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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Savona, sez. II, sentenza 08/01/2026, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Savona |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 18/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SAVONA Sezione 2, riunita in udienza il 21/11/2025 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
DONVITO ANTONIO, Giudice monocratico in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 35/2025 depositato il 23/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - P.Iva_2
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 14285 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 267/2025 depositato il
27/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: evidenzia che in data 26/9/2025 è stata comunicata il dispositivo della sentenza di rigetto;
a questo riguardo l'avv. Difensore_1 eccepisce la nullità, l'illegitimità, l'inammissibilità e l'irritualità della rimessione sul ruolo della causa in quanto viola la scansione procedurale del giudizio e il principio del contradditorio.
Resistente/Appellato: insiste come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 s.r.l., in persona del legale rappresentante, con sede in Savona, Indirizzo_1, p. iva P.IVA_1, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1, per delega allegata al ricorso, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Savona, Indirizzo_1 , ha impugnato l'avviso di accertamento per omesso/parziale pagamento della tassa rifiuti (TARI) per l'anno 2023 emesso dalla
Resistente_1, concessionaria per la riscossione delle imposte del Comune di Savona, notificato il 28 ottobre 2024, domandandone l'annullamento.
Notificato il ricorso alla Resistente_1 il 27 dicembre 2024, depositato presso la segreteria della Corte di Giustizia, attribuito il numero di ruolo 35/2025, il ricorso veniva assegnato alla seconda sezione in composizione monocratica.
La società Resistente_1, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Corridonia, Indirizzo_2, p. iva P.Iva_2, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_2 per procura allegata ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pesaro, Indirizzo_3, si costituiva in giudizio con memoria 27 febbraio 2025, senza svolgere domande. La società resistente depositava un ulteriore memoria il 28 aprile 2025, dichiarandosi disponibile alla conciliazione della lite.
Il 28 aprile 2025 la società ricorrente depositava memoria illustrativa, insistendo per l'accoglimento delle domande formulate con il ricorso.
All'udienza del 22 settembre 2025, per economia di giudizi, la causa, proveniente da precedenti rinvii (9 maggio e 27 giugno 2025), è stata rimessa in trattazione per l'udienza del 21 novembre 2025, in quanto connessa alla controversia di cui all'r.g.r. 202/24 pendente tra le stesse parti, per la quale era stata già fissata l'udienza per lo stesso giorno.
All'udienza del 21 novembre 2025 la causa è stata trattata e decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lamenta la ricorrente che l'accertamento impugnato sia errato ed infondato.
Premesso che l'accertamento individua l'immobile soggetto alla tassazione nel “magazzino uso attività” sito in Savona, Indirizzo_4, precisa la ricorrente di non esserne proprietaria e di non svolgervi alcuna attività.
L'immobile indicato nell'atto sarebbe, secondo la contribuente, di proprietà dei signori Nominativo_1, Nominativo_2, Nominativo_3, Nominativo_4 e Nominativo_5, i quali vi svolgerebbero un'attività di autorimessa, presso la quale la Ricorrente_1 s.r.l. avrebbe locato un posto auto, del quale allega il contratto.
Deduce la ricorrente che alla detenzione del posto auto, della superficie di 12 mq, senza alcun collegamento di utenze, né per l'acqua, né per l'energia elettrica, non corrisponde alcuna attività produttrice di rifiuti.
Conclude la società, sostenendo l'illegittimità dell'applicazione del tributo e comunque invocando che il tributo sia calcolato sulla superficie di 12 mq e non sull'intera superficie dell'immobile.
Tanto premesso, la concessionaria dei tributi per il Comune di Savona, nelle controdeduzioni del 27 febbraio 2025 non domanda la conferma dell'atto impugnato, ma rappresenta che sono in corso verifiche ed accertamenti volti a verificare l'esatta determinazione del tributo dovuto dalla società contribuente.
Anche nella memoria difensiva del 28 aprile 2025, la resistente non domanda la conferma dell'accertamento, ma lamenta che la ricorrente non abbia presentato la dichiarazione di occupazione di cui all'art. 70, d. lgs.
n. 507/1993, pur dichiarandosi disponibile alla conciliazione del giudizio.
Sintetizzate le posizioni delle parti, ritiene il giudice che il ricorso sia fondato e meriti accoglimento.
Prima dell'odierno giudizio, osserva il giudice che né il Comune, nè la concessionaria hanno esercitato i poteri di controllo attribuiti dall'art. 73, co. 2 e 3, d. lgs. n. 507/93, per accertare i reali spazi utilizzati dalla
Ricorrente_1 s.r.l.
Quanto all'odierno processo, dalla condotta della resistente e dai suoi atti, pare evidente che essa non abbia preso posizione – come avrebbe dovuto ex art. 23, co. 3, d. lgs. 546/92 - sui motivi dedotti dalla ricorrente, di fatto senza esporre alcuna difesa, peraltro in contraddizione con la motivazione dell'accertamento, ove si fa riferimento alle superficie soggette alla TARI risultanti dalla documentazione relativa alle unità immobiliari ed alle verifiche effettuate e/o dell'esame degli atti d'ufficio e dei dati informatici resi disponibili dal Comune di Savona….in ordine al versamento della TARI dovuta per l'anno 2023.
Alla violazione della norma processuale, si aggiunge la mancata specifica contestazione dei fatti allegati dalla ricorrente, condotta rilevante per la decisione ai sensi dell'art. 115, co. 1, c.p.c., norma applicabile al processo tributario,
A prescindere da quanto riportato nell'accertamento, e dalla violazione delle norme e richiamate (l'art. 23 sul processo tributario e l'art. 115 c.p.c.), vista la documentazione allegata dalla parte ricorrente, la concessionaria delle imposte avrebbe comunque potuto confermare o rettificare l'accertamento, articolando un'apposita domanda nell'odierno giudizio.
Allo stato attuale, la concessionaria, sulla quale ricade il relativo onere, non ha provato che l'area di cui si discute, nella superficie indicata nel contratto di locazione e nel ricorso, produca rifiuti, per la sua natura o per l'uso a cui è destinata (art. 62, d. lgs. n. 507/93).
È altresì vero, che la ricorrente non ha accolto la disponibilità manifestata dalla controparte ad una conciliazione della controversia, conciliazione ancora auspicabile, per il valore del tributo e per ragioni di economia processuale.
Per questo motivo, le spese del processo sono compensate tra le parti.
Quante alle altre domande svolte dalla ricorrente, per il principio della ragione più liquida, la decisione sul merito della domanda assorbe le altre.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso;
compensa tra le parti le spese del giudizio.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SAVONA Sezione 2, riunita in udienza il 21/11/2025 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
DONVITO ANTONIO, Giudice monocratico in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 35/2025 depositato il 23/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - P.Iva_2
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 14285 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 267/2025 depositato il
27/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: evidenzia che in data 26/9/2025 è stata comunicata il dispositivo della sentenza di rigetto;
a questo riguardo l'avv. Difensore_1 eccepisce la nullità, l'illegitimità, l'inammissibilità e l'irritualità della rimessione sul ruolo della causa in quanto viola la scansione procedurale del giudizio e il principio del contradditorio.
Resistente/Appellato: insiste come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 s.r.l., in persona del legale rappresentante, con sede in Savona, Indirizzo_1, p. iva P.IVA_1, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1, per delega allegata al ricorso, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Savona, Indirizzo_1 , ha impugnato l'avviso di accertamento per omesso/parziale pagamento della tassa rifiuti (TARI) per l'anno 2023 emesso dalla
Resistente_1, concessionaria per la riscossione delle imposte del Comune di Savona, notificato il 28 ottobre 2024, domandandone l'annullamento.
Notificato il ricorso alla Resistente_1 il 27 dicembre 2024, depositato presso la segreteria della Corte di Giustizia, attribuito il numero di ruolo 35/2025, il ricorso veniva assegnato alla seconda sezione in composizione monocratica.
La società Resistente_1, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Corridonia, Indirizzo_2, p. iva P.Iva_2, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_2 per procura allegata ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pesaro, Indirizzo_3, si costituiva in giudizio con memoria 27 febbraio 2025, senza svolgere domande. La società resistente depositava un ulteriore memoria il 28 aprile 2025, dichiarandosi disponibile alla conciliazione della lite.
Il 28 aprile 2025 la società ricorrente depositava memoria illustrativa, insistendo per l'accoglimento delle domande formulate con il ricorso.
All'udienza del 22 settembre 2025, per economia di giudizi, la causa, proveniente da precedenti rinvii (9 maggio e 27 giugno 2025), è stata rimessa in trattazione per l'udienza del 21 novembre 2025, in quanto connessa alla controversia di cui all'r.g.r. 202/24 pendente tra le stesse parti, per la quale era stata già fissata l'udienza per lo stesso giorno.
All'udienza del 21 novembre 2025 la causa è stata trattata e decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lamenta la ricorrente che l'accertamento impugnato sia errato ed infondato.
Premesso che l'accertamento individua l'immobile soggetto alla tassazione nel “magazzino uso attività” sito in Savona, Indirizzo_4, precisa la ricorrente di non esserne proprietaria e di non svolgervi alcuna attività.
L'immobile indicato nell'atto sarebbe, secondo la contribuente, di proprietà dei signori Nominativo_1, Nominativo_2, Nominativo_3, Nominativo_4 e Nominativo_5, i quali vi svolgerebbero un'attività di autorimessa, presso la quale la Ricorrente_1 s.r.l. avrebbe locato un posto auto, del quale allega il contratto.
Deduce la ricorrente che alla detenzione del posto auto, della superficie di 12 mq, senza alcun collegamento di utenze, né per l'acqua, né per l'energia elettrica, non corrisponde alcuna attività produttrice di rifiuti.
Conclude la società, sostenendo l'illegittimità dell'applicazione del tributo e comunque invocando che il tributo sia calcolato sulla superficie di 12 mq e non sull'intera superficie dell'immobile.
Tanto premesso, la concessionaria dei tributi per il Comune di Savona, nelle controdeduzioni del 27 febbraio 2025 non domanda la conferma dell'atto impugnato, ma rappresenta che sono in corso verifiche ed accertamenti volti a verificare l'esatta determinazione del tributo dovuto dalla società contribuente.
Anche nella memoria difensiva del 28 aprile 2025, la resistente non domanda la conferma dell'accertamento, ma lamenta che la ricorrente non abbia presentato la dichiarazione di occupazione di cui all'art. 70, d. lgs.
n. 507/1993, pur dichiarandosi disponibile alla conciliazione del giudizio.
Sintetizzate le posizioni delle parti, ritiene il giudice che il ricorso sia fondato e meriti accoglimento.
Prima dell'odierno giudizio, osserva il giudice che né il Comune, nè la concessionaria hanno esercitato i poteri di controllo attribuiti dall'art. 73, co. 2 e 3, d. lgs. n. 507/93, per accertare i reali spazi utilizzati dalla
Ricorrente_1 s.r.l.
Quanto all'odierno processo, dalla condotta della resistente e dai suoi atti, pare evidente che essa non abbia preso posizione – come avrebbe dovuto ex art. 23, co. 3, d. lgs. 546/92 - sui motivi dedotti dalla ricorrente, di fatto senza esporre alcuna difesa, peraltro in contraddizione con la motivazione dell'accertamento, ove si fa riferimento alle superficie soggette alla TARI risultanti dalla documentazione relativa alle unità immobiliari ed alle verifiche effettuate e/o dell'esame degli atti d'ufficio e dei dati informatici resi disponibili dal Comune di Savona….in ordine al versamento della TARI dovuta per l'anno 2023.
Alla violazione della norma processuale, si aggiunge la mancata specifica contestazione dei fatti allegati dalla ricorrente, condotta rilevante per la decisione ai sensi dell'art. 115, co. 1, c.p.c., norma applicabile al processo tributario,
A prescindere da quanto riportato nell'accertamento, e dalla violazione delle norme e richiamate (l'art. 23 sul processo tributario e l'art. 115 c.p.c.), vista la documentazione allegata dalla parte ricorrente, la concessionaria delle imposte avrebbe comunque potuto confermare o rettificare l'accertamento, articolando un'apposita domanda nell'odierno giudizio.
Allo stato attuale, la concessionaria, sulla quale ricade il relativo onere, non ha provato che l'area di cui si discute, nella superficie indicata nel contratto di locazione e nel ricorso, produca rifiuti, per la sua natura o per l'uso a cui è destinata (art. 62, d. lgs. n. 507/93).
È altresì vero, che la ricorrente non ha accolto la disponibilità manifestata dalla controparte ad una conciliazione della controversia, conciliazione ancora auspicabile, per il valore del tributo e per ragioni di economia processuale.
Per questo motivo, le spese del processo sono compensate tra le parti.
Quante alle altre domande svolte dalla ricorrente, per il principio della ragione più liquida, la decisione sul merito della domanda assorbe le altre.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso;
compensa tra le parti le spese del giudizio.