Cass. pen., sez. II, sentenza 30/03/2026, n. 12021
CASS
Sentenza 30 marzo 2026

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  • Accolto
    Violazione di legge e vizio di motivazione per carenza assoluta di motivazione del decreto di convalida

    Il Tribunale non ha replicato alla doglianza relativa all’assenza di indicazione del fumus commissi delicti e all’esigenza probatoria connessa al disposto sequestro. Non si è considerato che l’onere motivazionale del decreto non può dirsi assolto tramite il rinvio a formule standardizzate. Né la precisazione, contenuta nella motivazione del gravato provvedimento, relativa al reato contestato (ricettazione e non riciclaggio) vale a dar conto delle ragioni per cui si sia ipotizzato il reato di riciclaggio.

  • Accolto
    Violazione di legge in relazione all'art. 253 c.p.p. per assenza di indicazioni sul fumus commissi delicti e travisamento del materiale probatorio

    Il fatto, in relazione al quale si procedeva, non risulta compiutamente descritto nel verbale di sequestro, né descritta risulta essere la relazione tra la res sottoposta a sequestro e il reato (nella fattispecie, art. 648 cod. pen.). Il decreto di convalida consta, essenzialmente di un timbro, apposto in calce al verbale di sequestro, con indicazione dell’art. 648. Ai fini dell’indicazione del “fumus commissi delicti" e della necessità della "res" in sequestro per l'accertamento del fatto illecito, non appare sufficiente il principio di diritto invocato dal Tribunale, secondo cui «in tema di misure cautelari reali, l'onere motivazionale del pubblico ministero che disponga un decreto di sequestro probatorio o che convalidi il sequestro effettuato dalla polizia giudiziaria può essere assolto anche tramite l'utilizzo di un modulo prestampato sempre che lo stesso risulti, in concreto, idoneo ad esprimere le ragioni essenziali e le finalità dell'apposizione del vincolo reale, come richiesto dall'art. 253 cod. proc. pen.» (Sez. 3, n. 7160 del 07/11/2018, dep. 2019, Pmt, Rv. 275007 - 01). Tale principio era riferito, infatti, a una fattispecie relativa ad un decreto di sequestro del pubblico ministero, disposto utilizzando un modulo prestampato e "a caselle", da cui diversamente dal caso in esame era evincibile tanto l'ipotesi di reato per la quale si procedeva, quanto l'oggetto del sequestro nonché le specifiche finalità probatorie dello stesso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 30/03/2026, n. 12021
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12021
    Data del deposito : 30 marzo 2026

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