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Sentenza 30 marzo 2026
Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 30/03/2026, n. 12021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12021 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: OS LA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 19/09/2025 del Tribunale di Monza;
udita la relazione svolta dal Consigliere Daniela Bifulco;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Fabiola Furnari, con cui si è chiesto dichiarare il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Monza - Sezione del Riesame, ha rigettato l’istanza proposta, ex art. 309 del codice di rito, nell’interesse di LA OS avverso il decreto di convalida del sequestro probatorio, avente a oggetto il motoveicolo Yamaha YZX 125, reso dal pubblico ministero in relazione all’ipotesi di reato di ricettazione.
2. Avverso l’ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione LA OS, per il tramite del proprio difensore, affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, si duole di violazione di legge e vizio di motivazione, attesa la carenza assoluta di motivazione sia del decreto di convalida sia del provvedimento impugnato. Il Tribunale non ha replicato alla doglianza relativa all’assenza di indicazione del fumus commissi delicti e all’esigenza probatoria connessa al disposto sequestro. In tal Penale Sent. Sez. 2 Num. 12021 Anno 2026 Presidente: ALMA MARCO MARIA Relatore: BIFULCO DANIELA Data Udienza: 28/01/2026 modo, non si è considerato che l’onere motivazionale del decreto non può dirsi assolto tramite il rinvio a formule standardizzate. Né la precisazione, contenuta nella motivazione del gravato provvedimento, relativa al reato contestato (ricettazione e non riciclaggio) vale a dar conto delle ragioni per cui si sia ipotizzato il reato di riciclaggio.
2.2 Col secondo motivo, si deduceviolazione di legge in relazione all’art. 253 cod. proc. pen., data l’assenza di indicazioni circa il fumus commissi delicti, nonché travisamento del materiale probatorio. Anche a voler condividere la tesi della sussistenza del fumus del reato di ricettazione, le argomentazioni spese a tal fine dal Tribunale sono del tutto inidonee: i dati oggettivi acquisiti agli atti dimostrano, infatti, che il motoveicolo sequestrato è diverso da quello oggetto di denuncia della persona offesa sia per il numero di telaio, sia per la procedura di omologazione e successiva immatricolazione. L’errore di fatto si è tradotto in un errore di diritto che impone l’annullamento dell’ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è fondato e assorbe il secondo. Da ciò deriva l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, per le ragioni di seguito illustrate. 2. Va preliminarmente ricordato che, in tema di obbligo di motivazione del decreto di sequestro probatorio, si sono succedute nel tempo più sentenze delle Sezioni unite di questa Corte;
in particolare, Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548 – 01, ha chiarito che il decreto di sequestro probatorio così come il decreto di convalida , anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti. È stato precisato, inoltre, che la motivazione del decreto deve contenere, a pena di nullità, la descrizione della condotta ipotizzata a carico dell'indagato, la sua riconduzione ad una fattispecie incriminatrice, la natura dei beni da vincolare e la loro relazione con tale ipotesi criminosa, non essendo esaustiva l'indicazione della sola norma violata (Sez.3, n. 3604 del 16/01/2019, Rv.275688 - 01; Sez.6, n. 37639 del 13/03/2019, Rv.277061-01; Sez.5, n. 13594 del 27/02/2015, Rv.262898 - 01). Sulla falsariga di tale giurisprudenza, si è anche puntualizzato che «in tema di sequestro probatorio di cose pertinenti al reato, la motivazione del provvedimento deve necessariamente dar conto del "fumus commissi delicti" e della necessità della "res" in sequestro ai fini dell'accertamento del fatto illecito» (Sez. 5, n. 54018 del 03/11/2017, Pesci, Rv. 271643 - 01). A tanto deve aggiungersi il principio, di cui l’impugnato provvedimento non ha tenuto conto, per il quale «in tema di sequestro probatorio, l'onere di motivazione in ordine al reato da accertare, deve essere modulato in ragione della progressione processuale, cosicché, nella fase iniziale delle indagini, è legittimo il decreto di convalida apposto in calce al verbale della polizia giudiziaria che si limiti ad indicare gli articoli di legge per cui si intende procedere, richiamandone "per relationem" il contenuto, sempre che i fatti per cui si procede risultino compiutamente decritti nel verbale di sequestro» (Sez. 2, n. 2787 del 03/12/2015, dep. 2016, Zidhing Hu, Rv. 265776 - 01, enfasi aggiunta). Tanto premesso sul piano dei principi giurisprudenziali, si osserva come, nel caso in scrutinio, il fatto, in relazione al quale si procedeva, non risulta compiutamente descritto nel verbale di sequestro, né descritta risulta essere la relazione tra la res sottoposta a sequestro e il reato (nella fattispecie, art. 648 cod. pen.). Il decreto di convalida consta, essenzialmente di un timbro, apposto in calce al verbale di sequestro, con indicazione dell’art. 648. Sicché, ai fini dell’indicazione del “fumus commissi delicti" e della necessità della "res" in sequestro per l'accertamento del fatto illecito, non appare sufficiente il principio di diritto invocato dal Tribunale, secondo cui «in tema di misure cautelari reali, l'onere motivazionale del pubblico ministero che disponga un decreto di sequestro probatorio o che convalidi il sequestro effettuato dalla polizia giudiziaria può essere assolto anche tramite l'utilizzo di un modulo prestampato sempre che lo stesso risulti, in concreto, idoneo ad esprimere le ragioni essenziali e le finalità dell'apposizione del vincolo reale, come richiesto dall'art. 253 cod. proc. pen.» (Sez. 3, n. 7160 del 07/11/2018, dep. 2019, Pmt, Rv. 275007 - 01). Tale principio era riferito, infatti, a una fattispecie relativa ad un decreto di sequestro del pubblico ministero, disposto utilizzando un modulo prestampato e "a caselle", da cui diversamente dal caso in esame era evincibile tanto l'ipotesi di reato per la quale si procedeva, quanto l'oggetto del sequestro nonché le specifiche finalità probatorie dello stesso. Come premesso, la doglianza oggetto del secondo motivo resta assorbita. 3. Per le ragioni illustrate, il Collegio annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata nonché il decreto di convalida di sequestro del motoveicolo Yamaha YZX 125 e ne ordina la restituzione all'avente diritto. Manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'articolo 626 cod proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata, nonché il decreto di convalida di sequestro del motiveicolo Yamaha YZX 125, e ne ordina la restituzione all'avente diritto. Manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art.626 cod.proc.pen. Così è deciso, 28/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 3
udita la relazione svolta dal Consigliere Daniela Bifulco;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Fabiola Furnari, con cui si è chiesto dichiarare il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Monza - Sezione del Riesame, ha rigettato l’istanza proposta, ex art. 309 del codice di rito, nell’interesse di LA OS avverso il decreto di convalida del sequestro probatorio, avente a oggetto il motoveicolo Yamaha YZX 125, reso dal pubblico ministero in relazione all’ipotesi di reato di ricettazione.
2. Avverso l’ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione LA OS, per il tramite del proprio difensore, affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, si duole di violazione di legge e vizio di motivazione, attesa la carenza assoluta di motivazione sia del decreto di convalida sia del provvedimento impugnato. Il Tribunale non ha replicato alla doglianza relativa all’assenza di indicazione del fumus commissi delicti e all’esigenza probatoria connessa al disposto sequestro. In tal Penale Sent. Sez. 2 Num. 12021 Anno 2026 Presidente: ALMA MARCO MARIA Relatore: BIFULCO DANIELA Data Udienza: 28/01/2026 modo, non si è considerato che l’onere motivazionale del decreto non può dirsi assolto tramite il rinvio a formule standardizzate. Né la precisazione, contenuta nella motivazione del gravato provvedimento, relativa al reato contestato (ricettazione e non riciclaggio) vale a dar conto delle ragioni per cui si sia ipotizzato il reato di riciclaggio.
2.2 Col secondo motivo, si deduceviolazione di legge in relazione all’art. 253 cod. proc. pen., data l’assenza di indicazioni circa il fumus commissi delicti, nonché travisamento del materiale probatorio. Anche a voler condividere la tesi della sussistenza del fumus del reato di ricettazione, le argomentazioni spese a tal fine dal Tribunale sono del tutto inidonee: i dati oggettivi acquisiti agli atti dimostrano, infatti, che il motoveicolo sequestrato è diverso da quello oggetto di denuncia della persona offesa sia per il numero di telaio, sia per la procedura di omologazione e successiva immatricolazione. L’errore di fatto si è tradotto in un errore di diritto che impone l’annullamento dell’ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è fondato e assorbe il secondo. Da ciò deriva l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, per le ragioni di seguito illustrate. 2. Va preliminarmente ricordato che, in tema di obbligo di motivazione del decreto di sequestro probatorio, si sono succedute nel tempo più sentenze delle Sezioni unite di questa Corte;
in particolare, Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548 – 01, ha chiarito che il decreto di sequestro probatorio così come il decreto di convalida , anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti. È stato precisato, inoltre, che la motivazione del decreto deve contenere, a pena di nullità, la descrizione della condotta ipotizzata a carico dell'indagato, la sua riconduzione ad una fattispecie incriminatrice, la natura dei beni da vincolare e la loro relazione con tale ipotesi criminosa, non essendo esaustiva l'indicazione della sola norma violata (Sez.3, n. 3604 del 16/01/2019, Rv.275688 - 01; Sez.6, n. 37639 del 13/03/2019, Rv.277061-01; Sez.5, n. 13594 del 27/02/2015, Rv.262898 - 01). Sulla falsariga di tale giurisprudenza, si è anche puntualizzato che «in tema di sequestro probatorio di cose pertinenti al reato, la motivazione del provvedimento deve necessariamente dar conto del "fumus commissi delicti" e della necessità della "res" in sequestro ai fini dell'accertamento del fatto illecito» (Sez. 5, n. 54018 del 03/11/2017, Pesci, Rv. 271643 - 01). A tanto deve aggiungersi il principio, di cui l’impugnato provvedimento non ha tenuto conto, per il quale «in tema di sequestro probatorio, l'onere di motivazione in ordine al reato da accertare, deve essere modulato in ragione della progressione processuale, cosicché, nella fase iniziale delle indagini, è legittimo il decreto di convalida apposto in calce al verbale della polizia giudiziaria che si limiti ad indicare gli articoli di legge per cui si intende procedere, richiamandone "per relationem" il contenuto, sempre che i fatti per cui si procede risultino compiutamente decritti nel verbale di sequestro» (Sez. 2, n. 2787 del 03/12/2015, dep. 2016, Zidhing Hu, Rv. 265776 - 01, enfasi aggiunta). Tanto premesso sul piano dei principi giurisprudenziali, si osserva come, nel caso in scrutinio, il fatto, in relazione al quale si procedeva, non risulta compiutamente descritto nel verbale di sequestro, né descritta risulta essere la relazione tra la res sottoposta a sequestro e il reato (nella fattispecie, art. 648 cod. pen.). Il decreto di convalida consta, essenzialmente di un timbro, apposto in calce al verbale di sequestro, con indicazione dell’art. 648. Sicché, ai fini dell’indicazione del “fumus commissi delicti" e della necessità della "res" in sequestro per l'accertamento del fatto illecito, non appare sufficiente il principio di diritto invocato dal Tribunale, secondo cui «in tema di misure cautelari reali, l'onere motivazionale del pubblico ministero che disponga un decreto di sequestro probatorio o che convalidi il sequestro effettuato dalla polizia giudiziaria può essere assolto anche tramite l'utilizzo di un modulo prestampato sempre che lo stesso risulti, in concreto, idoneo ad esprimere le ragioni essenziali e le finalità dell'apposizione del vincolo reale, come richiesto dall'art. 253 cod. proc. pen.» (Sez. 3, n. 7160 del 07/11/2018, dep. 2019, Pmt, Rv. 275007 - 01). Tale principio era riferito, infatti, a una fattispecie relativa ad un decreto di sequestro del pubblico ministero, disposto utilizzando un modulo prestampato e "a caselle", da cui diversamente dal caso in esame era evincibile tanto l'ipotesi di reato per la quale si procedeva, quanto l'oggetto del sequestro nonché le specifiche finalità probatorie dello stesso. Come premesso, la doglianza oggetto del secondo motivo resta assorbita. 3. Per le ragioni illustrate, il Collegio annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata nonché il decreto di convalida di sequestro del motoveicolo Yamaha YZX 125 e ne ordina la restituzione all'avente diritto. Manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'articolo 626 cod proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata, nonché il decreto di convalida di sequestro del motiveicolo Yamaha YZX 125, e ne ordina la restituzione all'avente diritto. Manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art.626 cod.proc.pen. Così è deciso, 28/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 3