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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. V, sentenza 03/02/2026, n. 625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 625 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 625/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 5, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
BE CLAUDIA, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4881/2025 depositato il 19/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 98123 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500009019000 TASSA AUTOMOBIL 2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500009019000 IRPEF-ADDIZIONALE
REGIONALE 2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500009019000 IRPEF-ADDIZIONALE
COMUNALE 2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500009019000 IRPEF-ADDIZIONALE
COMUNALE 2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500009019000 TARI 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500009019000 TARI 2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500009019000 IRAP 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come in atti e verbali di causa delle parti costituite
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate-Riscossione in data 23.05.2025, depositato il 19.06.2025,
Ricorrente_1 ha impugnato la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 29580202500009019000, notificata in data 25/03/2025, per un importo complessivo pari ad euro 2.086,62 ma impugnata per euro 1.228,85, ovvero limitatamente alle somme di competenza di questa AG e, nello specifico, in riferimento ai crediti riportati dalle seguenti cartelle esattoriali:
1. cartella esattoriale n. 29520190014568613000 emessa per IRAP 2016, indicata come notificata il
10/11/2021;
2. cartella esattoriale n. 29520200007507868000, emessa per add. IRPEF 2016 e tassa auto 2017, indicata come notificata il 15/01/2022;
3. cartella esattoriale n. 295202100033367010000, emessa per add. IRPEF 2017, indicata come notificata il 04/05/2024;
4. cartella esattoriale n. 295202200049136390000, emessa per tassa rifiuti anno 2015 e 2016, indicata come notificata il 28/12/2022.
Motivi di ricorso:
1. INESISTENZA DELLA PRETESA TRIBUTARIA. Si rileva che con sentenza n. 4205/24 depositata il
12/08/24 questa CGT ha annullato l'intimazione di pagamento n. 29520239008290324000 relativa alle cartelle sub 1) e 2);
2. OMESSA NOTIFICA. Si contesta l'omessa notifica delle cartelle sub 3) e 4). Benchè non indicato nell'intestazione del motivo, nel corpo delle argomentazioni è stata eccepita la decadenza/prescrizione;
3. DIFETTO DI MOTIVAZIONE.
Con distrazione delle spese.
AdER si è costituita l'11.09.2025 contestando l'ammissibilità di censure da farsi valere mediante l'impugnazione degli atti previamente notificati e censurando complessivamente la fondatezza dei motivi di ricorso.
Sono stati eccepiti difetto di giurisdizione e difetto di integrazione del contraddittorio ma va sin d'ora evidenziato che il ricorso è stato prodotto solo per i debiti di natura tributaria e che la ricorrente ha contestato l'omessa notifica di atti emessi non da soggetti diversi ma dalla stessa AdER.
Sono state prodotte:
1- cartella n. 295202190014568613000 notificata il 10/11/2021 (docc. 07-08: copia atto + prova di notifica) nonché avviso di intimazione n. 29520239008290324000 notificato il 21/09/2023 (docc. 13-14: copia atto + prova di notifica);
2- cartella n. 29520200007507868000 notificata il 15/01/2022 (doc. 09: prova di notifica) nonché avviso di intimazione n. 29520239008290324000 notificato il 21/09/2023 (doc 13-14: copia atto + prova di notifica);
3- cartella n. 29520210033367010000 notificata il 04/05/2024 (doc. 10: prova di notifica);
4 - cartella n. 29520220004913639000 notificata il 28/12/2022 (docc. 11-12: copia atto + prova di notifica).
Con distrazione delle spese.
All'udienza del 30.01.2026 parte ricorrente ha rilevato la formazione del giudicato sostanziale sulla omessa notifica delle cartelle quale derivante dal pronuciamento contenuto nella sentenza emessa sull'impugnazione dell'intimazione n. 29520239008290324000.
AdER, a propria volta, ha contestato che, in ogni caso, dopo l'intimazione annullata dalla sentenza evocata da parte ricorrente, era stata emessa ulteriore intimazione di pagamento, a mezzo della cui impugnazione avrebbe dovuto essere fatto valere il giudicato sostanziale evocato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Merita premettere che la sentenza emessa da questa CGT e prodotta dalla parte ricorrente è la sentenza n. 4205/2024 relativa all'intimazione 29520239008290324000, emessa per le cartelle n.
29520190014568613000 e n. 29520200007507868000 (ovvero le cartelle sub 1) e 2), delle quali è stata esaminata e valutata l'illegittima notifica. La sentenza è divenuta definitiva perché non impugnata da AdER.
Ciò premesso, deve procedersi alla valutazione dei motivi di ricorso in funzione della documentazione prodotta da AdER.
Per la cartella n. 295202190014568613000 deve prendersi atto del giudicato sostanziale formatosi sulla illegittimità della notifica, nonché dell'intervenuto annullamento dell'intimazione n. 29520239008290324.
Non consta che sia stata emessa ulteriore intimazione ed il primo atto successivamente notificato risulta il preavviso di fermo oggi impugnato, di cui deve ritenersi l'invalidità derivata per violazione della corretta sequenza procedimentale di applicazione del tributo.
Per la cartella n. 29520200007507868000 vale quanto esposto in relazione alla cartella che precede.
Per la cartella n. 29520210033367010000 consta la notifica a mezzo posta alla data indicata del 04.05.2024.
Eventuali vizi maturati antecedentemente a tale notifica avrebbero dovuto essere fatti valere mediante la relativa impugnazione e risultano oggi preclusi.
Per la cartella n. 29520220004913639000 è stata prodotta documentazione volta a comprovare la notifica nelle forme della irreperibilità assoluta, ai sensi dell'articolo 60, comma 1, lett. e), D.P.R. 600/1973, ovvero mediante deposito presso la casa comunale. La notifica è stata effettuata con tali modalità in quanto, come consta dalla relata, l'indirizzo era “insufficiente”. A parere di questo giudice, la notifica non è regolare. Ed invero, la procedura di notifica nei casi di irreperibilità assoluta presuppone il destinatario non sia stato reperito all'indirizzo di residenza, ad esempio in quanto sconosciuto o trasferito, laddove nel caso in esame la notifica non è andata a buon fine sulla scorta della incompletezza dell'indirizzo, che non pare imputabile al destinatario. Né il notificante ha acquisito una certificazione anagrafica volta a dare conto degli accertamenti esperiti al fine di sopperire alla lacuna o ha comunque dato conto degli accertamenti finalizzati ad individuare altro luogo di notifica nel comune. Anche per tale cartella, pertanto, deve ritenersi violata la corretta sequenza procedimentale di applicazione del tributo.
Le spese si compensano al 30%, stante l'accoglimento parziale.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso, annulla l'atto impugnato nella parte relativa alle cartelle n.
29520190014568613000 n. 29520200007507868000 e n. 29520220004913639000.
Rigetta nel resto.
Compensa le spese nella misura del 30% e condanna AdER al pagamento delle residue spese processuali della parte ricorrente, liquidate in euro 500,00, oltre accessori come per legge, da distrarsi al difensore.
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 5, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
BE CLAUDIA, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4881/2025 depositato il 19/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 98123 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500009019000 TASSA AUTOMOBIL 2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500009019000 IRPEF-ADDIZIONALE
REGIONALE 2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500009019000 IRPEF-ADDIZIONALE
COMUNALE 2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500009019000 IRPEF-ADDIZIONALE
COMUNALE 2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500009019000 TARI 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500009019000 TARI 2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500009019000 IRAP 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come in atti e verbali di causa delle parti costituite
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate-Riscossione in data 23.05.2025, depositato il 19.06.2025,
Ricorrente_1 ha impugnato la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 29580202500009019000, notificata in data 25/03/2025, per un importo complessivo pari ad euro 2.086,62 ma impugnata per euro 1.228,85, ovvero limitatamente alle somme di competenza di questa AG e, nello specifico, in riferimento ai crediti riportati dalle seguenti cartelle esattoriali:
1. cartella esattoriale n. 29520190014568613000 emessa per IRAP 2016, indicata come notificata il
10/11/2021;
2. cartella esattoriale n. 29520200007507868000, emessa per add. IRPEF 2016 e tassa auto 2017, indicata come notificata il 15/01/2022;
3. cartella esattoriale n. 295202100033367010000, emessa per add. IRPEF 2017, indicata come notificata il 04/05/2024;
4. cartella esattoriale n. 295202200049136390000, emessa per tassa rifiuti anno 2015 e 2016, indicata come notificata il 28/12/2022.
Motivi di ricorso:
1. INESISTENZA DELLA PRETESA TRIBUTARIA. Si rileva che con sentenza n. 4205/24 depositata il
12/08/24 questa CGT ha annullato l'intimazione di pagamento n. 29520239008290324000 relativa alle cartelle sub 1) e 2);
2. OMESSA NOTIFICA. Si contesta l'omessa notifica delle cartelle sub 3) e 4). Benchè non indicato nell'intestazione del motivo, nel corpo delle argomentazioni è stata eccepita la decadenza/prescrizione;
3. DIFETTO DI MOTIVAZIONE.
Con distrazione delle spese.
AdER si è costituita l'11.09.2025 contestando l'ammissibilità di censure da farsi valere mediante l'impugnazione degli atti previamente notificati e censurando complessivamente la fondatezza dei motivi di ricorso.
Sono stati eccepiti difetto di giurisdizione e difetto di integrazione del contraddittorio ma va sin d'ora evidenziato che il ricorso è stato prodotto solo per i debiti di natura tributaria e che la ricorrente ha contestato l'omessa notifica di atti emessi non da soggetti diversi ma dalla stessa AdER.
Sono state prodotte:
1- cartella n. 295202190014568613000 notificata il 10/11/2021 (docc. 07-08: copia atto + prova di notifica) nonché avviso di intimazione n. 29520239008290324000 notificato il 21/09/2023 (docc. 13-14: copia atto + prova di notifica);
2- cartella n. 29520200007507868000 notificata il 15/01/2022 (doc. 09: prova di notifica) nonché avviso di intimazione n. 29520239008290324000 notificato il 21/09/2023 (doc 13-14: copia atto + prova di notifica);
3- cartella n. 29520210033367010000 notificata il 04/05/2024 (doc. 10: prova di notifica);
4 - cartella n. 29520220004913639000 notificata il 28/12/2022 (docc. 11-12: copia atto + prova di notifica).
Con distrazione delle spese.
All'udienza del 30.01.2026 parte ricorrente ha rilevato la formazione del giudicato sostanziale sulla omessa notifica delle cartelle quale derivante dal pronuciamento contenuto nella sentenza emessa sull'impugnazione dell'intimazione n. 29520239008290324000.
AdER, a propria volta, ha contestato che, in ogni caso, dopo l'intimazione annullata dalla sentenza evocata da parte ricorrente, era stata emessa ulteriore intimazione di pagamento, a mezzo della cui impugnazione avrebbe dovuto essere fatto valere il giudicato sostanziale evocato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Merita premettere che la sentenza emessa da questa CGT e prodotta dalla parte ricorrente è la sentenza n. 4205/2024 relativa all'intimazione 29520239008290324000, emessa per le cartelle n.
29520190014568613000 e n. 29520200007507868000 (ovvero le cartelle sub 1) e 2), delle quali è stata esaminata e valutata l'illegittima notifica. La sentenza è divenuta definitiva perché non impugnata da AdER.
Ciò premesso, deve procedersi alla valutazione dei motivi di ricorso in funzione della documentazione prodotta da AdER.
Per la cartella n. 295202190014568613000 deve prendersi atto del giudicato sostanziale formatosi sulla illegittimità della notifica, nonché dell'intervenuto annullamento dell'intimazione n. 29520239008290324.
Non consta che sia stata emessa ulteriore intimazione ed il primo atto successivamente notificato risulta il preavviso di fermo oggi impugnato, di cui deve ritenersi l'invalidità derivata per violazione della corretta sequenza procedimentale di applicazione del tributo.
Per la cartella n. 29520200007507868000 vale quanto esposto in relazione alla cartella che precede.
Per la cartella n. 29520210033367010000 consta la notifica a mezzo posta alla data indicata del 04.05.2024.
Eventuali vizi maturati antecedentemente a tale notifica avrebbero dovuto essere fatti valere mediante la relativa impugnazione e risultano oggi preclusi.
Per la cartella n. 29520220004913639000 è stata prodotta documentazione volta a comprovare la notifica nelle forme della irreperibilità assoluta, ai sensi dell'articolo 60, comma 1, lett. e), D.P.R. 600/1973, ovvero mediante deposito presso la casa comunale. La notifica è stata effettuata con tali modalità in quanto, come consta dalla relata, l'indirizzo era “insufficiente”. A parere di questo giudice, la notifica non è regolare. Ed invero, la procedura di notifica nei casi di irreperibilità assoluta presuppone il destinatario non sia stato reperito all'indirizzo di residenza, ad esempio in quanto sconosciuto o trasferito, laddove nel caso in esame la notifica non è andata a buon fine sulla scorta della incompletezza dell'indirizzo, che non pare imputabile al destinatario. Né il notificante ha acquisito una certificazione anagrafica volta a dare conto degli accertamenti esperiti al fine di sopperire alla lacuna o ha comunque dato conto degli accertamenti finalizzati ad individuare altro luogo di notifica nel comune. Anche per tale cartella, pertanto, deve ritenersi violata la corretta sequenza procedimentale di applicazione del tributo.
Le spese si compensano al 30%, stante l'accoglimento parziale.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso, annulla l'atto impugnato nella parte relativa alle cartelle n.
29520190014568613000 n. 29520200007507868000 e n. 29520220004913639000.
Rigetta nel resto.
Compensa le spese nella misura del 30% e condanna AdER al pagamento delle residue spese processuali della parte ricorrente, liquidate in euro 500,00, oltre accessori come per legge, da distrarsi al difensore.