Art. 8.
Per l'attuazione degli interventi di competenza dello Stato previsti dalla presente legge, gli organi statali competenti procederanno in collaborazione con la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e con gli enti locali interessati ai singoli interventi.
Per l'attuazione degli interventi di competenza dello Stato previsti dalla presente legge, gli organi statali competenti procederanno in collaborazione con la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e con gli enti locali interessati ai singoli interventi.