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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 22/12/2025, n. 1669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1669 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Termini Imerese, in funzione di Giudice del Lavoro dott.ssa GI AR, all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive d'udienza depositate nel rispetto del termine assegnato, nella causa iscritta al n°
2947/2024 R.G.L., promossa
DA
(C.F. nato a Parte_1 C.F._1
Belmonte Mezzagno il 14.05.1967 ed ivi residente nella via Eduardo De
Filippo n.8 E ( ) Parte_2 CodiceFiscale_2
nato a [...] il [...] ed ivi residente in via
Mandricelli n. 3, N.Q. DI EREDI DI (C.F. Persona_1
) nata a [...] il [...] e ivi C.F._3
deceduta il 04.04.2025, rappresentati e difesi dall' Avv.to Salvatore La
OC ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Belmonte
Mezzagno in Via Rosario di Salvo n.16, giusta procura in atti;
- ricorrenti-
CONTRO
(P.IVA Controparte_1
) in persona del suo Direttore Generale e legale P.IVA_1
rappresentante pro/tempore Dott.ssa rappresentata Controparte_2
e difesa dagli Avv.ti Daniela Antinoro e Chiara Reina ed elettivamente domiciliata in in Via Ippolito Pindemonte n. 88 presso gli Uffici CP_1
della Legale CP_3
-resistente- Oggetto: disabilità gravissima (L.R. dell'1.3.2017 – DPRS 532 del
31.03.2017 e DPRS n. 545 del 10.05.2017)
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17.07.2024, n.q di Parte_1
amministratore di sostegno provvisorio della sig.ra , Persona_1
chiedeva che venisse accertato il diritto di al Persona_1
riconoscimento della condizione di disabilità gravissima ai sensi della
Legge Regionale – Sicilia n.4/2017 e dei D.P. Regione Sicilia n.532 e
545/2017, D.P.R.S. 589/2018.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' eccependo, in via preliminare, il difetto di CP_1
giurisdizione del giudice adito e, nel merito, contestando la fondatezza del ricorso, del quale, pertanto, chiedeva il rigetto.
Con memoria di costituzione del 09.06.2025, stante il decesso della sig.ra , avvenuto in data 04.04.2025, si costituivano gli Persona_1
eredi e insistendo in ricorso Parte_1 Parte_2
e nell'accoglimento delle domande ivi spiegate.
La causa, espletata consulenza tecnica di ufficio, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 25.11.2025 per il deposito di note.
*** ** ***
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da parte resistente.
La legge determina le condizioni sanitarie che vanno qualificate come di disabilità gravissima, richiamando l'art. 3 D.M. 26/09/2016. Una volta ritenuta avverata la condizione sanitaria prevista dalla legge, va erogata la prestazione economica predeterminata dal D.P. n° 545/17 di importo uguale per tutti i soggetti riconosciuti affetti dalla disabilità.
L'accertamento demandato all è, quindi, esercizio di mera discrezionalità tecnica e non di discrezionalità amministrativa ed il diritto che il soggetto vanta è un diritto soggettivo.
Ne deriva che l'assegno di cura può qualificarsi come una prestazione assistenziale derivante dall'accertamento del requisito sanitario previsto dalla legge, come tale rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario e nella competenza funzionale del giudice del lavoro.
***
Passando al merito, il ricorso non merita accoglimento.
La domanda è da disattendere, dovendosi ritenere condivisibili le puntuali e ben argomentate considerazioni del consulente d'ufficio nominato nell'odierno giudizio, il quale, sulla scorta della corposa documentazione in atti e dell'indagine clinica, ha concluso la sua relazione affermando che: “Dalla documentazione medica allegata non si rilevano una delle sopradette condizioni patologiche riportate nella lettera a, b, c, d, e, f, g, h. Nella valutazione delle condizioni di dipendenza vitale ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera "i" del Decreto ministeriale 26/09/2016 (all. 6) è stato accertato l'assenza di condizioni di dipendenza vitale in quanto non aveva compromissioni in almeno di uno dei seguenti domini di cui ai punti 1 e 2 ed in almeno uno dei domini di cui ai punti 3 e 4. Dalla documentazione medica allegata non è possibile accertare un grave stato di demenza con C.D.R.S. (Clinical
Demential Rating Scale) >=4 (lettera c) né una gravissima compromissione motoria da patologia neurologica o muscolare con grado di disabilità neurologica EDSS >=9 o V° stadio di Hoehn/Yahr mod, oppure bilancio muscolare complessivo ai 4 arti MRC<=1 (lettera e). Alla luce dei dati e delle informazioni raccolte dalla lettura dei documenti e dei certificati medici, la Sig.ra risultava NON meritevole Persona_1
del riconoscimento della condizione di disabile gravissimo ai sensi della
Comma 2, art. 3 del D.M. 26/09/2016 dalla lettera "A" alla lettera "I".
La sig.ra NON era meritevole del riconoscimento della Persona_1
condizione di disabile gravissimo ai sensi dell'art. 3 del D.M. 26 settembre 2016” (cfr. consulenza in atti).
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato non sussistendo la condizione di disabilità gravissima.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando:
- rigetta il ricorso;
- condanna in solido tra Parte_1 Parte_2
loro al pagamento delle spese di lite in favore dell' che si liquidano in complessivi €. 1.800,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
- pone ad integrale carico di parte ricorrente le spese di CTU, come separatamente liquidate.
Così deciso, il 22.12.2025
IL GIUDICE
GI AR
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Termini Imerese, in funzione di Giudice del Lavoro dott.ssa GI AR, all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive d'udienza depositate nel rispetto del termine assegnato, nella causa iscritta al n°
2947/2024 R.G.L., promossa
DA
(C.F. nato a Parte_1 C.F._1
Belmonte Mezzagno il 14.05.1967 ed ivi residente nella via Eduardo De
Filippo n.8 E ( ) Parte_2 CodiceFiscale_2
nato a [...] il [...] ed ivi residente in via
Mandricelli n. 3, N.Q. DI EREDI DI (C.F. Persona_1
) nata a [...] il [...] e ivi C.F._3
deceduta il 04.04.2025, rappresentati e difesi dall' Avv.to Salvatore La
OC ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Belmonte
Mezzagno in Via Rosario di Salvo n.16, giusta procura in atti;
- ricorrenti-
CONTRO
(P.IVA Controparte_1
) in persona del suo Direttore Generale e legale P.IVA_1
rappresentante pro/tempore Dott.ssa rappresentata Controparte_2
e difesa dagli Avv.ti Daniela Antinoro e Chiara Reina ed elettivamente domiciliata in in Via Ippolito Pindemonte n. 88 presso gli Uffici CP_1
della Legale CP_3
-resistente- Oggetto: disabilità gravissima (L.R. dell'1.3.2017 – DPRS 532 del
31.03.2017 e DPRS n. 545 del 10.05.2017)
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17.07.2024, n.q di Parte_1
amministratore di sostegno provvisorio della sig.ra , Persona_1
chiedeva che venisse accertato il diritto di al Persona_1
riconoscimento della condizione di disabilità gravissima ai sensi della
Legge Regionale – Sicilia n.4/2017 e dei D.P. Regione Sicilia n.532 e
545/2017, D.P.R.S. 589/2018.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' eccependo, in via preliminare, il difetto di CP_1
giurisdizione del giudice adito e, nel merito, contestando la fondatezza del ricorso, del quale, pertanto, chiedeva il rigetto.
Con memoria di costituzione del 09.06.2025, stante il decesso della sig.ra , avvenuto in data 04.04.2025, si costituivano gli Persona_1
eredi e insistendo in ricorso Parte_1 Parte_2
e nell'accoglimento delle domande ivi spiegate.
La causa, espletata consulenza tecnica di ufficio, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 25.11.2025 per il deposito di note.
*** ** ***
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da parte resistente.
La legge determina le condizioni sanitarie che vanno qualificate come di disabilità gravissima, richiamando l'art. 3 D.M. 26/09/2016. Una volta ritenuta avverata la condizione sanitaria prevista dalla legge, va erogata la prestazione economica predeterminata dal D.P. n° 545/17 di importo uguale per tutti i soggetti riconosciuti affetti dalla disabilità.
L'accertamento demandato all è, quindi, esercizio di mera discrezionalità tecnica e non di discrezionalità amministrativa ed il diritto che il soggetto vanta è un diritto soggettivo.
Ne deriva che l'assegno di cura può qualificarsi come una prestazione assistenziale derivante dall'accertamento del requisito sanitario previsto dalla legge, come tale rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario e nella competenza funzionale del giudice del lavoro.
***
Passando al merito, il ricorso non merita accoglimento.
La domanda è da disattendere, dovendosi ritenere condivisibili le puntuali e ben argomentate considerazioni del consulente d'ufficio nominato nell'odierno giudizio, il quale, sulla scorta della corposa documentazione in atti e dell'indagine clinica, ha concluso la sua relazione affermando che: “Dalla documentazione medica allegata non si rilevano una delle sopradette condizioni patologiche riportate nella lettera a, b, c, d, e, f, g, h. Nella valutazione delle condizioni di dipendenza vitale ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera "i" del Decreto ministeriale 26/09/2016 (all. 6) è stato accertato l'assenza di condizioni di dipendenza vitale in quanto non aveva compromissioni in almeno di uno dei seguenti domini di cui ai punti 1 e 2 ed in almeno uno dei domini di cui ai punti 3 e 4. Dalla documentazione medica allegata non è possibile accertare un grave stato di demenza con C.D.R.S. (Clinical
Demential Rating Scale) >=4 (lettera c) né una gravissima compromissione motoria da patologia neurologica o muscolare con grado di disabilità neurologica EDSS >=9 o V° stadio di Hoehn/Yahr mod, oppure bilancio muscolare complessivo ai 4 arti MRC<=1 (lettera e). Alla luce dei dati e delle informazioni raccolte dalla lettura dei documenti e dei certificati medici, la Sig.ra risultava NON meritevole Persona_1
del riconoscimento della condizione di disabile gravissimo ai sensi della
Comma 2, art. 3 del D.M. 26/09/2016 dalla lettera "A" alla lettera "I".
La sig.ra NON era meritevole del riconoscimento della Persona_1
condizione di disabile gravissimo ai sensi dell'art. 3 del D.M. 26 settembre 2016” (cfr. consulenza in atti).
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato non sussistendo la condizione di disabilità gravissima.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando:
- rigetta il ricorso;
- condanna in solido tra Parte_1 Parte_2
loro al pagamento delle spese di lite in favore dell' che si liquidano in complessivi €. 1.800,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
- pone ad integrale carico di parte ricorrente le spese di CTU, come separatamente liquidate.
Così deciso, il 22.12.2025
IL GIUDICE
GI AR