Sentenza 12 marzo 2009
Massime • 1
La previsione normativa di deroga all'obbligo di denuncia, in favore del soggetto che abbia già denunciato il possesso di un arma e detenga mille cartucce "a pallini" per fucili da caccia, non trova applicazione nel caso di detenzione di un quantitativo di polvere da sparo destinato al confezionamento di cartucce, che costituisce materiale esplodente, la cui omessa denuncia ha rilevanza penale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/03/2009, n. 15553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15553 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 12/03/2009
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - N. 270
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 001066/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) DI IC SE, N. IL 04/01/1942;
avverso SENTENZA del 14/03/2008 TRIB. SEZ. DIST. di ALBANO LAZIALE;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAPOZZI RAFFAELE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GALASSO Aurelio, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio, per intervenuta prescrizione.
FATTO E DIRITTO
con sentenza del 14.3.08, il Tribunale di Velletri, sezione distaccata di Albano Laziale, ha ritenuto DI IC SE penalmente responsabile del reato di cui all'art. 679 c.p., per avere acquistato il 3.6.04 kg. 1 di polvere da sparo presso l'armeria MAINENTI di Pattano di Vallo della Lucania, omettendo di denunciarne tempestivamente la detenzione ai sensi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 38, pur essendo in possesso di porto di fucile da caccia e lo ha condannato alla pena di Euro 250,00 di ammenda. Avverso detta sentenza ha proposto direttamente ricorso per cassazione DI IC SE per il tramite del suo difensore, deducendo i seguenti due motivi di ricorso:
1) l'inosservanza della legge penale (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b)):
il Tribunale, nell'emettere la sentenza impugnata, non aveva tenuto conto della norma di cui alla L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 26, da leggere unitamente alla norma di cui al D.M. Interno 23 settembre 1999, parte seconda, art. 3, lett. b), secondo cui, ai fini del computo delle cartucce, un chilogrammo netto di polvere di lancio di 1^ categoria era considerato pari a n. 560 cartucce per armi lunghe ad anima liscia o rigata. Pertanto, per confezionare 1000 cartucce era necessario l'impiego di kg. 1,785 di polvere da paro, si che esso ricorrente ben poteva detenere kg. 1 di polvere da sparo senza obbligo di denuncia, giusta il disposto della citata L. n. 110 del 1975, art. 26;
2) - inosservanza od erronea applicazione della legge penale (art.606 c.p.p., comma 1, lett. b)):
il Tribunale aveva negato la concessione della chiesta sospensione condizionale della pena, avendo ritenuto più favorevole detto diniego, in tal modo indebitamente sostituendosi ad esso ricorrente nella valutazione di ciò che potesse essergli favorevole. Era infatti più favorevole alla posizione di esso ricorrente ottenere il beneficio della sospensione condizionale della pena, in quanto, in tal modo, il reato ascrittogli si sarebbe estinto col decorso di anni 2, mentre invece, pagando la pena dell'ammenda, avrebbe dovuto fare ricorso alla più lunga procedura della riabilitazione.
La sentenza impugnata andava pertanto annullata.
Il motivo di ricorso sub 1) è infondato. Invero alla detenzione di materiale esplodente, contestata al ricorrente ai sensi dell'art. 679 c.p., non è applicabile la L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 26,
riferendosi tale ultima norma alla legittimità della detenzione senza denuncia, da parte di chi abbia già denunciato il possesso dell'arma, di mille "cartucce" a pallini per fucili da caccia (cfr. Cass. 1^ 30.1.1986 n. 1071). Va comunque rilevato che il reato contestato all'odierno ricorrente, accertato in data 3.6.04, è di natura contravvenzionale, si che, per esso, è ormai trascorso il termine prescrizionale, fissato in anni 3 per i reati per i quali è prevista la pena dell'arresto dall'art. 157 c.p., comma 1, n. 5, nella versione anteriore alla modifica introdotta con L. 5 dicembre 2005, n. 251, applicabile siccome norma più favorevole al ricorrente. Detto termine, ai sensi dell'art. 160 c.p., comma 3, nella versione anteriore alla citata L. n. 251 del 2005, applicabile per lo stesso motivo al ricorrente, non può essere prolungato, nel massimo, oltre gli anni 4 e mesi 6 per i reati puniti con l'arresto o l'ammenda, si che, alla data odierna, il reato indicato in rubrica è da ritenere prescritto. Ai sensi dell'art. 620 c.p.p., comma 1, lett. a), è dato pertanto procedere all'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, essendo il reato ascritto al ricorrente estinto per intervenuta prescrizione. Tale declaratoria assorbe il motivo di ricorso sub 2).
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione.
Così deciso in Roma, il 12 marzo 2009.
Depositato in Cancelleria il 10 aprile 2009