Sentenza 16 luglio 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 16/07/2018, n. 32468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32468 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2018 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ZZ NE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 30/05/2017 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA CIRIELLO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIULIO ROMANO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, avv. Attilio Biava del Foro di Roma, in sostituzione dell'avv. Di Benedetto Alfonso, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 30.05.2017 la Corte d'appello di Roma, per quanto qui rileva, ha confermato la sentenza del 03.06.2016 del Tribunale di Roma, con la quale ZI MO veniva condannato alla pena di anni 5 e mesi 8 di reclusione ed euro 20.000,00 di multa, poiché riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, D.P.R. 309/90, in quanto deteneva presso la sua abitazione, ai fini di spaccio, 639,300 gr di hashish, 11 gr. di marijuana e circa 50 gr. di cocaina.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato, tramite il proprio difensore di fiducia, chiedendone l'annullamento.
2.1 Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto il vizio di violazione di legge, nonché il vizio i motivazione, in cui la corte territoriale sarebbe incorsa nell'affermare la penale responsabilità dell'imputato, ritenendolo compartecipe del reato di détenzione di sostanze stupefacenti, ai fini di spaccio, nonostante egli fosse stato solo trovato in possesso di uno zaino, all'interno del quale era stata rinvenuta la droga (che l'imputato aveva chiarito non essere suo ma che solo da lui custodito in cambio di qualche dose di sostanza stupefacente e di un esiguo compenso). Nella prospettazione difensiva, la condotta del ZI, al quale può essere ricondotta solo la proprietà della marijuana rinvenuta sulla sua scrivania, ben poteva essere contenuta all'interno della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, del D.P.R. 309/90, circostanza esclusa dalla corte territoriale sulla base della complessiva condotta tenuta dal ricorrente e sulla quantità e diversità delle sostanze stupefacenti rinvenute.
2.2 Con il secondo motivo la difesa ha rilevato il vizio di violazione di legge, in rélazione all'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/90, laddove la corte non ha ricondotto la condotta ascritta all'imputato all'interno della fattispecie attenuata, diversamente da quanto la stessa corte avrebbe ritenuto, in altri casi, in relazione alla quantità di droga rinvenuta, di fatto, non particolarmente elevata e infliggendo, così, una pena eccessiva rispetto al disvalore penale del fatto ascritto.
2.3 Con il terzo motivo il ricorrente ha dedotto la nullità della sentenza impugnata, alla luce della nuova normativa che ha reintrodotto il patteggiamento in appello, attraverso la rinuncia ai motivi di gravame. Nella prospettazione difensiva la circostanza storica che l'impugnazione in appello fosse stata proposta quando in parlamento si discuteva la riforma processualistica, poi approvata con legge 03.07.2017 n. 103, dovrebbe indurre la corte ad estenderla al ZI o a sottoporre la questione al vaglio della Corte Costituzionale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3.- Il ricorso è manifestamente infondato e va, pertanto, dichiarato inammissibile. 3.1 - Con il primo motivo, il ricorrente prospetta apparentemente un vizio di violazione di legge, ma, in sostanza, censura il percorso argomehtativo reso dalla Corte territoriale in punto di penale responsabilità, chiedendo una diversa valutazione dei fatti, non ammissibile in questa sede. Gli argomenti del ricorso non recano con se rilevanza alcuna, non risultando in grado di inficiare la valutazione delle emergenze processuali effettuata dal Giudice di merito, il quale ricostruisce il quadro probatorio con una motivazione immune da vizi di illegittimità, prendendo atto atto delle doglianze formulate con l'atto di appello, e fornendo una puntuale risposta, seppur sintetica, alle singole questioni sottoposte al loro esame, rassegnando un percorso argomentativo che si pone in linea con quello reso dal giudice di primo grado e con il quale si salda e si integra. La Corte territoriale, in particolare, evidenzia (cfr. pagine 2 e 3) che la tesi prospettata dalla difesa non risulta essere stata provata in alcun modo e che, dunque, sia impossibile ritenere che lo zaino contente le sostanze stupefacenti fosse custodito per conto di altri. Tale ricostruzione, peraltro, viene smentita ampiamente dalle ulteriori risultanze processuali, significative, essendo stato rinvenuto a casa del ricorrente un bilancino di precisione, segno evidente che il ZI si occupasse della preparazione delle dosi da rivendere (il bilancino, del resto, non sarebbe servito per uso personale, atteso che il ricorrente aveva dichiarato di acquistare delle dosi già pronte). In ogni caso il giudice di merito ha pure chiarito che, anche a voler dare credito alla tesi propugnata dall'imputato, la stessa circostanza che questi detenesse la sostanza per conto di altri, permetteva di qualificare la sua condotta come causalmente rilevante, e dunque punibile a titolo di concorso, nel delitto di detenzione ai fini di spaccio. 3.2- Parimenti inammissibile è il secondo motivo, giacchè la corte ha dato conto con adeguata motivazione del mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui al V comma dell'art. 73 D.P.R. 309/90, evidenziando come i quantitativi di droga rinvenuti, la diversità delle sostanze stupefacenti, unitamente alla mancata prova della altrui appartenenza dello zaino e la detenzione di un bilancino di precisione escludano l'applicabilità dell'ipotesi di cui al quinto comma dell'articolo 73 d.p.r. n. 309 del 1990, non potendo la condotta qualificarsi come di lieve entità. Nel pervenire a tale conclusione, la corte distrettuale si è attenuta al principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo il quale il fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990 può essere riconosciuto solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio. Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010, Rico, Rv. 247911). 3.3- Manifestamente infondato è -infine- anche il terzo motive i ricorso con il quale il ricorrente si duole di non aver potuto usufruire dell'istituto del patteggiamento in appello, con conseguente rinuncia ai motivi di gravame, reitrodotto all'art 599 bis c.p.p. con la cd. "Legge Orlando", D.L. 23/06/2017 n° 103 (G.U. 04/07/2017), esendo evidente l'inapplicabilità retroattiva di un istituto processuale (non applicabile direttamente poichè il gravame risulta essere stato proposto in data 30.11.2016.) 4. Sulla base delle considerazioni fin qui svolte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art.616 c.p.p., al pagamento delle spese del presente grado di giudizio. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n.186, e considerato che non vi è ragione di ii------- ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende