Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. V, sentenza 03/02/2026, n. 625
CGT1
Sentenza 3 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Inesistenza della pretesa tributaria per annullamento intimazione di pagamento

    Il giudice rileva che la sentenza n. 4205/2024 ha statuito sull'illegittima notifica delle cartelle n. 29520190014568613000 e n. 29520200007507868000, e che tale sentenza è divenuta definitiva. Di conseguenza, il preavviso di fermo amministrativo relativo a tali cartelle è invalido per violazione della corretta sequenza procedimentale.

  • Altro
    Omessa notifica e decadenza/prescrizione delle cartelle esattoriali

    Per la cartella n. 29520210033367010000, il giudice rileva che la notifica è avvenuta in data 04/05/2024 e che eventuali vizi antecedenti sono preclusi. Per la cartella n. 29520220004913639000, il giudice ritiene la notifica irregolare in quanto effettuata in casi di indirizzo insufficiente senza adeguati accertamenti preliminari, configurando una violazione della corretta sequenza procedimentale.

  • Altro
    Difetto di motivazione

    La contestazione relativa al difetto di motivazione non viene esplicitamente trattata nella decisione, ma l'accoglimento parziale del ricorso implica che alcuni motivi di impugnazione sono stati ritenuti fondati.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. V, sentenza 03/02/2026, n. 625
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina
    Numero : 625
    Data del deposito : 3 febbraio 2026

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