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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 09/07/2025, n. 1259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1259 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1324/2022 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE
In persona del giudice monocratico dott.ssa Maria Assunta Pacelli, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta assegnato ai sensi dell'art. 127ter c.p.c in sostituzione dell'udienza del giorno 08.07.2025, esaminate le note scritte pervenute, PRONUNZIA, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. e dell'art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 1324/2022 R.G.A.C., avente ad oggetto: risarcimento danni – RCA, vertente TRA
, nato a [...], il [...] (c.f. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Francesco Scorza, elettivamente domiciliato come in atti Attore E in persona del legale rappresentante pro-tempore Controparte_1
(P.Iva/c.f. ) - oggi - rappresentata e difesa dall'avv. Carmela P.IVA_1 Controparte_2
Barretta, elettivamente domiciliata come in atti Convenuta NONCHÈ
, in persona del legale rappresentante p.t. (c.f. Controparte_3
), con sede in Villapiana Via Nazionale S.S. 106 n. 137 P.IVA_2
Convenuto contumace
CONCLUSIONI Come da note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite in sostituzione dell'udienza del giorno 08.07.2025, qui da intendersi interamente richiamate e trascritte. Parte attrice ha depositato note in data 07.07.2025. Parte convenuta ha depositato note in data 03.07.2025.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Si premette, dunque, la conoscenza dell'atto introduttivo, delle comparse di costituzione e risposta, delle memorie autorizzate e di tutti gli altri atti e documenti di causa, che qui integralmente si richiamano.
1 L'attore ha agito in giudizio chiedendo di essere risarcito dei danni subiti a seguito del sinistro verificatosi il giorno 04.08.2018, alle ore 17.30 circa, in agro di Villapiana Scalo (CS), S.P. 159 all'altezza del centro commerciale M.D., mentre viaggiava come trasportato sul sedile posteriore dell'autovettura Peugeot targata FJ945LH - assicurata con la - di Controparte_1 proprietà della e condotta da Controparte_3 Persona_1
In particolare, ha dedotto: che la conducente dell'autovettura ha perso il controllo del veicolo e ha terminato la propria corsa in una scarpata ai lati della carreggiata;
di aver riportato, a seguito del sinistro, gravi lesioni, con immediato intervento dei sanitari del 118 e successivo trasporto presso l'ospedale di Rossano ove è stato diagnosticato “trauma cranico commotivo con escoriazione in regione zigomatica dx”; che sul posto sono intervenuti anche i Militari dell'Arma di Villapiana per i rilievi del caso;
di essere stato ricoverato, a seguito dei successivi esami diagnostici, presso il reparto di ortopedia e traumatologia del medesimo nosocomio con diagnosi di “frattura femore dx. contusioni escoriate multiple. escoriazione ed ematoma regione orbitaria dx e zigomatica dx”, con prognosi iniziale pari a giorni 30; che il 06.08.2018 è stato sottoposto a intervento chirurgico al femore destro per la “Riduzione e sintesi con 2 viti e rondelle”; di essere stato dimesso con prescrizione di idonea terapia antitrombotica e senza concessione di carico, con programmata visita ortopedica ed RX al femore destro per il 20.08.2018; che sono seguiti controlli radiologici ed ortopedici e visite;
di essere stato dichiarato “clinicamente guarito con esiti da valutare in altra sede” il 09.02.2019; di essere stato sottoposto a visita medico-legale di parte del Dr. Per_2
il quale, nelle proprie conclusioni, ha così valutato il danno subito “Inv. Temp. Totale per
[...]
40 gg., Inv. Temp. Parziale al 75% per 30 gg. (apparecchio gessato), Inv. Temp. Parziale al 50% per 50 gg., Inv. Temp. Parziale al 25% per 60 gg, Residua danno permanente alla persona, biologico, valutabile nel 14-15%”; che, pertanto, il danno non patrimoniale subito ammonta ad € 83.090,50; che a detto importo devono aggiungersi le spese documentate pari ad € 1.390,30, di cui € 926,00 per spese mediche ed € 464,30 per altre spese, quali quelle sostenute per il viaggio di andata e ritorno da Villapiana (CS) a Lugo (RA), con pernottamento, al fine di sottoporsi alla visita medica presso il consulente di parte;
che, quindi, il danno complessivo risarcibile è pari ad € 84.481,00; di aver denunciato il sinistro e trasmesso il modulo CAI alla la quale Controparte_1 non ha mai contestato l'an debeatur, formulando offerta di € 11.000,00, somma accettata a titolo di acconto sul maggior danno subito;
che, quindi, il danno ammonta a complessivi € 73.481,00; di aver chiesto la liquidazione della differenza sul maggior danno subito;
di aver invitato, non avendo ricevuto riscontro, sia la compagnia sia il proprietario della vettura targata FJ945LH, a concludere una convenzione di negoziazione assistita ma anche detta richiesta è rimasta senza esito. Tanto premesso l'attore ha concluso chiedendo di accogliere la domanda e, per l'effetto, di condannare i convenuti, in solido tra loro, al pagamento della somma di € 73.481,00 a titolo di ristoro dei danni subiti, il tutto oltre interessi e rivalutazione dal verificarsi del sinistro fino all'effettivo soddisfo ovvero di quella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, con vittoria di spese e competenze di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
La prima udienza è stata differita ex art. 168bis comma 5 c.p.c. al 08.02.2023.
Si è tardivamente costituita in giudizio, in data 02.02.2023, la Controparte_1
che ha contestato in fatto e in diritto la domanda deducendo: l'inammissibilità dell'azione ex
[...]
2 art. 141 cod. ass. private non essendo stati coinvolti nel sinistro altri veicoli oltre a quello su cui il era trasportato;
la piena soddisfazione della pretesa risarcitoria mediante il pagamento della Pt_1 somma di € 11.000,00, da ritenersi del tutto congrua;
la necessità di fornire prova della qualità di trasportato e della responsabilità esclusiva della conducente nella causazione del sinistro, nonché di avere osservato tutte le prescrizioni che il codice della strada impone di osservare quali l'uso della cintura;
che la natura e l'entità delle lesioni lamentate dall'istante appaiano del tutto incompatibili con l'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza. Ha, quindi, concluso, chiedendo: di rigettare la domanda attrice perché infondata in fatto e diritto, comunque, non provata, con ripetizione delle somme indebitamente versate;
in via subordinata, accertata la congruità della somma già offerta di € 11.000,00 rigettare la domanda spiegata;
in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Con ordinanza del 18.07.2023 è stata dichiarata la contumacia della e Controparte_3 sono stati concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. Con successiva ordinanza del 23.04.2024, ritenuta superflua la prova orale articolata da parte attrice, la causa è stata rinviata per la discussione orale ex articolo 281 sexies c.p.c. all'udienza del giorno 11.12.2024 e, quindi, per impedimento del magistrato, per i medesimi incombenti al 08.07.2025. L'udienza del 08.07.2025 è stata trattata in modalità cartolare e può essere decisa sulla base delle note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite, qui da intendersi interamente richiamate e trascritte
La domanda di risarcimento danni formulata dall'attore non può essere accolta. Come è noto, nell'indagine diretta all'individuazione e qualificazione della domanda giudiziale, il giudice di merito non è condizionato dal nomen iuris attribuito dalla parte al rapporto dedotto in giudizio e, viceversa, può interpretare il titolo su cui si fonda la controversia e anche applicare una norma di legge diversa da quella invocata dalla parte interessata, lasciando tuttavia inalterati sia il petitum che la causa petendi. Ora, in punto di diritto si rileva che l'art. 141 d.l.gs n. 209/2005 sancisce la possibilità per il terzo trasportato coinvolto in un sinistro di agire direttamente nei confronti dell'impresa assicuratrice del veicolo sul quale viaggiava, al fine di ottenere il risarcimento del danno patito. Lo scopo della norma è quello di fornire al terzo trasportato uno strumento aggiuntivo di tutela, al fine di agevolare il conseguimento del risarcimento del danno, risparmiandogli l'onere di dimostrare l'effettiva distribuzione della responsabilità tra i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro. Il terzo trasportato, considerato soggetto debole, è legittimato, quindi, se lo desidera e nel rispetto del procedimento previsto dal successivo art. 148 cod. ass.ni ad agire direttamente nei confronti della compagnia assicurativa del veicolo su cui viaggia, sulla base del principio “vulneratus ante omnia reficiendus” e della semplice allegazione e dimostrazione del fatto storico del trasporto e del danno verificatosi a suo carico durante il trasporto, e non anche della responsabilità dei protagonisti (cfr. Cass. civ.n.16181/2015), la quale procederà pertanto alla liquidazione del risarcimento nei limiti del massimale minimo di legge, con facoltà per quest'ultima di agire successivamente in rivalsa nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile. Sulla base sia del dato letterale che delle finalità della norma, che sono quelle di tutelare il terzo trasportato per consentirgli di conseguire nel modo più semplice e veloce il risarcimento al quale ha diritto, individuando il soggetto sul quale allocare il rischio assicurativo in quello per lui più facilmente individuabile, deve ritenersi che l'art. 141 cod. ass. possa trovare legittima applicazione
3 solo allorquando nel sinistro risultino coinvolti almeno due veicoli. L'interazione fra l'assicuratore che anticipa il risarcimento e quello destinato a sopportarne il peso definitivo a seguito della rivalsa del primo presuppone, a ben vedere, necessariamente una duplicità di enti assicurativi che non può aversi, per definizione, quando nel sinistro sia coinvolto un solo veicolo, nel qual caso l'assicuratore è unico (ossia quello del vettore possibile responsabile civile). Tanto è stato ribadito recentemente dalle SS.UU della Suprema Corte le quali, chiamate a dirimere un contrasto interpretativo formatosi sul punto, hanno precisato che “la tutela rafforzata riconosciuta dall'art. 141 cod. ass. al traportato danneggiato presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante l'anticipazione del risarcimento da parte dell'assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest'ultimo nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile” ciò in quanto “l'intero “meccanismo” disegnato dall'art. 141 cod. ass. è basato sulla presenza necessaria di almeno due imprese assicuratrici, quella del vettore e quella del responsabile civile, la prima delle quali provvede (salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito) ad erogare il risarcimento al trasportato danneggiato, sulla base di un accertamento circoscritto all'esistenza e all'entità del danno causalmente correlato al sinistro, salvo poi rivalersi nei confronti della diversa compagnia assicuratrice del responsabile (o corresponsabile) civile, previo accertamento delle responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti. (…). L'applicazione dell'art. 141 cod. ass. in caso di unico veicolo coinvolto comporterebbe pertanto la necessità di sostenere una lettura “abrogativa” della norma, che metta del tutto in ombra sia il dato letterale del riferimento a due enti assicurativi, sia – soprattutto - l'intero meccanismo dell'anticipazione/rivalsa che (come spiegato al punto 10.2) costituisce lo strumento attraverso cui il legislatore ha inteso realizzare un ragionevole bilanciamento fra l'esigenza di agevolare il terzo trasportato nel conseguimento del risarcimento e quella di far gravare il peso definitivo di tale risarcimento sul garante del conducente responsabile. Deve pertanto concludersi che il riconoscimento dell'azione ex art. 141 cod. ass. a favore del trasportato nell'unico veicolo coinvolto nel sinistro comporterebbe una forzatura del dato letterale che non risulterebbe giustificata, sul piano logico-sistematico, da ragioni di tutela rafforzata del danneggiato (a differenza di quanto avviene nell'ipotesi di coinvolgimento di due o più veicoli) e si tradurrebbe in una sostanziale lettura abrogativa del meccanismo di anticipazione/rivalsa ideato dal legislatore” (Cass. SS.UU n. 35318/2022). Alla luce dei principi di diritto innanzi menzionati, può ritenersi dunque che il terzo trasportato possa giovarsi dell'azione diretta prevista dall'art. 141 cod. ass. nei confronti dell'assicuratore del vettore solo nel caso in cui ricorra il presupposto del coinvolgimento di almeno due veicoli nel sinistro, dovendo in caso contrario avvalersi del rimedio di cui all'art. 144 cod. ass. Orbene, nel caso di specie, il presupposto richiesto per l'esperibilità dell'azione diretta di cui all'art. 141 cod. ass. non appare integrato alla luce della ricostruzione dei fatti operata dalla stessa parte attrice secondo cui il sinistro ha visto il coinvolgimento del solo veicolo su cui era a bordo in qualità di terzo trasportato. In nessun atto difensivo è stato riferito il coinvolgimento di un altro veicolo nello scontro e così nemmeno nell'articolazione dei mezzi di prova. A parere di questo giudice, la volontà della parte è stata inequivocabilmente quella di scegliere l'azione prevista dall'art. 141 cit., la quale (come meglio chiarito dalla pronuncia or ora richiamata), presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, a nulla rilevando il fatto che
4 non si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi o che sia rimasto coinvolto un veicolo non assicurato o non identificato. La volontà della parte di volersi avvalere della tutela di cui all'art. 141 è inequivoca, tant'è che in nessuna parte dell'atto di citazione ha prospettato situazioni di fatto suscettibili di essere valutate come idonee ad integrare la diversa fattispecie di cui all'art. 144, né , del resto, il , nelle sue Pt_1 conclusioni, non modificate in sede di memorie ex art. 183 comma 6, n. 1, c.p.c. ha chiesto di accertare la responsabilità del proprietario o conducente del veicolo su cui viaggiava. In definitiva l'azione ex art. 141 cit. non può essere accolta, in quanto esercitata al di fuori dei casi consentiti. Anche in tale sede, pertanto, si conferma l'ordinanza del 23.04.2024 con cui è stata ritenuta superflua la prova orale articolata da parte attrice, dovendosi solo aggiungere che si palesano altresì inammissibili i capi articolati dall'attore nella seconda memoria istruttoria, in quanto relativi a circostanze mai allegate (capi dal 6 al 15) ovvero documentali e valutative (capi dal 16 al 22). L'esito della lite comporta, inoltre, la superfluità della chiesta CTU. Dunque, la domanda attorea deve essere rigettata.
Va, altresì, rigettata la domanda di ripetizione formulata dalla convenuta assicurazione. Si tratta, invero, di una domanda di restituzione tardivamente proposta avendo la depositato la propria CP_2 comparsa nel mancato rispetto dei 20 giorni prima dell'udienza del 08.02.2023 (così differita ex art. 168 bis, co. 5, c.p.c.). Del resto, per completezza motivazionale, si osserva che la non ha mai CP_2 contestato l'an del sinistro e che la richiesta di ripetizione si pone anche in evidente contraddizione con la richiesta della convenuta di accertare la congruità della somma di € 11.000,00 in quanto ritenuta già pienamente satisfattiva dei danni patiti dall'attore. Stante la rilevanza assunta dalla pronuncia di legittimità sopra richiamata rispetto alla presente controversia, devono ritenersi sussistenti giusti motivi (cfr. Corte Cost.77/2018) per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M
Il Tribunale di Castrovillari, in persona del giudice monocratico, dott.ssa Maria Assunta Pacelli, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1. RIGETTA la domanda di risarcimento formulata da parte attrice;
2. RIGETTA la domanda di ripetizione formulata dalla convenuta CP_2
3. COMPENSA interamente le spese di lite tra le parti;
4. MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza. Così deciso in Castrovillari, 09.07.2025.
Il Giudice
dott.ssa Maria Assunta Pacelli
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE
In persona del giudice monocratico dott.ssa Maria Assunta Pacelli, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta assegnato ai sensi dell'art. 127ter c.p.c in sostituzione dell'udienza del giorno 08.07.2025, esaminate le note scritte pervenute, PRONUNZIA, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. e dell'art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 1324/2022 R.G.A.C., avente ad oggetto: risarcimento danni – RCA, vertente TRA
, nato a [...], il [...] (c.f. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Francesco Scorza, elettivamente domiciliato come in atti Attore E in persona del legale rappresentante pro-tempore Controparte_1
(P.Iva/c.f. ) - oggi - rappresentata e difesa dall'avv. Carmela P.IVA_1 Controparte_2
Barretta, elettivamente domiciliata come in atti Convenuta NONCHÈ
, in persona del legale rappresentante p.t. (c.f. Controparte_3
), con sede in Villapiana Via Nazionale S.S. 106 n. 137 P.IVA_2
Convenuto contumace
CONCLUSIONI Come da note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite in sostituzione dell'udienza del giorno 08.07.2025, qui da intendersi interamente richiamate e trascritte. Parte attrice ha depositato note in data 07.07.2025. Parte convenuta ha depositato note in data 03.07.2025.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Si premette, dunque, la conoscenza dell'atto introduttivo, delle comparse di costituzione e risposta, delle memorie autorizzate e di tutti gli altri atti e documenti di causa, che qui integralmente si richiamano.
1 L'attore ha agito in giudizio chiedendo di essere risarcito dei danni subiti a seguito del sinistro verificatosi il giorno 04.08.2018, alle ore 17.30 circa, in agro di Villapiana Scalo (CS), S.P. 159 all'altezza del centro commerciale M.D., mentre viaggiava come trasportato sul sedile posteriore dell'autovettura Peugeot targata FJ945LH - assicurata con la - di Controparte_1 proprietà della e condotta da Controparte_3 Persona_1
In particolare, ha dedotto: che la conducente dell'autovettura ha perso il controllo del veicolo e ha terminato la propria corsa in una scarpata ai lati della carreggiata;
di aver riportato, a seguito del sinistro, gravi lesioni, con immediato intervento dei sanitari del 118 e successivo trasporto presso l'ospedale di Rossano ove è stato diagnosticato “trauma cranico commotivo con escoriazione in regione zigomatica dx”; che sul posto sono intervenuti anche i Militari dell'Arma di Villapiana per i rilievi del caso;
di essere stato ricoverato, a seguito dei successivi esami diagnostici, presso il reparto di ortopedia e traumatologia del medesimo nosocomio con diagnosi di “frattura femore dx. contusioni escoriate multiple. escoriazione ed ematoma regione orbitaria dx e zigomatica dx”, con prognosi iniziale pari a giorni 30; che il 06.08.2018 è stato sottoposto a intervento chirurgico al femore destro per la “Riduzione e sintesi con 2 viti e rondelle”; di essere stato dimesso con prescrizione di idonea terapia antitrombotica e senza concessione di carico, con programmata visita ortopedica ed RX al femore destro per il 20.08.2018; che sono seguiti controlli radiologici ed ortopedici e visite;
di essere stato dichiarato “clinicamente guarito con esiti da valutare in altra sede” il 09.02.2019; di essere stato sottoposto a visita medico-legale di parte del Dr. Per_2
il quale, nelle proprie conclusioni, ha così valutato il danno subito “Inv. Temp. Totale per
[...]
40 gg., Inv. Temp. Parziale al 75% per 30 gg. (apparecchio gessato), Inv. Temp. Parziale al 50% per 50 gg., Inv. Temp. Parziale al 25% per 60 gg, Residua danno permanente alla persona, biologico, valutabile nel 14-15%”; che, pertanto, il danno non patrimoniale subito ammonta ad € 83.090,50; che a detto importo devono aggiungersi le spese documentate pari ad € 1.390,30, di cui € 926,00 per spese mediche ed € 464,30 per altre spese, quali quelle sostenute per il viaggio di andata e ritorno da Villapiana (CS) a Lugo (RA), con pernottamento, al fine di sottoporsi alla visita medica presso il consulente di parte;
che, quindi, il danno complessivo risarcibile è pari ad € 84.481,00; di aver denunciato il sinistro e trasmesso il modulo CAI alla la quale Controparte_1 non ha mai contestato l'an debeatur, formulando offerta di € 11.000,00, somma accettata a titolo di acconto sul maggior danno subito;
che, quindi, il danno ammonta a complessivi € 73.481,00; di aver chiesto la liquidazione della differenza sul maggior danno subito;
di aver invitato, non avendo ricevuto riscontro, sia la compagnia sia il proprietario della vettura targata FJ945LH, a concludere una convenzione di negoziazione assistita ma anche detta richiesta è rimasta senza esito. Tanto premesso l'attore ha concluso chiedendo di accogliere la domanda e, per l'effetto, di condannare i convenuti, in solido tra loro, al pagamento della somma di € 73.481,00 a titolo di ristoro dei danni subiti, il tutto oltre interessi e rivalutazione dal verificarsi del sinistro fino all'effettivo soddisfo ovvero di quella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, con vittoria di spese e competenze di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
La prima udienza è stata differita ex art. 168bis comma 5 c.p.c. al 08.02.2023.
Si è tardivamente costituita in giudizio, in data 02.02.2023, la Controparte_1
che ha contestato in fatto e in diritto la domanda deducendo: l'inammissibilità dell'azione ex
[...]
2 art. 141 cod. ass. private non essendo stati coinvolti nel sinistro altri veicoli oltre a quello su cui il era trasportato;
la piena soddisfazione della pretesa risarcitoria mediante il pagamento della Pt_1 somma di € 11.000,00, da ritenersi del tutto congrua;
la necessità di fornire prova della qualità di trasportato e della responsabilità esclusiva della conducente nella causazione del sinistro, nonché di avere osservato tutte le prescrizioni che il codice della strada impone di osservare quali l'uso della cintura;
che la natura e l'entità delle lesioni lamentate dall'istante appaiano del tutto incompatibili con l'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza. Ha, quindi, concluso, chiedendo: di rigettare la domanda attrice perché infondata in fatto e diritto, comunque, non provata, con ripetizione delle somme indebitamente versate;
in via subordinata, accertata la congruità della somma già offerta di € 11.000,00 rigettare la domanda spiegata;
in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Con ordinanza del 18.07.2023 è stata dichiarata la contumacia della e Controparte_3 sono stati concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. Con successiva ordinanza del 23.04.2024, ritenuta superflua la prova orale articolata da parte attrice, la causa è stata rinviata per la discussione orale ex articolo 281 sexies c.p.c. all'udienza del giorno 11.12.2024 e, quindi, per impedimento del magistrato, per i medesimi incombenti al 08.07.2025. L'udienza del 08.07.2025 è stata trattata in modalità cartolare e può essere decisa sulla base delle note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite, qui da intendersi interamente richiamate e trascritte
La domanda di risarcimento danni formulata dall'attore non può essere accolta. Come è noto, nell'indagine diretta all'individuazione e qualificazione della domanda giudiziale, il giudice di merito non è condizionato dal nomen iuris attribuito dalla parte al rapporto dedotto in giudizio e, viceversa, può interpretare il titolo su cui si fonda la controversia e anche applicare una norma di legge diversa da quella invocata dalla parte interessata, lasciando tuttavia inalterati sia il petitum che la causa petendi. Ora, in punto di diritto si rileva che l'art. 141 d.l.gs n. 209/2005 sancisce la possibilità per il terzo trasportato coinvolto in un sinistro di agire direttamente nei confronti dell'impresa assicuratrice del veicolo sul quale viaggiava, al fine di ottenere il risarcimento del danno patito. Lo scopo della norma è quello di fornire al terzo trasportato uno strumento aggiuntivo di tutela, al fine di agevolare il conseguimento del risarcimento del danno, risparmiandogli l'onere di dimostrare l'effettiva distribuzione della responsabilità tra i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro. Il terzo trasportato, considerato soggetto debole, è legittimato, quindi, se lo desidera e nel rispetto del procedimento previsto dal successivo art. 148 cod. ass.ni ad agire direttamente nei confronti della compagnia assicurativa del veicolo su cui viaggia, sulla base del principio “vulneratus ante omnia reficiendus” e della semplice allegazione e dimostrazione del fatto storico del trasporto e del danno verificatosi a suo carico durante il trasporto, e non anche della responsabilità dei protagonisti (cfr. Cass. civ.n.16181/2015), la quale procederà pertanto alla liquidazione del risarcimento nei limiti del massimale minimo di legge, con facoltà per quest'ultima di agire successivamente in rivalsa nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile. Sulla base sia del dato letterale che delle finalità della norma, che sono quelle di tutelare il terzo trasportato per consentirgli di conseguire nel modo più semplice e veloce il risarcimento al quale ha diritto, individuando il soggetto sul quale allocare il rischio assicurativo in quello per lui più facilmente individuabile, deve ritenersi che l'art. 141 cod. ass. possa trovare legittima applicazione
3 solo allorquando nel sinistro risultino coinvolti almeno due veicoli. L'interazione fra l'assicuratore che anticipa il risarcimento e quello destinato a sopportarne il peso definitivo a seguito della rivalsa del primo presuppone, a ben vedere, necessariamente una duplicità di enti assicurativi che non può aversi, per definizione, quando nel sinistro sia coinvolto un solo veicolo, nel qual caso l'assicuratore è unico (ossia quello del vettore possibile responsabile civile). Tanto è stato ribadito recentemente dalle SS.UU della Suprema Corte le quali, chiamate a dirimere un contrasto interpretativo formatosi sul punto, hanno precisato che “la tutela rafforzata riconosciuta dall'art. 141 cod. ass. al traportato danneggiato presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante l'anticipazione del risarcimento da parte dell'assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest'ultimo nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile” ciò in quanto “l'intero “meccanismo” disegnato dall'art. 141 cod. ass. è basato sulla presenza necessaria di almeno due imprese assicuratrici, quella del vettore e quella del responsabile civile, la prima delle quali provvede (salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito) ad erogare il risarcimento al trasportato danneggiato, sulla base di un accertamento circoscritto all'esistenza e all'entità del danno causalmente correlato al sinistro, salvo poi rivalersi nei confronti della diversa compagnia assicuratrice del responsabile (o corresponsabile) civile, previo accertamento delle responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti. (…). L'applicazione dell'art. 141 cod. ass. in caso di unico veicolo coinvolto comporterebbe pertanto la necessità di sostenere una lettura “abrogativa” della norma, che metta del tutto in ombra sia il dato letterale del riferimento a due enti assicurativi, sia – soprattutto - l'intero meccanismo dell'anticipazione/rivalsa che (come spiegato al punto 10.2) costituisce lo strumento attraverso cui il legislatore ha inteso realizzare un ragionevole bilanciamento fra l'esigenza di agevolare il terzo trasportato nel conseguimento del risarcimento e quella di far gravare il peso definitivo di tale risarcimento sul garante del conducente responsabile. Deve pertanto concludersi che il riconoscimento dell'azione ex art. 141 cod. ass. a favore del trasportato nell'unico veicolo coinvolto nel sinistro comporterebbe una forzatura del dato letterale che non risulterebbe giustificata, sul piano logico-sistematico, da ragioni di tutela rafforzata del danneggiato (a differenza di quanto avviene nell'ipotesi di coinvolgimento di due o più veicoli) e si tradurrebbe in una sostanziale lettura abrogativa del meccanismo di anticipazione/rivalsa ideato dal legislatore” (Cass. SS.UU n. 35318/2022). Alla luce dei principi di diritto innanzi menzionati, può ritenersi dunque che il terzo trasportato possa giovarsi dell'azione diretta prevista dall'art. 141 cod. ass. nei confronti dell'assicuratore del vettore solo nel caso in cui ricorra il presupposto del coinvolgimento di almeno due veicoli nel sinistro, dovendo in caso contrario avvalersi del rimedio di cui all'art. 144 cod. ass. Orbene, nel caso di specie, il presupposto richiesto per l'esperibilità dell'azione diretta di cui all'art. 141 cod. ass. non appare integrato alla luce della ricostruzione dei fatti operata dalla stessa parte attrice secondo cui il sinistro ha visto il coinvolgimento del solo veicolo su cui era a bordo in qualità di terzo trasportato. In nessun atto difensivo è stato riferito il coinvolgimento di un altro veicolo nello scontro e così nemmeno nell'articolazione dei mezzi di prova. A parere di questo giudice, la volontà della parte è stata inequivocabilmente quella di scegliere l'azione prevista dall'art. 141 cit., la quale (come meglio chiarito dalla pronuncia or ora richiamata), presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, a nulla rilevando il fatto che
4 non si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi o che sia rimasto coinvolto un veicolo non assicurato o non identificato. La volontà della parte di volersi avvalere della tutela di cui all'art. 141 è inequivoca, tant'è che in nessuna parte dell'atto di citazione ha prospettato situazioni di fatto suscettibili di essere valutate come idonee ad integrare la diversa fattispecie di cui all'art. 144, né , del resto, il , nelle sue Pt_1 conclusioni, non modificate in sede di memorie ex art. 183 comma 6, n. 1, c.p.c. ha chiesto di accertare la responsabilità del proprietario o conducente del veicolo su cui viaggiava. In definitiva l'azione ex art. 141 cit. non può essere accolta, in quanto esercitata al di fuori dei casi consentiti. Anche in tale sede, pertanto, si conferma l'ordinanza del 23.04.2024 con cui è stata ritenuta superflua la prova orale articolata da parte attrice, dovendosi solo aggiungere che si palesano altresì inammissibili i capi articolati dall'attore nella seconda memoria istruttoria, in quanto relativi a circostanze mai allegate (capi dal 6 al 15) ovvero documentali e valutative (capi dal 16 al 22). L'esito della lite comporta, inoltre, la superfluità della chiesta CTU. Dunque, la domanda attorea deve essere rigettata.
Va, altresì, rigettata la domanda di ripetizione formulata dalla convenuta assicurazione. Si tratta, invero, di una domanda di restituzione tardivamente proposta avendo la depositato la propria CP_2 comparsa nel mancato rispetto dei 20 giorni prima dell'udienza del 08.02.2023 (così differita ex art. 168 bis, co. 5, c.p.c.). Del resto, per completezza motivazionale, si osserva che la non ha mai CP_2 contestato l'an del sinistro e che la richiesta di ripetizione si pone anche in evidente contraddizione con la richiesta della convenuta di accertare la congruità della somma di € 11.000,00 in quanto ritenuta già pienamente satisfattiva dei danni patiti dall'attore. Stante la rilevanza assunta dalla pronuncia di legittimità sopra richiamata rispetto alla presente controversia, devono ritenersi sussistenti giusti motivi (cfr. Corte Cost.77/2018) per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M
Il Tribunale di Castrovillari, in persona del giudice monocratico, dott.ssa Maria Assunta Pacelli, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1. RIGETTA la domanda di risarcimento formulata da parte attrice;
2. RIGETTA la domanda di ripetizione formulata dalla convenuta CP_2
3. COMPENSA interamente le spese di lite tra le parti;
4. MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza. Così deciso in Castrovillari, 09.07.2025.
Il Giudice
dott.ssa Maria Assunta Pacelli
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