CGT1
Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 831 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 831/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
30/01/2026 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
BANDIERA AN PATRIZIA, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2635/2025 depositato il 16/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Romeo - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roghudi
elettivamente domiciliato presso Comune Di Roghudi Comune 89060 Roghudi RC
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240007632369000 IMU 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240007632369000 IMU 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240007632369000 IMU 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240007632369000 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 22 marzo 2025, la sig.ra Ricorrente_1 ha proposto opposizione avverso la cartella di pagamento n. 09420240007632369000, notificata il 22 gennaio 2025, dell'importo complessivo di € 266,88 per IMU annualità 2015-2018.
La ricorrente ha eccepito: 1) l'illegittimità della cartella per inesistenza/annullamento dei crediti tributari disposto in sede giudiziale per IMU 2015, 2017 e 2018; 2) l'illegittimità della pretesa circa l'IMU 2016 per mancata notifica dell'avviso di accertamento;
3) la responsabilità aggravata del Comune di Roghudi ex art. 96 c.p.c.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva. Sebbene regolarmente citato nessuno si è costituito per il Comune di Roghudi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva, sostenendo che le questioni sollevate attengono al merito della pretesa tributaria.
Tale eccezione deve essere rigettata. Nel caso di specie, la ricorrente ha eccepito l'inesistenza dei crediti tributari già annullati con sentenze passate in giudicato, questione che attiene direttamente all'attività di riscossione e per la quale sussiste la legittimazione passiva dell'agente della riscossione.
La ricorrente eccepisce l'illegittimità della cartella per inesistenza dei crediti tributari relativi all'IMU 2015,
2017 e 2018, già annullati con sentenze passate in giudicato di questa Corte.
Tale eccezione deve essere accolta. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, quando con sentenza passata in giudicato sia stata dichiarata l'inesistenza del credito tributario, tale accertamento coperto da giudicato esterno preclude la riproposizione della medesima pretesa creditoria mediante successiva cartella di pagamento.
Nel caso di specie, risulta documentalmente provato che:
per l'IMU 2015: sentenza di accoglimento n. 7127/2022 depositata il 20/12/2022; per l'IMU 2017: sentenza di accoglimento n. 3837/2024 depositata il 27/05/2024; per l'IMU 2018: sentenza di accoglimento n. 4804/2024 depositata il 27/06/2024.
Tutte le sentenze hanno accertato "la carenza di soggettività passiva dell'odierna ricorrente e, quindi, dell'inesistenza dell'obbligo di pagamento dell'Imposta Municipale" per l'immobile in questione.
Come precisato dalla Cassazione, "la sentenza passata in giudicato [...] accerta l'insussistenza del diritto di agire in executivis in relazione ai crediti fatti valere con la cartella [...] in via definitiva, dunque, la sentenza [...] ha affermato che non vi è ragione di credito che consenta la riscossione coattiva [...] la res iudicata non può essere rimessa in discussione".
Per quanto riguarda l'IMU 2016, la ricorrente eccepisce la mancata notifica dell'avviso di accertamento prodromico alla cartella.
Tale eccezione risulta fondata. Non risulta agli atti alcuna prova della notifica dell'avviso di accertamento per l'IMU 2016, atto necessario per la legittima iscrizione a ruolo delle somme pretese. L'omessa notifica dell'atto presupposto comporta l'illegittimità della cartella per la parte relativa a tale annualità. Peraltro la mancata costituzione in giudizio del Comune di Roghudi rende ulteriormente fondate le doglianze della parte ricorrente
La ricorrente chiede la condanna del Comune di Roghudi per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., sostenendo che l'ente ha agito con mala fede incaricare l'Agenzia della riscossione per crediti già annullati con sentenza definitiva.
La domanda non può essere accolta in quanto dalla documentazione versata in atti non è possibile trarre elementi daiq uali desumere che nel momento in cui il ruolo è divenuto definitivo l'ente impositore fosse informato dell'intervenuto annullamento degli avvisi di accertamento.
Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura forfettaria indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sulla controversia in epigrafe, così provvede:
ACCOGLIE il ricorso;
CONDANNA il Comune di Roghudi al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 2.500,00, oltre accessori di legge, in favore della ricorrente;
DICHIARA l'Agenzia delle Entrate-Riscossione esente da responsabilità e COMPENSA le spese con la ricorrente.
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
30/01/2026 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
BANDIERA AN PATRIZIA, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2635/2025 depositato il 16/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Romeo - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roghudi
elettivamente domiciliato presso Comune Di Roghudi Comune 89060 Roghudi RC
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240007632369000 IMU 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240007632369000 IMU 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240007632369000 IMU 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240007632369000 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 22 marzo 2025, la sig.ra Ricorrente_1 ha proposto opposizione avverso la cartella di pagamento n. 09420240007632369000, notificata il 22 gennaio 2025, dell'importo complessivo di € 266,88 per IMU annualità 2015-2018.
La ricorrente ha eccepito: 1) l'illegittimità della cartella per inesistenza/annullamento dei crediti tributari disposto in sede giudiziale per IMU 2015, 2017 e 2018; 2) l'illegittimità della pretesa circa l'IMU 2016 per mancata notifica dell'avviso di accertamento;
3) la responsabilità aggravata del Comune di Roghudi ex art. 96 c.p.c.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva. Sebbene regolarmente citato nessuno si è costituito per il Comune di Roghudi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva, sostenendo che le questioni sollevate attengono al merito della pretesa tributaria.
Tale eccezione deve essere rigettata. Nel caso di specie, la ricorrente ha eccepito l'inesistenza dei crediti tributari già annullati con sentenze passate in giudicato, questione che attiene direttamente all'attività di riscossione e per la quale sussiste la legittimazione passiva dell'agente della riscossione.
La ricorrente eccepisce l'illegittimità della cartella per inesistenza dei crediti tributari relativi all'IMU 2015,
2017 e 2018, già annullati con sentenze passate in giudicato di questa Corte.
Tale eccezione deve essere accolta. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, quando con sentenza passata in giudicato sia stata dichiarata l'inesistenza del credito tributario, tale accertamento coperto da giudicato esterno preclude la riproposizione della medesima pretesa creditoria mediante successiva cartella di pagamento.
Nel caso di specie, risulta documentalmente provato che:
per l'IMU 2015: sentenza di accoglimento n. 7127/2022 depositata il 20/12/2022; per l'IMU 2017: sentenza di accoglimento n. 3837/2024 depositata il 27/05/2024; per l'IMU 2018: sentenza di accoglimento n. 4804/2024 depositata il 27/06/2024.
Tutte le sentenze hanno accertato "la carenza di soggettività passiva dell'odierna ricorrente e, quindi, dell'inesistenza dell'obbligo di pagamento dell'Imposta Municipale" per l'immobile in questione.
Come precisato dalla Cassazione, "la sentenza passata in giudicato [...] accerta l'insussistenza del diritto di agire in executivis in relazione ai crediti fatti valere con la cartella [...] in via definitiva, dunque, la sentenza [...] ha affermato che non vi è ragione di credito che consenta la riscossione coattiva [...] la res iudicata non può essere rimessa in discussione".
Per quanto riguarda l'IMU 2016, la ricorrente eccepisce la mancata notifica dell'avviso di accertamento prodromico alla cartella.
Tale eccezione risulta fondata. Non risulta agli atti alcuna prova della notifica dell'avviso di accertamento per l'IMU 2016, atto necessario per la legittima iscrizione a ruolo delle somme pretese. L'omessa notifica dell'atto presupposto comporta l'illegittimità della cartella per la parte relativa a tale annualità. Peraltro la mancata costituzione in giudizio del Comune di Roghudi rende ulteriormente fondate le doglianze della parte ricorrente
La ricorrente chiede la condanna del Comune di Roghudi per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., sostenendo che l'ente ha agito con mala fede incaricare l'Agenzia della riscossione per crediti già annullati con sentenza definitiva.
La domanda non può essere accolta in quanto dalla documentazione versata in atti non è possibile trarre elementi daiq uali desumere che nel momento in cui il ruolo è divenuto definitivo l'ente impositore fosse informato dell'intervenuto annullamento degli avvisi di accertamento.
Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura forfettaria indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sulla controversia in epigrafe, così provvede:
ACCOGLIE il ricorso;
CONDANNA il Comune di Roghudi al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 2.500,00, oltre accessori di legge, in favore della ricorrente;
DICHIARA l'Agenzia delle Entrate-Riscossione esente da responsabilità e COMPENSA le spese con la ricorrente.