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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. IX, sentenza 09/01/2026, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 60/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 9, riunita in udienza il
02/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
IZZI GIOVANNI, Presidente
IL CL, OR
LATTI FRANCO, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2284/2025 depositato il 08/07/2025
proposto da
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Lombardia 8 - Sede Como - Via Regina, 2 22100 Como CO
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Provincia Como - Via Borgo Vico, 148 22100 Como CO
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 S.p.a. - P.Iva_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COMO sez. 1 e pubblicata il 07/01/2025 Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO n. 60226 ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2595/2025 depositato il
11/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 5.01.2025 depositata il 7.01.2025, la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Como accoglieva il ricorso avanzato da Società_1 Spa avverso il diniego di rimborso dell'addizionale provinciale sull'energia elettrica n. 49589 del 13/11/2023 della Provincia di Como, che negando la propria competenza in materia, aveva rifiutato il rimborso dell'addizionale provinciale sull'energia elettrica di € 6.668,22 corrispondente all'importo che era stata condannata a pagare al proprio cliente, Società_2 srl, con sentenza del Tribunale di Milano n. 32702/2022, per le accise addebitate dal giugno 2010 al dicembre 2011, poi divenuta definitiva.
Proponeva appello l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine all'istanza di rimborso;
chiedeva la riforma della sentenza impugnata e la conferma della legittimità del diniego di rimborso.
Si costituivano in giudizio la Provincia di Como e Società_1 Spa, chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna della controparte al pagamento delle spese di lite.
La controversia veniva discussa e decisa all'udienza indicata in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel corso del giudizio l'Ufficio appellante ha depositato una nota in cui dava atto di avere mutato il proprio orientamento in merito alla questione della legittimazione passiva riguardante istanze di rimborso di somme versate a titolo di addizionale provinciale per forniture elettriche con potenza disponibile non superiore a
200 Kw, emettendo in data 31/10/2025, provvedimento di rimborso per € 6.423,06, oltre interessi, dando così esecuzione alla sentenza n. 5/2025, in questa sede impugnata e piena soddisfazione all'interesse di Resistente_1 SpA, parte ricorrente in primo grado.
Questa Corte prende atto di quanto sopra e non può che dichiarare l'intervenuta cessazione della materia del contendere.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite tra le parti tenuto conto dell'avvenuto rimborso e della pronuncia in rito che definisce il giudizio.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere;
compensa le spese di lite tra le parti.
Milano, 2.12.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Gentili Dott. Giovanni Izzi
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 9, riunita in udienza il
02/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
IZZI GIOVANNI, Presidente
IL CL, OR
LATTI FRANCO, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2284/2025 depositato il 08/07/2025
proposto da
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Lombardia 8 - Sede Como - Via Regina, 2 22100 Como CO
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Provincia Como - Via Borgo Vico, 148 22100 Como CO
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 S.p.a. - P.Iva_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COMO sez. 1 e pubblicata il 07/01/2025 Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO n. 60226 ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2595/2025 depositato il
11/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 5.01.2025 depositata il 7.01.2025, la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Como accoglieva il ricorso avanzato da Società_1 Spa avverso il diniego di rimborso dell'addizionale provinciale sull'energia elettrica n. 49589 del 13/11/2023 della Provincia di Como, che negando la propria competenza in materia, aveva rifiutato il rimborso dell'addizionale provinciale sull'energia elettrica di € 6.668,22 corrispondente all'importo che era stata condannata a pagare al proprio cliente, Società_2 srl, con sentenza del Tribunale di Milano n. 32702/2022, per le accise addebitate dal giugno 2010 al dicembre 2011, poi divenuta definitiva.
Proponeva appello l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine all'istanza di rimborso;
chiedeva la riforma della sentenza impugnata e la conferma della legittimità del diniego di rimborso.
Si costituivano in giudizio la Provincia di Como e Società_1 Spa, chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna della controparte al pagamento delle spese di lite.
La controversia veniva discussa e decisa all'udienza indicata in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel corso del giudizio l'Ufficio appellante ha depositato una nota in cui dava atto di avere mutato il proprio orientamento in merito alla questione della legittimazione passiva riguardante istanze di rimborso di somme versate a titolo di addizionale provinciale per forniture elettriche con potenza disponibile non superiore a
200 Kw, emettendo in data 31/10/2025, provvedimento di rimborso per € 6.423,06, oltre interessi, dando così esecuzione alla sentenza n. 5/2025, in questa sede impugnata e piena soddisfazione all'interesse di Resistente_1 SpA, parte ricorrente in primo grado.
Questa Corte prende atto di quanto sopra e non può che dichiarare l'intervenuta cessazione della materia del contendere.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite tra le parti tenuto conto dell'avvenuto rimborso e della pronuncia in rito che definisce il giudizio.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere;
compensa le spese di lite tra le parti.
Milano, 2.12.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Gentili Dott. Giovanni Izzi