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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 149/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 1, riunita in udienza il 06/10/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
PALMA ROMEO EN, Presidente
SEGRETO GIUSEPPE, Relatore
CO IS, Giudice
in data 06/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 209/2024 depositato il 19/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Piazza Metello 28 92100 Agrigento AG
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 291 2023 90066371 30 000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 291 2023 90066371 30 000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 291 2023 90066371 30 000 IRPEF-ALTRO - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 291 2012 00166094 64 000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 291 2012 00166094 64 000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 291 2012 00166094 64 000 IRPEF-ALTRO 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste nei propri atti scritti.
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.209/2024 depositato il 19/01/2024, il sig. Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n.291 2023 90066371 30/000, limitatamente alla sottesa cartella di pagamento n.291 2012 00166094 64/000.
Parte ricorrente eccepiva l'illegittimità degli atti impugnati:
1- omessa notifica degli atti impugnati;
2- sopravvenuta prescrizione della pretesa impositiva;
3- prescrizione delle sanzioni e degli interessi .
L'Agenzia delle Entrate -Riscossione. si costituiva in giudizio, depositando controdeduzioni, con cui ribadiva la legittimità del proprio operato.
Parte ricorrente depositava memorie illustrative.
La Corte, all'udienza del 06/10/2025, poneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
In applicazione del principio processuale della “ragione più liquida” (Cass., Sezioni Unite, n.26242/2014), si ritiene opportuno esaminare prioritariamente i motivi d'impugnazione afferenti la prescrizione della pretesa impositiva .
Sul punto, deve essere accolta l'eccezione di prescrizione , stante che alla data di notificazione dell'intimazione di pagamento impugnata, risulta decorso il termine di prescrizione decennale per i tributi erariali di specie.
Infatti, dalla data di notifica della cartella di pagamento n.291 2012 00166094 64/000 (03/12/2012) è, comunque, decorso il termine di prescrizione decennale rispetto alla notifica dell'intimazione impugnata
(24/07/2023).
Ne consegue che la pretesa impositiva, in mancanza di notifica di ulteriori atti interruttivi, risulta prescritta e che .
L'accoglimento della censura in esame, comporta illegittimità derivata dell'intimazione di pagamento impugnata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso ed annulla l'intimazione di pagamento impugnata;
Condanna l'Agenzia delle Entrate –
Riscossione al pagamento delle spese del giudizio in favore del difensore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario, che liquida in €500,00, oltre il contributo unificato ed eventuali accessori come per legge se dovuti.
Agrigento, 06/10/2025
Il Relatore Il Presidente
PP TO OM IL AL
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 1, riunita in udienza il 06/10/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
PALMA ROMEO EN, Presidente
SEGRETO GIUSEPPE, Relatore
CO IS, Giudice
in data 06/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 209/2024 depositato il 19/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Piazza Metello 28 92100 Agrigento AG
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 291 2023 90066371 30 000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 291 2023 90066371 30 000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 291 2023 90066371 30 000 IRPEF-ALTRO - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 291 2012 00166094 64 000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 291 2012 00166094 64 000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 291 2012 00166094 64 000 IRPEF-ALTRO 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste nei propri atti scritti.
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.209/2024 depositato il 19/01/2024, il sig. Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n.291 2023 90066371 30/000, limitatamente alla sottesa cartella di pagamento n.291 2012 00166094 64/000.
Parte ricorrente eccepiva l'illegittimità degli atti impugnati:
1- omessa notifica degli atti impugnati;
2- sopravvenuta prescrizione della pretesa impositiva;
3- prescrizione delle sanzioni e degli interessi .
L'Agenzia delle Entrate -Riscossione. si costituiva in giudizio, depositando controdeduzioni, con cui ribadiva la legittimità del proprio operato.
Parte ricorrente depositava memorie illustrative.
La Corte, all'udienza del 06/10/2025, poneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
In applicazione del principio processuale della “ragione più liquida” (Cass., Sezioni Unite, n.26242/2014), si ritiene opportuno esaminare prioritariamente i motivi d'impugnazione afferenti la prescrizione della pretesa impositiva .
Sul punto, deve essere accolta l'eccezione di prescrizione , stante che alla data di notificazione dell'intimazione di pagamento impugnata, risulta decorso il termine di prescrizione decennale per i tributi erariali di specie.
Infatti, dalla data di notifica della cartella di pagamento n.291 2012 00166094 64/000 (03/12/2012) è, comunque, decorso il termine di prescrizione decennale rispetto alla notifica dell'intimazione impugnata
(24/07/2023).
Ne consegue che la pretesa impositiva, in mancanza di notifica di ulteriori atti interruttivi, risulta prescritta e che .
L'accoglimento della censura in esame, comporta illegittimità derivata dell'intimazione di pagamento impugnata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso ed annulla l'intimazione di pagamento impugnata;
Condanna l'Agenzia delle Entrate –
Riscossione al pagamento delle spese del giudizio in favore del difensore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario, che liquida in €500,00, oltre il contributo unificato ed eventuali accessori come per legge se dovuti.
Agrigento, 06/10/2025
Il Relatore Il Presidente
PP TO OM IL AL