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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. II, sentenza 20/02/2026, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 162/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 2, riunita in udienza il
11/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CANEPA DANIELA, Presidente
NA RO, RE
PIOMBO BRUNO, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 574/2025 depositato il 16/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Genova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 36/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA sez. 2 e pubblicata il 20/01/2025
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04820240008935482000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 119/2026 depositato il
12/02/2026 Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia trae origine dall'impugnazione, da parte della società Ricorrente_1 srl, del ruolo n. 2024/250341 e della conseguente cartella di pagamento relativa all'anno d'imposta 2020, recante un importo complessivo di euro 2.915,67, comprensivo di ritenute, sanzioni, interessi e diritti di notifica.
La Corte di Giustizia di primo grado di Genova ha accolto solo parzialmente il ricorso, rideterminando l'importo dovuto in euro 396,96.
La società ha dedotto che, in data 22 ottobre 2024 e dunque prima della decisione, l'Agenzia delle Entrate aveva già emesso un provvedimento di sgravio depositato in giudizio il 31 ottobre 2024, con cui venivano annullate tutte le somme iscritte a ruolo, ad eccezione dell'addizionale regionale dovuta per il mese di dicembre 2020 pari a euro 79,74, con relative sanzioni e interessi per ulteriori euro 33,78.
Ha sostenuto che, pertanto, le somme oggetto di sgravio non costituivano più materia del contendere e che l'unico importo ancora rilevante ai fini del giudizio era pari a euro 113,52.
La società ha inoltre dedotto che anche tale importo era stato regolarmente versato, come comprovato dal modello F24 del 18 gennaio 2021, relativo all'addizionale regionale riferita all'anno 2019 ma trattenuta nel dicembre 2020 e versata nel gennaio successivo secondo le istruzioni ministeriali.
Ha quindi sostenuto che l'Ufficio, pur avendo riconosciuto la correttezza delle ritenute indicate nel modello
770/2021, non aveva incluso tale somma nello sgravio senza alcuna motivazione, richiedendo così un pagamento già effettuato. Tale circostanza, secondo la società, dimostra l'illegittimità residua della pretesa impositiva e impone l'annullamento integrale dell'atto.
L'Ufficio non si è costituito in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene l'appello parzialmente fondato.
L'appellante deduce che l'Ufficio avrebbe dovuto tenere conto del pagamento dell'addizionale regionale riferita al periodo di dicembre 2020, sostenendo che tale importo, pari a euro 79,74, erstato regolarmente versato in data 18 gennaio 2021, come documentato dal modello F24 allegato. L'esame del versamento effettivamente conferma che l'importo di euro 79,74 risulta regolarmente pagato, come emerge dal modello
F24 in cui il codice tributo 3802 riferito al periodo 12/2019 riporta proprio il medesimo importo, comprovando la relativa ritenuta.
Inoltre, dagli atti risulta che gli accessori relativi a tale voce, pari a euro 23,88 per sanzioni ed euro 9,90 per interessi, erano stati mantenuti nel ruolo a seguito della riliquidazione. Pertanto, il pagamento della ritenuta principale impone, per coerenza, la detrazione anche degli accessori riferiti alla medesima voce. L'importo complessivo da dedurre dal residuo iscritto a ruolo è dunque pari a euro 113,52. Poiché il provvedimento di sgravio e la sentenza di primo grado indicavano un importo residuo di euro 396,96, tale importo deve essere ridotto sottraendo la somma anzidetta, con conseguente rideterminazione dell'obbligazione in euro 283,44.
Risultano infatti, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, ulteriori somme non sgravate, e non collegate all'addizionale regionale versata nel gennaio 2021; l'appellante non ha fornito alcuna prova di avvenuto pagamento né specifica contestazione puntuale, sicché la pretesa erariale per tali voci continua a trovare fondamento nella riliquidazione operata dall'Amministrazione.
Deve pertanto essere riformata la sentenza impugnata limitatamente alla deduzione dell'importo comprovato e dei relativi accessori, mentre va confermata nel resto, poiché il residuo debito della società, così rideterminato, risulta ancora dovuto.
La parziale soccombenza giustifica la compensazione delle spese del grado.
P.Q.M.
La Corte in parziale accoglimento dell'appello, riduce l'importo dell'impugnata cartella ad € 283,44.
Spese del grado compensate.
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 2, riunita in udienza il
11/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CANEPA DANIELA, Presidente
NA RO, RE
PIOMBO BRUNO, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 574/2025 depositato il 16/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Genova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 36/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA sez. 2 e pubblicata il 20/01/2025
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04820240008935482000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 119/2026 depositato il
12/02/2026 Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia trae origine dall'impugnazione, da parte della società Ricorrente_1 srl, del ruolo n. 2024/250341 e della conseguente cartella di pagamento relativa all'anno d'imposta 2020, recante un importo complessivo di euro 2.915,67, comprensivo di ritenute, sanzioni, interessi e diritti di notifica.
La Corte di Giustizia di primo grado di Genova ha accolto solo parzialmente il ricorso, rideterminando l'importo dovuto in euro 396,96.
La società ha dedotto che, in data 22 ottobre 2024 e dunque prima della decisione, l'Agenzia delle Entrate aveva già emesso un provvedimento di sgravio depositato in giudizio il 31 ottobre 2024, con cui venivano annullate tutte le somme iscritte a ruolo, ad eccezione dell'addizionale regionale dovuta per il mese di dicembre 2020 pari a euro 79,74, con relative sanzioni e interessi per ulteriori euro 33,78.
Ha sostenuto che, pertanto, le somme oggetto di sgravio non costituivano più materia del contendere e che l'unico importo ancora rilevante ai fini del giudizio era pari a euro 113,52.
La società ha inoltre dedotto che anche tale importo era stato regolarmente versato, come comprovato dal modello F24 del 18 gennaio 2021, relativo all'addizionale regionale riferita all'anno 2019 ma trattenuta nel dicembre 2020 e versata nel gennaio successivo secondo le istruzioni ministeriali.
Ha quindi sostenuto che l'Ufficio, pur avendo riconosciuto la correttezza delle ritenute indicate nel modello
770/2021, non aveva incluso tale somma nello sgravio senza alcuna motivazione, richiedendo così un pagamento già effettuato. Tale circostanza, secondo la società, dimostra l'illegittimità residua della pretesa impositiva e impone l'annullamento integrale dell'atto.
L'Ufficio non si è costituito in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene l'appello parzialmente fondato.
L'appellante deduce che l'Ufficio avrebbe dovuto tenere conto del pagamento dell'addizionale regionale riferita al periodo di dicembre 2020, sostenendo che tale importo, pari a euro 79,74, erstato regolarmente versato in data 18 gennaio 2021, come documentato dal modello F24 allegato. L'esame del versamento effettivamente conferma che l'importo di euro 79,74 risulta regolarmente pagato, come emerge dal modello
F24 in cui il codice tributo 3802 riferito al periodo 12/2019 riporta proprio il medesimo importo, comprovando la relativa ritenuta.
Inoltre, dagli atti risulta che gli accessori relativi a tale voce, pari a euro 23,88 per sanzioni ed euro 9,90 per interessi, erano stati mantenuti nel ruolo a seguito della riliquidazione. Pertanto, il pagamento della ritenuta principale impone, per coerenza, la detrazione anche degli accessori riferiti alla medesima voce. L'importo complessivo da dedurre dal residuo iscritto a ruolo è dunque pari a euro 113,52. Poiché il provvedimento di sgravio e la sentenza di primo grado indicavano un importo residuo di euro 396,96, tale importo deve essere ridotto sottraendo la somma anzidetta, con conseguente rideterminazione dell'obbligazione in euro 283,44.
Risultano infatti, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, ulteriori somme non sgravate, e non collegate all'addizionale regionale versata nel gennaio 2021; l'appellante non ha fornito alcuna prova di avvenuto pagamento né specifica contestazione puntuale, sicché la pretesa erariale per tali voci continua a trovare fondamento nella riliquidazione operata dall'Amministrazione.
Deve pertanto essere riformata la sentenza impugnata limitatamente alla deduzione dell'importo comprovato e dei relativi accessori, mentre va confermata nel resto, poiché il residuo debito della società, così rideterminato, risulta ancora dovuto.
La parziale soccombenza giustifica la compensazione delle spese del grado.
P.Q.M.
La Corte in parziale accoglimento dell'appello, riduce l'importo dell'impugnata cartella ad € 283,44.
Spese del grado compensate.