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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. IV, sentenza 08/01/2026, n. 233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 233 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 233/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
FERLA GIROLAMO, Giudice
PULEO STEFANO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3691/2025 depositato il 16/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3089/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 3 e pubblicata il 23/12/2024 Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820240004594783 IRES-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820240004594783 IVA-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820240004594783 IRAP 2008
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2181/2025 depositato il
02/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 RL IO e NT (operante nel settore della “riparazione e manutenzione di macchine per industria chimica”) impugnava dinnanzi alla Commissione tributaria provinciale di Siracusa la Cartella n. 298 2024 00045947 83 scaturita dall'iscrizione a ruolo delle imposte, interessi e sanzioni anno 2008 a seguito dell'inutile decorso del termine di sei per la riassunzione del giudizio di rinvio da
Cassazione (cfr. provvedimento originariamente impugnato in atti).
L'Agente della Riscossione, infatti, aveva notificato alla Società contribuente la Cartella n. 298 2012
00091816 28 (periodo d'imposta 2008) scaturita dalla “liquidazione automatizzata” (art. 36 - bis Dpr
600/1973) di imposte dichiarate e non versate (cfr. provvedimento citato in atti).
Con riguardo a quest'ultima cartella, la Società aveva incardinato un autonomo giudizio (n. 2040/2012
Rgr) che era stato “rigettato” dalla Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa con sentenza n. 685/05/14; il successivo appello della Società era stato - invece - accolto dalla Commissione Tributaria Regionale con sentenza n. 855/16/15.
Pertanto, l'Agente della riscossione aveva “sgravato” il relativo ruolo.
L'Agenzia delle entrate aveva impugnato la sentenza dinnanzi alla Corte di cassazione la quale, con
Ordinanza n. 21172 depositata il 5 luglio 2022, ha accolto il ricorso dell' Agenzia ed ha “cassato con rinvio” la sentenza.
La Società non ha riassunto il giudizio nei termini di legge e, pertanto, si è estinto.
L' Agenzia delle entrate ha, quindi, iscritto a ruolo l'intero carico erariale: da ciò è scaturita la cartella n. 298
2024 00045947 83, notificata il 22 aprile 2024, oggetto del giudizio che qui ci occupa (cfr. cartella in atti).
La Società – come accennato – impugnava l'appena citata cartella dinnanzi alla Commissione tributaria provinciale di Siracusa (cfr. ricorso introduttivo). L'Agenzia elle entrate e l'Agenzia delle entrate riscossione si costituivano e – con distinte controdeduzioni
- resistevano concludendo per il rigetto (cfr. controdeduzioni in atti).
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Siracusa, con sentenza n. 3089/03/24, ha rigettato il ricorso
(cfr. sentenza di I grado in atti).
La Società ha impugnato la citata sentenza chiedendone – per i motivi che di seguito saranno esaminati
- la riforma (cfr. appello in atti).
Si è costituita l'Agenzia delle entrate la quale ha contro dedotto.
La Società contribuente ha versato in atti richiesta cautelare e memoria illustrativa comunicando di avere presentato istanza di rateizzazione (cfr. memoria in atti)
Con ordinanza n. 2676/25 dl 23 settembre 2025 è stata concessa la sospensione cautelare (cfr. ordinanza in atti).
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame non è fondato.
1.- Il ricorso introduttivo è stato notificato il 21 giugno 2024 ed è stato deposita l'1 luglio 2024 (cfr. fascicolo di I grado).
L'udienza di trattazione dell'istanza cautelare si è svolta il 3 dicembre 2024: oltre i sessanta giorni di cui all' art. 23, c. 1 D.Lgs. n. 546/1992 per la costituzione in giudizio delle Parti Resistenti.
L'art. 47 - ter D.Lgs. n. 546/1992 (“Definizione del giudizio in esito alla domanda di sospensione”) dispone che il Collegio “ .. sentite sul punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi del comma 3 …” (art. 47- ter, c. 1 D.Lgs. n. 546/1992).
L'appena citato c. 3 dispone che “Il giudice decide con sentenza in forma semplificata quando ravvisa la manifesta fondatezza, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso” (art. 47-ter, comma 3 D.
Lgs. n. 546/1992).
Nella fattispecie sussistevano i requisiti (“manifesta infondatezza del ricorso”) legittimanti la definizione del giudizio ai sensi del citato art. 47-ter del D.Lgs. n. 546/1992: la Corte di Cassazione, con Ordinanza n.
21172 depositata il 5 luglio 2022, aveva accolto con rinvio il ricorso dell' Agenzia delle entrate avverso la sentenza pronunciata dal Giudice di appello con riferimento alla presupposta cartella di pagamento n. 298
2012 00091816 28 (cfr. Ordinanza Cassazione).
La Società, entro di termini di legge, non aveva “riassunto” il “giudizio di rinvio” che si era “estinto”: il
“termine ultimo” era spirato l'8 gennaio 2024; l'Agenzia aveva iscritto a ruolo il relativo carico e l'Agente della Riscossione aveva notificato (il 22 aprile 2024), la cartella di pagamento n. 298 2024 00045947 83
(che qui ci occupa).
L'iscrizione a ruolo è stata effettuata tempestivamente - 8 gennaio 2024 - 22 aprile 2024 - nessuna decadenza e/o prescrizione può ritenersi maturata (cfr. documentazione in atti).
2.- L'art. 393, c.p.c. dispone che l'estinzione del “giudizio di rinvio” determina l'estinzione dell'intero giudizio con la conseguenza che la pretesa tributaria di cui alla citata cartella deve ritenersi “definitiva”.
La giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, ritenuto che “ … il dies a quo del termine di prescrizione (come di quello di decadenza) debba essere ancorato, in caso di estinzione del processo per omessa riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio, alla data di scadenza del termine utile per la (non attuata) riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio, atteso che soltanto con l'estinzione del processo ai sensi del Decreto
Legislativo n. 546 del 1992, articolo 63, comma 2, per omessa riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio, l'avviso di accertamento impugnato (e della pretesa tributaria in esso incorporata), in quanto oggetto del giudizio e non atto processuale, si consolida, divenendo definitivo...” (Cassazione, 5 novembre 2021, n.
31935).
Per le argomentazioni che precedono l'appello non è fondato e va rigettato.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite deve in via preliminare darsi atto della pronuncia della
Corte Costituzionale n. 77/2018 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, co 2
c.p.c.. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni che nella fattispecie possono essere rinvenute nella particolare complessità della controversia e nella molteplicità delle questioni esaminate.
P.Q.M.
Rigetta l'appello.
Spese compensate.
Siracusa, 1 dicembre 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
AZ NA
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
FERLA GIROLAMO, Giudice
PULEO STEFANO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3691/2025 depositato il 16/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3089/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 3 e pubblicata il 23/12/2024 Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820240004594783 IRES-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820240004594783 IVA-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820240004594783 IRAP 2008
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2181/2025 depositato il
02/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 RL IO e NT (operante nel settore della “riparazione e manutenzione di macchine per industria chimica”) impugnava dinnanzi alla Commissione tributaria provinciale di Siracusa la Cartella n. 298 2024 00045947 83 scaturita dall'iscrizione a ruolo delle imposte, interessi e sanzioni anno 2008 a seguito dell'inutile decorso del termine di sei per la riassunzione del giudizio di rinvio da
Cassazione (cfr. provvedimento originariamente impugnato in atti).
L'Agente della Riscossione, infatti, aveva notificato alla Società contribuente la Cartella n. 298 2012
00091816 28 (periodo d'imposta 2008) scaturita dalla “liquidazione automatizzata” (art. 36 - bis Dpr
600/1973) di imposte dichiarate e non versate (cfr. provvedimento citato in atti).
Con riguardo a quest'ultima cartella, la Società aveva incardinato un autonomo giudizio (n. 2040/2012
Rgr) che era stato “rigettato” dalla Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa con sentenza n. 685/05/14; il successivo appello della Società era stato - invece - accolto dalla Commissione Tributaria Regionale con sentenza n. 855/16/15.
Pertanto, l'Agente della riscossione aveva “sgravato” il relativo ruolo.
L'Agenzia delle entrate aveva impugnato la sentenza dinnanzi alla Corte di cassazione la quale, con
Ordinanza n. 21172 depositata il 5 luglio 2022, ha accolto il ricorso dell' Agenzia ed ha “cassato con rinvio” la sentenza.
La Società non ha riassunto il giudizio nei termini di legge e, pertanto, si è estinto.
L' Agenzia delle entrate ha, quindi, iscritto a ruolo l'intero carico erariale: da ciò è scaturita la cartella n. 298
2024 00045947 83, notificata il 22 aprile 2024, oggetto del giudizio che qui ci occupa (cfr. cartella in atti).
La Società – come accennato – impugnava l'appena citata cartella dinnanzi alla Commissione tributaria provinciale di Siracusa (cfr. ricorso introduttivo). L'Agenzia elle entrate e l'Agenzia delle entrate riscossione si costituivano e – con distinte controdeduzioni
- resistevano concludendo per il rigetto (cfr. controdeduzioni in atti).
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Siracusa, con sentenza n. 3089/03/24, ha rigettato il ricorso
(cfr. sentenza di I grado in atti).
La Società ha impugnato la citata sentenza chiedendone – per i motivi che di seguito saranno esaminati
- la riforma (cfr. appello in atti).
Si è costituita l'Agenzia delle entrate la quale ha contro dedotto.
La Società contribuente ha versato in atti richiesta cautelare e memoria illustrativa comunicando di avere presentato istanza di rateizzazione (cfr. memoria in atti)
Con ordinanza n. 2676/25 dl 23 settembre 2025 è stata concessa la sospensione cautelare (cfr. ordinanza in atti).
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame non è fondato.
1.- Il ricorso introduttivo è stato notificato il 21 giugno 2024 ed è stato deposita l'1 luglio 2024 (cfr. fascicolo di I grado).
L'udienza di trattazione dell'istanza cautelare si è svolta il 3 dicembre 2024: oltre i sessanta giorni di cui all' art. 23, c. 1 D.Lgs. n. 546/1992 per la costituzione in giudizio delle Parti Resistenti.
L'art. 47 - ter D.Lgs. n. 546/1992 (“Definizione del giudizio in esito alla domanda di sospensione”) dispone che il Collegio “ .. sentite sul punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi del comma 3 …” (art. 47- ter, c. 1 D.Lgs. n. 546/1992).
L'appena citato c. 3 dispone che “Il giudice decide con sentenza in forma semplificata quando ravvisa la manifesta fondatezza, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso” (art. 47-ter, comma 3 D.
Lgs. n. 546/1992).
Nella fattispecie sussistevano i requisiti (“manifesta infondatezza del ricorso”) legittimanti la definizione del giudizio ai sensi del citato art. 47-ter del D.Lgs. n. 546/1992: la Corte di Cassazione, con Ordinanza n.
21172 depositata il 5 luglio 2022, aveva accolto con rinvio il ricorso dell' Agenzia delle entrate avverso la sentenza pronunciata dal Giudice di appello con riferimento alla presupposta cartella di pagamento n. 298
2012 00091816 28 (cfr. Ordinanza Cassazione).
La Società, entro di termini di legge, non aveva “riassunto” il “giudizio di rinvio” che si era “estinto”: il
“termine ultimo” era spirato l'8 gennaio 2024; l'Agenzia aveva iscritto a ruolo il relativo carico e l'Agente della Riscossione aveva notificato (il 22 aprile 2024), la cartella di pagamento n. 298 2024 00045947 83
(che qui ci occupa).
L'iscrizione a ruolo è stata effettuata tempestivamente - 8 gennaio 2024 - 22 aprile 2024 - nessuna decadenza e/o prescrizione può ritenersi maturata (cfr. documentazione in atti).
2.- L'art. 393, c.p.c. dispone che l'estinzione del “giudizio di rinvio” determina l'estinzione dell'intero giudizio con la conseguenza che la pretesa tributaria di cui alla citata cartella deve ritenersi “definitiva”.
La giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, ritenuto che “ … il dies a quo del termine di prescrizione (come di quello di decadenza) debba essere ancorato, in caso di estinzione del processo per omessa riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio, alla data di scadenza del termine utile per la (non attuata) riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio, atteso che soltanto con l'estinzione del processo ai sensi del Decreto
Legislativo n. 546 del 1992, articolo 63, comma 2, per omessa riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio, l'avviso di accertamento impugnato (e della pretesa tributaria in esso incorporata), in quanto oggetto del giudizio e non atto processuale, si consolida, divenendo definitivo...” (Cassazione, 5 novembre 2021, n.
31935).
Per le argomentazioni che precedono l'appello non è fondato e va rigettato.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite deve in via preliminare darsi atto della pronuncia della
Corte Costituzionale n. 77/2018 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, co 2
c.p.c.. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni che nella fattispecie possono essere rinvenute nella particolare complessità della controversia e nella molteplicità delle questioni esaminate.
P.Q.M.
Rigetta l'appello.
Spese compensate.
Siracusa, 1 dicembre 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
AZ NA