ancora condanna, neanche in primo grado, ma l’argomento è manifestamente infondato, perché legittimamente il Tribunale di sorveglianza può considerare tra gli elementi di valutazione anche le pendenze processuali (Sez. 1, n. 41796 del 09/09/2021, Acri, Rv. 282153 – 01). Il ricorso deduce che sono stati pretermessi gli elementi positivi emergenti dal parere della D.D.A. e dalla relazione del carcere di Paliano, ma l’argomento è infondato, perché tali elementi positivi sono citati nell’ordinanza impugnata che li considera allo stato subvalenti nel contesto della valutazione generale sulla personalità del condannato, che emerge dai reati commessi e dalle pendenze processuali. D’altronde, come è scritto nella pronuncia FR sopra citata, il Tribunale di sorveglianza, anche quando siano emersi elementi positivi nel comportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali, al fine di verificare l'attitudine del soggetto ad adeguarsi alle prescrizioni da imporre, specie se il reato commesso sia sintomatico di una non irrilevante capacità a delinquere e sussista una verosimile contiguità con ambienti delinquenziali di elevato livello, che è quello che ha rilevato l’ordinanza nel caso in esame evidenziando che la famiglia del ricorrente non ha altri collaboratori e vive nelle zone di origine. Sotto questo ultimo profilo, è, pertanto, manifestamente infondato anche l’argomento speso in ricorso, secondo cui sarebbe illogico aver fatto riferimento nell’ordinanza impugnata ai familiari che vivono ancora nella regione di origine ed hanno deciso di non essere sottoposti al programma di protezione. Il ricorso, infatti, deduce che non è stato chiesto l’affidamento in prova per recuperare i rapporti familiari, ma l’argomento è manifestamente infondato, perché inconferente con la motivazione dell’ordinanza che non ha sostenuto che la misura alternativa servisse a recuperare i rapporti personali, ma soltanto che l’esistenza di tali legami familiari imponesse una particolare attenzione nella valutazione del pericolo di recidiva e rendesse necessario un ulteriore periodo di osservazione. Il ricorso è, nel complesso, infondato. 2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 14/03/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente RM RU US DE RZ 3
lette le conclusioni del PG,Giulio Monferini, che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 3 dicembre 2024 il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato l’istanza di affidamento in prova presentata nell’interesse di AR UA. Il Tribunale ha ritenuto di non poter ancora esprimere prognosi sicura di affidabilità esterna del condannato. Pur sussistendo buoni progressi trattamentali, infatti, è da rilevare che il condannato è sottoposto a procedimenti penali per reati che, anche se non aggravati dalla mafiosità, sono riconducibili al contesto associativo di provenienza nel quale il UA si è mosso fin da giovanissimo. In ossequio al criterio della gradualità della fruizione delle misure alternative, inoltre, il programma trattamentale prevede la fruizione dei permessi premio, non ancora concessi al condannato. La Direzione Distrettuale Antimafia di Catania, peraltro, segnala che nel 2022 il UA ha cominciato a collaborare rendendo dichiarazioni autoaccusatorie ed eteroaccusatorie in relazione a gravi delitti per i quali sono ancora in corso indagini segretate, ed esclude la persistenza di collegamenti tra il condannato e gli ambienti della criminalità organizzata. Però, resta preferibile una graduale sperimentazione verso l'esterno anche per meglio comprendere i rapporti con i familiari che hanno deciso di non sottoporsi al programma di protezione restando a vivere nei luoghi di provenienza. In definitiva, non si non si può allo stato concedere l'ampia misura dell'affidamento in prova non potendosi ancora esprimere una prognosi sicura di affidabilità esterna del condannato. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del Penale Sent. Sez. 1 Num. 11726 Anno 2025 Presidente: DE RZ US Relatore: RU RM Data Udienza: 14/03/2025 difensore, che, con unico motivo, sia pure preceduto da doppia intitolazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., deduce erronea applicazione della legge ex art. 47 ord. pen. quanto alla ritenuta necessità di preventiva sperimentazione di permessi premio e manifesta illogicità della motivazione, atteso che l’ordinanza sottopone la concessione della misura alternativa dell’affidamento in prova alla necessità di preventiva sperimentazione di permessi premio, che, però, non è un requisito richiesto. Gli stessi carichi pendenti che richiama l’ordinanza sono per reati comuni, non di criminalità organizzata, e non è stata riportata condanna neppure nel giudizio di primo grado. L’ordinanza ha, peraltro, trascurato i dati emergenti dal parere della D.D.A., ossia della recisione dei collegamenti con la criminalità e del consolidamento del percorso di ravvedimento. La motivazione, pertanto, viene ad essere connotata da un rigido automatismo, fondato su presunzioni che disattendono la funzione special-preventiva della pena, non valutando il percorso trattamentale svolto dal condannato. Nella relazione del carcere di Paliano del 13 novembre 2024, invero, si evidenzia la condotta regolare del UA, la scelta di collaborare con la giustizia e la consapevolezza del percorso scelto nell’ottica di cambiare la propria vita. Il ricorso deduce, inoltre, l’illogicità della motivazione nella parte in cui ritiene necessaria la preventiva fruizione dei permessi premio al fine di comprendere i rapporti con i familiari, i quali hanno deciso di non essere sottoposti al programma di protezione;
la motivazione è illogica perché si chiede l’affidamento in prova non per recuperare i rapporti familiari, bensì per dare concretezza al progetto di reinserimento nel tessuto sociale, tenuto conto del particolare status del condannato di collaboratore di giustizia. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale, Giulio Monferini, ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. Il ricorso deduce che la necessità di preventiva sperimentazione di permessi premio non è requisito previsto dalla legge per ottenere l’affidamento in prova. Pur essendo vero che la previa sperimentazione di permessi premio non è requisito previsto dalla legge per ottenere la misura alternativa, pur tuttavia il principio, espresso dalla ordinanza impugnata, della gradualità dell’accesso alle misure alternative ha superato lo scrutinio del giudice di legittimità, che ha ritenuto che il sistema di accesso ai benefici penitenziari sia fondato, in effetti, sulla progressività e gradualità (Sez. 1, n. 22443 del 17/1/2019, FR, Rv. 276213: il Tribunale di sorveglianza, anche quando siano emersi elementi positivi nel comportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali, al fine di verificare l'attitudine del soggetto ad adeguarsi alle prescrizioni da imporre). La gradualità della concessione dei benefici penitenziari, pur non costituendo una regola assoluta e codificata, risponde, infatti, a un razionale apprezzamento delle esigenze rieducative di previsione cui è ispirato il principio stesso del trattamento penitenziario (Sez. 1, n. 27264 del 14/01/2015, Sicari, Rv. 264037; Sez. 1, n. 15064 del 06/03/2003, Chiara, Rv. 224029). Il ricorso deduce che i carichi pendenti richiamati nell’ordinanza impugnata sono per reati comuni, e non di criminalità organizzata, ma l’argomento è privo di decisività, perché le valutazioni che normativamente il Tribunale di sorveglianza deve effettuare nel decidere sull’affidamento in prova sono due: che non esista un pericolo di recidiva (“assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati”, cfr. art. 47, comma 2, legge 26 luglio 1975, n. 354) e che l’affidamento sia utile 2 per il reinserimento sociale del condannato (“contribuisca alla rieducazione del reo”, ibidem), e, nel caso in esame, le pendenze processuali per fatti di incendio, minaccia, lesioni, resistenza a pubblico ufficiale commessi tra il 2019 e il 2020 non illogicamente sono stati ritenuti indice dell’esistenza di un pericolo di recidiva che induceva a valutare come prematura la concessione dell’affidamento in prova. Il ricorso deduce che con riferimento a tali fatti non vi è ancora condanna, neanche in primo grado, ma l’argomento è manifestamente infondato, perché legittimamente il Tribunale di sorveglianza può considerare tra gli elementi di valutazione anche le pendenze processuali (Sez. 1, n. 41796 del 09/09/2021, Acri, Rv. 282153 – 01). Il ricorso deduce che sono stati pretermessi gli elementi positivi emergenti dal parere della D.D.A. e dalla relazione del carcere di Paliano, ma l’argomento è infondato, perché tali elementi positivi sono citati nell’ordinanza impugnata che li considera allo stato subvalenti nel contesto della valutazione generale sulla personalità del condannato, che emerge dai reati commessi e dalle pendenze processuali. D’altronde, come è scritto nella pronuncia FR sopra citata, il Tribunale di sorveglianza, anche quando siano emersi elementi positivi nel comportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali, al fine di verificare l'attitudine del soggetto ad adeguarsi alle prescrizioni da imporre, specie se il reato commesso sia sintomatico di una non irrilevante capacità a delinquere e sussista una verosimile contiguità con ambienti delinquenziali di elevato livello, che è quello che ha rilevato l’ordinanza nel caso in esame evidenziando che la famiglia del ricorrente non ha altri collaboratori e vive nelle zone di origine. Sotto questo ultimo profilo, è, pertanto, manifestamente infondato anche l’argomento speso in ricorso, secondo cui sarebbe illogico aver fatto riferimento nell’ordinanza impugnata ai familiari che vivono ancora nella regione di origine ed hanno deciso di non essere sottoposti al programma di protezione. Il ricorso, infatti, deduce che non è stato chiesto l’affidamento in prova per recuperare i rapporti familiari, ma l’argomento è manifestamente infondato, perché inconferente con la motivazione dell’ordinanza che non ha sostenuto che la misura alternativa servisse a recuperare i rapporti personali, ma soltanto che l’esistenza di tali legami familiari imponesse una particolare attenzione nella valutazione del pericolo di recidiva e rendesse necessario un ulteriore periodo di osservazione. Il ricorso è, nel complesso, infondato. 2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 14/03/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente RM RU US DE RZ 3