CGT1
Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caltanissetta, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caltanissetta |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 80/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CALTANISSETTA Sezione 1, riunita in udienza il
27/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
MONACO CREA DANIELA, Presidente
TONA GIOVANBATTISTA, Relatore
GIUNTA ALESSANDRA BONAVENTU, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1273/2024 depositato il 01/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Studio Difensore_1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Caltanissetta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO-REVOCA AGEVOLAZIONI-RATEAZ. n. AGEDP-CL 53688 2024 1582 110% CEBIBILITÀ
2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 41/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
Conclusioni del ricorrente: PRELIMINARMENTE
ritenere e dichiarare l'illegittimità degli atti impugnati indicati in epigrafe;
NEL MERITO
annullare, conseguentemente, gli atti impugnati indicati in epigrafe, con ogni più opportuna statuizione di legge, per tutte le motivazioni esposte in narrativa o che verranno esposte nel prosieguo del giudizio
Ritenere e dichiarare cedibili, nel caso di specie a POSTEITALIANE SPA, secondo i presupposti di legge,
i crediti così come richiesti dal ricorrente e sospese con:
a. Comunicazioni: prot. 2403201303532 – spesa sostenuta € 28.840,00;
b. Comunicazioni: prot. 240320131315545 – spesa sostenuta € 14.300,00;
c. Comunicazioni: prot. 2403201315054 – spesa sostenuta € 11.000,00;
d. MOD24032013035773972, codice intervento 15, SAL n°2 spesa 28.840,00 del 2022;
e. MOD24032013131575485, codice intervento 1, SAL n°2 spesa 14.300,00 del 2022;
f. MOD24032013150775749 codice intervento 19 SAL n°1 spesa 11.000,00 del 2022
Nel dettaglio gli interventi per i quali il Sig. Ricorrente_1 ha esercitato l'opzione per la cessione del credito sono: ecobonus per € 14.300,00, Sismabonus per € 28.840 e installazione di impianti fotovoltaici per
€ 11.000, tutti eseguiti dalla società Società_1 srl – P.IVA_1.
Conclusioni di parte resistente:
il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, Ricorrente_1 ha impugnato i seguenti atti (secondo la testuale elencazione contenuto nell'atto di impugnazione):
“a) provvedimento di rigetto del 01.08.2024, notificato in pari data, rigetto della istanza in autotutela prot. 42094 del 20/06/2024 Soggetto: Ricorrente_1– c.f. CF_Ricorrente_1 Comunicazioni: prot. 2403201303532 – spesa sostenuta € 28.840,00, Comunicazioni: prot. 240320131315545 – spesa sostenuta
€ 14.300,00, Comunicazioni: prot. 2403201315054 – spesa sostenuta € 11.000,00;
b) rigetto della richiesta cessione dei crediti, mai notificate;
c) ogni altro atto presupposto, concomitante, o consequenziale emesso nei riguardi del ricorrente avente ad oggetto il tributo labialmente indicato nella cartella di pagamento oggi censurata.”
In sostanza il ricorso conteneva doglianze tutte contenuto nel provvedimento dell'1 agosto 2024 con il quale si rigetta l'istanza di autotutela di Ricorrente_1, che richiedeva la revoca di un precedente provvedimento che disconosceva un beneficio fiscale da lui richiesto ai sensi dell'art. 119 d.l.n. 34/20 (c.d. “superbonus”). Più nel dettaglio il ricorrente aveva in data 20/07/2022 viene presentata SCIA ai sensi dell'art. 10 della l.r.
n.16/2016 al Comune di Mazzarino, in relazione ai lavori per i quali richiedeva il beneficio.
Alla pag. n. 9 della SCIA venivano descritti gli interventi eseguiti sull'immobile e si allegavano tutti i documenti necessari a corredo.
In data 20/03/2024 erano state effettuate le “comunicazioni per l'opzione di cessione del credito” relative al secondo SAL ECO.
Il giorno dopo, tuttavia, l'Agenzia delle Entrate aveva sospeso le procedure così attivate con comunicazione nella quale si leggeva: “l'Agenzia delle Entrate rende noto di aver sospeso gli effetti della comunicazione, ai sensi dell'articolo 122-bis del decreto-legge n. 34 del 2020. È in corso di svolgimento l'analisi per valutare la regolarità dell'opzione. Entro 30 giorni dalla data della presente ricevuta sarà reso noto l'esito dell'analisi”.
Il 17/4/2024 era stata inviata documentazione integrativa su richiesta del funzionario dell'Ufficio, ma in seguito a tale invio il 20/4/2024 Ricorrente_1 aveva ricevuto una mail che comunicava l'esito della lavorazione della sua richiesta di accesso al beneficio e che conteneva “RICEVUTA DI ANNULLAMENTO DEGLI EFFETTI
DELLA COMUNICAZIONE DELL'OPZIONE ESERCITATA AI SENSI DELL'ARTICOLO 121 DECRETO-
LEGGE N. 34 DEL 2020”.
Le ragioni dell'annullamento risiedevano nel fatto che la documentazione inoltrata veniva considerata incompleta perché mancante della c.d. CILAS.
Il contribuente aveva allora avanzato istanza di autotutela, nella quale rappresentava quanto segue: “l'inoltro di due diversi procedimenti edilizi (CILAS e SCIA) per lo stesso immobile è consentito se le opere interessino porzioni e/o proprietà tra loro autonome dell'edificio, altrimenti la vigenza di titoli diversi in corso interessanti le medesime porzioni dello stesso immobile comporterebbe la non asseverabilità dello stato di fatto”.
In data 31/7/2023 Ricorrente_1 aveva effettuato la comunicazione all'Ufficio del secondo “SAL SISMA”, ma la comunicazione è stata scartata.
Ricorrente_1 aveva quindi presentato – allegando tra la documentazione la SCIA – un'istanza in autotutela che aveva avuto esito positivo, nulla eccependosi in quell'occasione da parte dell'Ufficio circa l'inefficacia del titolo per assenza della CILAS.
Tuttavia l'1/8/2024 al ricorrente era pervenuto provvedimento di rigetto, che è quello che si impugna dinanzi a questa Corte.
Il ricorrente lamenta l'illegittimità di tale provvedimento, fondato sulla mancata presentazione della CILAS, poiché il comma 5-bis. dell'art. 119 d.l. n. 34/2020, che prevede che il beneficio non possa essere disconosciuto in ragione di violazione e che rappresenta una norma di chiusura, sulla base di un principio sostanzialistico: se non si eludono i controlli non si perdono i benefici.
La SCIA ingloba la CILAS perchè contiene più informazioni e nel caso di specie essa riguarda interventi classificati ai sensi dell'art. 10 comma 4 della Legge Regione Sicilia n.16/2016 e ss.mm.ii. (“La presentazione della segnalazione certificata di inizio attività è prevista anche per gli interventi di manutenzione straordinaria e per quelli di restauro e risanamento conservativo di cui rispettivamente alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come recepito dall'articolo
1, qualora riguardino le parti strutturali o i prospetti dell'edificio.”)
Tali interventi sono subordinati a S.C.I.A. ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii. e non a CILAS
e l'avvio di due diversi procedimenti edilizi (CILAS e SCIA) per lo stesso immobile è consentito se le opere interessino porzioni e/o proprietà tra loro autonome dell'edificio; altrimenti la vigenza di titoli diversi in corso interessanti le medesime porzioni dello stesso immobile comporterebbe la non asseverabilità dello stato di fatto.
Quindi in base alla norma regionale, secondo il ricorrente, o si presentava la SCIA per la correttezza urbanistica degli interventi, e si perdeva la possibilità di presentare la CILAS richiesta dall'Agenzia delle
Entrate, o, si presentava la CILAS, ma gli interventi sarebbero stati abusivi;
e l'Agenzia avrebbe peraltro contestato la regolarità urbanistica, e quindi, non avrebbe consentito la cessione.
In ogni caso il legislatore ha inserito la già richiamata clausola di salvezza, di cui all'art. 119, comma 5-bis d.l. n. 34/2020.
Poiché l'uso della SCIA non ha ostacolato i controlli all'Agenzia la comunicazione di annullamento della cessione non sarebbe sorretta dalla ragionevolezza richiesta dal principio posto dal comma 5bis sopra citato.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate che ha chiesto il rigetto del ricorso, sostenendo che l'adempimento della CILAS è specifico e non surrogabile con altra documentazione.
La causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va pertanto respinto.
L'art. 119 d.l.n. 34/2020 prevede il beneficio del c.d. “superbonus” e per accedervi il comma 13-ter prevede espressamente l'adempimento della c.d. CILA.
Dispone in particolare che “gli interventi di cui al presente articolo, anche qualora riguardino le parti strutturali degli edifici o i prospetti, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell'immobile oggetto d'intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967. La presentazione della CILA non richiede l'attestazione dello stato legittimo di cui all' articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Per gli interventi di cui al presente comma, la decadenza del beneficio fiscale previsto dall'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 opera esclusivamente nei seguenti casi:
a) mancata presentazione della CILA;
b) interventi realizzati in difformità dalla CILA;
c) assenza dell'attestazione dei dati di cui al secondo periodo;
d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma”.
Vi è pertanto un'espressa previsione normativa che stabilisce l'assoluta necessità di tale adempimento a pena di decadenza dal beneficio.
A seguito dell'entrata in vigore della legge è stato adottato in data 4/8/2021 lo strumento regolamentare dell'”
Accordo tra il Governo, le regioni e gli enti locali, concernente l'adozione della modulistica unificata e standardizzata per la presentazione della comunicazione asseverata di inizio attività (CILA-Superbonus) ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77”. All'art. 1 dell'accordo si prevede che “ai sensi dell'art. 24, comma 1, del decreto-legge 26 giugno 2014, n.
90, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, secondo cui lo Stato, le regioni, le province autonome e le autonomie locali sottoscrivono accordi e intese al fine di coordinare le iniziative e le attività delle amministrazioni interessate concernenti l'attuazione dell'Agenda per la semplificazione, è adottato il modulo unificato e standardizzato per la presentazione della CILA, ai sensi dell'art. 119, comma
13 -ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, di cui all'Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente Accordo”.
Il modello oggetto dell'accordo è efficace dal 5 agosto 2021.
La chiarezza del dettato legislativo è stata ribadita dall'Ufficio con la Circolare n. 13/E del 13 giugno 2023, che, nel ritenere che i titoli abilitativi presentati prima dell'1/6/2021, data di entrata in vigore del disposto del comma 13-ter dell'art. 119 d.l. n. 34/2020, mantenevano i loro effetti ai fini dell'ammissione al beneficio, successivamente a quella data la presentazione della CILAS era divenuta condizione tassativa in mancanza della quale doveva operare la sanzione della decadenza.
Com'è stato già osservato dalla giurisprudenza di merito, “nel suddetto modello CILA Superbonus 110 è previsto che siano indicati una serie di specifici elementi, la cui precisa schematizzazione realizza lo scopo di semplificazione perseguito dal legislatore (…) pertanto, la mancata presentazione della prevista CILA
Superbonus in data successiva all'1 giugno 2021 non può essere considerata una mera irregolarità formale e legittima il provvedimento di annullamento della comunicazione di opzione per lo sconto in fattura ex art. 121, comma 1, lettera a) del D.L. n. 34/2020” (CGT Caserta 1982/2/25 del 23/4/2025).
D'altronde i contenuti della SCIA e quelli della CILAS non sempre sono del tutto sovrapponibili, ben potendo avere ambiti diversi, e peraltro, quando vi sono lavori per i quali la CILAS risulta insufficiente ed è necessaria la SCIA, ciò accadrà per ricorrono interventi di diversa natura e i due titoli potranno essere presentati insieme o in successione.
Né può affermarsi che alla luce della ricostruzione normativa sin qui esposta art. 10 comma 4 della Legge
Regione Sicilia n.16/2016 imponga il ricorso alla SCIA e preclusa la validità della CILAS quale titolo abilitativo.
Sicché a fronte della espressa previsione della decadenza in caso di mancata presentazione della CILAS
e tenuto conto della funzione diversa assolta da tale titolo abilitativo rispetto alla SCIA, la tesi del ricorrente deve essere disattesa e il ricorso conseguentemente deve essere respinto.
Per la novità della questione le spese devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e compensa le spese tra le parti.
Caltanissetta, 27 gennaio 2026
Il Presidente
AN CO Crea
Il Giudice estensore
TA TO
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CALTANISSETTA Sezione 1, riunita in udienza il
27/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
MONACO CREA DANIELA, Presidente
TONA GIOVANBATTISTA, Relatore
GIUNTA ALESSANDRA BONAVENTU, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1273/2024 depositato il 01/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Studio Difensore_1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Caltanissetta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO-REVOCA AGEVOLAZIONI-RATEAZ. n. AGEDP-CL 53688 2024 1582 110% CEBIBILITÀ
2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 41/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
Conclusioni del ricorrente: PRELIMINARMENTE
ritenere e dichiarare l'illegittimità degli atti impugnati indicati in epigrafe;
NEL MERITO
annullare, conseguentemente, gli atti impugnati indicati in epigrafe, con ogni più opportuna statuizione di legge, per tutte le motivazioni esposte in narrativa o che verranno esposte nel prosieguo del giudizio
Ritenere e dichiarare cedibili, nel caso di specie a POSTEITALIANE SPA, secondo i presupposti di legge,
i crediti così come richiesti dal ricorrente e sospese con:
a. Comunicazioni: prot. 2403201303532 – spesa sostenuta € 28.840,00;
b. Comunicazioni: prot. 240320131315545 – spesa sostenuta € 14.300,00;
c. Comunicazioni: prot. 2403201315054 – spesa sostenuta € 11.000,00;
d. MOD24032013035773972, codice intervento 15, SAL n°2 spesa 28.840,00 del 2022;
e. MOD24032013131575485, codice intervento 1, SAL n°2 spesa 14.300,00 del 2022;
f. MOD24032013150775749 codice intervento 19 SAL n°1 spesa 11.000,00 del 2022
Nel dettaglio gli interventi per i quali il Sig. Ricorrente_1 ha esercitato l'opzione per la cessione del credito sono: ecobonus per € 14.300,00, Sismabonus per € 28.840 e installazione di impianti fotovoltaici per
€ 11.000, tutti eseguiti dalla società Società_1 srl – P.IVA_1.
Conclusioni di parte resistente:
il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, Ricorrente_1 ha impugnato i seguenti atti (secondo la testuale elencazione contenuto nell'atto di impugnazione):
“a) provvedimento di rigetto del 01.08.2024, notificato in pari data, rigetto della istanza in autotutela prot. 42094 del 20/06/2024 Soggetto: Ricorrente_1– c.f. CF_Ricorrente_1 Comunicazioni: prot. 2403201303532 – spesa sostenuta € 28.840,00, Comunicazioni: prot. 240320131315545 – spesa sostenuta
€ 14.300,00, Comunicazioni: prot. 2403201315054 – spesa sostenuta € 11.000,00;
b) rigetto della richiesta cessione dei crediti, mai notificate;
c) ogni altro atto presupposto, concomitante, o consequenziale emesso nei riguardi del ricorrente avente ad oggetto il tributo labialmente indicato nella cartella di pagamento oggi censurata.”
In sostanza il ricorso conteneva doglianze tutte contenuto nel provvedimento dell'1 agosto 2024 con il quale si rigetta l'istanza di autotutela di Ricorrente_1, che richiedeva la revoca di un precedente provvedimento che disconosceva un beneficio fiscale da lui richiesto ai sensi dell'art. 119 d.l.n. 34/20 (c.d. “superbonus”). Più nel dettaglio il ricorrente aveva in data 20/07/2022 viene presentata SCIA ai sensi dell'art. 10 della l.r.
n.16/2016 al Comune di Mazzarino, in relazione ai lavori per i quali richiedeva il beneficio.
Alla pag. n. 9 della SCIA venivano descritti gli interventi eseguiti sull'immobile e si allegavano tutti i documenti necessari a corredo.
In data 20/03/2024 erano state effettuate le “comunicazioni per l'opzione di cessione del credito” relative al secondo SAL ECO.
Il giorno dopo, tuttavia, l'Agenzia delle Entrate aveva sospeso le procedure così attivate con comunicazione nella quale si leggeva: “l'Agenzia delle Entrate rende noto di aver sospeso gli effetti della comunicazione, ai sensi dell'articolo 122-bis del decreto-legge n. 34 del 2020. È in corso di svolgimento l'analisi per valutare la regolarità dell'opzione. Entro 30 giorni dalla data della presente ricevuta sarà reso noto l'esito dell'analisi”.
Il 17/4/2024 era stata inviata documentazione integrativa su richiesta del funzionario dell'Ufficio, ma in seguito a tale invio il 20/4/2024 Ricorrente_1 aveva ricevuto una mail che comunicava l'esito della lavorazione della sua richiesta di accesso al beneficio e che conteneva “RICEVUTA DI ANNULLAMENTO DEGLI EFFETTI
DELLA COMUNICAZIONE DELL'OPZIONE ESERCITATA AI SENSI DELL'ARTICOLO 121 DECRETO-
LEGGE N. 34 DEL 2020”.
Le ragioni dell'annullamento risiedevano nel fatto che la documentazione inoltrata veniva considerata incompleta perché mancante della c.d. CILAS.
Il contribuente aveva allora avanzato istanza di autotutela, nella quale rappresentava quanto segue: “l'inoltro di due diversi procedimenti edilizi (CILAS e SCIA) per lo stesso immobile è consentito se le opere interessino porzioni e/o proprietà tra loro autonome dell'edificio, altrimenti la vigenza di titoli diversi in corso interessanti le medesime porzioni dello stesso immobile comporterebbe la non asseverabilità dello stato di fatto”.
In data 31/7/2023 Ricorrente_1 aveva effettuato la comunicazione all'Ufficio del secondo “SAL SISMA”, ma la comunicazione è stata scartata.
Ricorrente_1 aveva quindi presentato – allegando tra la documentazione la SCIA – un'istanza in autotutela che aveva avuto esito positivo, nulla eccependosi in quell'occasione da parte dell'Ufficio circa l'inefficacia del titolo per assenza della CILAS.
Tuttavia l'1/8/2024 al ricorrente era pervenuto provvedimento di rigetto, che è quello che si impugna dinanzi a questa Corte.
Il ricorrente lamenta l'illegittimità di tale provvedimento, fondato sulla mancata presentazione della CILAS, poiché il comma 5-bis. dell'art. 119 d.l. n. 34/2020, che prevede che il beneficio non possa essere disconosciuto in ragione di violazione e che rappresenta una norma di chiusura, sulla base di un principio sostanzialistico: se non si eludono i controlli non si perdono i benefici.
La SCIA ingloba la CILAS perchè contiene più informazioni e nel caso di specie essa riguarda interventi classificati ai sensi dell'art. 10 comma 4 della Legge Regione Sicilia n.16/2016 e ss.mm.ii. (“La presentazione della segnalazione certificata di inizio attività è prevista anche per gli interventi di manutenzione straordinaria e per quelli di restauro e risanamento conservativo di cui rispettivamente alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come recepito dall'articolo
1, qualora riguardino le parti strutturali o i prospetti dell'edificio.”)
Tali interventi sono subordinati a S.C.I.A. ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii. e non a CILAS
e l'avvio di due diversi procedimenti edilizi (CILAS e SCIA) per lo stesso immobile è consentito se le opere interessino porzioni e/o proprietà tra loro autonome dell'edificio; altrimenti la vigenza di titoli diversi in corso interessanti le medesime porzioni dello stesso immobile comporterebbe la non asseverabilità dello stato di fatto.
Quindi in base alla norma regionale, secondo il ricorrente, o si presentava la SCIA per la correttezza urbanistica degli interventi, e si perdeva la possibilità di presentare la CILAS richiesta dall'Agenzia delle
Entrate, o, si presentava la CILAS, ma gli interventi sarebbero stati abusivi;
e l'Agenzia avrebbe peraltro contestato la regolarità urbanistica, e quindi, non avrebbe consentito la cessione.
In ogni caso il legislatore ha inserito la già richiamata clausola di salvezza, di cui all'art. 119, comma 5-bis d.l. n. 34/2020.
Poiché l'uso della SCIA non ha ostacolato i controlli all'Agenzia la comunicazione di annullamento della cessione non sarebbe sorretta dalla ragionevolezza richiesta dal principio posto dal comma 5bis sopra citato.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate che ha chiesto il rigetto del ricorso, sostenendo che l'adempimento della CILAS è specifico e non surrogabile con altra documentazione.
La causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va pertanto respinto.
L'art. 119 d.l.n. 34/2020 prevede il beneficio del c.d. “superbonus” e per accedervi il comma 13-ter prevede espressamente l'adempimento della c.d. CILA.
Dispone in particolare che “gli interventi di cui al presente articolo, anche qualora riguardino le parti strutturali degli edifici o i prospetti, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell'immobile oggetto d'intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967. La presentazione della CILA non richiede l'attestazione dello stato legittimo di cui all' articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Per gli interventi di cui al presente comma, la decadenza del beneficio fiscale previsto dall'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 opera esclusivamente nei seguenti casi:
a) mancata presentazione della CILA;
b) interventi realizzati in difformità dalla CILA;
c) assenza dell'attestazione dei dati di cui al secondo periodo;
d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma”.
Vi è pertanto un'espressa previsione normativa che stabilisce l'assoluta necessità di tale adempimento a pena di decadenza dal beneficio.
A seguito dell'entrata in vigore della legge è stato adottato in data 4/8/2021 lo strumento regolamentare dell'”
Accordo tra il Governo, le regioni e gli enti locali, concernente l'adozione della modulistica unificata e standardizzata per la presentazione della comunicazione asseverata di inizio attività (CILA-Superbonus) ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77”. All'art. 1 dell'accordo si prevede che “ai sensi dell'art. 24, comma 1, del decreto-legge 26 giugno 2014, n.
90, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, secondo cui lo Stato, le regioni, le province autonome e le autonomie locali sottoscrivono accordi e intese al fine di coordinare le iniziative e le attività delle amministrazioni interessate concernenti l'attuazione dell'Agenda per la semplificazione, è adottato il modulo unificato e standardizzato per la presentazione della CILA, ai sensi dell'art. 119, comma
13 -ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, di cui all'Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente Accordo”.
Il modello oggetto dell'accordo è efficace dal 5 agosto 2021.
La chiarezza del dettato legislativo è stata ribadita dall'Ufficio con la Circolare n. 13/E del 13 giugno 2023, che, nel ritenere che i titoli abilitativi presentati prima dell'1/6/2021, data di entrata in vigore del disposto del comma 13-ter dell'art. 119 d.l. n. 34/2020, mantenevano i loro effetti ai fini dell'ammissione al beneficio, successivamente a quella data la presentazione della CILAS era divenuta condizione tassativa in mancanza della quale doveva operare la sanzione della decadenza.
Com'è stato già osservato dalla giurisprudenza di merito, “nel suddetto modello CILA Superbonus 110 è previsto che siano indicati una serie di specifici elementi, la cui precisa schematizzazione realizza lo scopo di semplificazione perseguito dal legislatore (…) pertanto, la mancata presentazione della prevista CILA
Superbonus in data successiva all'1 giugno 2021 non può essere considerata una mera irregolarità formale e legittima il provvedimento di annullamento della comunicazione di opzione per lo sconto in fattura ex art. 121, comma 1, lettera a) del D.L. n. 34/2020” (CGT Caserta 1982/2/25 del 23/4/2025).
D'altronde i contenuti della SCIA e quelli della CILAS non sempre sono del tutto sovrapponibili, ben potendo avere ambiti diversi, e peraltro, quando vi sono lavori per i quali la CILAS risulta insufficiente ed è necessaria la SCIA, ciò accadrà per ricorrono interventi di diversa natura e i due titoli potranno essere presentati insieme o in successione.
Né può affermarsi che alla luce della ricostruzione normativa sin qui esposta art. 10 comma 4 della Legge
Regione Sicilia n.16/2016 imponga il ricorso alla SCIA e preclusa la validità della CILAS quale titolo abilitativo.
Sicché a fronte della espressa previsione della decadenza in caso di mancata presentazione della CILAS
e tenuto conto della funzione diversa assolta da tale titolo abilitativo rispetto alla SCIA, la tesi del ricorrente deve essere disattesa e il ricorso conseguentemente deve essere respinto.
Per la novità della questione le spese devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e compensa le spese tra le parti.
Caltanissetta, 27 gennaio 2026
Il Presidente
AN CO Crea
Il Giudice estensore
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