Art. 8.
Le pensioni relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1 gennaio 1967 vengono riliquidate con effetto da tale data. Il nuovo trattamento e' determinato in misura pari a quella prevista dai precedenti articoli per la corrispondente pensione relativa a cessazioni dal servizio dalla predetta data in poi.
Per le pensioni privilegiate, la riliquidazione di cui al comma precedente e' effettuata con l'esclusione dell'eventuale integrazione a carico dello Stato prevista dall'ultimo comma dell'articolo 5, dall'ultimo comma dell' articolo 6 e dal primo comma dell' articolo 7 della legge 12 agosto 1962, n. 1353 . Detta integrazione rimane ferma nella sua misura spettante al 31 dicembre 1966.
La corresponsione dell'assegno annuo di cui all' articolo 1 della legge 30 dicembre 1965, n. 1486 , nei riguardi dei titolari di pensioni a carico della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari, e' prorogata fino al 31 dicembre 1966.
Le pensioni relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1 gennaio 1967 vengono riliquidate con effetto da tale data. Il nuovo trattamento e' determinato in misura pari a quella prevista dai precedenti articoli per la corrispondente pensione relativa a cessazioni dal servizio dalla predetta data in poi.
Per le pensioni privilegiate, la riliquidazione di cui al comma precedente e' effettuata con l'esclusione dell'eventuale integrazione a carico dello Stato prevista dall'ultimo comma dell'articolo 5, dall'ultimo comma dell' articolo 6 e dal primo comma dell' articolo 7 della legge 12 agosto 1962, n. 1353 . Detta integrazione rimane ferma nella sua misura spettante al 31 dicembre 1966.
La corresponsione dell'assegno annuo di cui all' articolo 1 della legge 30 dicembre 1965, n. 1486 , nei riguardi dei titolari di pensioni a carico della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari, e' prorogata fino al 31 dicembre 1966.