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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. X, sentenza 03/02/2026, n. 625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 625 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 625/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 10, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:15 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente
CHIANURA PIETRO VITO, RE
TEORA VINCENZO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4316/2025 depositato il 10/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF903M400209 IRES-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF903M400209 IRAP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 194/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: si riporta
Resistente/Appellato: si riporta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con Ricorso spedito con posta elettronica certificata del 03/09/2025 ad Agenzia Entrate D.P. Salerno, depositato nella segreteria di questa Corte di Giustizia Tributaria in data 10/09/2025, la società
Ricorrente_1 s.r.l. in liquidazione, rappresentata e difesa dal Dott. Difensore_2 e dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato l'Avviso di Accertamento n. TF903M400209/2025, notificato il 10/06/2025, col quale l'Ufficio, per l'anno d'imposta 2019, ai sensi degli artt. 39, comma 1, lett. d) e 32 D. Lgs. 446/97, aveva accertato un maggior reddito imponibile ai fini IRES ed IRAP pari ad € 49.491,00 (€ 72.373,00 – € 22.882,00), superiore a quello dichiarato.
Il detto maggior reddito era scaturito dal disconoscimento del valore delle rimanenze iniziali alla data dell'01/01/2019 dichiarate dalla società pari ad € 72.373,00 e ricalcolate dall'Ufficio pari ad € 22.882,00.
Il predetto Avviso di Accertamento aveva fatto seguito alla notifica in data 26/03/2025 dello Schema d'Atto
n. TF9Q3M400209/2025 col quale erano stati contestati maggiori ricavi pari ad € 106.369,00 dati dalla sommatoria di Ricavi da Cessione pari ad € 22.882,00 ed una Sopravvenienza di € 83.487,00.
Si precisa che l'attività ispettiva aveva avuto la propria genesi nella presunta omissione, per l'anno 2019, della presentazione della dichiarazione dei redditi.
Durante lo svolgimento del contraddittorio informato, la società aveva fatto rilevare di aver regolarmente presentato la propria dichiarazione dei redditi che, in quanto relativa a società in liquidazione estinta prima della fine dell'anno solare (21/11/2019), era stata predisposta sul modello ministeriale dell'anno 2018.
Aveva pure documentato e provato che, a fronte dei componenti positivi di € 83.487,00, quale stralcio di un debito nei riguardi di un fornitore, aveva sostenuto costi pari ad € 18.667,00 a cui andavano sommate le rimanenze iniziali di magazzino pari ad € 72.373,00.
L'Ufficio, per come sopra sinteticamente riportato, atteso che le merci vendute nell'anno 2019 erano state fatturate ad € 22.882,00, non aveva riconosciuto congruo il valore delle rimanenze iniziali per come dichiarate dalla società ritenendo che quelle vendute non potessero avere un valore inferiore a quello riportato in bilancio all'inizio dell'anno.
Aveva pertanto ripreso a tassazione la differenza (€ 72.373,00 – € 22.882,00) liquidando maggiore Ires pari ad € 11.878,00, maggiore Irap pari ad € 2.460,00 ed irrogato Sanzioni pari ad € 12.904,20.
Ritenendolo illegittimo, la società ha impugnato il predetto Avviso di Accertamento per i seguenti motivi:
- Violazione e falsa applicazione degli artt. 41 D.P.R. 600/73 e 25 D.Lgs. 446/1997, in quanto sarebbe stato emesso sull'errato presupposto secondo cui sarebbe stata omessa la dichiarazione dei redditi;
- Violazione del contraddittorio preventivo per assenza di motivazione rafforzata, in violazione dell'art.
6-bis dello Statuto del Contribuente, contenendo pretese tributarie nuove e diverse da quelle esposte nella comunicazione dello schema d'atto, sulle quali si è realizzato il contraddittorio;
in sostanza, l'Avviso di
Accertamento formula una ripresa a tassazione (svalutazione delle rimanenze) mai esplicitata nell'atto propedeutico al contraddittorio preventivo (omessa dichiarazione);
- Infondatezza della pretesa, basata sulla presunzione che il valore di magazzino doveva essere almeno pari al valore di cessione, ossia € 22.882,00, contestazione sfornita di prova e manifestamente inconferente, essendo differente il valore di magazzino col presso di vendita di parte di esso;
chiedendone l'annullamento, con vittoria di spese e compensi.
Agenzia delle Entrate D.P. Salerno, costituita nel giudizio con proprie Controdeduzioni depositate il
29/10/2025, riproponendo pedissequamente quanto ampiamente formulato nell'Avviso di Accertamento oggetto di impugnazione, ha insistito per la sua conferma e per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e compensi.
La società Ricorrente_1 s.r.l. in liquidazione, con proprie Memorie Illustrative depositate il 07/01/2026, confutando gli scritti difensivi dell'Ufficio, ha insistito per l'accoglimento del ricorso e per l'annullamento dell'atto impugnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con riferimento al primo motivo di impugnazione, privo di pregio, occorre rilevare che l'Avviso di Accertamento impugnato è stato emesso ai sensi dell'art. 39, co. 1, lett. “d” del DPR 600/73 (incompletezza, falsità o inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati) e non, come lamentato dalla ricorrente, ai sensi dell'art. 41 del dpr 600/73 (omessa presentazione della dichiarazione dei redditi).
Si precisa che la società era stata inserita nel Piano Annuale di Controllo della Direzione Provinciale di
Salerno dell'anno 2021 a seguito della errata segnalazione della mancata presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno 2019, motivo per cui l'Ufficio aveva emesso lo Schema d'Atto n. TF9Q3M400209/2025 formulando una certa pretesa impositiva, determinata induttivamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 41
D.P.R. 600/1973 e 25 D. Lgs. 446/1997, sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a conoscenza, avvalendosi di presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
Successivamente, la società aveva presentato proprie osservazioni facendo rilevare che la dichiarazione dei redditi era stata regolarmente presentata il 31/07/2020 utilizzando il modello in vigore per l'anno precedente, così come previsto per le imprese in liquidazione.
Di tanto l'Ufficio ne aveva preso atto e, evidentemente ritenendo che alcuni elementi indicati nella dichiarazione fossero incompleti, falsi od inesatti, aveva modificato l'impianto accertativo riportandosi all'art. 39, co. 1, lett. “d” per accertare il presunto maggior reddito e/o valore della produzione ai fini Ires ed Irap.
Osserva su punto il Collegio che, per quanto anche confermato dalla Corte di cassazione con propria ordinanza n. 26369 del 17 ottobre 2019, rientra nel potere dell'amministrazione finanziaria, nell'ambito della previsione di legge, la scelta del corrispondente metodo di accertamento da utilizzare, di cui il contribuente può dolersi solo se gliene derivi un pregiudizio sostanziale (cfr Cassazione, pronuncia n. 2872/2017).
Di conseguenza, una doglianza che si limiti a contestare la correttezza formale di un atto impositivo senza denunciare alcun pregiudizio sostanziale, si presenta inammissibile per difetto di interesse e non è idonea a giustificare l'annullamento dell'atto impugnato.
Meritevole di accoglimento, per i motivi che seguono, deve ritenersi, invece, l'ulteriore eccezione.
Osserva il Collegio che la Corte di cassazione con la Sentenza n. 287 del 7 gennaio 2025, ha fornito un principio di diritto molto importante in merito all'interpretazione dell'art. 12, ultimo comma, dello Statuto dei diritti del contribuente, che disciplinava l'istituto del contraddittorio procedimentale per le verifiche effettuate con accessi, ispezioni e verifiche, prevedendo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo e l'osservanza di un termine di sessanta giorni, prima dell'emissione dell'avviso di accertamento, entro il quale era concessa al contribuente la facoltà di comunicare osservazioni e richieste, che dovevano esser valutate dagli uffici impositori. Il caso preso in esame dalla Corte è analogo a quello oggi in discussione: ad una società verificata, in sede di notifica del processo verbale di constatazione erano stati aggiunti altri rilievi, non inclusi nello stesso, e non era poi stato osservato il termine di sessanta giorni.
Il principio di diritto stabilito dalla Corte è importantissimo: “in materia di contraddittorio endoprocedimentale di cui all'art. 12 c. 7 L. 212/2000, nel caso in cui l'Ufficio – dopo la notifica del PVC redatto a seguito di accesso, ispezione o verifica presso il contribuente e nel corso del contraddittorio instauratosi a seguito della comunicazione da parte del contribuente delle osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori – formuli ulteriori rilievi o nuove contestazioni rispetto a quelle contenute nel PVC, delle quali il contribuente venga a conoscenza per la prima volta, il termine di sessanta giorni di cui ancora all'art. 12 c.
7 L. 212/2000 inizia a decorrere a partire dal momento in cui l'Ufficio ne notizia il soggetto sottoposto a controllo.
Richiamando la L. 111/2023 e l'art.
6-bis dello Statuto, che è stato emesso con il D.Lgs. 219/2023, la Corte di cassazione, richiamando i propri precedenti, ha ribadito che il contraddittorio endoprocedimentale deve esser pieno ed effettivo, poiché è espressione dei principi, di derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede tra amministrazione finanziaria e contribuente di cui all'art. 97 Cost. ed è funzionale ad un migliore esercizio della potestà impositiva.
Inoltre, ha precisato che, nel rispetto dei detti principi, non è possibile per l'Ufficio “innovare o modificare le proprie contestazioni” nel corso del contraddittorio perché altrimenti di fatto la norma risulterebbe frustrata, come accadrebbe se fosse permesso all'ufficio rappresentare alcune ragioni in merito alla ripresa fiscale e poi modificarle o aggiungerne altre.
A tal fine, l'amministrazione finanziaria deve comunicare al contribuente uno schema d'atto, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per consentire controdeduzioni o per effettuare l'accesso agli atti.
Aggiungendo, all'ultimo comma, che l'atto adottato all'esito del contraddittorio deve tener conto delle osservazioni del contribuente e deve essere motivato con riferimento alle osservazioni che l'amministrazione ritiene di non accogliere.
Infine, perché il contraddittorio sia “informato ed effettivo”, occorre la prospettazione al contribuente degli addebiti, non solo rappresentando i fatti ma anche le ragioni giuridiche su cui la pretesa è fondata.
Ma, se quelle ragioni giuridiche dovessero mutare, anche solo per esser state incrementate, dovrà essere emesso un nuovo schema d'atto, poiché altrimenti l'atto impositivo susseguente sarebbe annullabile.
In altri termini, se la ripresa è basata sugli argomenti A e B, non potrà l'amministrazione finanziaria aggiungere l'argomento C per basarla o rinforzarla, senza emettere un nuovo schema d'atto.
Ed anche la risposta agli argomenti A e B (vale a dire, la motivazione con riferimento alle osservazioni del contribuente nelle controdeduzioni) deve rimanere entro gli steccati delle stesse argomentazioni, poiché non si può consentire l'escamotage di travestire da risposta un'argomentazione nuova.
Venendo al caso in esame, sono state chiarite le ragioni che hanno innescato la verifica fiscale a carico della società ricorrente, è stato pure appurato che rientra nel potere dell'amministrazione finanziaria, nell'ambito della previsione di legge, la scelta del metodo di accertamento da utilizzare, anche modificandolo durante le operazioni di verifica, ma deve prendersi atto che l'Avviso di Accertamento è stato emesso in contrasto col chiaro orientamento della Sentenza n. 287 del 7 gennaio 2025 sopra citata, in quanto contiene pretese tributarie nuove e diverse da quelle esposte nella comunicazione dello schema d'atto sulle quali si
è realizzato il contraddittorio.
Difatti, mentre lo schema d'atto s'incentra sulla considerazione dell'omessa presentazione delle dichiarazioni
Ires/Irap e sul conseguente recupero a tassazione di un imponibile di € 106.369,00, asseritamente non dichiarato, l'Avviso di Accertamento risulta fondato sul disconoscimento di componenti negativi pari ad
€ 49.491,00 derivanti da una differente valutazione delle rimanenze iniziali di magazzino, presunta irregolarità non contenuta nell'originario Schema d'Atto.
Ne consegue che, con l'assorbimento dell'ulteriore motivo, il ricorso deve essere accolto e l'Avviso di
Accertamento annullato.
All'accoglimento del ricorso consegue la soccombenza delle spese liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Salerno,
ACCOGLIE
il ricorso e condanna parte resistente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 1.500,00 oltre oneri accessori, se dovuti.
Salerno, 16/01/2026
Il RE Il Presidente
Dr. Pietro Vito Chianura Dott. Antonio D'Alessio
(firma digitale) (firma digitale)
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 10, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:15 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente
CHIANURA PIETRO VITO, RE
TEORA VINCENZO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4316/2025 depositato il 10/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF903M400209 IRES-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF903M400209 IRAP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 194/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: si riporta
Resistente/Appellato: si riporta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con Ricorso spedito con posta elettronica certificata del 03/09/2025 ad Agenzia Entrate D.P. Salerno, depositato nella segreteria di questa Corte di Giustizia Tributaria in data 10/09/2025, la società
Ricorrente_1 s.r.l. in liquidazione, rappresentata e difesa dal Dott. Difensore_2 e dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato l'Avviso di Accertamento n. TF903M400209/2025, notificato il 10/06/2025, col quale l'Ufficio, per l'anno d'imposta 2019, ai sensi degli artt. 39, comma 1, lett. d) e 32 D. Lgs. 446/97, aveva accertato un maggior reddito imponibile ai fini IRES ed IRAP pari ad € 49.491,00 (€ 72.373,00 – € 22.882,00), superiore a quello dichiarato.
Il detto maggior reddito era scaturito dal disconoscimento del valore delle rimanenze iniziali alla data dell'01/01/2019 dichiarate dalla società pari ad € 72.373,00 e ricalcolate dall'Ufficio pari ad € 22.882,00.
Il predetto Avviso di Accertamento aveva fatto seguito alla notifica in data 26/03/2025 dello Schema d'Atto
n. TF9Q3M400209/2025 col quale erano stati contestati maggiori ricavi pari ad € 106.369,00 dati dalla sommatoria di Ricavi da Cessione pari ad € 22.882,00 ed una Sopravvenienza di € 83.487,00.
Si precisa che l'attività ispettiva aveva avuto la propria genesi nella presunta omissione, per l'anno 2019, della presentazione della dichiarazione dei redditi.
Durante lo svolgimento del contraddittorio informato, la società aveva fatto rilevare di aver regolarmente presentato la propria dichiarazione dei redditi che, in quanto relativa a società in liquidazione estinta prima della fine dell'anno solare (21/11/2019), era stata predisposta sul modello ministeriale dell'anno 2018.
Aveva pure documentato e provato che, a fronte dei componenti positivi di € 83.487,00, quale stralcio di un debito nei riguardi di un fornitore, aveva sostenuto costi pari ad € 18.667,00 a cui andavano sommate le rimanenze iniziali di magazzino pari ad € 72.373,00.
L'Ufficio, per come sopra sinteticamente riportato, atteso che le merci vendute nell'anno 2019 erano state fatturate ad € 22.882,00, non aveva riconosciuto congruo il valore delle rimanenze iniziali per come dichiarate dalla società ritenendo che quelle vendute non potessero avere un valore inferiore a quello riportato in bilancio all'inizio dell'anno.
Aveva pertanto ripreso a tassazione la differenza (€ 72.373,00 – € 22.882,00) liquidando maggiore Ires pari ad € 11.878,00, maggiore Irap pari ad € 2.460,00 ed irrogato Sanzioni pari ad € 12.904,20.
Ritenendolo illegittimo, la società ha impugnato il predetto Avviso di Accertamento per i seguenti motivi:
- Violazione e falsa applicazione degli artt. 41 D.P.R. 600/73 e 25 D.Lgs. 446/1997, in quanto sarebbe stato emesso sull'errato presupposto secondo cui sarebbe stata omessa la dichiarazione dei redditi;
- Violazione del contraddittorio preventivo per assenza di motivazione rafforzata, in violazione dell'art.
6-bis dello Statuto del Contribuente, contenendo pretese tributarie nuove e diverse da quelle esposte nella comunicazione dello schema d'atto, sulle quali si è realizzato il contraddittorio;
in sostanza, l'Avviso di
Accertamento formula una ripresa a tassazione (svalutazione delle rimanenze) mai esplicitata nell'atto propedeutico al contraddittorio preventivo (omessa dichiarazione);
- Infondatezza della pretesa, basata sulla presunzione che il valore di magazzino doveva essere almeno pari al valore di cessione, ossia € 22.882,00, contestazione sfornita di prova e manifestamente inconferente, essendo differente il valore di magazzino col presso di vendita di parte di esso;
chiedendone l'annullamento, con vittoria di spese e compensi.
Agenzia delle Entrate D.P. Salerno, costituita nel giudizio con proprie Controdeduzioni depositate il
29/10/2025, riproponendo pedissequamente quanto ampiamente formulato nell'Avviso di Accertamento oggetto di impugnazione, ha insistito per la sua conferma e per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e compensi.
La società Ricorrente_1 s.r.l. in liquidazione, con proprie Memorie Illustrative depositate il 07/01/2026, confutando gli scritti difensivi dell'Ufficio, ha insistito per l'accoglimento del ricorso e per l'annullamento dell'atto impugnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con riferimento al primo motivo di impugnazione, privo di pregio, occorre rilevare che l'Avviso di Accertamento impugnato è stato emesso ai sensi dell'art. 39, co. 1, lett. “d” del DPR 600/73 (incompletezza, falsità o inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati) e non, come lamentato dalla ricorrente, ai sensi dell'art. 41 del dpr 600/73 (omessa presentazione della dichiarazione dei redditi).
Si precisa che la società era stata inserita nel Piano Annuale di Controllo della Direzione Provinciale di
Salerno dell'anno 2021 a seguito della errata segnalazione della mancata presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno 2019, motivo per cui l'Ufficio aveva emesso lo Schema d'Atto n. TF9Q3M400209/2025 formulando una certa pretesa impositiva, determinata induttivamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 41
D.P.R. 600/1973 e 25 D. Lgs. 446/1997, sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a conoscenza, avvalendosi di presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
Successivamente, la società aveva presentato proprie osservazioni facendo rilevare che la dichiarazione dei redditi era stata regolarmente presentata il 31/07/2020 utilizzando il modello in vigore per l'anno precedente, così come previsto per le imprese in liquidazione.
Di tanto l'Ufficio ne aveva preso atto e, evidentemente ritenendo che alcuni elementi indicati nella dichiarazione fossero incompleti, falsi od inesatti, aveva modificato l'impianto accertativo riportandosi all'art. 39, co. 1, lett. “d” per accertare il presunto maggior reddito e/o valore della produzione ai fini Ires ed Irap.
Osserva su punto il Collegio che, per quanto anche confermato dalla Corte di cassazione con propria ordinanza n. 26369 del 17 ottobre 2019, rientra nel potere dell'amministrazione finanziaria, nell'ambito della previsione di legge, la scelta del corrispondente metodo di accertamento da utilizzare, di cui il contribuente può dolersi solo se gliene derivi un pregiudizio sostanziale (cfr Cassazione, pronuncia n. 2872/2017).
Di conseguenza, una doglianza che si limiti a contestare la correttezza formale di un atto impositivo senza denunciare alcun pregiudizio sostanziale, si presenta inammissibile per difetto di interesse e non è idonea a giustificare l'annullamento dell'atto impugnato.
Meritevole di accoglimento, per i motivi che seguono, deve ritenersi, invece, l'ulteriore eccezione.
Osserva il Collegio che la Corte di cassazione con la Sentenza n. 287 del 7 gennaio 2025, ha fornito un principio di diritto molto importante in merito all'interpretazione dell'art. 12, ultimo comma, dello Statuto dei diritti del contribuente, che disciplinava l'istituto del contraddittorio procedimentale per le verifiche effettuate con accessi, ispezioni e verifiche, prevedendo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo e l'osservanza di un termine di sessanta giorni, prima dell'emissione dell'avviso di accertamento, entro il quale era concessa al contribuente la facoltà di comunicare osservazioni e richieste, che dovevano esser valutate dagli uffici impositori. Il caso preso in esame dalla Corte è analogo a quello oggi in discussione: ad una società verificata, in sede di notifica del processo verbale di constatazione erano stati aggiunti altri rilievi, non inclusi nello stesso, e non era poi stato osservato il termine di sessanta giorni.
Il principio di diritto stabilito dalla Corte è importantissimo: “in materia di contraddittorio endoprocedimentale di cui all'art. 12 c. 7 L. 212/2000, nel caso in cui l'Ufficio – dopo la notifica del PVC redatto a seguito di accesso, ispezione o verifica presso il contribuente e nel corso del contraddittorio instauratosi a seguito della comunicazione da parte del contribuente delle osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori – formuli ulteriori rilievi o nuove contestazioni rispetto a quelle contenute nel PVC, delle quali il contribuente venga a conoscenza per la prima volta, il termine di sessanta giorni di cui ancora all'art. 12 c.
7 L. 212/2000 inizia a decorrere a partire dal momento in cui l'Ufficio ne notizia il soggetto sottoposto a controllo.
Richiamando la L. 111/2023 e l'art.
6-bis dello Statuto, che è stato emesso con il D.Lgs. 219/2023, la Corte di cassazione, richiamando i propri precedenti, ha ribadito che il contraddittorio endoprocedimentale deve esser pieno ed effettivo, poiché è espressione dei principi, di derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede tra amministrazione finanziaria e contribuente di cui all'art. 97 Cost. ed è funzionale ad un migliore esercizio della potestà impositiva.
Inoltre, ha precisato che, nel rispetto dei detti principi, non è possibile per l'Ufficio “innovare o modificare le proprie contestazioni” nel corso del contraddittorio perché altrimenti di fatto la norma risulterebbe frustrata, come accadrebbe se fosse permesso all'ufficio rappresentare alcune ragioni in merito alla ripresa fiscale e poi modificarle o aggiungerne altre.
A tal fine, l'amministrazione finanziaria deve comunicare al contribuente uno schema d'atto, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per consentire controdeduzioni o per effettuare l'accesso agli atti.
Aggiungendo, all'ultimo comma, che l'atto adottato all'esito del contraddittorio deve tener conto delle osservazioni del contribuente e deve essere motivato con riferimento alle osservazioni che l'amministrazione ritiene di non accogliere.
Infine, perché il contraddittorio sia “informato ed effettivo”, occorre la prospettazione al contribuente degli addebiti, non solo rappresentando i fatti ma anche le ragioni giuridiche su cui la pretesa è fondata.
Ma, se quelle ragioni giuridiche dovessero mutare, anche solo per esser state incrementate, dovrà essere emesso un nuovo schema d'atto, poiché altrimenti l'atto impositivo susseguente sarebbe annullabile.
In altri termini, se la ripresa è basata sugli argomenti A e B, non potrà l'amministrazione finanziaria aggiungere l'argomento C per basarla o rinforzarla, senza emettere un nuovo schema d'atto.
Ed anche la risposta agli argomenti A e B (vale a dire, la motivazione con riferimento alle osservazioni del contribuente nelle controdeduzioni) deve rimanere entro gli steccati delle stesse argomentazioni, poiché non si può consentire l'escamotage di travestire da risposta un'argomentazione nuova.
Venendo al caso in esame, sono state chiarite le ragioni che hanno innescato la verifica fiscale a carico della società ricorrente, è stato pure appurato che rientra nel potere dell'amministrazione finanziaria, nell'ambito della previsione di legge, la scelta del metodo di accertamento da utilizzare, anche modificandolo durante le operazioni di verifica, ma deve prendersi atto che l'Avviso di Accertamento è stato emesso in contrasto col chiaro orientamento della Sentenza n. 287 del 7 gennaio 2025 sopra citata, in quanto contiene pretese tributarie nuove e diverse da quelle esposte nella comunicazione dello schema d'atto sulle quali si
è realizzato il contraddittorio.
Difatti, mentre lo schema d'atto s'incentra sulla considerazione dell'omessa presentazione delle dichiarazioni
Ires/Irap e sul conseguente recupero a tassazione di un imponibile di € 106.369,00, asseritamente non dichiarato, l'Avviso di Accertamento risulta fondato sul disconoscimento di componenti negativi pari ad
€ 49.491,00 derivanti da una differente valutazione delle rimanenze iniziali di magazzino, presunta irregolarità non contenuta nell'originario Schema d'Atto.
Ne consegue che, con l'assorbimento dell'ulteriore motivo, il ricorso deve essere accolto e l'Avviso di
Accertamento annullato.
All'accoglimento del ricorso consegue la soccombenza delle spese liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Salerno,
ACCOGLIE
il ricorso e condanna parte resistente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 1.500,00 oltre oneri accessori, se dovuti.
Salerno, 16/01/2026
Il RE Il Presidente
Dr. Pietro Vito Chianura Dott. Antonio D'Alessio
(firma digitale) (firma digitale)